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Numero d'incarto:
52.2001.293
Data decisione, Autorità:
24.09.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00293
Lugano
24 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 agosto 2001 di
contro
la decisione 28 giugno 2001 del municipio di
__________ che indice un pubblico concorso per l'allestimento del piano
generale di smaltimento delle acque (PG5);
vista la risposta 3 settembre
2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione 28 giugno 2001, pubblicata sul FU n. __________ del __________
seguente, il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per la
fornitura delle prestazioni d'ingegneria relative all'allestimento del piano
generale di smaltimento delle acque (PG5). Il capitolato d'oneri, inviato ai
professionisti che ne avevano fatto richiesta, stabiliva che il mandato sarebbe
stato conferito al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri
d'aggiudicazione (in ordine di priorità):
·
completezza
dell'offerta
·
prezzo
·
referenze dello studio
d'ingegneria e dal team di progettazione
·
adeguatezza della
prestazione
·
termini
·
mezzi tecnici e informatici
impiegati
·
appartenenza ad
associazioni professionali
·
certificazione di
qualità ISO 9001
·
domicilio fiscale
Su richiesta di diversi interessati, che ne
avevano lamentato la mancanza, ai singoli criteri di aggiudicazione sono stati
successivamente attribuiti i seguenti fattori di ponderazione:
·
completezza
dell'offerta 30%
·
prezzo 30%
·
referenze dello studio
d'ingegneria e del team di progettazione 13%
·
adeguatezza della
prestazione 13%
·
termini 4%
·
mezzi tecnici e
informatici impiegati 4%
·
appartenenza ad associazioni
professionali 2%
·
certificazione di
qualità ISO 9001 2%
·
domicilio fiscale 2%
B. Contro il
bando di concorso è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo
l'ing. __________, titolare di uno studio d'ingegneria, chiedendo lo stralcio del
criterio del domicilio fiscale, a suo avviso contrario al principio della
parità di trattamento tra i concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.
C. All'accoglimento
dell'impugnativa si è opposto il municipio, sottolineando lo scarso peso attribuito
al criterio avversato ed avvertando di aver comunque già proceduto all'apertura
delle offerte.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 36 e 37
LCPubb. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, che ha nel frattempo
preso parte al concorso. Il ricorso, tempestivo e proposto contro un
provvedimento impugnabile, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- La legge
sulle commesse pubbliche (LCPubb) persegue, tra l'altro, lo scopo di garantire
la parità di trattamento tra tutti gli offerenti (art. 1 lett. c LCPubb).
Questa finalità si riallaccia al divieto di discriminazione sancito dagli art.
5 cpv. 1 della legge federale sul mercato interno (LCMI).
In forza di questa disposizione, nell'ambito
degli appalti pubblici, le prescrizioni dei Cantoni, dei Comuni e degli altri
enti preposti a compiti cantonali o comunali e le relative decisioni non devono
discriminare coloro che hanno il proprio domicilio o la propria sede in
Svizzera in modo contrario all'art. 3 della stessa legge. Norma che permette di
limitare il libero accesso al mercato soltanto se le restrizioni a) si applicano
nella stessa misura agli offerenti locali, b) sono indispensabili per
preservare interessi pubblici preponderanti e c) sono conformi al principio di
proporzionalità (cfr. sul tema __________, La legge federale sul mercato interno:
principi fondamentali e note in merito alla giurisprudenza del Tribunale
federale in RDAT I 2000 pag. 107 seg.; Galli/Leh-
mann/Rechsteiner, Das öffentliche
Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 52 seg.).
-
Nella
determinazione dei criteri di aggiudicazione e nell'attribuzione del relativo
fattore di ponderazione il committente fruisce di un margine d'apprezzamento
relativamente ampio, che l'autorità di ricorso è tenuta a rispettare. Tali
criteri devono tuttavia essere oggettivi, verificabili, pertinenti alla
commessa e rispettosi del diritto federale e cantonale. In particolare, devono
attenersi al divieto di discriminazione sancito dall'art. 5 LMI. Per principio,
sono quindi esclusi, in quanto palesemente contrari all'art. 3 cpv. 1 lett. a
LMI, criteri di aggiudicazione che privilegiano concorrenti locali rispetto ad
altri concorrenti non domiciliati sulla base di considerazioni fiscali o di
mercato del lavoro (cfr. le sentenze di tribunali amministrativi cantonali
riassunte in Baurecht 2000 n. 2 pag. 58).
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il controverso criterio di aggiudicazione
non può quindi essere confermato, perché, avvantaggiando i concorrenti che
hanno il domicilio fiscale nel comune, introduce per i concorrenti esterni una
restrizione al libero accesso al mercato contraria all'art. 3 cpv. 1 lett. a
LMI.
Il ricorso va di conseguenza accolto,
annullando la decisione impugnata limitatamente al criterio di aggiudicazione
impugnato. I criteri di ponderazione andranno calcolati sulla base di 98-esimi,
invece che percentualmente.
- Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 5 LMI; 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, il municipio procederà all'aggiudicazione
sulla base dei seguenti criteri:
·
completezza
dell'offerta 30/98
·
prezzo 30/98
·
referenze dello studio
d'ingegneria e del team di progettazione 13/98
·
adeguatezza della
prestazione 13/98
·
termini 4/98
·
mezzi tecnici e
informatici impiegati 4/98
·
appartenenza ad
associazioni professionali 2/98
·
certificazione di
qualità ISO 9001 2/98
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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