AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2001.256
Data decisione, Autorità:
24.09.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00256
Lugano
24 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 luglio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 19 giugno 2001 (n. 2949) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 3 maggio 2001 della Sezione della circolazione di negargli la riammissione
alla guida e confermare la revoca della licenza di condurre a tempo
indeterminato;
vista la risposta 22 agosto
2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23
settembre 1999 il Dipartimento delle istituzioni, divisione degli interni,
Sezione della circolazione, preso atto del rapporto peritale 27 agosto 1999 del
__________ (__________, ora: Ingrado, centro di cura dell'alcolismo, in
seguito: Ingrado) ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre di
__________, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del
settembre 2000 e subordinando la sua riammissione alla guida alla presentazione
di un rapporto del __________ e di un certificato medico internistico
attestanti la disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza dall'alcol
nonché al superamento di un esame psicotecnico.
B. Su
richiesta del patrocinatore del ricorrente il 24 gennaio 2001 la Sezione della
circolazione ha chiesto ad Ingrado un rapporto relativo a __________ con un
preavviso sulla sua eventuale riammissione alla guida.
C. Ricevuto il
rapporto ed il preavviso sfavorevole di Ingrado del 14/20 marzo 2001, la
Sezione della circolazione il 3 maggio 2001 ha respinto la domanda di riammissione
alla guida presentata dall'insorgente, confermando la revoca di sicurezza della
licenza di condurre a tempo indeterminato del 23 settembre 1999.
D. Contro tale
decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, che con decisione
19 giugno 2001 ha respinto il gravame ritenendo che alla luce delle considerazioni
contenute nel rapporto peritale 14/20 marzo 2001, redatto da Ingrado, neppure
la documentazione medica prodotta successivamente da __________ in sede
ricorsuale consentiva di ritenere dati i presupposti per riammetterlo alla
guida di veicoli a motore.
E. Contro tale
decisione __________ si aggrava ora davanti a questo tribunale, postulandone
l'annullamento e la restituzione della licenza, subordinatamente l'ammissione
all'esame psicotecnico, ed in via ulteriormente subordinata il rinvio
all'incarto all'Ufficio giuridico della circolazione per una nuova assunzione
dei fatti ed un riesame della fattispecie.
Il ricorrente contesta di avere presentato
il 20 marzo 2001 una domanda di riesame della decisione, e rileva che la sua
domanda di proroga del termine del 19 aprile 2001 per presentare osservazioni
al rapporto Ingrado non è stata considerata nella decisione della Sezione della
circolazione, bensì unicamente nella lettera accompagnatoria, eccependo una
carenza di motivazione e la violazione del diritto di essere sentito per non
aver potuto prendere posizione sui rapporti Ingrado integrandoli con i certificati
medici che ha prodotto in sede ricorsuale.
Sostiene che il suo non è un problema di
etilismo bensì altra patologia con conseguenze anche etilistiche, e contesta
vari aspetti dell'iter che ha portato alla decisione di revoca della licenza
del 23 settembre 1999.
Sottolinea che i 65 controlli effettuati
presso Ingrado sull'arco di 18 mesi hanno avuto tutti esito negativo, e
sostiene che i periodi di assenza erano giustificati da ragioni mediche o da
assenze all'estero preannunciate. Lamenta che Ingrado non avrebbe compreso le
"provenienze non etilistiche" dei suoi problemi e sostiene che
la presa di contatto con l'Ufficio giuridico della circolazione mirava a
dissipare questo equivoco. Afferma che anche quando ha sospeso le visite presso
Ingrado per incompatibilità con l'allora responsabile avrebbe continuato
ininterrottamente i controlli presso il __________ rispettivamente la
__________, con la sola eccezione di assenze debitamente giustificate. Da cui
l'incompletezza del rapporto 20 marzo 2001, che inficerebbe la decisione
impugnata. Secondo il ricorrente la sua disintossicazione dall'alcool è stata
raggiunta e la legge non gli impone l'astinenza completa, per cui la revoca
della licenza di condurre sarebbe ormai ingiustificata e penalizzerebbe "il
futuro di ricostruzione professionale che è parte di un disegno terapeutico"
da lui perseguito. Le sue condizioni personali e le sue connotazioni etiliste
collaterali sarebbero infatti ormai mutate, e meglio come dai certificati
medici in atti; in particolare gli esami __________ sarebbero stati in 19 mesi
sempre negativi. Chiede l'audizione a confronto dello psicologo __________ (di
__________), una perizia neutra, e cita a testi l'avv. __________ e __________.
F. In risposta
il Consiglio di Stato ha chiesto la riconferma della decisione impugnata senza
formulare particolari osservazioni.
G. Con scritto
18 agosto 2001 il patrocinatore del ricorrente, appellandosi alla CEDU, alla
libertà personale ed al carattere para-penale della revoca della licenza, ha
chiesto un'audizione personale del ricorrente ed un'udienza di dibattimento,
oltre all'esperimento di una "perizia neutra da eseguirsi in subordine
previa accettazione di una perizia di parte da effettuarsi da un medico
specializzato", necessaria in quanto la decisione impugnata sarebbe
stata presa senza il concorso di un medico e mancherebbe un nesso tra la
pretesa alcolemia del ricorrente, che non sarebbe etilista, ed il suo stato
medico.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm). L'audizione del ricorrente e dei testimoni non è infatti
necessaria, in quanto non appare idonea a procurare al Tribunale la conoscenza
di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio. Né la
legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte
il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far
valere le proprie ragioni per iscritto, ciò che il ricorrente ha potuto fare
diffusamente con l'inoltro del gravame in rassegna (DTF 125 I 209 consid. 9b e
rinvio; 117 II 132 consid. 3b, pag. 137 e rinvii; Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, N. 141 e 146). Inoltre l'ulteriore prova peritale
postulata dall'insorgente, in assenza di altri importanti elementi probatori
dalle risultanze opposte a quelle del rapporto di __________ , non potrebbe
portare ulteriori elementi utili per il giudizio né influire sull'esito del gravame.
1.2. Con irrito scritto 18 agosto 2001
l'insorgente si appella alla CEDU, chiedendo in particolare un'audizione
personale ed un dibattimento diretto tra le parti. Le garanzie di cui all'art.
6 cpv. 1 CEDU, e con esse il diritto ad un'udienza pubblica orale, si applicano
ai procedimenti che riguardano la determinazione dei diritti e doveri di
carattere civile di una persona o la fondatezza di un'accusa penale rivolta
contro di lei. Il Tribunale federale ha da tempo accertato che il provvedimento
di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento, che ha scopo
repressivo e preventivo ed è commisurata secondo la colpa del conducente,
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU, mentre diverso è il caso per una revoca di
sicurezza (DTF 121 II 22 consid. 3b e 4a), la quale persegue appunto la
sicurezza del traffico e viene pronunciata indipendentemente dall'esistenza di
una colpa (DTF 122 II 359 consid. 2c). Tuttavia successivamente il Tribunale
federale ha ammesso la facoltà di prevalersi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU anche
nell'ambito di una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza
laddove il possesso della licenza di condurre è direttamente necessario
all'esercizio di una professione o, in altre parole, laddove esso è inerente
all'esercizio di tale professione; per l'alta corte tale è il caso degli
autisti professionisti, ma non di chi utilizza il veicolo unicamente per
recarsi sul posto di lavoro o per esercitare più comodamente la propria professione
(DTF 122 II 464 consid. 3). In concreto né l'esercizio della (solo prospettata)
attività di fotografo dell'insorgente, né quello della (già abbandonata)
attività di cuoco, per quanto si tratti di semplici ipotesi di attività,
risulta essere reso impossibile o oltremodo difficoltoso dal fatto che il
ricorrente è stato privato della licenza di condurre, tanto più che egli è
stato autorizzato a guidare ciclomotori. Pertanto l'insorgente non può
appellarsi all'art. 6 CEDU per ottenere la postulata udienza, che questo
tribunale ritiene, come già sopra esposto, inatta a fare emergere elementi
affidabili, utili e rilevanti per il giudizio.
1.3. Nel caso di specie, trattandosi di una
revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita
alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera
delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm). L'asserita
violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente susseguente alla mancata
concessione da parte dell'autorità di prime cure della postulata proroga per
prendere posizione sul rapporto di Ingrado è in ogni caso già stata sanata dal
Consiglio di Stato, autorità di ricorso dotata di pieno potere cognitivo
davanti alla quale il ricorrente ha potuto fare valere compiutamente le proprie
ragioni ed addurre tutti quegli elementi probatori che non aveva potuto
sottoporre all'autorità di prima istanza.
1.4. Il ricorrente contesta di avere
presentato una domanda di riesame della decisione 23 settembre 1999 (recte:
domanda di riammissione alla guida). La tesi è palesemente infondata. È ben
vero che la data indicata nella decisione 3 maggio 2001 (20 marzo 2001) non
trova riscontro in atti. Tuttavia nel verbale di audizione 17 gennaio 2001,
firmato all'originale dal patrocinatore del ricorrente, si legge che "sulla
base di un rapporto __________ sarà possibile attivare la procedura di riammissione;
spetterà ad Ingrado stabilire se le condizioni contrattuali sono state o meno
ossequiate; provvederemo ad invitare __________ a trasmettere in ogni caso un
rapporto, in base al quale verrà esaminata la possibilità di accedere all'esame
psicotecnico". Successivamente a questo incontro la Sezione della
circolazione con lettera 24 gennaio 2001, inviata in copia al patrocinatore in
questione, ha chiesto ad Ingrado "un preavviso relativamente all'opportunità
di riammissione alla guida dell'interessato". Detto rapporto è stato
intimato dalla Sezione della circolazione all'avv. __________ il 5 aprile 2001,
con l'assegnazione di un termine per presentare eventuali osservazioni
trascorso il quale sarebbe stata emanata "la decisione relativa all'istanza
di riammissione alla guida". Il patrocinatore dell'insorgente a fronte
di questo scritto si è limitato a chiedere una proroga del termine, senza
contestare che al suo scadere sarebbe stata presa una decisione sull'istanza di
riammissione alla guida. Malvenuto è quindi il ricorrente a contestare per la
prima volta in sede ricorsuale l'esistenza di un'istanza di riammissione alla
guida, tanto più che nel petitum postula in via principale proprio la
restituzione della licenza di condurre che gli è stata negata a seguito della
procedura che ha preso il via con il verbale di audizione 17 gennaio 2001,
firmato dal rappresentante del ricorrente, che alla luce delle ulteriori
risultanze processuali risulta adempiere comunque ai requisiti minimi di forma
prescritti per un'istanza dall'art. 8 PAmm, e va considerato l'atto scritto che
ha dato avvio alla procedura. Né l'errore di scritturazione della data
dell'istanza figurante nella decisione dipartimentale impugnata (20 marzo 2001
anziché 17 gennaio 2001), chiaramente riconoscibile per le parti, può avere la
benché minima rilevanza sulla validità della decisione stessa. Queste censure
si rivelano pertanto manifestamente infondate.
- 2.1. A
norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c-d LCStr, la licenza di
condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme
di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida (lett. c)
rispettivamente se egli non dà garanzia, per il suo comportamento precedente,
di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (lett. d). La
licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente
non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di
tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta
un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non
vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 LCStr
stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere
nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere
ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima
legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso
con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere
ridotti. Qualora il conducente non adempia le condizioni impostegli o venga
meno in altro modo alla fiducia in lui riposta, la licenza deve essere nuovamente
revocata.
2.2. La revoca a scopo di sicurezza per
inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al
comportamento futuro del conducente (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a; in merito
all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen,
Berna 1995, n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente
comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta,
le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare
circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di
condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che
l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II
23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente,
così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere
ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT
I-1994, n. 64 consid. 4a).
2.3. La decisione di revoca di sicurezza
della licenza di condurre del ricorrente del 23 settembre 1999, dovuta alle
considerazioni che "dal rapporto peritale 27 agosto 1999 richiesto al
__________ risulta che l'interessato presenta una dedizione al bere che lo
rende inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore" e che "emerge
il quadro di una personalità caratteriale e … si rende necessaria la verifica
delle sue attitudini al rispetto delle regole stradali da parte dello psicologo
del traffico", è cresciuta in giudicato e non può pertanto essere
messa ulteriormente in discussione in questa sede. Parimenti non possono essere
messe in discussione le condizioni ivi poste per una riammissione alla guida di
__________, vale a dire, cumulativamente:
la presentazione di un rapporto Ingrado
attestante, dopo un periodo di controllo di 12 mesi, l'avvenuta
disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande
alcoliche;
la presentazione di un certificato medico
internistico attestante, dopo identico periodo di controllo, i medesimi fatti;
il superamento di un esame psicotecnico.
Benché la decisione menzioni esplicitamente
nei considerandi solo la lett. c (e non anche la lett. d) dell'art. 14 cpv. 2
LCStr, dai suoi motivi e dalle condizioni con essa poste risulta che l'autorità
ha pronunciato la revoca di sicurezza principalmente per problemi
alcolcorrelati, ma verosimilmente considerando almeno in subordine che la
stessa avrebbe potuto verosimilmente basarsi anche sull'inidoneità caratteriale
dell'interessato. Le tesi ricorsuali tese a sminuire l'importanza ed
attendibilità del rapporto Ingrado sostenendo che i problemi legati all'alcol
non deriverebbero da etilismo ma sarebbero manifestazioni di altre problematiche
legate alla psiche dell'insorgente, quand'anche fosse comprovata, non sarebbe
pertanto decisiva ai fini di un'eventuale riammissione alla guida del
ricorrente, in quanto al di là dell'eventuale superamento dei problemi
alcolcorrelati andrebbe ancora valutata con l'esame psicotecnico la sua
effettiva idoneità alla guida di veicoli a motore. La questione può tuttavia
essere lasciata aperta in quanto, alla luce del chiaro tenore della decisione
23 settembre 1999 e delle tavole processuali, si rivela ininfluente sull'esito
del gravame per i motivi indicati di seguito.
- 3.1. Le
autorità inferiori hanno fondato la reiezione della domanda di riammissione
alla guida sulle risultanze del preavviso negativo di Ingrado del 14/20 marzo
2001 secondo cui "all'ora attuale non è possibile ammettere il
raggiungimento di una stabile e duratura affrancazione e astensione dall'abuso
etilico e la conseguente ritrovata idoneità alla guida". Più in
dettaglio, nella lettera di __________ del 20 marzo 2001 si legge che "in
base agli elementi presentati non è possibile dimostrare una reale astinenza
dal consumo di bevande alcoliche durante il periodo di controllo, in quanto il
paziente non si è presentato regolarmente alle misurazioni con l'etilometro; i
referti medici allegati alla richiesta non permettono di certificare la sua
idoneità alla guida per l'alterazione dei valori del __________ ".
3.2. Secondo il contratto Ingrado
l'insorgente avrebbe dovuto presentarsi settimanalmente per 12 mesi (pari al periodo
minimo di controllo fissato nella decisione 23 settembre 1999) per un controllo
all'etilometro, essendo possibili eccezioni solo per malattia o ricovero in
casa di cura debitamente documentati, ed al massimo per 4 settimane consecutive
di assenza. Il ricorrente ha ripetutamente sostenuto che le sue (incontestate)
assenze sono state dovute a malattia o ricovero alla CPC, oltre che a vacanze
all'estero. A prescindere dal fatto che l'assenza per ferie non era prevista
dal contratto con Ingrado, le affermazioni del ricorrente in merito alle
giustificazioni delle sue assenze sono rimaste, malgrado le ripetute esplicite
sollecitazioni a documentarle, allo stadio di puro parlato, e non sono state
suffragate da nessun indizio probatorio neppure in sede ricorsuale. In ogni
caso dal 19 luglio 2000 al 24 novembre 2000, quindi per oltre 4 mesi, l'insorgente
ammette di non essersi più recato presso Ingrado per i controlli, asserendo di
avere però nel frattempo continuato regolarmente gli esami presso il
__________, rispettivamente la __________. Senza che occorra entrare nel merito
dell'eventuale ammissibilità di trasferire i controlli presso altro istituto, dagli
atti risulta che durante quei 4 mesi egli ha in realtà effettuato un unico
controllo all'etilometro presso il __________, in data 7 settembre 2000
(lettera del __________ del 6 ottobre 2000). Appare quindi incontestabile che
l'interessato non ha rispettato il periodo minimo di controllo di 12 mesi
fissato nella decisione 23 settembre 1999, tanto più che sull'arco di 4 mesi ha
effettuato un unico controllo alcolimetrico anziché uno alla settimana;
pertanto Ingrado non poteva in nessun caso attestare l'avvenuta disintossicazione
e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche ai
sensi di tale risoluzione. Dal momento che il ricorrente non ha dimostrato di
avere rispettato in altro modo l'intero periodo di controllo, già su questa
base Ingrado non poteva che formulare un preavviso negativo per la riammissione
alla guida in relazione a problemi alcolcorrelati.
3.3. Abbondanzialmente si può rilevare che,
a dispetto di quanto allegato nel ricorso, neppure le analisi del sangue
(peraltro non sempre complete, e non solo per l'errore amministrativo commesso
da Ingrado) hanno dato un risultato favorevole sull'arco di complessivi 12
mesi, in quanto le prime analisi hanno dato dei valori __________ troppo
elevati, e quelle del 10 gennaio 2000 un'alcolemia superiore a zero. Inoltre
dagli atti risulta che l'insorgente non ha effettuato i controlli a sorpresa ai
quali era tenuto, e benché così richiesto non ha neppure giustificato la sua mancata
comparsa ad alcuni colloqui fissati con il consulente di Ingrado. Tutti questi
elementi concorrono a confortare il preavviso negativo di cui si è detto.
3.4. Nelle conclusioni del rapporto Ingrado
14 marzo 2001 viene indicato che, malgrado l'impegno espressamente riconosciuto
all'interessato, l'iter di controlli da lui svolto (ed in seguito ripreso a
fine novembre dello scorso anno) si è rivelato lacunoso e non arriva a coprire
l'arco di 12 mesi. La conclusione del rapporto, secondo cui il ricorrente non
sembra avere raggiunto in maniera definitiva e stabile nel tempo una modifica
del suo rapporto problematico con le bevande alcoliche, si basa su fatti
oggettivamente incontrovertibili, ed il preavviso negativo di Ingrado non
presta pertanto il fianco a critiche di sorta.
3.5. Mancando la prima delle condizioni
cumulative poste con la decisione 23 settembre 1999 per la riammissione alla
guida dell'interessato, la decisione impugnata non poteva che essere negativa,
senza che i certificati medici internistici che __________ ha prodotto in sede
ricorsuale potessero avere un influsso concreto sull'esito della procedura.
Abbondanzialmente si rileva peraltro che detti certificati, che comunque
costituirebbero solo una delle condizioni cumulative per riammettere il
ricorrente alla guida, non sono incondizionatamente positivi come il ricorrente
ritiene. Il certificato 8 febbraio 2001 del medico internista dr. __________ riferisce
che "sembra esservi stata una riduzione del consumo di alcolici con un
prolungato periodo di astinenza a partire dal mese di gennaio del 2000 che
segna una volontà da parte del paziente di interrompere il suo problema di
etilismo": il medico a ben vedere non contesta quindi l'esistenza di
un iniziale problema di etilismo, e pur attestando una apparente diminuzione
del consumo con una apparente astinenza sull'arco di circa 9 mesi, non arriva a
considerare risolto il problema, ma si limita a riferire della volontà del
paziente di porvi fine. Il succinto certificato del 26 aprile 2001 del medico
internista dott. __________ non fa minimamente menzione di situazioni e problematiche
alcolcorrelate, per cui è di dubbia pertinenza in questa sede.
I due ulteriori certificati psicologici e
psichiatrici, non portano ulteriori elementi né consentono diverse deduzioni.
La lettera 12 maggio 2001 dello psicologo dr. __________ attesta dall'esistenza
iniziale di una problematica depressiva sulla quale si inseriva la problematica
di abuso alcolico, riferendo che l'equilibrio del paziente "sta
divenendo maggiormente stabile", ed attestando un miglioramento in
base al quale ritiene che l'insorgente " non sia oggi in pericolo di
ricadere pesantemente in uno stato di dipendenza alcolica … non considero
questo il problema attuale"; tuttavia anche da questa lettera si
ricava l'impressione di un percorso di guarigione che ha dato dei progressi ma
non si può ancora considerare giunto a termine, tant'è vero che lo psicologo nega
che la dipendenza alcolica sia "il problema attuale" (ciò che
implica l'esistenza di un problema), e parla della licenza di condurre come di
una necessità "in prospettiva del graduale miglioramento sopra esposto"
(il che testimonia che la situazione non è ancora risolta). Da ultimo il
certificato psichiatrico 18 maggio 2001 del dr. __________ attesta di una buona
remissione del quadro psichico e di un quadro psichiatrico stabile nonché dei
controlli dell'alcolemia ripresi dal ricorrente, ma si riferisce ad un'epoca
successiva alla decisione impugnata ed in cui il periodo di controllo di 12
mesi non è ancora compiuto, per cui si rivela di dubbia concludenza.
3.6. Stante quanto sopra e vista, alla luce
del rapporto negativo di __________ che si rivela attendibile e puntuale,
l'impossibilità oggettiva di vedere riunite le condizioni cumulative poste con
la decisione 23 settembre 1999 per la riammissione alla guida del ricorrente,
le autorità inferiori non potevano che respingere l'istanza di __________. Parimenti
non vi era ragione alcuna di ammetterlo ad un esame psicotecnico che non
avrebbe potuto avere effetto concreto alcuno sull'esito del gravame ed avrebbe
generato unicamente costi supplementari a carico del ricorrente. La decisione 3
maggio 2001 della Sezione della circolazione e la decisione 19 giugno 2001 del
Consiglio di Stato che la ha tutelata non prestano quindi il fianco a critiche
di sorta. La decisione impugnata va pertanto confermata siccome immune da violazioni
del diritto.
-
Per
maggior completezza si osserva che il ricorrente, che ha una formazione quale
fotografo ed ha svolto l'attività di cuoco, non potrebbe in nessun caso
appellarsi all'asserita necessità di condurre per motivi professionali. Questo
fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una revoca a scopo di
ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione
se è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, come nella fattispecie,
dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona
alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du
permis de conduire, tesi Friborgo, 1982, pag. 195).
-
Sulla
scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 14 cpv. 2 lett. c-d, 16 cpv. 1,
17 cpv. 1 lett. d, 1 bis e 3, 23 cpv. 3 LCStr; 9, 33 OAC; 1 segg., 10 LALCStr;
1 segg. RLALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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