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Numero d'incarto:
52.2001.251
Data decisione, Autorità:
15.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00251
Lugano
15 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 luglio 2001 di
contro
la decisione del 19 giugno 2001 (no. 2927) del
Consiglio di Stato che ha accolto il suo ricorso avverso la risoluzione 28
aprile 1999 con cui il municipio di __________ ha declinato la propria competenza
ad intervenire per imporre l'abbassamento di una siepe al mapp. __________ di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che il
fondo che sorge sul mapp. __________ RFD di __________, di proprietà di
__________, è cinto da una siepe;
che tale
siepe interessa la visuale dei veicoli che da Via __________ - una strada
privata aperta al pubblico ove il ricorrente risiede - si immettono sulla
strada comunale, e viceversa;
che il ricorrente ha a più riprese
sollecitato il municipio di __________, affinché adottasse delle misure atte a
garantire la sicurezza dell'accesso stradale, a suo parere compromessa dalle
dimensioni della suddetta siepe;
che il municipio, con risoluzione 28 aprile
1999, si è dichiarato competente unicamente per imporre una regolare
manutenzione della siepe;
che contro la predetta decisione municipale
__________ è insorto innanzi al Consiglio di Stato, il quale, dopo aver
esperito i sopralluoghi del 26 luglio 1999 e 29 maggio 2001, ha imposto ad
__________ con decisione 19 giugno 2001, di provvedere ad abbassare la suddetta
siepe in modo che la stessa misuri al massimo 1.15 m dal campo stradale;
che, contro la predetta pronunzia, __________
insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la riforma
nel senso di ordinare ad __________ di abbassare la siepe in modo che la stessa
misuri al massimo 80/100 cm dal campo stradale o, in subordine, di ordinarne la
rimozione, dal momento che la misura di 1.15 m imposta dal Governo non sarebbe
tale da garantire una sufficiente visuale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC), la
legittimazione del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame
(art. 46 cpv. 1 PAmm) sono date: il ricorso è pertanto ricevibile in ordine;
può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che,
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso, se lo
stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che le direttive VSS - invocate
genericamente dal ricorrente in sede di ricorso al Consiglio di Stato - non
sono state recepite dalla normativa comunale e non possiedono pertanto forza cogente,
trattandosi di regole emanate da un'associazione privata (RDAT I-1996, N. 25);
che, nel caso concreto, i rilevamenti
tecnici effettuati in sede di sopralluogo hanno stabilito che la visuale e la
distanza di sicurezza di 60/65 m sono garantite a fronte di un'altezza della
siepe di 1.15/1.25 m dal campo stradale;
che, secondo l'avviso del rappresentante
della Sezione della progettazione, fatto proprio dal Consiglio di Stato, è
stato parimenti accertato che con il taglio della siepe di circa 10/15 cm si
farebbe pure fronte ai problemi di visibilità dovuti al piccolo abbassamento
della strada a livello dell'incrocio;
che le norme di attuazione del piano
regolatore (NAPR) del comune di __________ impongono un'altezza massima per le
opere di cinta di 1.60 m (art. 7 n. 1 NAPR), mentre per le siepi vive verso
fondi privati richiamano le prescrizioni della LAC (1.25 m);
che, in particolare, l'art. 7 n. 3 cpv. 2
NAPR dispone che: "alfine di salvaguardare la visuale per il traffico, il
municipio impone le misure opportune limitando in particolare le altezze delle
opere e stabilendo degli arretramenti particolari": la norma non impone
un'altezza massima valida per la generalità dei casi, rimettendosi invece al
giudizio dell'esecutivo comunale, avuto riguardo alle particolarità del singolo
caso concreto;
che la decisione del Consiglio di Stato -
che fa ordine ad __________ di provvedere ad abbassare la siepe posta sul
mappale di sua proprietà in modo che la stessa abbia a misurare al massimo 1.15
m dal campo stradale - appare pertanto conforme al diritto, oltre che alle
risultanze dell'istruttoria, ed è perciò, come tale, da tutelare;
che, sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va quindi respinto; la tassa di giudizio segue la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 48, 60 PAmm, 7 NAPR
del comune di __________;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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