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Numero d'incarto:
52.2001.248
Data decisione, Autorità:
19.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00248
Lugano
19 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Efrem Beretta quest'ultimo in sostituzione del giudice
Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 luglio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
il bando di concorso 20 giugno 2001 concernente
alcuni lavori di misurazione ufficiale allestito dal dipartimento delle
finanze e dell'economia (pubblicazione sul foglio ufficiale del __________,
pag. __________ segg.);
vista la risposta 10 luglio
2001 del dipartimento delle finanze e dell'economia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con bando
20 giugno 2001, pubblicato sul foglio ufficiale del __________ (n. __________,
pag. __________ segg.), il dipartimento delle finanze e dell'economia ha
promosso una procedura di pubblico concorso per l'assegnazione dei seguenti
lavori di misurazione ufficiale: digitalizzazione provvisoria, rinnovamento
catastale e rinnovamento delle reti di punti fissi secondo le norme federali MU
93. I lavori interessano numerosi comuni (3.o gruppo di comuni) e sono
suddivisi in 7 lotti operativi. Il bando indica che la procedura di
aggiudicazione è retta dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del
25 novembre 1994 (CIAP).
B. a) Con un
unico ricorso 2 luglio 2001, gli insorgenti indicati in ingresso impugnano il
bando di concorso in rassegna dinanzi a questo Tribunale. Essi contestano, in
primo luogo, il divieto di costituire società o consorzi tra offerenti, in
secondo luogo il criterio esclusivo dell'aggiudicazione al minor offerente adottato
dal committente. Gli insorgenti domandano pertanto al Tribunale di annullare il
bando rispettivamente di sanarlo. Postulano anche il conferimento dell'effetto
sospensivo al gravame.
b) Con
risposta 10 luglio 2001 il dipartimento del territorio postula la reiezione dell'impugnativa,
nella misura in cui è ricevibile.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
merito alla competenza ad evadere il ricorso in esame il Tribunale considera
quanto segue.
1.1.1. Il concordato intercantonale sugli
appalti pubblici (CIAP) è stato approvato dall'assemblea straordinaria del 25
novembre 1994 della conferenza dei direttori cantonali dei dipartimenti delle
pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione
dell'ambiente e della conferenza dei direttori cantonali dei dipartimenti
dell'economia pubblica. Il Cantone Ticino vi ha aderito mediante decreto legislativo
del 6 febbraio 1996. Il CIAP, approvato dal dipartimento federale dell'economia
pubblica il 14 marzo successivo, è entrato in vigore il 21 maggio 1996. Le direttive
di esecuzione del CIAP (DirCIAP) sono state approvate dal Consiglio di Stato
mediante decreto esecutivo 6 novembre 1996, entrato in vigore il 12 novembre successivo.
1.1.2. Il CIAP è, tra l'altro, applicabile
all'aggiudicazione di prestazioni di servizi, vale a dire contratti tra
committente e offerente in merito alla fornitura di prestazioni di servizio,
conformemente all'allegato I, appendice 4 dell'accordo GATT (art. 6 cpv. 1
lett. c CIAP), allorché il loro valore stimato, al netto dell'IVA, raggiunge i
fr. 403'000.-- (art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP): valore quest'ultimo adeguato in
fr. 383'000.-- da parte dell'organo intercantonale in applicazione dell'art. 4
cpv. 2 lett. c CIAP. Al CIAP sottostanno, tra l'altro, in qualità di committente,
lo Stato, i suoi istituti pubblici e le sue aziende (art. 8 cpv. 1 lett. a
CIAP). L'art. 15 cpv. 1 CIAP stabilisce che contro le decisioni del committente
è dato ricorso a un'istanza cantonale indipendente, che decide in via
definitiva. Nel nostro Cantone è stato designato all'uopo il Tribunale cantonale
amministrativo (art. 4 cpv. 1 del decreto legislativo di adesione al CIAP).
1.1.3. Nel concreto caso committente è lo
Stato, agente attraverso il dipartimento delle finanze e dell'economia. La commessa
in discussione, che concerne una prestazione di servizio contemplata
all'allegato I, appendice 4 dell'accordo GATT (corrispondente agli allegati 2
del CIAP e DirCIAP), supera il valore soglia fissato all'art. 7 cpv. 1 lett. b
CIAP. Il bando di concorso costituisce, infine, una decisione impugnabile (§ 33
lett. b DirCIAP; DTF 125 I 206). La competenza del Tribunale amministrativo a
decidere il gravame in discussione è pertanto data (art. 4 cpv. 1 del decreto
legislativo di adesione al CIAP).
1.2. Il
gravame è inoltre tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP). La legittimazione dello studio
di ingegneria e fotogrammetria __________, dello studio d'ingegneria __________
e dell'ing. __________ è certa (art. 4 cpv. 2 del decreto legislativo di adesione
al CIAP; 43 PAmm). Quella dell'associazione gruppo __________, sezione Ticino,
che agisce congiuntamente agli altri ricorrenti, può pertanto rimanere irrisolta.
-
Gli
insorgenti contestano, anzitutto, il divieto di costituire società o consorzi
tra offerenti fissato nel bando di concorso. Giusta il § 9 Dir CIAP, se nelle
condizioni di aggiudicazione non è espressamente esclusa o limitata la riunione
di ditte in consorzi, più offerenti possono inoltrare un'offerta comune. Nelle
osservazioni al ricorso, il dipartimento giustifica l'avversata restrizione con
il fatto che, in concreto, il numero di offerenti appare limitato, per cui l'esclusione
della possibilità di consorziamento persegue l'obiettivo di mantenere
rispettivamente incrementare il principio della concorrenza efficace ancorato
all'art. 1 cpv. 2 lett. a CIAP (cfr. inoltre art. 11 lett. b CIAP). La
giustificazione appare, nel principio, pertinente e, pertanto, degna di tutela
(cfr. Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der
Schweiz, Zurigo 1996, nota 10 a piè di pagina 91, relativa alla regolamentazione
adottata a livello federale). I ricorrenti non dimostrano inoltre, e nemmeno
sostengono, che i singoli, potenziali concorrenti non sarebbero in grado, da
soli, di inoltrare un'offerta, di modo che la restrizione sortirebbe alla fin
fine l'esito opposto a quello auspicato dall'ente banditore. Su questo punto il
ricorso deve dunque essere respinto.
-
I
ricorrenti contestano, in seguito, il criterio esclusivo dell'aggiudicazione al
minor offerente adottato nel bando di concorso.
3.1.
Secondo l'art. 13 lett. f CIAP le disposizioni d'esecuzione, di competenza cantonale
(art. 3 CIAP), devono prevedere adeguati criteri di aggiudicazione, che garantiscano
la delibera all'offerta economicamente più vantaggiosa. In attuazione di questo
mandato il § 28 cpv. 1 Dir CIAP stabilisce che la commessa è aggiudicata all'offerente
che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il giudizio tiene conto
del rapporto prezzo / prestazione. In questo ambito, oltre al prezzo, possono
in particolare, essere tenuti in considerazione i seguenti criteri: qualità,
termini, economicità, costi di gestione, servizio, clientela, ecologia, conformità
allo scopo, valore tecnico, estetica, creatività, infrastruttura. Per il § 28
cpv. 2 Dir CIAP l'aggiudicazione di beni largamente standardizzati può avvenire
anche, esclusivamente, secondo il criterio del minor prezzo.
3.2. In concreto il bando stabilisce
testualmente:
"I lavori saranno aggiudicati dal
Consiglio di Stato secondo il criterio del minor prezzo, sulla base del
paragrafo 28 cpv. 2 delle Direttive d'esecuzione del Concordato intercantonale
sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 (prodotti standardizzati)."
Ora, tuttavia, il § 28 cpv. 1 DirCIAP
facoltizza il committente a deliberare in funzione esclusiva del minor prezzo
solo l'aggiudicazione di forniture di beni (Güter, secondo il testo tedesco
delle direttive), mentre in concreto la commessa in esame concerne la
prestazione di servizi (cfr. la distinzione operata all'art. 6 cpv. 1 lett. b e
c CIAP; cfr. nello stesso senso, Galli / Lehmann/ Rechsteiner, op. cit., n.
466, relativamente alla regolamentazione adottata a livello federale).
La censura è di conseguenza fondata già per
questo motivo. Il suo accoglimento comporta la necessità di annullare l'intero
bando, in quanto lesivo del diritto (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP). Un
annullamento parziale non entra in linea di conto, dal momento che la
determinazione dei criteri di aggiudicazione può condizionare gli altri documenti
del concorso e la presentazione delle offerte.
-
L'emanazione
del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di conferimento
al gravame dell'effetto sospensivo.
-
Il
Tribunale rinuncia a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Lo Stato è
tenuto a rifondere agli insorgenti un'adeguata indennità per ripetibili (art.
31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17
CIAP, 4 del decreto legislativo di adesione, § 9, 28 delle direttive di
esecuzione, 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza è annullato il bando di concorso impugnato.
-
Non si
preleva una tassa di giudizio. Lo Stato è tenuto a versare ai ricorrenti fr.
800.-- per ripetibili.
-
La presente
decisione è definitiva.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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