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Numero d'incarto:
52.2001.211
Data decisione, Autorità:
16.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00211
Lugano
16 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 maggio 2001 della
contro
la decisione 15 maggio 2001 della commissione
amministrativa della Fondazione __________, che delibera alla __________ la
fornitura del nuovo impianto di telefonia della casa per anziani;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nell'ambito
degli interventi ristrutturazione, sussidiati dallo Stato, della casa per anziani
di cui è titolare, la Fondazione __________ ha invitato le ditte __________,
__________ e __________ a presentare un'offerta per la fornitura del centralino
telefonico e degli apparecchi.
Le ditte suindicate hanno risposto
all'invito inoltrando in tempo utile tre distinte offerte. L'ufficio lavori
sussidiati e appalti (ULSA), al quale sono state sottoposte, ha preavvisato
favorevolmente le offerte della __________ (fr. 92'382.15) e della __________
(fr. 93'118.00).
Con risoluzione 15 maggio 2001 la
commissione amministrativa della __________ ha deliberato la fornitura alla
__________.
B. Contro
questa delibera la __________ è insorta davanti alla stessa commissione
amministrativa, contestando il provvedimento perché privilegiava un'offerta più
onerosa senza fornire alcuna spiegazione.
La commissione amministrativa ha trasmesso
gli atti al Dipartimento delle istituzioni, che dal canto suo l'ha inviato al
Tribunale cantonale amministrativo.
C. All'accoglimento
del ricorso si è opposta la __________, asserendo di essere altrettanto
qualificata della ricorrente.
La __________ ha invece giustificato la
delibera richiamandosi all'art. 22 LApp 1979, che in caso di differenze di
prezzo inferiori al 5 % permette al committente di scegliere un'offerta più
onerosa.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 1 cpv. 1
cifra 2 LApp in combinazione con gli art. 36 cpv. 1, 37 lett. d e 47 LCPubb,
entrata in vigore il 1. maggio 2001.
L'art. 1 cpv. 1 cifra 2 LApp dichiarava tale
legge applicabile a tutti i lavori pubblici e privati sussidiati dallo Stato.
Gli art. 36 cpv. 1 e 37 lett. d LCPubb
permettono invece dedurre direttamente davanti a questo tribunale le decisioni
di aggiudicazione rese dai committenti assoggettati alla nuova legge.
L'art. 47 LCPubb dichiara infine applicabili
le vie di ricorso previste dalla nuova legge alle procedure di aggiudicazione
già pendenti.
Trattandosi di una delibera fondata sull'or
abrogata LApp, adottata da un committente assoggettato alla LCPubb, in quanto beneficiario
di un sussidio cantonale di un milione di franchi (art. 2 cpv. 1 LCPubb), la
competenza di questo tribunale va senz'altro ammessa.
La legittimazione attiva dell'insorgente,
partecipante senza successo al concorso, è certa.
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere deciso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm), sulla base della LApp 1978, tuttora applicabile alla fattispecie.
- 2.1.
Secondo l'art. 26 lett. f LApp, i lavori sussidiati dallo Stato erano
aggiudicati dall'ente appaltante secondo le disposizioni del capitolo VI della
stessa legge. A tal proposito, l'art. 22 LApp stabiliva che la commessa doveva
essere aggiudicata "al miglior offerente, avuto tuttavia riguardo ai
criteri di cui all'art. 23 quando nel 5 % dal miglior offerente sono contenute
altre offerte".
Questa norma stava ad indicare che per
miglior offerente era in linea di massima da intendere il concorrente che aveva
inoltrato l'offerta più bassa e non quello che aveva presentato l'offerta più
vantaggiosa (cfr. in tal senso art. 32 LCPubb).
Il criterio di aggiudicazione dell'offerta
meno onerosa non era tuttavia assoluto. L'art. 22 LApp permetteva infatti al
committente di scostarsene e di aggiudicare i lavori o la fornitura ad un concorrente
la cui offerta era compresa nel limite del 5 % dall'offerta meno onerosa.
I criteri di aggiudicazione che permettevano
al committente di prescindere dall'offerta più bassa erano elencati dall'art.
23 LApp, che imponeva di considerare:
a) la qualifica del concorrente in rapporto
all'esperienza, alle capa- cità tecniche professionali e organizzative, al
credito finanziario e alle garanzie che offre per la puntuale
esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte;
b) l'attendibilità e la convenienza dei
prezzi offerti, singolarmente e nel loro complesso;
c) l'idoneità dell'offerta in rapporto
all'entità e qualità del personale tecnico, della mano d'opera specializzata e
delle attrezzature che il concorrente si impegna a mettere a disposizione
per l'esecuzione dell'opera;
d) il grado d'occupazione, nel senso di
realizzare una equa distribuzione dei lavori ai concorrenti idonei;
e) il contributo dato alla formazione di apprendisti;
f) il domicilio fiscale nel Cantone Ticino;
g) le prestazioni fiscali nel Cantone Ticino;
h) l'impiego di materiali e prodotti indigeni;
i) il volume dei lavori pubblici effettuati negli
ultimi tre anni;
l) la sicurezza e mantenimento dei posti di lavoro nel Cantone.
Per i lavori sussidiati entravano inoltre in
considerazione il domicilio fiscale e le prestazioni fiscali dei singoli
concorrenti all'interno del comprensorio dell'ente appaltante (art. 26 lett. f
LApp).
2.2. Le decisioni di aggiudicazione che
prescindevano dalla minor offerta per privilegiare, in applicazione dei criteri
suindicati, un'offerta più onerosa, rientrante nel margine del 5% sancito dall'art.
22 LApp, dovevano in ogni caso essere adeguatamente motivate (art. 26 cpv. 1
PAmm), in modo da permettere agli interessati di capacitarsi della bontà della
scelta e di tutelare se necessario i loro diritti davanti alle istanze di ricorso.
La decisione doveva in particolare
specificare quale dei criteri d'aggiudicazione previsti dall'art. 23 LApp aveva
indotto il committente a scegliere un offerta più onerosa. Il semplice rinvio
al margine del 5% di cui all'art. 22 LApp non costituiva una giustificazione
sufficiente. Questo margine costituiva infatti soltanto il presupposto che
doveva essere soddisfatto affinché il committente potesse scostarsi
dall'offerta più bassa per privilegiare un'offerta più onerosa sulla base dei
criteri d'aggiudicazione elencati dall'art. 23 LApp.
- Nell'evenienza
concreta, l'offerta più bassa era quella inoltrata dalla __________ (fr.
92'382.15). La commissione amministrativa della __________ l'ha tuttavia
disattesa per privilegiare l'offerta della __________, leggermente più onerosa
(+ 735.85 = + 0.8 %), siccome rientrante nel limite del 5% di cui all'art. 22
LApp.
L'ente committente non ha fornito alcuna
giustificazione di questa scelta. Né la delibera, né la risposta al ricorso
forniscono spiegazioni in proposito. La commissione amministrativa della
__________ si limita a richiamarsi all'art. 26 f LApp ed alle indicazioni datele
dal progettista, rispettivamente al preavviso dell'ULSA. Non fornisce alcun
elemento che permetta di controllare la legittimità dell'aggiudicazione sulla base
dei criteri elencati dall'art. 23 LApp o di quello aggiuntivo previsto
dall'art. 26 f per i lavori sussidiati (criterio comunque inapplicabile al caso
concreto, perché entrambe le ditte non hanno il domicilio fiscale nel comprensorio).
Non potendosi giustificare la scelta di
un'offerta più onerosa con il semplice fatto che rientra nel limite del 5%
dall'offerta più bassa, la delibera censurata va annullata siccome del tutto
immotivata.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, annullando
la decisione 15 maggio 2001 della __________ siccome lesiva del diritto. Gli
atti vanno rinviati alla fondazione resistente per nuova decisione.
La tassa di giustizia è suddivisa fra la
fondazione resistente e la __________ secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 22, 23, 26 LApp; 47 LCPubb; 3, 18,
28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la delibera 15 maggio 2001 della
commissione amministrativa della Fondazione __________ a favore della
__________ è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati alla commissione
amministrativa Fondazione __________ per nuova decisione.
-
La tassa di
giustizia è di fr. 600.- è suddivisa in parti uguali fra la Fondazione
__________ e la __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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