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Numero d'incarto:
52.2001.204
Data decisione, Autorità:
19.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00204-208-215
Lugano
19 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Efrem Beretta quest'ultimo in sostituzione del giudice
Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 30 maggio 2001 di
____________________patr. da: st.leg. __________
b) 31 maggio 2001 del
c) 5 giugno 2001 di
____________________patr. da: avv. __________
contro
la decisione 15 maggio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 2259) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da __________ e
__________ avverso la licenza edilizia 20 ottobre 1999 rilasciata dal
municipio di __________ a __________, __________, , __________ e
__________ per costruire quattro case d'abitazione monofamiliari in località
__________ / (part. n. __________, __________, __________ e
__________ RF);
viste le risposte:
-
12 giugno 2001 di
__________;
-
12 giugno 2001 del
Consiglio di Stato;
-
19 giugno 2001 del
municipio di __________
al ricorso sub. a)
-
6 giugno 2001 di
__________;
-
12 giugno 2001 del
Consiglio di Stato;
-
21 giugno 2001 di
__________;
al ricorso sub. b)
-
12 giugno 2001 del
Consiglio di Stato;
-
22 giugno 2001 del
municipio di __________;
-
22 giugno 2001 di
__________;
al ricorso sub. c)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 9
agosto 1999 __________, __________, __________, __________ ed __________ hanno
chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire quattro case
d'abitazione monofamiliari in località __________, su terreni situati a monte
di via __________ (part. n. __________, __________, __________, __________ RF);
che alla domanda si sono opposti numerosi
vicini, fra cui i qui ricorrenti __________ e __________, contestando
l'intervento dal profilo estetico e dal profilo delle distanze tra edifici;
che, raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 20 ottobre 1999 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo le opposizioni;
che contro la predetta licenza gli opponenti
__________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento;
che, oltre all'aspetto estetico delle
costruzioni, gli insorgenti hanno in particolare contestato l'insufficiente
distanza delle casa più a N (part. n. __________ RF) dal confine verso la part.
n. __________ RF e dall'autorimessa (sub. C), che sorge su questo fondo;
che il 4 aprile 2000 il Servizio dei ricorsi
ha esperito un sopralluogo in contraddittorio, constatando che l'autorimessa in
questione è situata a circa un metro dal confine verso la part. n. __________
RF ed è alta m 2.80 alla gronda, rispettivamente m 3.30 al colmo;
che in quell'occasione il municipio ha
annunciato l'intenzione di produrre "una decisione degli anni 80 (caso
__________) nella quale veniva stabilito dal DPC un principio relativo alla
competenza in materia estetica"; il Servizio dei ricorsi ha quindi prospettato
alle parti l'assegnazione di un termine di 30 giorni per la presentazione
dell'allegato conclusionale;
che il 14 aprile 2000 il municipio ha
inviato al Servizio dei ricorsi l'atto in questione (lettera 21.10.82
dell'allora presidente della __________ in re __________);
che il 18 aprile 2000 il Servizio dei
ricorsi l'ha trasmesso alle parti, assegnando loro un termine di 30 giorni per
presentare le conclusioni;
che il 4 maggio 2000 i resistenti __________
hanno chiesto al Servizio dei ricorsi di sospendere l'esame dell'impugnativa nell'attesa
di presentare una variante;
che, dando seguito alla richiesta, il 9
maggio 2000 il Servizio dei ricorsi ha sospeso l'esame dell'impugnativa,
disponendo che la procedura sarebbe stata riattivata ad istanza delle parte più
diligente;
che il 24 novembre 2000 il municipio ha
comunicato al Servizio dei ricorsi che i resistenti __________ avevano
presentato una nuova domanda di costruzione riferita agli stessi fondi; costoro
hanno nondimeno chiesto all'autorità cantonale di tenere ulteriormente in
sospeso la pratica;
che il 22 gennaio 2001 il municipio ha
segnalato al Servizio dei ricorsi di aver rilasciato ai resistenti __________
un'altra licenza per l'edificazione di quattro case monofamilari sui fondi in oggetto;
che senza ulteriori formalità, il 15 maggio
2001 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da
__________ e __________ contro la licenza edilizia 20 ottobre 1999, annullandola
limitatamente alla casa più a N;
che il Consiglio di Stato ha in sostanza
ritenuto che l'autorimessa posta sul fondo vicino (part. n. __________ RF) non
potesse essere considerata come una costruzione accessoria perché supera
l'altezza massima di 3 m al colmo prescritta dall'art. 19 NAPR; ne ha quindi
dedotto che la casa più a N, prevista sulla part. n. __________ RF a poco più
di m 2 dal confine non rispettasse la distanza minima di 6 m fra edifici
principali prescritta dall'art. 53 NAPR;
che contro il predetto giudizio sono insorti
davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti citati in ingresso:
a) __________ e
__________ rimproverano al Consiglio di Stato di aver violato il loro diritto
di essere sentito, riattivando il procedimento senza attendere le conclusioni e
quindi senza dar loro la possibilità di prendere posizione sulle risultanze
dell'istruttoria esperita;
b) il comune di
__________ nega che il modico sorpasso (+ 30 cm) dell'altezza massima (m 3)
prescritta dall'art. 19 NAPR per il colmo delle costruzioni accessorie sia tale
da escludere che questa possa essere qualificata come tale;
c) __________,
__________, __________, __________ e __________ sottolineano a loro volta la
sostanziale irrilevanza del sorpasso suddetto; chiedendo pertanto il ripristino
integrale della licenza in contestazione;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto
delle impugnative senza formulare osservazioni; il comune di __________ e i
ricorrenti __________ /__________ si sostengono vicendevolmente, mentre i
ricorrenti __________ sollecitano la reiezione delle impugnative delle
controparti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la legittimazione dei ricorrenti è certa
ed incontestata;
che i ricorsi, tempestivi, possono essere
decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18
PAmm); le prove richieste dagli insorgenti non appaiono invero atte a procurare
a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti;
che giusta l'art. 52 PAmm, se vennero
assunte prove deve essere data alle parti facoltà di discussione verbale o
scritta;
che la disposizione ha carattere imperativo;
la sua disattenzione costituisce una violazione di norme essenziali di
procedura, omettendo di offrire alle parti la possibilità di pronunciarsi sulle
risultanze dell'istruttoria, viene in sostanza negato loro il diritto di essere
sentito (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art.
52 PAmm);
che, in concreto, il Consiglio di Stato ha
manifestamente violato l'art. 52 PAmm, statuendo sul ricorso senza attendere le
conclusioni di cui aveva sollecitato la presentazione;
che giusta l'art. 65 cpv. 2 PAmm il
Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e
rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui
quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto
o ha violato norme essenziali di procedura;
che le violazioni del diritto di essere
sentito possono essere sanate davanti all'autorità di ricorso dotata di pieno
potere di cognizione a condizione che l'interessato abbia potuto esprimersi
compiutamente (Borghi Corti, op. cit., ad art. 20 PAmm n. 2 b);
che a differenza del Consiglio di Stato il
Tribunale cantonale amministrativo non può rivedere liberamente l'apprezzamento
esercitato dalle istanze subordinate; il suo potere di cognizione è infatti
circoscritto alla violazione del diritto (Borghi Corti, ad art. 56 PAmm n. 1,
61 PAmm n. 2 d) ;
che vertendo la controversia anche su
questioni estetiche rimesse all'apprezzamento dell'autorità cantonale, la
violazione del diritto in cui è incorso il Consiglio di Stato omettendo di
offrire alle parti la possibilità di prendere posizione sulle risultanze dell'istruttoria,
richiama inevitabilmente l'annullamento del giudizio impugnato con conseguente
rinvio all'autorità inferiore affinché renda una nuova decisione, previo emendamento
della violazione lamentata dai ricorrenti __________;
che il ricorso di quest'ultimi va quindi
accolto, mentre le impugnative degli altri ricorrenti vanno dichiarate prive
d'oggetto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia;
che le ripetibili sono poste, in solido, a
carico dei resistenti __________ /__________ e del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 21, 43, 51, 52, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
di __________ e __________ (sub a) è accolto.
I ricorsi
del comune di __________ (sub b) e di __________ e __________, __________,
__________ e __________ (sub c) sono dichiarati privi d'oggetto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 15 maggio 2001 del Consiglio
di Stato (n. 2259) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato
per nuova decisione, previo ripristino del termine per le conclusioni.
- Il comune
di __________ rifonderà fr. 300.- ai ricorrenti __________ e __________ a
titolo di ripetibili di questa sede.
I
resistenti __________ e __________, __________, __________ e __________
rifonderanno fr. 300.- ai ricorrenti __________ e __________.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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