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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.186
Data decisione, Autorità:
16.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00186
Lugano
16 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2001 di
__________ rappr. da: arch. __________
contro
la decisione 2 maggio 2001, no. 2025, del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso
la risoluzione 15 novembre 2000 con cui il municipio di __________ ha negato
loro il permesso di costruire un ripostiglio con tetto piano al mapp. no.
__________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 13
ottobre 1998, il municipio di __________ ha rilasciato ai ricorrenti il
permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località
__________, su un fondo (part. n. __________ RF) situato nella zona dei nuclei
di collina e dei monti.
Il progetto prevedeva di formare sul lato S
del fondo, a ridosso della sottostante strada comunale, un muro di sostegno
lungo circa 12 m, alto da m 2.20 a 2.60. All'estremità W del muro, era prevista
la costruzione di un ripostiglio, largo m 2.70 e lungo m 5.83, che verso la
casa di trasformava in una pergola di uguali dimensioni. Il tetto del
ripostiglio era piano.
B. Il 7 aprile
1999 i ricorrenti hanno notificato al municipio l'intenzione di prolungare il
muro sino all'angolo SW del fondo, dove avrebbe dovuto essere spostato il
ripostiglio.
Il 21 giugno 1999 il municipio ha approvato
la variante alla condizione che il ripostiglio fosse coperto da un tetto a
falde come prescritto dall'art. 44 NAPR.
La condizione non è stata impugnata.
C. L'8 ottobre
1999 i ricorrenti hanno sottoposto al municipio una nuova variante, che
prevedeva di spostare il ripostiglio verso monte, riducendone le dimensioni e
realizzando nel contempo sull'area rimasta libera un vano parzialmente chiuso
(lato W) e privo di copertura.
Con decisione 15 novembre 2000 il municipio
ha autorizzato la formazione di questo vano, negando tuttavia il permesso di costruire
il ripostiglio in quanto munito di un tetto piano, non conforme all'obbligo di
dotare le costruzioni di tetti a falde prescritto dall'art. 44 NAPR.
D. Con
giudizio 2 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________.
Dopo aver escluso che i ricorrenti potessero
richiamarsi alla prima licenza per rivendicare il diritto di munire il
ripostiglio di un tetto piano, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto
che l'opera, configurabile come costruzione principale, non potesse sfuggire
all'obbligo sancito dall'art. 44 NAPR.
E. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
del permesso rifiutato.
Rievocati i fatti salienti, i ricorrenti
sostengono che un tetto a falde "genererebbe un vero e proprio
obbrobrio architettonico". La costruzione, di natura accessoria, non
soggiacerebbe inoltre al vincolo in contestazione.
F. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e dal municipio,
che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal provvedimento
censurato, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione è chiaramente
deducibile dai piani e dalla documentazione fotografica. L'esperimento di un
sopralluogo appare quindi inidoneo a procurare la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio.
Statuendo sul ricorso senza esperire il
sopralluogo richiesto dai ricorrenti il Consiglio di Stato non ha minimamente
violato il diritto di essere sentito. La valutazione anticipata negativa,
operata dal Governo in relazione alla prova richiesta, regge perfettamente alla
critica.
- L'art. 44
NAPR di __________, disciplinante l'attività edilizia nella zona dei nuclei di
collina e dei monti, stabilisce fra l'altro che "il tetto deve essere a
falde con pendenza tra il 60 % e il 100 % " (cifra 3). La norma
persegue finalità di natura estetica, evitando l'inserimento di forme
architettoniche estranee alle caratteristiche delle costruzioni preesistenti.
Il vincolo si estende a tutti gli edifici.
Non è prevista alcuna eccezione a favore delle costruzioni accessorie. Né è
prevista la possibilità di concedere deroghe per motivi estetici in casi in cui
il rispetto del vincolo può portare a soluzioni architettoniche discutibili.
- Nell'evenienza
concreta, il ripostiglio costruito dai ricorrenti non può di principio sfuggire
all'obbligo sancito dall'art. 44 cifra 3 NAPR. Poco importa che sia da considerare
come una costruzione principale o una costruzione accessoria. La norma succitata
non prevede alcuna eccezione a favore delle costruzioni d'importanza secondaria.
Irrilevante è pure la licenza rilasciata nel
1999 ai ricorrenti per la costruzione di un analogo manufatto. L'oggetto
dell'attuale contestazione non deriva da quello autorizzato in precedenza. Diverse
sono la forma, l'ubicazione e le dimensioni. Nulla può pertanto essere dedotto
a favore dei ricorrenti da quel permesso. Il municipio è peraltro libero di
scostarsi, nell'ambito di una nuova domanda di costruzione, da conclusioni
tratte in precedenza, qualora si accorga che disattendono il diritto applicabile.
Né permettono di giungere a conclusioni più
favorevoli ai ricorrenti le obiezioni che sollevano con riferimento al
discutibile impatto estetico provocato da un tetto a falde posato sul
manufatto. È ben vero che una copertura a falde inclinate mal si concilia con
la concezione architettonica e con la pianta trapezoidale dell'opera. Gli
effetti disarmonici che possono derivarne non sono tuttavia tali da
giustificare una disapplicazione del vincolo, dettata dalla necessità di
preservare l'estetica dei luoghi da un'offesa intollerabile. Le ben note
capacità del progettista che patrocina i ricorrenti sono inoltre sicuramente in
grado di escogitare soluzioni che permettano di rispettare la legge senza
offendere i valori che questa intende tutelare.
- Sulla base
delle considerazioni che precedono, la decisione municipale impugnata, per
quanto opinabile possa apparire ai ricorrenti, va quindi confermata siccome
immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
ricorrenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 44 NAPR di Cugnasco; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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