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Numero d'incarto:
52.2001.185
Data decisione, Autorità:
15.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00185
Lugano
15 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 maggio 2001 di
contro
la decisione 8 maggio 2001, no. 2167, del Consiglio
di Stato che accoglie il ricorso inoltrato dal Dipartimento del territorio
contro la licenza edilizia 14 novembre 2000 rilasciata dal municipio di
__________ all'insorgente per l'edificazione di un tettoia destinata al
rifugio delle capre e al deposito del fieno sulla part. no. __________ RF,
fuori zona edificabile;
viste le risposte:
-
30 maggio 2001 del
municipio di __________;
-
6 giugno 2001 del
Consiglio di Stato;
-
15 giugno 2001 del
Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18
maggio 2000 __________, qui ricorrente, ha richiesto al municipio di __________
il rilascio di un permesso di costruzione per edificare una tettoia destinata
al rifugio delle capre e al deposito del fieno sulla part. no. __________ RF,
sita fuori zona edificabile, di proprietà del __________. Alla domanda si è opposto
il Dipartimento del territorio, ritenendo insoddisfatte le condizioni poste
dagli art. 24 ss LPT e 71 ss LALPT per il rilascio di un'autorizzazione
eccezionale.
Esperito infruttuoso un tentativo di
conciliazione, il 14 novembre 2000 il municipio di __________ ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione dipartimentale.
B. Adito dal
dipartimento, l'8 maggio 2001 il Consiglio di Stato ne ha accolto il ricorso.
Il Governo ha ritenuto che il municipio fosse vincolato al preavviso negativo
espresso dall'autorità cantonale. Fondandosi su questa deduzione, ha quindi
accertato la nullità della censurata licenza e rinviato gli atti all'autorità
comunale affinché rendesse una nuova decisione, parimenti impugnabile, di
rigetto della domanda.
C. Contro il predetto
giudizio governativo __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
licenza in questione. In sostanza, egli rileva l'utilità del progettato
edificio nell'ottica del recupero dei pascoli montani della regione del
__________ e contesta l'imposizione della tassa di giustizia.
D. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio, che non
formulano particolari osservazioni.
Per
contro, il municipio di __________ ribadisce le motivazioni che l'hanno indotto
a rilasciare il permesso di costruzione, precisando di aver comunque già dato
seguito alla decisione governativa, pronunciando il diniego della licenza.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente,
già istante in licenza, e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente
date dagli art. 21 LE nonché 43 e 46 cpv. 1 PAmm. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza l'assunzione di ulteriori
prove che, peraltro, il ricorrente nemmeno sollecita (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta
l'art. 7 cpv. 1 LE, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, il dipartimento
può opporsi alla concessione della licenza per motivi fondati su norme che gli
sono rimesse per l'applicazione. L'avviso del dipartimento, soggiunge il
secondo capoverso della norma in questione, vincola il municipio, che può
scostarsene soltanto nel caso in cui la concessione della licenza risultasse
lesiva di interessi comunali preponderanti.
Quest'ultima disposizione preclude
tassativamente al municipio la facoltà di concedere la licenza in contrasto con
il preavviso negativo del dipartimento. All'autorità comunale la norma riserva
unicamente la possibilità di negarne il rilascio, contrapponendosi al preavviso
favorevole del dipartimento, quando intende salvaguardare interessi comunali
preponderanti da un intervento suscettibile di pregiudicarli. Diversamente, se
si volesse costringere il municipio ad attenersi al preavviso favorevole
dell'autorità cantonale anche quando l'intervento leda interessi comunali preponderanti,
occorrerebbe riconoscere al comune la possibilità di impugnare davanti al
Consiglio di Stato la licenza rilasciata dallo stesso municipio. Ipotesi,
questa, che apparirebbe manifestamente contraddittoria (cfr. RDAT II-2000 N.
37; RDAT I-1998 N. 36; Scolari, Commentario, II ed., N. 797).
- Nelle
concrete evenienze, come esposto in narrativa, il dipartimento ha preavvisato
negativamente la domanda di costruzione per la realizzazione, fuori dalla zona
edificabile, di una tettoia per il ricovero delle capre e per il deposito del
fieno. Scostandosi da questo preavviso vincolante, il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta.
La decisione configura una chiara ed
evidente violazione del diritto. Per i motivi appena esposti, il municipio era
in effetti tenuto a far propria la determinazione negativa del dipartimento, lasciando
semmai al richiedente il compito di impugnare davanti al
Consiglio di Stato la decisione di diniego
della licenza.
Dal momento che l'infrazione procedurale in
cui è incorso l'esecutivo comunale risulta manifesta, a ragione il Governo ha
dunque statuito il rinvio degli atti a tale istanza, al fine di emanare una
nuova risoluzione, ossequiosa del preavviso dipartimentale.
Tale conclusione appare ineccepibile, sia
che la decisione di rilascio della licenza venga considerata nulla, sia che la
si ritenga semplicemente annullabile. In effetti, in entrambi i casi, il provvedimento
di rinvio si appalesa quale soluzione inevitabile, onde ristabilire il ruolo
assegnato alle parti dall'art. 7 cpv. 2 LE, in caso di preavviso negativo del
dipartimento. Il quesito riguardante le conseguenze dell'irregolarità di cui è
affetta la licenza in esame può dunque rimanere inevaso.
Da ultimo, è opportuno precisare che esula
dal presente procedimento l'esame della risoluzione municipale 18 maggio 2001,
mediante la quale l'esecutivo ha pronunciato il diniego del permesso di
costruzione, ottemperando in tal modo all'ordine impartito dalla sentenza
governativa, prima che la stessa, successivamente avversata dall'insorgente,
crescesse in giudicato.
- Pure la condanna al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-, pronunciata dal Consiglio di
Stato, resiste alle critiche del ricorrente.
In effetti, costui è risultato soccombente
in sede governativa, unitamente al comune di __________. Si giustifica tuttavia
di porre integralmente a suo carico la tassa, dal momento che l'ente pubblico
non è insorto a tutela di interessi propri (cfr. RDAT I-1993 N. 19; Borghi /
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 3 ad art. 28).
L'importo stabilito dal Governo appare, peraltro, più che proporzionato al dispendio
amministrativo causato dall'impugnativa, oltre che conforme alla prassi di quell'istanza.
- In esito alle
considerazioni dinanzi esposte, il ricorso deve quindi essere respinto.
Per gli stessi motivi indicati al
considerando precedente, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7 e 21 LE; 24 e 25 LPT; 3, 18, 28, 43,
46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 400.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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