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Numero d'incarto:
52.2001.182
Data decisione, Autorità:
16.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00182
Lugano
16 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 maggio 2001 di
patr. da: st. leg. __________
contro
la risoluzione 2 maggio 2001, no. 2040, del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 15 marzo 2001 del municipio di __________, con la quale
gli è stata inflitta una multa di fr. 100.-- per violazione dell'ordinanza municipale
concernente la regolamentazione della zona pedonale;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) L'avv.
__________ è contitolare di uno Studio legale a __________, situato in via
__________, all'interno della zona pedonale cittadina. Per poter accedere al parcheggio
privato, di cui dispone nelle adiacenze dello Studio, egli beneficia di un'autorizzazione
di transito, rilasciata dal municipio, conformemente all'art. 4 dell'ordinanza
municipale che disciplina, tra l'altro, la circolazione veicolare nella zona
pedonale (OZP).
b) Con
decreto del 15 marzo 2001, richiamato il rapporto di contravvenzione del 14
febbraio precedente, il municipio ha inflitto al ricorrente una multa di fr.
100.-- per aver sostato in zona pedonale per scopi diversi da quelli consentiti
dall'autorizzazione. La contravvenzione è stata accertata dalla locale Polizia
comunale, in via __________, il __________, dalle ore 11.30 alle ore 13.30.
La
decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 5, 6 e 18 cpv. 2 OZP
nonché degli art. 145 ss. LOC.
B. a) Con
ricorso del 4 aprile 2001, l'avv. __________ ha impugnato la predetta risoluzione
municipale davanti al Consiglio di Stato. Egli ha sostenuto che, quel giorno,
al momento di giungere in ufficio, l'accesso al proprio posteggio era impedito
da alcuni autoveicoli parcheggiati abusivamente. Pertanto si è visto costretto
a lasciare l'auto al margine della strada, senza poterla spostare in seguito, a
causa di impegni di lavoro. Considerati tali presupposti, ha censurato la
decisione di multa siccome arbitraria e lesiva dei principi di proporzionalità
e di divieto di formalismo eccessivo.
C. L'Esecutivo
cantonale ha respinto il gravame con decisione del 2 maggio 2001, giudicando il
comportamento dell'insorgente non conforme all'autorizzazione rilasciatagli e
la multa irrogata come proporzionata.
D. Contro il predetto giudicato governativo, l'avv. __________ insorge
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
Ribadite le censure già sollevate davanti all'istanza inferiore, egli invoca lo
stato di necessità e ravvisa inoltre la violazione del diritto di essere
sentito, per la carenza di motivazione della decisione impugnata, nonché del
principio della buona fede.
E. Il ricorso è avversato
sia dal Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni, sia dal
municipio di __________, sulle cui argomentazioni si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 148 cpv. 3
e 208 cpv. 1 LOC. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 209
lett. b LOC e 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1
PAmm).
-
2.1. Giusta l'art. 3 cpv. 1 OZP di Lugano, la zona pedonale è riservata
ai pedoni e la circolazione è di principio vietata a tutti i veicoli. Deroghe a
tale principio sono eccezionalmente concesse solo in caso di comprovato
interesse pubblico o privato (art. 4 cpv. 1 OZP). Ciò è il caso, tra l'altro,
allorquando il detentore di un veicolo a motore dimostri di disporre di un
parcheggio privato nella zona chiusa al traffico, affinché vi possa accedere
direttamente (art. 4 cpv. 2 lett. b OZP). L'autorizzazione permette al
beneficiario di transitare, rispettivamente di sostare, per il tempo
strettamente necessario ad effettuare operazioni di carico e scarico.
L'accesso, così come il transito, sono da limitarsi al tragitto più breve (art.
5 cpv. 1 e 3 OZP). All'infuori dei casi eccezionali contemplati dall'art. 4 OZP
e delle operazioni di carico e scarico, lo stazionamento di veicoli a motore è
vietato nella zona pedonale (art. 3, cpv. 2, ultima frase). Le infrazioni
specifiche dell'OZP sono punite dal municipio con la multa o la revoca
dell'autorizzazione, giusta i disposti degli art. 145 ss. LOC (art. 18 cpv. 2 e
3 OZP).
2.2. Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai
regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione
gli è affidata. Il massimo della multa è di fr. 10'000.--, riservate le leggi
speciali (art. 145 cpv. 1 e 2 LOC).
- 3.1. Nelle concrete evenienze, l'insorgente non contesta gli accertamenti
compiuti dalla Polizia comunale nella misura in cui attestano che la sua
autovettura, il 2 febbraio 2001, è rimasta parcheggiata in zona pedonale, per
almeno due ore. Tale stazionamento si pone manifestamente in contrasto con la
deroga al divieto generale di circolazione in zona pedonale di cui egli dispone.
In effetti, secondo il chiaro tenore degli art. 4 cpv. 2 lett. b e 5 OZP,
l'autorizzazione consente unicamente l'accesso diretto al parcheggio
privato, vale a dire senza arresti intermedi né, tantomeno, fermate prolungate.
Ammesso è il semplice transito, per la via più breve possibile.
3.2. Le
circostanze giustificative addotte dal ricorrente non appaiono, d'altro canto,
liberatorie.
In primo luogo
la motivazione dell'avversata decisione risulta più che sufficiente, per
rapporto alle numerose censure sollevate dall'insorgente. Del resto,
quest'ultimo si limita a ricordare i principi giurisprudenziali nella materia,
senza indicare su quali aspetti, concretamente, il Governo avrebbe violato il
suo diritto di essere sentito. Infondata risulta pure la tesi secondo cui il
comune, rilasciando l'autorizzazione, si impegnerebbe altresì a garantire
l'effettiva possibilità di accesso al fondo privato. Come già osservato, il
permesso municipale permette di derogare al divieto di circolazione, non certo
di pretendere, ipso facto, l'intervento della forza pubblica per rimuovere
eventuali veicoli che ostruiscono il passaggio. Nulla muta a tale proposito il
prelievo di una tassa di fr. 30.-- annui, che rappresenta un semplice emolumento
di cancelleria (art. 15 cpv. 1 OZP). Non avendo oggettivamente suscitato alcuna
aspettativa, l'autorità comunale non ha pertanto violato il diritto del
cittadino al rispetto delle promesse.
Palesemente
inconferente è anche il richiamo allo stato di necessità, ritenuto come, nella
fattispecie, era certo esigibile che l'insorgente rinunciasse ad usufruire del
proprio posteggio privato e facesse capo ai parcheggi pubblici esistenti in
zona. Il comportamento della polizia non può neppure venir tacciato di
eccessivo formalismo. Al contrario. L'infrazione avrebbe potuto venir
sanzionata, ineccepibilmente, già in occasione della prima constatazione, alle
ore 11.30, come del resto avvenuto per altri veicoli. Invece, dimostrando una
certa indulgenza, proprio a motivo dell'autorizzazione di cui è beneficiario,
l'agente ha posto il ricorrente in contravvenzione solo dopo due ore.
Irrilevante, a tale proposito, è sapere se l'accesso al parcheggio privato
fosse, a quel momento, libero e se il multato avesse avuto la possibilità di spostare
l'autovettura, dal momento che tali considerazioni non rappresentano comunque
valide giustificazioni.
Sulla scorta di
quanto sopra esposto, l'insorgente non può dunque venir prosciolto
dall'addebito mossogli.
-
La multa inflitta
appare, peraltro, non solo contenuta nei limiti concessi dalla legge (cfr. art.
145 LOC), bensì anche rettamente commisurata al grado di colpa e confacentemente
proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa. Essa risulta inoltre in
linea con le sanzioni irrogate per contravvenzioni simili, punite secondo la
LCStr.
-
In esito a quanto
precede, il ricorso va pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 145, 148 cpv. 3, 208 cpv. 1 e 209 LOC;
3, 4 5 e 18 cpv. 2 e 3 dell'Ordinanza municipale concernente la
regolamentazione della zona pedonale di Lugano; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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