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Numero d'incarto:
52.2001.16
Data decisione, Autorità:
09.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00016
Lugano
9 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 gennaio 2001 della
Comunione dei comproprietari del Condominio
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 dicembre 2000 (n. 5645) del
Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la
decisione 26 luglio 2000 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a
__________ la licenza edilizia per la ristrutturazione dell'edificio al mapp.
__________ di quel comune;
viste le risposte:
-
23 gennaio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
30 gennaio 2001 di
__________;
-
30 gennaio 2001 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto,
in fatto
A. a)
__________ è proprietario del mapp. __________ di __________, sul quale sorge
una villa edificata, per la maggior parte, su un solo piano fuori terra. Il 7
giugno 2000 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di
licenza edilizia volta alla ristrutturazione dell'edificio, che prevede - segnatamente
- il suo innalzamento (integrale) su due piani fuori terra.
b) La
comunione dei comproprietari del condominio __________, insistente sul confinante
mapp. __________, si è opposta al rilascio della licenza edilizia invocando la
violazione delle distanze da confine. A giudizio dell'opponente l'intervento
prospettato, di notevole entità, muta l'identità dell'edificio. Quest'ultimo
deve pertanto rispettare la distanza dal confine al pari di una nuova
costruzione; è invece esclusa la possibilità di applicare il beneficio
dell'art.10 cpv. 3 NAPR, che permette di sopraelevare di un piano le
costruzioni erette prima dell'entrata in vigore del PR senza dover rispettare
tali distanze.
c) Raccolto l'avviso, favorevole, del
dipartimento del territorio, con decisione 26 luglio 2000 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo l'opposizione. Esso
ha ritenuto che il mantenimento dell'identità dell'edificio non è un requisito
per poter applicare l'art. 10 cpv. 3 NAPR.
d) Con pronuncia 13 dicembre 2000 il
Consiglio di Stato ha condiviso tale motivazione, respingendo il ricorso
inoltratogli dall'opponente il 2 agosto precedente.
B. Con
impugnativa 15 gennaio 2001 la comunione dei comproprietari del condominio
__________ insorge avverso il giudicato governativo dinanzi a questo Tribunale,
al quale chiede di annullarlo insieme alla decisione municipale di rilascio
della licenza edilizia. L'insorgente ribadisce ed amplia la censura di disattenzione
della distanza dal confine dell'edificio. Mette anche in discussione la
conformità del permesso edilizio con la legge federale sull'acquisto di fondi
da parte di persone all'estero.
Il Consiglio di Stato, il municipio di
__________ e __________ postulano la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 21 cpv.
2 LE; 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere
deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
La villa
al mapp. __________ di __________, costruita prima dell'entrata in vigore - il
23 dicembre 1987 - del vigente PR è disposta parallelamente al confine con i
mapp. __________, sul quale insiste il condominio __________, e __________.
Eretta prevalentemente su un solo piano fuori terra, essa presenta verso i
menzionati fondi una facciata di 49,60 m. Nel punto più prossimo ai confini
l'edificio presenta una distanza dagli stessi di m 2,40 circa. Mediante il
controverso intervento il resistente intende innalzare su due piani tutto
l'edificio, il quale verrebbe altresì ampliato, in una certa misura, a
pianterreno. Poiché l'altezza dell'edificio raggiunge la quota di m 6,80 alla
gronda, questo dovrebbe di principio osservare una distanza dai retrostanti
mapp. __________ e __________ di m 4,50 (= 3 m di base + supplemento di 1,5 m
per maggior lunghezza della facciata; art. 9 cpv. 2 e 3 NAPR): distanza che non
è tuttavia ossequiata in concreto. Il municipio ha nondimeno ritenuto di poter
approvare il progetto sulla scorta dell'art. 10 cpv. 3 NAPR, secondo cui, in
caso di sopraelevazione di un unico piano di costruzioni fino a due piani
erette prima dell'entrata in vigore del PR la cui destinazione è conforme alla
zona di utilizzazione, le distanze dal confine possono essere mantenute a
condizione che siano rispettati i vincoli relativi all'indice di sfruttamento e
la distanza minima di 6 m tra edifici. La ricorrente non ritiene applicabile
tale disposto, sostenendo che l'importanza quantitativa del controverso intervento
muterebbe l'identità dello stabile, il quale dovrebbe - di conseguenza - essere
trattato alla stregua di un nuovo edificio. A torto, tuttavia.
Intanto,
come ha argomentato il municipio, condiviso dal Governo, l'applicazione del
beneficio di cui all'art. 10 cpv. 3 NAPR prescinde da una valutazione circa
l'entità dell'intervento rispetto all'edificio esistente, purché circoscritto
entro il limite dell'innalzamento di un solo piano. La sopraelevazione di un
intero piano di un edificio eretto su un solo piano implica del resto sempre e
necessariamente una significativa modifica dell'identità dello stesso: a voler
seguire le tesi della ricorrente la ricordata disposizione legale sarebbe
relegata all'inapplicabilità. Determinante, ma anche sufficiente, per
l'applicazione dell'art. 10 cpv. 3 NAPR è piuttosto che la sopraelevazione
rispetti, lungo la facciata interessata (e solo quella), la distanza dal
confine misurata fino a quel momento. E' senz'altro il caso nella fattispecie.
Fa eccezione un modesto ampliamento dell'angolo est dell'edificio (di fronte al
mapp. __________): ampliamento che è nondimeno legittimo, in quanto rispetta
pienamente la distanza da confine prescritta per nuove costruzioni, ovvero m
4,5.
Nemmeno la circostanza secondo cui alla
sopraelevazione venga abbinata una ridistribuzione degli spazi a pianterreno
della villa - fatto abbastanza ovvio, trattandosi di un'abitazione monofamigliare
- oltre ad un suo ampliamento sul lato opposto a quello del fondo della
ricorrente, permette di mutare l'anzidetta conclusione: trattandosi di
applicare esclusivamente delle disposizioni sulle distanze, basta, per contro,
che il pianterreno della facciata dell'edificio rivolta verso il fondo della
ricorrente venga conservato intatto, come si verifica incontestabilmente nella
fattispecie. L'intenzione di eseguire alcune aperture lungo tale facciata per
dar luce all'edificio non ha alcuna rilevanza dal profilo della polizia delle
costruzioni.
-
La
ricorrente chiede anche al Tribunale di verificare la conformità
dell'intervento con la legge federale sull'acquisto di fondi da parte di
persone all'estero. La censura esula però da quelle ricevibili nella procedura
di rilascio della licenza edilizia (art. 2 cpv. 1 LE).
-
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di
giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm), la quale
deve essere altresì tenuta alla rifusione a favore del resistente, assistito da
un legale, di adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 3, 18, 28, 31, 43, 46, PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono poste a carico della comunione
dei comproprietari del condominio __________, la quale è inoltre tenuta a
versare a __________ identico importo per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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