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Numero d'incarto:
52.2001.15
Data decisione, Autorità:
12.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00015
Lugano
12 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 gennaio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
l'inattività del Dipartimento delle istituzioni,
Divisione della giustizia, nella procedura di rilascio dell'autorizzazione
per l'apertura di un istituto di prestito su pegno;
vista la risposta 6 febbraio 2001 del Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della giustizia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 3
agosto 2000 __________ e __________, quali rappresentanti della __________,
hanno inoltrato un'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività di prestito su pegno corredata della relativa documentazione, poi
completata il 24 agosto 2000;
che con scritto 4 ottobre 2000 la Divisione
della giustizia ha comunicato che __________ adempiva i requisiti legali,
mentre per __________ erano necessarie ulteriori informazioni;
che, forniti i ragguagli richiesti, il 3
novembre 2000 i ricorrenti hanno sollecitato l'evasione dell'istanza;
che il 6 novembre 2000 la Divisione della
giustizia ha informato i richiedenti che a livello dipartimentale era in corso
un riesame della problematica inerente gli istituti di prestito a pegno in Ticino,
per cui una decisione non sarebbe stata presa prima della fine di quel mese;
che il 18 dicembre l'autorità dipartimentale
ha comunicato loro di essersi chinata sulla problematica e "sull'opportunità
di apertura di nuovi istituti accanto ai due già esistenti in Ticino. Allo
stadio attuale dell'analisi non sono ancora emersi elementi sufficienti che
permettono di anticipare gli orientamenti definitivi. L'istanza della sua
cliente rimane quindi sospesa fintanto che saranno adottate le nuove disposizioni
in materia";
che con ricorso 15 gennaio 2001 __________,
__________ e la __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo
per denegata giustizia; ritenuto inoltre che i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione postulata sarebbero adempiuti, essi chiedono che questo
Tribunale ordini al Dipartimento di procedere in tal senso;
che la Divisione della giustizia ha
precisato di non aver ancora evaso l'istanza in quanto è sua intenzione
sottoporre al Consiglio di Stato una modifica del Regolamento cantonale sul
prestito a pegno del 30 giugno 1994, al fine di disciplinare con maggior rigore
questa attività; una decisione dovrebbe essere pronunciata entro un mese;
che con scritto 9 febbraio 2001 gli
insorgenti si sono opposti alla sospensione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
del Consiglio di Stato o del Dipartimento competente in materia di prestito a
pegno è data dall'art. 187a LAC;
che la legittimazione attiva degli
insorgenti è certa (art. 43 PAmm);
che la richiesta degli interessati di
ordinare all'autorità dipartimentale di rilasciare loro l'auspicata
autorizzazione va nondimeno dichiarata irricevibile, esulando dalle facoltà
conferite a questo tribunale (cfr. art. 65 PAmm); a maggior ragione nell'ambito
di un ricorso per denegata giustizia;
che, giusta l'art. 45 PAmm, l'autorità di
ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata o
ritardata giustizia;
che, entro questi limiti il gravame è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che l'autorità amministrativa o giudiziaria
viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. (art. 4 vCost.) allorché, pur essendo
competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto
motivo il compimento di determinati atti che le sono richiesti;
che siffatta violazione è data quando il
ritardo frapposto nell'evasione della pratica travalica i limiti normali posti
dalle esigenze amministrative; limiti che dipendono dalle circostanze concrete,
segnatamente dai bisogni dell'istruttoria e dalla complessità delle questioni
di fatto e di diritto poste a giudizio (Borghi / Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, n. 2 seg. ad art. 45);
che, nell'evenienza concreta, l'autorità
dipartimentale deve limitarsi a verificare se i presupposti per la concessione
dell'autorizzazione per l'apertura di un istituto di prestito su pegno ai sensi
del Regolamento sul prestito a pegno sono adempiuti;
che una volta accertato tale aspetto, essa è
tenuta a decidere, accogliendo o respingendo l'istanza;
che essa non può procristinare l'evasione
della pratica in attesa di una modifica legislativa che le consenta di
respingerla;
che, stando così le cose l'impugnativa va
accolta e gli atti ritornati alla Divisione della giustizia, affinché proceda
indilatamente all'esame della richiesta;
che visto l'esito dell'impugnativa non si
prelevano tassa di giustizia o spese (art. 28 PAmm); lo Stato del canton Ticino
rifonderà ai ricorrenti un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 cpv. 1 Cost; 187a LAC; 1, 3, 18, 28,
31, 45, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- In quanto ricevibile,
il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza gli atti sono ritornati al
Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, affinché evada
indilatamente l'istanza 2 agosto 2000 di __________ e __________, quali
rappresentanti della __________.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del canton Ticino rifonderà
ai ricorrenti la somma di
fr. 500.--
a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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