AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.129
Data decisione, Autorità:
20.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00129
Lugano
20 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 aprile 2001 di
patr. da __________
contro
la risoluzione 21 marzo 2001 (n. 1279) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 8 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio
rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
____________________ (1966), cittadino __________, è entrato la prima volta nel
nostro Paese nell'ottobre 1987. Durante i suoi soggiorni in Svizzera, il
ricorrente ha interessato in diverse occasioni le autorità di polizia e
giudiziarie penali (segnatamente per reati patrimoniali), è stato ammonito a
tre riprese dall'autorità competente in materia di stranieri, è rimasto a volte
disoccupato, è caduto a carico dell'assistenza pubblica, ha avuto a suo carico
diversi attestati di carenza beni ed è stato oggetto di alcune procedure esecutive.
b) Il 29 gennaio 1988, l'insorgente si è
sposato a __________ con la cittadina elvetica __________. Per questo motivo,
ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato. Con
decisione 5 dicembre 1991, confermata dal Consiglio di Stato il 15 aprile 1992,
l'allora Ufficio cantonale degli stranieri ha rifiutato di rinnovare il permesso
di soggiorno a __________, in quanto viveva separato dalla moglie. Nel luglio
1992 l'interessato ha lasciato il territorio elvetico, trasferendosi in
__________ successivamente in __________, per rientrare infine in .
Il 27 ottobre 1994 l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) ha vietato
l'entrata del ricorrente in territorio elvetico dal 30 ottobre 1994 al 29
ottobre 1999, in quanto egli era giunto e aveva soggiornato illegalmente in
Svizzera, dove aveva commesso diversi reati (tentata estorsione e complicità in
falsificazione di documenti). Il 13 dicembre 1994, il Tribunale di prima
istanza di __________ () ha sciolto per divorzio il matrimonio dei
coniugi __________.
c) Il 26 gennaio 1995 l'insorgente si è
sposato a __________ (__________) con la cittadina elvetica __________ (1974).
L'11 aprile 1995, l'UFDS ha revocato il divieto d'entrata emanato nei confronti
di __________, al fine di permettergli di vivere in Svizzera insieme a sua
moglie. Il 16 aprile successivo, il ricorrente è quindi giunto nel nostro
Paese, dove ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente
rinnovato, con ultima scadenza fissata per il 15 aprile 2000. Il 3 marzo 1998,
la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni
ha rifiutato di rilasciare a __________ un permesso di domicilio, in quanto
l'interessato non viveva ininterrottamente in Svizzera da almeno cinque anni.
Il 21 marzo 1998 il ricorrente è stato tradotto in carcere preventivo per aver
commesso alcuni reati contro il patrimonio, rimanendovi fino al 10 agosto successivo.
B. Con
decisione 8 novembre 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
respinto la domanda di __________ volta ad ottenere un permesso di domicilio.
Secondo l'autorità di prime cure, diversi motivi di interesse pubblico si
opponevano al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Il dipartimento ha
rilevato che il ricorrente aveva interessato a diverse riprese le autorità di
polizia e giudiziarie penali, fino al dicembre 1999 aveva contratto un debito
di fr. 101'400.– nei confronti dell'assistenza pubblica ed era già stato
minacciato tre volte di espulsione. Implicitamente, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha pure rifiutato di rinnovare il permesso di dimora
dell'insorgente, fissandogli il 31 dicembre 2000 quale termine per lasciare il
territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4,
10, 16 LDDS e 8, 11, 16 ODDS.
C. a) Con
giudizio 21 marzo 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da
__________. Dopo aver ricordato i motivi addotti dall'autorità di prime cure
per giustificare il provvedimento adottato nei confronti dell'insorgente,
l'Esecutivo cantonale ha pure rilevato che, durante il suo soggiorno in
Svizzera, __________ era rimasto spesso disoccupato, aveva a suo carico diversi
attestati di carenza beni ed era stato oggetto di alcune procedure esecutive,
ciò che faceva di lui una persona indesiderabile in Svizzera. Il Governo ha
ritenuto esigibile il rientro del ricorrente e di sua moglie in __________.
L'Esecutivo cantonale ha quindi ritenuto che il provvedimento adottato dall'autorità
di prime fosse legittimo e conforme al principio della proporzionalità. La
domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta.
b) Con sentenza 13 aprile 2000, la
presidente della Corte delle Assise correzionali di __________ ha condannato,
tra gli altri, __________ a 12 mesi di detenzione - sospesi condizionalmente
con un periodo di prova di 3 anni - per truffa, tentata estorsione e
istigazione allo sviamento della giustizia. La decisione è cresciuta in
giudicato.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del suo permesso di dimora. Riconosce di aver commesso alcuni delitti. Contesta
tuttavia di essere una grave minaccia per l'ordine pubblico elvetico, in quanto
le condanne a una pena di detenzione a suo carico non raggiungono il limite di
due anni sancito dalla giurisprudenza federale per giustificarne
l'allontanamento. Critica l'autorità inferiore per aver posto in rilievo fatti
che giustificavano un'espulsione al momento del divieto di entrata emesso
dall'UFDS nei suoi confronti, dimenticando che le autorità competenti gli
avevano successivamente rilasciato e rinnovato il permesso di soggiorno. Per
quanto concerne invece il debito assistenziale, contratto unitamente alla
moglie __________, indica che dal gennaio 2000 non richiede più sussidi e non
esclude in futuro di rimborsarne la somma. Adduce inoltre che il suo interesse
a vivere in Svizzera con sua moglie è preponderante rispetto a quello di allontanarlo,
soprattutto a causa delle difficoltà di ordine culturale e linguistico cui sarebbe
confrontata quest'ultima in __________.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 16
giugno 2001, l'insorgente ha versato agli atti un nuovo contratto di lavoro
quale autista-fattorino (fr. 3'300.– lordi mensili) valido dal 7 giugno
precedente, nonché uno scritto indirizzato all'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento con cui i coniugi __________ manifestano l'intenzione di
rimborsare ratealmente, nella misura di fr. 300.–/400.– mensili, il debito
assistenziale da essi accumulato.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste possono essere impugnate con ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, __________ è sposato con una
cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al
rinnovo del permesso di dimora. Essendo la decisione impugnata suscettibile di
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata dall'insorgente è quindi data. Se la proroga del permesso sollecitato
possa essergli rifiutata è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Va in
primo luogo rilevato che il ricorrente non chiede più in questa sede il
rilascio di un'autorizzazione di domicilio, ma solo il rinnovo del suo permesso
di soggiorno.
-
3.1. Il
permesso di dimora è di durata limitata (art. 5 cpv. 1 prima frase LDDS). Il diritto
alla proroga di siffatto permesso di cui benefica il coniuge straniero di un
cittadino svizzero si estingue qualora sorga un motivo di espulsione (art. 7
cpv. 1 terza frase LDDS). Esso perde ogni validità alla sua scadenza quando non
viene prorogato (art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS) oppure in seguito ad espulsione o
rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d LDDS). Per l'adempimento di quest'ultima
premessa, non è necessario che tali provvedimenti siano effettivamente
pronunciati. E' sufficiente infatti che vengano soddisfatte le condizioni
indispensabili alla loro emanazione, fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3
LDDS (cfr. DTF 105 Ib 236 per analogia con il permesso di domicilio).
3.2. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno
straniero può essere espulso quando è stato punito dall'autorità giudiziaria
per un crimine o un delitto (lett. a) o la sua condotta in generale e i suoi
atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi
all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b), oppure quando egli
stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante
a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS
precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se
dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale
presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità
della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in
Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di
espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione fondata su uno dei motivi
previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. c o d LDDS può essere pronunciata soltanto
se il ritorno dell'espulso nel proprio Paese d'origine è possibile e può essere
ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono inoltre da evitare dei
rigori inutili nelle espulsioni decise secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
In questi casi lo straniero può eventualmente essere anche solo rimpatriato
(art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS). Allorquando più motivi di
espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé,
l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la
situazione dello straniero va valutata nel suo insieme; per cui, a seconda
delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato
(cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
- 4.1.
Durante il suo soggiorno in Svizzera, __________ ha commesso diversi delitti.
Il 26 ottobre 1994, la __________ di __________ lo ha condannato a 30 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente, per entrata e soggiorno illegale in
Svizzera, tentata estorsione e complicità in falsificazione di documenti. Per
questo motivo, il 27 ottobre 1994 l'UFDS gli ha vietato l'entrata in territorio
elvetico dal 30 ottobre 1994 al 29 ottobre 1999. Il provvedimento è stato
invero revocato l'11 aprile 1995, al fine di permettere a __________ di vivere
nel nostro Paese con la moglie __________ di nazionalità svizzera, che egli
aveva sposato in Tunisia il 26 gennaio precedente. Ciononostante, l'insorgente
ha continuato a delinquere. Con decreto d'accusa 3 ottobre 1995, egli è stato
condannato a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo
di prova di 2 anni, per furti commessi il 20 luglio e 9 agosto 1995. Il 25
febbraio 2000 il __________ di __________ lo ha condannato a 7 giorni di arresto,
sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di
fr. 800.– per infrazione grave alla LCStr (velocità). Con sentenza 13 aprile
2000, la presidente della Corte delle Assise correzionali di __________ ha infine
condannato __________ a 12 mesi di detenzione, a valere parzialmente quale pena
aggiuntiva a quella di 90 giorni di arresto inflittagli il 18.05.1992 dal
Ministero pubblico - sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni
- per truffa, tentata estorsione e istigazione allo sviamento della giustizia.
Va sottolineato che i reati erano stati commessi non solo durante il precedente
soggiorno in Svizzera del ricorrente, ma pure in seguito (agosto-settembre 1997
e gennaio-marzo 1998). Nel medesimo giudizio, è stata pure revocata la
sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflitta al
ricorrente il 26.10.1994 dalla __________ di __________ e quella di 10 giorni
con sentenza 3.10.1995. In questo senso, risultano chiaramente dati gli estremi
per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS, estremi del resto non
contestati dall'insorgente (ricorso ad 9a, pag. 5).
4.2. Nel 1991, __________ ha ottenuto
sussidi assistenziali. Dopo il suo rientro in Svizzera, dal gennaio 1996 al
dicembre 1999, il ricorrente è dovuto ricorrere nuovamente all'assistenza
sociale, questa volta insieme alla moglie __________, contraendo un debito
verso lo Stato per una somma complessiva di fr. 101'432.30 (scritto 21 febbraio
2001 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato). Da quanto precede, risulta indubbiamente che il ricorrente
era caduto a carico dello Stato in maniera continua e rilevante ai sensi
dell'art. 10 lett. d LDDS. Va osservato che, per questo motivo, l'insorgente
era già stato ammonito il 1° ottobre 1996 e 1° aprile 1998 dall'autorità
competente in materia di stranieri, con l’avvertenza che in caso di recidiva o
di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di
adottare adeguate misure amministrative. L'interessato rileva di non aver più
fatto capo all'assistenza dal gennaio 2000 e di poter rimborsare il debito
entro breve-medio termine. Ci si può invero chiedere se sussista ancora il
rischio effettivo che il ricorrente richieda anche in futuro le prestazioni
assistenziali, dal momento che egli aveva ottenuto tali sussidi nonostante
lavorasse; ci si può, inoltre, chiedere quale concreta portata possa essere attribuita
all'intenzione, manifestata con lettera 12 giugno 2001, ossia dinnanzi a questo
Tribunale, di rimborsare parte del debito contratto nei confronti dello Stato.
Sia come sia, il quesito non necessita di essere approfondito. Le risultanze
precedentemente addotte costituiscono comunque un fattore di rilievo,
unitamente ai tre ammonimenti pronunciati nei suoi confronti, alle diverse infrazioni
alla LCStr e alle contravvenzioni alla LDDS come pure ai procedimenti esecutivi
a suo carico menzionati nella risoluzione governativa, cui si rimanda per
brevità e non contestati dal ricorrente, per ammettere la persistenza di un
motivo di espulsione fondato sull'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS, facendo di lui
una persona indesiderata in Svizzera. Con la sua condotta in generale e i suoi
atti, __________ ha infatti denotato di non voler o di non essere grado di
adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita.
4.3. Tenuto conto di tutto quanto precede,
esistono pertanto sufficienti motivi per allontanare il ricorrente dal
territorio cantonale. Che egli non abbia subìto condanne per un totale di
almeno due anni di detenzione, considerato dalla prassi come soglia a partire
dalla quale vi è generalmente motivo per respingere la domanda di rilascio o
proroga del permesso (art. 10 lett. a LDDS; DTF 120 Ib 6 consid. 4), non è
dunque di decisivo rilievo. Tanto più che tali requisiti sono puramente
indicativi.
-
risiede in Svizzera stabilmente soltanto dall'aprile 1995. Il suo precedente
soggiorno nel nostro Paese, iniziato nel 1987, è stato infatti interrotto nel
1992, quando non gli era stato rinnovato il suo permesso di soggiorno. Il suo
rientro in __________ è esigibile, dal momento che è originario di quel Paese e
vi aveva vissuto nuovamente per qualche tempo dopo il suo primo soggiorno in
Svizzera. Più delicata appare la situazione della moglie, qualora volesse
trasferirsi nel Paese d'origine dell'insorgente. Lingua, cultura e mentalità
sono sensibilmente diverse da quelle esistenti in Svizzera. Tuttavia, in
__________, essa ha sposato __________ e vi ha già trascorso le vacanze.
Inoltre essa era al corrente, al momento del matrimonio, dell'esistenza di un
divieto di entrata in Svizzera nei confronti dell'insorgente (scritto 2 marzo
1995 di __________ all'UFDS) e non poteva dunque escludere che suo marito
avrebbe incontrato difficoltà nell'ottenere la proroga del permesso di dimora
qualora avesse commesso nuovamente dei reati (DTF 120 Ib 16 consid. 4d; DTF 110
Ib 201; STF 1° luglio 1996 in re R.). L'interesse pubblico a non rinnovare il
permesso di dimora al ricorrente è quindi preponderante rispetto ai motivi di
ordine privato di rimanere nel nostro Paese perché la sua consorte non potrebbe
vivere insieme a lui in __________. Del resto, il provvedimento adottato nei
suoi confronti non gli impedisce di rientrare in Svizzera nell'ambito di
soggiorni turistici per frequentare sua moglie, qualora quest'ultima non
volesse accompagnarlo nel suo Paese d'origine.
-
Rifiutando
di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente, le autorità inferiori non
hanno dunque disatteso gli art. 7, 10 cpv. 1, 11 cpv. 3 LDDS e 16 ODDS, ma nemmeno
l'art. 8 CEDU, invocato nel ricorso. La decisione censurata non procede da un
esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità
di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della
misura adottata e non appare di conseguenza insostenibile.
-
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere pertanto respinto. La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 10 cpv. 1, 11 LDDS; 16 ODDS; 8
CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza __________ (31 gennaio 1966),
cittadino tunisino, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro
il 30 agosto 2001 notificando la propria partenza al competente
ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster