AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.109
Data decisione, Autorità:
16.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00109
Lugano
16 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 aprile 2001 di
contro
la decisione 21 marzo 2001 (n. 1302) con cui il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso 10 gennaio 2001
dell'insorgente contro l'imposizione della tassa per il servizio di raccolta
e di eliminazione dei rifiuti relativa agli anni 1999 e 2000 concernente l'immobile
al mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________, domiciliata a __________, è proprietaria di un immobile al mapp.
__________ di __________, in zona __________, che utilizza come residenza secondaria.
b) Il 31 maggio 1999 il municipio di
__________ ha emesso nei confronti dell'interessata una tassa di fr. 70.-- per
il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa all'anno in
corso, concernente il predetto immobile. Il documento su cui era stato steso il
conteggio, allestito sotto forma di fattura, fissava il termine di scadenza del
pagamento al 30 giugno successivo, ma non indicava i rimedi di diritto. Con raccomandata
30 giugno 1999 indirizzata all'Esecutivo di __________, __________ ha
contestato il pagamento del tributo per il motivo che in vicinanza della sua
residenza non era stato installato alcun contenitore per i rifiuti; il più
vicino era ubicato a 5 km. Con lettera 7 luglio 1999 il municipio ha
genericamente confermato alla proprietaria che la tassa relativa alle residenze
secondarie assommava a fr. 70.-- e che essa andava pertanto pagata. Dopo due
richiami e una diffida il comune di __________ ha fatto spiccare nei confronti
di __________ un precetto esecutivo il 29 ottobre 1999, ottenendo in seguito,
con decisione 12 dicembre 2000, il rigetto dell'opposizione da questa
interposta dal vice giudice di pace del circolo di __________. La proprietaria
ha pertanto soluto il tributo.
c) Frattanto, in data 31 maggio 2000, il
municipio di __________ aveva emesso nei confronti dell'interessata, seguendo
la stessa procedura, anche la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione
dei rifiuti relativa a quell'anno, pure di fr. 70.--. Dopo due richiami, con
lettera 29 agosto 2000 __________ ha chiesto, invano, al municipio di
sospendere la procedura d'incasso, in attesa della decisione del giudice di
pace concernente la tassa per il 1999. Dopo una diffida il municipio ha fatto
emettere nei confronti di __________ un precetto esecutivo il 23 ottobre 2000,
ottenendo in seguito, con decisione 12 dicembre 2000, il rigetto
dell'opposizione da questa interposta dal giudice di pace del circolo di
__________. La proprietaria ha indi versato anche il tributo relativo
all'esercizio 2000.
B. Con ricorso
10 gennaio 2001 __________ è insorta al Consiglio di Stato contro le decisioni
del municipio di __________ di imposizione della tassa per il servizio di
raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1999, del 31 maggio 1999, e
per l'anno 2000, del 31 maggio 2000, chiedendone l'annullamento e, in
subordine, la riduzione a fr. 50.-- ciascuna. L'insorgente ha giustificato la
tempestività dell'impugnativa con il fatto che le controverse decisioni non
indicavano il rimedio giuridico esperibile contro le stesse.
C. Con
decisione 21 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha evaso il gravame. Esso lo ha
ritenuto tempestivo. Dal momento tuttavia che l'insorgente aveva frattanto
pagato i controversi tributi, il Governo le ha tuttavia negato l'interesse
legittimo ad impugnarli, per difetto del requisito dell'attualità. Esso ha
pertanto dichiarato irricevibile il gravame, ponendo inoltre a carico
dell'insorgente una tassa di giudizio di fr. 400.--.
D. Con ricorso
7 aprile 2001 __________ è insorta davanti a questo Tribunale contro il
giudicato governativo, contestando l'assenza di un interesse attuale ad
impugnare le note tasse, delle quali ribadisce la richiesta di annullamento e,
in subordine, di riduzione. In via più subordinata essa chiede che la tassa di
giudizio posta a suo carico venga fissata non oltre fr. 100.--.
Il Consiglio di Stato e il municipio di
__________ sollecitano la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è inoltre
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente a dolersi
del giudizio governativo certa (art. 43 PAmm). Il gravame dinanzi a questo
Tribunale è dunque ricevibile in ordine; può inoltre essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Attraverso
la decisione impugnata il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli
da __________ il 10 gennaio 2001. Il Consiglio di Stato ha giudicato tempestiva
l'impugnativa, ma ha negato all'insorgente un interesse legittimo attuale a
chiedere l'annullamento dei tributi, avendoli frattanto pagati. Al riguardo il
Tribunale considera quanto segue.
-
3.1.
L'art. 26 cpv. 2 PAmm stabilisce che una decisione deve essere munita dei mezzi
e dei termini di ricorso. Di principio la mancanza di queste indicazioni non deve
comportare per il destinatario pregiudizio alcuno in conformità alla prassi di
questo Tribunale (RDAT II-1991 N. 14 lett. b) ed in analogia con quanto
prescrivono sul piano federale gli art. 107 cpv. 3 OG e 38 PA. Una tale
mancanza non legittima tuttavia l'interessato a procrastinare l'inoltro del
rimedio: le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono che egli
assuma le informazioni necessarie e, ottenutele, agisca con tempestività. In
caso contrario il termine per interporre l'impugnativa si considera decorso. Di
regola un gravame può essere considerato tempestivo, ancorché esperito
tardivamente, quando è proposto - dal momento in cui al destinatario è stato
possibile prenderne conoscenza - entro il termine ordinario di ricorso (RDAT
cit., lett. b e c ). Nella procedura amministrativa ticinese il termine
ordinario di ricorso è di 15 giorni (art. 46 cpv. 1 PAmm).
3.2. La tassa per il servizio di raccolta e
di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1999 concernente il mapp. __________ è
stata intimata all'insorgente il 31 maggio 1999 sottoforma di fattura, che non
specificava la via di ricorso esperibile contro la tassazione, ma solo la data
di scadenza del tributo, 30 giugno 1999. Con raccomandata 30 giugno 1999 __________
ha avuto modo di contestare quell'imposizione, informando il municipio che non
avrebbe pagato quanto richiestole per mancanza, in prossimità dell'immobile, di
un contenitore dei rifiuti. Ora, quella contestazione, effettuata solo 15
giorni dopo la scadenza effettiva del termine di ricorso ed entro quella del
termine fissato per il pagamento, attesta una pronta reazione da parte della proprietaria
su questo oggetto: il fatto di non aver agito nei termini prescritti dalla
legge non può dunque nuocerle. Si deve pertanto ritenere che __________
__________ ha contestato tempestivamente l'imposizione in rassegna. Nemmeno il
fatto che il municipio, cui essa si è rivolta, non fosse competente ad evadere
la contestazione, la quale doveva invece essere indirizzata al Consiglio di
Stato (art. 208 cpv. 1 LOC), può esserle di pregiudizio: difatti giusta l'art.
4 cpv. 2 PAmm i termini sono rispettati anche quando l'atto è rivolto ad
un'autorità incompetente; spetta inoltre a quest'ultima di trasmetterlo a
quella competente (art. 4 cpv. 1 PAmm). Su questo punto l'argomentazione svolta
nel giudizio impugnato merita di essere condivisa.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia esteso,
implicitamente, la portata della raccomandata 30 giugno 1999 anche alla
contestazione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei
rifiuti relativa all'anno 2000. Tale opinione è errata, poiché la tassa per
l'esercizio 2000 è stata emessa successivamente, il 31 maggio 2000. Per contro,
l'interessata non ha reagito nei confronti di quest'ultimo aggravio, pure di
fr. 70.--. È solo dopo il secondo richiamo di pagamento, del 18 agosto 2000,
che __________ ha chiesto al municipio, il 29 agosto successivo, di sospendere
la procedura di incasso in attesa della decisione del giudice di pace sulla
tassa per il 1999. Ora, il comportamento assunto dalla ricorrente dimostra che
essa non si è attivata per conoscere il termine e l'autorità cui avrebbe dovuto
indirizzare le sue contestazioni contro il menzionato tributo. Essa ha invece
atteso l'invito del municipio a procedere al suo pagamento, ovvero in sede di
incasso, per reagire, oltretutto in maniera inadeguata, nei confronti
dell'imposizione: reazione incompatibile con l'obbligo di diligenza che le
incombeva in quel frangente e che non merita, pertanto, tutela. Il ricorso
formalmente inoltrato da __________ al Consiglio di Stato il 10 gennaio 2001
doveva pertanto essere dichiarato irricevibile già perché tardivo, nella misura
in cui concerneva l'imposizione della tassa per l'anno 2000, effettuata il 31
maggio 2000.
3.3. Da quanto sopra discende già che il
gravame inoltrato da __________ dinanzi al Governo il 10 gennaio 2001 poteva concernere
solo la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti
relativa all'anno 1999. In difetto di tempestiva impugnazione quella relativa
al 2000 era invece cresciuta in giudicato.
- 4.1.
Giusta l'art. 43 PAmm hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici
lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata. La nozione
di interesse legittimo corrisponde, secondo la prassi di questo Tribunale e l'interpretazione
del Tribunale federale, a quella di interesse degno di protezione giusta gli
art. 103 lett. a OG e 48 lett. a PA. Introducendo il requisito dell'interesse
legittimo il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio
popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal
provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo
cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione
rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro
lato basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo
processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse
di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere
sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 43 PAmm
basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato
ed attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e
dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-1998 n. 13
consid. 2.2. con rinvio; inoltre RDAT I-1999 N. 11 consid. 2 e 3).
4.2. Il
Consiglio di Stato ha negato alla ricorrente un interesse (legittimo) attuale
alla contestazione dei tributi - in realtà, com'è stato spiegato poco sopra,
ricevibile era solo quella riferita alla tassa emessa per il 1999 - dal momento
che li aveva frattanto pagati. A torto, tuttavia. In effetti, di principio, il
pagamento di un tributo non estingue il diritto di impugnarlo facendo capo al
rimedio di diritto esperibile contro lo stesso (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 64 B VI b). Questo principio vale a maggior
ragione quando il debitore è obbligato ad effettuare il pagamento
indipendentemente dall'esperimento del rimedio di diritto, segnatamente quando
quest'ultimo non ha effetto sospensivo. In concreto, l'insorgente è stata costretta
a pagare la tassa oltre accessori, dopo aver ricevuto l'avviso di pignoramento
emesso l'8 gennaio 2001 dall'ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona, mettendo
con ciò fine alla procedura di incasso forzoso del tributo promosso nei suoi
confronti dal comune: procedura che aveva avuto luogo omettendo di considerare
che la raccomandata 30 giugno 1999, inoltrata da __________ al municipio di
__________, doveva essere considerata alla stregua di un tempestivo ricorso contro
la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno
1999, emessa il 31 maggio precedente. L'insorgente mantiene pertanto un
interesse attuale all'evasione del suo ricorso contro l'imposizione della
menzionata tassa che ha dovuto, suo malgrado, frattanto versare.
-
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto e gli
atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito del ricorso 30
giugno 1999 - integrato dalla memoria 10 gennaio 2001 - promosso da __________
contro la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per
l'anno 1999 (art. 65 cpv. 2 PAmm).
-
Il
Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209 LOC, 3, 4, 18, 28, 43, 46, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Il
dispositivo della decisione 21 marzo 2001 (n.1302) del Consiglio di Stato è riformato
come segue:
"1. Il
ricorso è irricevibile nella misura in cui è volto a contestare la tassa per il
servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa all'anno 2000,
emessa il 31 maggio 2000;
- La
tassa di giudizio, di fr. 100.--, è posta a carico della ricorrente";
§§. Gli
atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché, mediante un nuovo giudizio,
entri nel merito del ricorso 30 giugno 1999, integrato dalla memoria 10 gennaio
2001, inoltrato da __________ contro la tassa per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti per l'anno 1999, emessa il 31 maggio 1999;
-
Non si
preleva una tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster