AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2000.92
Data decisione, Autorità:
09.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00092
52.2000.00093
Lugano
9 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 23 marzo 2000 di
-
__________, __________, __________
__________,
-
__________, __________, __________,
contro
la risoluzione 1 marzo 2000 (n. 995) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso (recte: opposizione) 10 febbraio
1999 di __________ contro la chiave di ripartizione dei costi del consorzio
di manutenzione delle opere di arginatura Ticino - Moesa;
vista la risposta:
- 25 aprile 2000 del
Dipartimento del Territorio, Divisione delle costruzioni, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8
settembre 1987 la Confederazione svizzera, azienda __________, insorse dinanzi
al Tribunale amministrativo contro la risoluzione 19 agosto 1987 con cui il
Consiglio di Stato aveva fissato la sua partecipazione alle spese del consorzio
per la correzione del Vedeggio e dei suoi affluenti. Per evadere questo
contenzioso le parti intavolarono delle trattative, sfociate nella conclusione,
il 14 novembre 1988, di una convenzione tra la Confederazione svizzera, azienda
__________, ed il dipartimento del territorio, secondo cui la ricorrente
avrebbe receduto dall'impugnativa. Impegno cui questa diede seguito l'11
gennaio 1989. Questa vertenza servì inoltre per definire i parametri determinanti
per il calcolo delle interessenze dell'azienda __________ nei consorzi di
arginatura di futura ristrutturazione o costituzione, che furono ancorati nel
patto 2 della menzionata convenzione e corrispondevano per gli edifici, a fr.
300.--/mc, dove volume = 90% del volume SIA (lett. a), per i terreni al valore
di stima (lett. b), per le installazioni tecniche al 60% del valore a nuovo
(lett. c). Nel computo delle interessenze si sarebbe invece fatta astrazione
delle linee aeree e sotterranee (lett. d).
B. Con
risoluzione 22 settembre 1992 il Governo ha incaricato gli studi associati
ingg. __________ e __________ di allestire una perizia allo scopo di creare dei
consorzi per la manutenzione delle opere di arginatura dei fiumi Ticino e Moesa
nella zona compresa tra le giurisdizioni dei comuni di Pollegio e
Arbedo-Castione. Nell'ambito dello svolgimento di tale mandato con lettera 14
agosto 1997 l'ing. __________ ha sollecitato __________ __________ a
comunicargli i dati necessari per la stima dei suoi impianti ubicati nei comuni
di Arbedo-Castione, Claro, Gnosca, Gorduno, Lumino e Preonzo in vista della
costituzione di un consorzio di manutenzione delle opere di arginatura nella
zona di confluenza dei fiumi Ticino e Moesa. Con scritto 19 settembre 1997
__________ __________ ha fornito al perito quanto richiesto. Nello stesso
veniva altresì ricordato che dal 1. gennaio 1998 l'azienda sarebbe diventata
una società anonima e che essa rivendicava lo stesso trattamento riservato ai
proprietari privati: era pertanto addirittura ipotizzabile un suo esonero dalla
partecipazione alle spese del costituendo consorzio. Il 4 giugno 1998 il
dipartimento del territorio ha trasmesso a __________ la tabella
dell'aggruppamento "Elettrodotti e Impianti affini", cui era stata
assegnata __________, allestita dai periti nell'ambito degli studi per la
costituzione del consorzio in rassegna. Da quel documento si desumeva che al
menzionato aggruppamento era stata assegnata un'interessenza, a valere quale
contributo alle spese, del 20%, di cui il 3,8% riguardante __________.
C. Dietro
proposta del dipartimento del territorio, con risoluzione 9 dicembre 1998 il
Consiglio di Stato ha dichiarato di pubblica utilità la manutenzione delle
opere di arginatura esistenti e future nella zona di confluenza dei fiumi
Ticino e Moesa, da effettuare per il tramite di un consorzio obbligatorio da
costituire in seguito, ha approvato i piani generali delle opere da proteggere
e di quelle di arginatura da mantenere, la perizia determinante le interessenze
nel costituendo consorzio ed il preventivo di spesa annuo. La perizia circa le
interessenze confermava la partecipazione di __________ nella misura del 3,8%
delle spese; tale partecipazione era stata calcolata sulla scorta dei parametri
fissati nella convenzione 14 novembre 1988 (cfr. perizia, pag. 16). La
risoluzione in esame è stata pubblicata sul foglio ufficiale ed intimata a
__________.
D. Con ricorso
(recte: opposizione) 10 febbraio 1999 __________ è insorta innanzi allo stesso
Consiglio di Stato contro la determinazione della quota di partecipazione alle
spese del costituendo consorzio. La ricorrente ha preliminarmente ricordato che
dal 1. gennaio 1998 l'azienda __________ era stata suddivisa in un ente di
diritto pubblico, La __________, da un lato, e in una società anonima,
__________, dall'altro, e che gli immobili spettanti a quest'ultima le erano
stati trasferiti. Invocando questi cambiamenti, la ricorrente ha sostenuto di
non essere legata alla convenzione conchiusa dalla cessata azienda __________
ed ha pertanto domandato, genericamente, di determinare una nuova chiave di
riparto delle spese. La ricorrente ha indi intavolato delle trattative per
dirimere la vertenza con il dipartimento del territorio. Durante questa fase è
intervenuta __________ che, con scritto 17 maggio 1999 del dipartimento delle
imposte, ha informato l'autorità cantonale di rappresentare gli interessi di
__________, invitandola in avvenire a rivolgersi direttamente ad essa. Le
trattative non hanno tuttavia sortito l'esito sperato. Dopo aver atteso,
invano, una presa di posizione di __________ in merito ad un proposta
dipartimentale di nuova convenzione regolamentante le interessenze di
__________ e delle sue affiliate nei consorzi di arginatura trasmessale il 5
agosto 1999, con risoluzione 1. marzo 2000 il Consiglio di Stato, resa dietro
proposta del dipartimento del territorio, preso atto che la dichiarazione di
pubblica utilità della manutenzione delle opere di arginatura nella zona di
confluenza tra i fiumi Ticino e Moesa era cresciuta in giudicato, ha disposto
la costituzione del consorzio obbligatorio denominato "consorzio manutenzione
arginature Ticino - Moesa" e ne ha determinato i membri e le relative
interessenze; a quest'ultimo riguardo venivano confermate le conclusioni della
perizia degli studi associati ingg. __________ e __________, che assegnavano a
__________ un'interessenza del 3,8%. Mediante la stessa decisione il Governo ha
respinto l'opposizione 10 febbraio 1999; esso ha in particolare considerato che
la convezione 14 novembre 1988 ritornava applicabile nei confronti della
ricorrente. La risoluzione è stata intimata sia a __________ che a __________.
E. a) Con
impugnativa 23 marzo 2000 __________ è insorta innanzi a questo Tribunale avverso
la predetta risoluzione governativa, chiedendone l'annullamento. In quanto
società di diritto privato che persegue unicamente un guadagno l'insorgente
sostiene di non ricadere nel campo di applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LCons,
che estende la partecipazione ai consorzi costituiti - come nel concreto caso -
per opere di interesse generale, alle aziende private che esercitano
un'attività di interesse generale. Essa chiede pertanto di essere trattata come
gli altri proprietari (privati), che non sono stati chiamati a far parte del
consorzio. La ricorrente invoca anche, a tal fine, la nullità della convenzione
14 novembre 1988, che essa chiede abbia ad essere constatata da parte del
Tribunale: nullità da ricondurre, come già sostenuto, alla separazione del
servizio delle telecomunicazioni da quello del servizio postale operata con
effetto al 1 gennaio 1998.
b) Con
impugnativa di stessa data anche __________ si è aggravata contro la risoluzione
governativa summenzionata. La ricorrente ammette di svolgere, in quanto
fornitrice di servizi di telecomunicazione, un'attività di interesse generale
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCons. Essa spiega tuttavia di non essere proprietaria
di fondi, bensì semplice locataria degli immobili di proprietà delle affiliate
__________ e __________ __________ __________ __________. Nemmeno le
installazioni tecniche colà ubicate sono necessariamente di sua proprietà. La
ricorrente contesta inoltre il calcolo delle partecipazioni all'interno
dell'aggruppamento "Elettrodotti e Impianti affini", che non tiene
conto degli altri fornitori di servizi di telecomunicazione e che è inoltre
effettuato secondo criteri differenti per ciascun consorziato. __________
chiede pertanto, in via principale, di essere esclusa dal consorzio; in via
subordinata, che il Consiglio di Stato abbia a ricalcolare la partecipazione
dei singoli consorziati dell'aggruppamento "Elettrodotti e Impianti
affini". Anche __________ si appella alla nullità della convenzione 14
novembre 1988.
c) Il dipartimento del territorio ha chiesto
la reiezione delle impugnative.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale é data (art. 32 cpv. 2 LCons e relativo rinvio
all'art. 208 cpv. 1 LOC; Rep. 1968, 202). I ricorsi sono tempestivi (art. 46
cpv. 1 PAmm).
1.2. Il riconoscimento della legittimazione
a ricorrere delle insorgenti impone le seguenti considerazioni.
1.2.1. Il Consiglio di Stato ha dichiarato
di pubblica utilità la manutenzione delle opere di arginatura in rassegna, ha
approvato i piani e la perizia determinante le interessenze nel costituendo
consorzio con risoluzione 9 dicembre 1998. La perizia prevedeva la
partecipazione di __________ nella misura del 3,8% delle spese. La risoluzione
in esame è però stata notificata a __________, oltre ad essere stata pubblicata
sul foglio ufficiale. Quest'ultima società ha inoltrato, a nome proprio, il ricorso
(recte: opposizione) 10 febbraio 1999 contro la determinazione delle interessenze.
__________ __________ è intervenuta solo in seguito, legittimandosi come semplice
rappresentante di __________ __________ __________ (cfr. in particolare la lettera
17 maggio 1999 del suo dipartimento delle imposte a quello del territorio, già
citata in fatto). Mediante la risoluzione 1 marzo 2000, con cui - fallito il
tentativo di accomodamento della lite - il Consiglio di Stato ha disposto la
costituzione del consorzio ed ha determinato i membri e le relative
interessenze, questa autorità ha respinto il ricorso di __________: a questa
ditta essa ha inoltre aggiunto nel dispositivo, tra parentesi, quella di
__________. L'atto è indi stato intimato sia a __________ che a __________. La
tabella annessa alla decisione governativa, cui questa rinviava per la
determinazione dei consorziati e delle relative interessenze, annoverava tra
questi - al pari della perizia - esclusivamente __________.
1.2.2. Ferme queste premesse, la
legittimazione a ricorrere deve essere negata ad entrambe le società.
__________ difetta dell'interesse legittimo
ad opporsi al consorziamento, poiché essa non figura nell'elenco dei
consorziati (art. 43 PAmm; sul concetto di interesse legittimo RDAT I-1998 n.
13 cons. 2.2. con rinvii). __________ __________ __________ non è dunque stata
chiamata a far parte del consorzio manutenzione arginature Ticino e Moesa, ancorché
si sia battuta per la sua estromissione da quest'ultimo. Questo comportamento è
invero stato favorito dal fatto che la risoluzione governativa 9 dicembre 1998
era stata intimata a questa società e che quest'ultima si è sentita toccata dal
consorziamento, in quanto proprietaria degli immobili del gruppo __________
__________ nel comprensorio interessato. La trattazione della sua opposizione
10 febbraio 1999 ha comunque finalmente permesso all'autorità cantonale di
prendere conoscenza della struttura giuridica del gruppo facente capo a
__________ __________ __________ che come sembra di capire non le era
completamente nota sino a quel momento (cfr. verbali della riunione 14 aprile
1999): è anzi possibile che l'omissione dell'inserimento di __________ __________
__________ tra i consorziati sia da ricondurre a questa carenza.
Direttamente interessata all'integrazione
nella corporazione in rassegna è invece __________ __________. Questa società
non ha tuttavia inoltrato opposizione contro la risoluzione 9 dicembre 1998
attraverso la quale il Governo aveva approvato, riservando l'esito di eventuali
contestazioni, la perizia allestita dagli studi associati ingg. __________ e
__________, che la includeva tra i consorziati e che esso ha successivamente
confermato mediante la risoluzione impugnata. __________ __________ si è
pertanto preclusa il diritto di contestare ulteriormente tale partecipazione,
non potendo essere considerata come formalmente lesa dall'avversata pronuncia
governativa. Tale conseguenza è del resto espressamente prevista, nel concreto
caso, all'art. 9 LCons. Certo, la risoluzione 9 dicembre 1998 del Consiglio di
Stato, che chiamava in causa direttamente e solamente __________ __________,
non era stata notificata a quest'ultima società, bensì a __________. Essa non
poteva pertanto spiegare degli effetti nei confronti di __________ __________.
Gli atti di causa dimostrano tuttavia che quest'ultima società è stata messa al
corrente della decisione governativa qualche mese più tardi e che anzi il suo
servizio delle imposte dapprima e, successivamente, quello legale, abbiano assunto
l'incarico di gestire direttamente, in veste di rappresentante (cfr. lettera 17
maggio 1999 del dipartimento delle imposte a quello del territorio), la
procedura di opposizione inoltrata da __________ __________, mediante l'invio
di scritti e la partecipazione ad un incontro. E questo sino all'emanazione
della risoluzione impugnata 1 marzo 2000. __________ __________ avrebbe
pertanto avuto tutto il tempo di contestare a sua volta, in nome proprio, la
decisione con cui il Governo aveva approvato la perizia allestita dagli studi
associati ingg. __________ e __________, che sanciva la sua esclusiva
partecipazione al consorzio manutenzione arginature Ticino - Moesa. L'omissione
di tale contestazione le pregiudica pertanto la potestà ricorsuale dinanzi a
questo Tribunale.
1.2.3. __________ si giustifica adducendo di
non aver avuto motivo di opporsi a suo nome, poiché erano state intavolate
delle trattative per negoziare un nuova convenzione volta a definire i
parametri determinanti per il calcolo delle sue interessenze nei consorzi di
arginatura, destinata a sostituire quella 14 novembre 1988 conclusa dalla
cessata azienda PTT. Ora, a prescindere dall'atteggiamento poco collaborativo
assunto dalla ricorrente nella ricerca di una soluzione amichevole, che rende
quantomeno discutibile il suo appello a simile giustificazione, nello scritto 5
luglio 1999 accompagnante la proposta di nuova convenzione il dipartimento del
territorio l'informò che la determinazione dell'interessenza relativa ai
consorzi organizzati prima del 1 gennaio 1998, come quello in esame, sarebbe
rimasta retta dalla convenzione 14 novembre 1988, sulla cui base era stata
fissata la sua quota di partecipazione: la nuova convenzione avrebbe pertanto
retto solo la definizione della sua interessenza nei consorzi di arginatura di
futura costituzione o ristrutturazione. Alla ricorrente era pertanto noto che
le trattative non potevano concernere la procedura di consorziamento in esame.
D'altra parte se queste non hanno mai conosciuto un termine vero e proprio, oltre
il quale __________ avrebbe potuto, in assenza di intesa, far valere le proprie
ragioni, è solo perché la società - malgrado numerosissimi solleciti - non ha
mai dato un riscontro alla proposta di accordo sottopostole dal dipartimento,
se non per promettere, con lettera 28 settembre 1999, una controproposta, che
non è però mai stata fatta. Né, da ultimo, contrariamente a quanto pretende l'insorgente,
il fatto che nel dispositivo n. 2 della decisione impugnata, ove è stato respinta
l'opposizione di __________ __________, sia menzionata tra parentesi anche la
sua ditta, permette di conferirle il ruolo di parte nella procedura di opposizione.
Difatti né __________ __________ __________ aveva inoltrato opposizione, per
cui la relativa reiezione poteva riferirsi solo a quella di __________, che era
insorta unicamente a tutela di sé stessa, né essa era stata chiamata in causa
nella procedura di opposizione in applicazione dell'art. 25 PAmm: beneficio
quest'ultimo che non poteva del resto esserle concesso, poiché avrebbe
condotto, nel risultato, ad eludere il termine di perenzione per inoltrare
opposizione al Governo fissato all'art. 9 LCons. L'indicazione tra parentesi sta
pertanto semplicemente a precisare che __________ fa parte del gruppo
__________, la quale ne detiene l'intero pacchetto azionario.
1.2.4. La declaratoria di irricevibilità
dell'impugnativa inoltrata da __________ potrebbe anche sembrare, a prima
vista, una soluzione piuttosto severa. In realtà, tuttavia, come si può
desumere dalle motivazioni addotte nei rispettivi gravami, tra di esse coordinate
(cfr. in fatto, sub E), le ricorrenti contestano il consorziamento puntando sul
fatto che esse costituiscono due persone giuridiche distinte e che non possiedono,
singolarmente, tutti i requisiti necessari a tale scopo. __________ ammette
difatti di essere proprietaria di immobili nel comprensorio del consorzio - e
pertanto di opere da proteggere - ma sostiene di non esercitare un'attività di
interesse generale giusta l'art. 4 cpv. 2 LCons. __________ ammette invece di
esercitare simile attività ma di non possedere immobili né - circostanza invero
non molto chiara - installazioni da proteggere. La menzionata distinzione, che
costituisce la chiave di volta delle argomentazioni delle ricorrenti, imponeva
- è il men che si possa pretendere in simile frangente - un adeguato riscontro
di ordine formale, mediante il tempestivo inoltro, da parte di __________, di
un'opposizione a proprio nome dinanzi al Consiglio di Stato, una volta venuta a
conoscenza che era essa medesima ad essere stata inclusa tra i consorziati, in
quanto successore dell'azienda delle __________ per il settore delle
telecomunicazioni, e non già l'affiliata __________, cui era stata trasferita
la proprietà degli immobili del gruppo. L'opposizione incoata da quest'ultima
non poteva pertanto giovarle. La necessità di agire in nome proprio è del resto
finalmente stata avvertita da __________ dopo aver ricevuto la risoluzione 1
marzo 2000 del Consiglio di Stato, che essa ha impugnato dinanzi a questo
Tribunale, ma inutilmente.
-
Entrambi i
gravami devono pertanto essere dichiarati irricevibili. Il Tribunale rileva
inoltre, a titolo abbondanziale, che la domanda formulata da entrambe le
ricorrenti a titolo principale, ovvero la loro esclusione dal consorzio,
avrebbe comunque sia dovuto essere dichiarata irricevibile, poiché non era
stata formulata nella precedente sede e, pertanto - in quanto nuova - inammissibile
(art. 63 cpv. 2 PAmm).
-
La tassa
di giudizio deve essere posta a carico delle ricorrenti in ragione di metà
ciascuno (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 32 LCons, 208
LOC, 3, 18, 28, 43, 46, 61, 63 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono irricevibili.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 1'000.--, é posta a carico delle ricorrenti in ragione di metà
ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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