AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.320
Data decisione, Autorità:
23.04.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00320
Lugano
23 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2000 della
contro
la decisione 21 novembre 2000 del Consiglio di Stato
(n. 5153) che annulla la licenza edilizia 5 luglio 2000 rilasciata
all'insorgente dal municipio di __________ per la costruzione di tre case
monofamiliari (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
-
9 gennaio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
31 gennaio 2001 del
municipio di __________;
-
28 febbraio 2001 di
__________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 5 aprile
2000 la ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di costruire tre case d'abitazione monofamiliari in località __________ (part.
n. __________ RF; zona R2b). Alla domanda si sono opposti i vicini __________ e
__________, proprietari della part. n. __________ RF, che hanno contestato
l'intervento per motivi riferiti alla distanza dal loro confine del locale
attrezzi annesso alla casa no. 3, all'altezza del muro previsto lungo il
confine fra i rispettivi fondi, all'altezza del muro di controriva previsto a
monte della casa n. 2, alla pendenza eccessiva della strada d'accesso alle
case, alla mancanza di un piano per l'evacuazione delle acque meteoriche della
strada, alla modinatura carente, all'estetica delle costruzioni, a loro avviso
deturpanti, alle immissioni foniche eccessive prodotte dalla strada d'accesso
ed alla mancanza di un rifugio PCi.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 5 luglio 2000 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini resistenti.
B. Con
giudizio 21 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando
la licenza edilizia rilasciata alla __________.
Respinte le censure sollevate con
riferimento alla modinatura carente ed alla distanza da confine del locale
attrezzi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'altezza del terrapieno
sorretto dal muro previsto lungo il confine tra i fondi delle parti superasse
quella massima (m 2.50) fissata dall'art. 134 LC per i muri di cinta, applicabile,
in difetto di una specifica normativa di PR, anche ai muri di sostegno ed ai
terrapieni situati a meno di 3 m dal confine. Dopo aver rilevato che il muro di
controriva previsto sotto la strada comunale che passa a monte delle case n. 1
e 2 superava l'altezza massima sancita dall'art. 134 LAC, il Consiglio di Stato
ha ritenuto che la distanza delle costruzioni verso questo manufatto
disattendesse quella prescritta dalle NAPR tra edifici. Il municipio avrebbe
altresì omesso di concedere una deroga all'obbligo di arretramento della
strada.
Respinte le ulteriori censure sollevate dai
vicini opponenti con riferimento alla pendenza della strada d'accesso, alle
canalizzazioni, all'estetica, alle immissioni foniche ed al rifugio, il
Consiglio di Stato ha quindi annullato la licenza, escludendo la possibilità di
emendare i difetti mediante l'imposizione di clausole accessorie.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, sollecitando il ripristino della licenza annullata.
L'insorgente nega che il terrapieno
confinante con il fondo degli opponenti superi l'altezza massima consentita per
questo genere di opere. Sostiene inoltre che anche il muro di controriva, previsto
a monte delle case n. 1 e 2, è perfettamente conforme al diritto. La distanza
minima tra edifici non sarebbe applicabile per rapporto ai muri di controriva
realizzati per sostenere il pendio escavato.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Il
municipio di __________ postula invece il ripristino della licenza edilizia.
I vicini opponenti si limitano a rilevare di
aver raggiunto un accordo con la controparte.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, rilasciataria della licenza annullata, è certa. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
L'accordo che le parti avrebbero raggiunto
non toglie la contestazione, poiché non è di certo atto a rimuovere la
decisione governativa impugnata ed a ripristinare la licenza annullata.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge
chiaramente dagli atti. La visita in luogo non appare dunque necessaria.
- Muro di
sostegno e terrapieno a confine con la part. n. __________
A mente del Consiglio di Stato il terrapieno
previsto a valle della casa n. 3, a ridosso del confine con il fondo dei
resistenti, supererebbe l'altezza massima di m 2.50 prescritta dall'art. 134
LAC, applicabile a titolo di norma di diritto suppletorio, in assenza di
specifiche norme di PR. Il Governo ha fondato le sue deduzioni sul piano denominato
"facciata est casa 1/2/3/4" e sul piano "sezione
C-D" (cfr. ris. gov. pag. 8).
Le deduzioni del Consiglio di Stato non
possono essere condivise, perché non tengono debitamente conto delle risultanze
del piano che raffigura l'andamento del terreno lungo il confine (piano
denominato "sezione confine A-B") rapportate alla situazione
planimetrica definita dal "piano interrato". Dal confronto di
questi piani emerge infatti chiaramente che il muro di sostegno previsto lungo
il confine tra i fondi delle parti in lite raggiunge la sua altezza massima (m
2.50 dal terreno naturale) in corrispondenza del ciglio del terrazzo lastricato
previsto davanti al ripostiglio. A partire da quel punto l'altezza del
manufatto si riduce progressivamente, digradando verso valle sino a
raggiungere, dopo circa 4 m, l'altezza di m 1.00 dal terreno sistemato,
rispettivamente m 2.50 dal terreno naturale. Il piano "sezione
C-D", sul quale il Consiglio di Stato ha fondato le sue deduzioni,
indica invero che il ciglio del terrapieno previsto a valle della casa n. 3,
posto ad una distanza di 5 m dal sottostante confine, raggiungerebbe l'altezza
di m 3.50 dal terreno naturale. Questa sezione si situa tuttavia ad una
distanza di m 11.50 dal confine che separa i fondi. Non permette quindi di
affermare che quest'altezza verrebbe raggiunta anche ad una distanza di soli m
3 dal confine. Né questa deduzione può essere tratta dal piano denominato "facciata
est casa 1/2/3/4". Tenuto conto che alla distanza di 5 m dal confine
(S) a valle del fondo della ricorrente, l’altezza del terrapieno dal terreno
naturale indicata dalla sezione A-B lungo il confine (E) fra i fondi si riduce
ad appena 50 cm, ben si può ritenere che il terrapieno, alto m 3.50 dal terreno
naturale alla stessa distanza dal confine S, ma a m 11.50 dal confine E digradi
progressivamente verso quest'ultimo confine e si situi, alla distanza di 3 m
dallo stesso, al di sotto del limite d'altezza (m 2.50) sancito dall'art. 134
LAC.
Il ricorso su questo punto va quindi
accolto. A scanso d'equivoci, la licenza va comunque subordinata all'esplicita
condizione che all'interno di una fascia di 3 m dal confine fra i fondi
l'altezza del terrapieno non superi il limite di m 2.50 dal terreno naturale.
- Distanza
delle case n. 1 e 2 dal retrostante muro di sostegno della strada d'accesso
3.1. La distanza tra edifici deve essere
almeno pari alla somma delle distanze dal confine (art. 39 cpv. 3 LE).
Trattandosi di un parametro imperativo, volto ad assicurare una sufficiente aerazione
ed illuminazione naturale degli edifici, i proprietari non possono di principio
ridurla mediante accordo. Devono attenervisi anche nel caso di edifici
costruiti sullo stesso fondo (Scolari, Commentario, II. ed, ad art. 39 LE, n.
1175 seg.). I muri di cinta e di sostegno sono equiparati ad edifici nella
misura in cui superano l'altezza massima prescritta per questo genere di opere
edilizie. Entro questi limiti, devono quindi rispettare le distanze tra
edifici.
3.2. Giusta l'art. 8.2. NAPR di __________,
la distanza minima degli edifici dal confine è graduata in funzione
dell'altezza e della lunghezza delle facciate. Se la lunghezza della facciata
non supera i 12 m la distanza dal confine è fissata in m 3 per edifici alti
sino a m 4.50, rispettivamente m 4 per edifici alti sino a 7 m. Per edifici più
alti, la maggior altezza è aggiunta alla distanza da confine. Se la lunghezza
della facciata supera i 12 m, la distanza da confine va aumentata di m 0.30
ogni metro di maggior lunghezza sino ad un massimo di 2/3 dell'altezza.
3.3. Fondandosi sulle regole appena
illustrate, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le case 1 e 2, alte meno di 4
m sul lato a monte, non potessero sorgere a m 4 (casa 2), rispettivamente m
1.50 (casa 1) dal retrostante muro di sostegno della strada di accesso ai
fondi, alto sino a m 4.57. Il Governo sembra implicitamente ritenere applicabile
una distanza di almeno 7 m.
Nemmeno questa deduzione può essere
accreditata. Essa ignora in effetti, che una prassi diffusa e generalizzata (e
non solo a __________) prescinde, in assenza di specifiche normative, dall'imporre
agli edifici costruiti su terreni non pianeggianti di rispettare la distanza
tra edifici per rapporto ai muri di controriva eretti verso monte per
sorreggere il terreno escavato (STA 26.01.1996 in re C. e llcc). Una simile esigenza
avrebbe per effetto quello di ostacolare in misura eccessiva l'edificazione di
terreni in pendio, costringendo i costruttori ad aumentare a dismisura lo
sbancamento del pendio e l'altezza dei muri di controriva o ad addossare gli
edifici direttamente a quest'ultimi, sopprimendo qualsiasi intercapedine.
Risultato, questo, che non corrisponde certamente a quello perseguito dalle
norme in discussione.
Anche da questo profilo, la decisione governativa
impugnata non può quindi essere avallata.
- Distanza
della strada d'accesso dalla strada comunale
4.1. Secondo l'art. 8.4. NAPR di __________,
in assenza di linee di arretramento, le costruzioni devono sorgere ad almeno 10
m dall'asse delle strade principali, rispettivamente di 7 m dall'asse delle
altre strade aperte al pubblico. La distanza non deve comunque essere inferiore
a 4 m dal ciglio. All'interno della fascia di arretramento il municipio può
autorizzare costruzioni secondarie (rampe, scalinate, posteggi, cinte e simili)
alla condizione che il proprietario sottoscriva una convenzione precaria che
escluda, in particolare, pretese di "indennità nel caso di
espropriazione dell'area medesima a seguito di allargamenti stradali od altra
esecuzione d'opera pubblica" (precario; art. 9 NAPR).
4.2. In concreto, il municipio ha
autorizzato la costruzione di una strada d'accesso, che si dirama da via
__________ per scendere, sorretta da muri di sostegno, verso le case oggetto
della controversa licenza. Considerato che la strada d’accesso occupa la fascia
d'arretramento dalla sovrastante strada comunale su una lunghezza di 40 m, il
Consiglio di Stato ha ritenuto che l'autorizzazione non potesse essere confermata,
poiché non era assistita dalla convenzione precaria prescritta dall'art. 9
NAPR.
La conclusione tratta dal Consiglio di Stato
viola il principio di proporzionalità. Il difetto poteva e può tuttora essere
facilmente sanato, confermando la licenza alla condizione che la __________
sottoscriva la convenzione precaria mancante.
Anche su questo punto il ricorso va quindi
accolto.
- Ulteriori
motivi d'opposizione
Il giudizio impugnato può invece essere
pienamente confermato nella misura in cui respinge le censure sollevate dagli
opponenti con riferimento alla modinatura carente (consid. B), al locale attrezzi
(consid. C), alla pendenza della strada d'accesso (consid. F), all'evacuazione
delle acque (consid. G), alla deturpazione del paesaggio (consid. H), alle
immissioni foniche (consid. I) ed al rifugio (consid. L): censure, queste, che
il Consiglio di Stato ha respinto con considerazioni che i vicini opponenti in
questa sede non hanno minimamente contestato.
- In esito
alle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la licenza
edilizia in oggetto alla condizione che la ricorrente sottoscriva la
convenzione precaria prescritta dall'art. 9 NAPR per l'esecuzione delle opere
previste all'interno della fascia d'arretramento della strada commerciale (via
__________).
Le spese e la tassa di giustizia sono
suddivise fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 39 LE; 7, 8 NAPR di __________; 3,
18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 21 novembre 2000 del Consiglio
di Stato è annullata.
1.2. la licenza edilizia 5 luglio 2000
rilasciata dal municipio di __________ alla __________ è confermata alle
seguenti ulteriori condizioni:
a) che prima dell'inizio dei lavori i proprietari dei fondi dedotti in
edificazione sottoscrivano una convenzione precaria ai sensi dell'art. 9 NAPR
per le opere stradali previste all'interno della fascia d'arretramento da via
__________;
b) che all’interno di una fascia larga 3 m il terrapieno previsto lungo
il confine tra la part. n. __________ e la part. n. __________ RF non superi
l’altezza di m 2.50 dal terreno naturale
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente nella misura di fr. 200.- e
dei resistenti __________ e __________, in solido, per la differenza.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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