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Numero d'incarto:
52.2000.319
Data decisione, Autorità:
23.04.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00319
Lugano
23 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2000 di
contro
la decisione 5 dicembre 2000, no. 5456, del
Consiglio di Stato, che ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa
dell'insorgente avverso la risoluzione 23 agosto 2000, con la quale il
municipio di __________ gli ha ordinato di sospendere i lavori al mappale no.
__________ e di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per i
lavori inerenti la posa di una piscina prefabbricata, limitatamente al dispositivo
no. 2 (tassa di giustizia e spese);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
nell'estate 1999 il municipio di __________ ha constatato che __________ aveva
posato sul fondo no. __________ di sua proprietà una piscina prefabbricata,
senza essere in possesso della licenza edilizia;
che con decisione 23 agosto 1999 l'autorità
comunale ha ordinato all'insorgente di sospendere i lavori e gli ha assegnato
un termine di 30 giorni per inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;
che contro tale provvedimento l'interessato
si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento; il
ricorrente ha sostenuto di aver portato a termine i lavori da tempo e che si
opponeva all'ordine di presentare una domanda di costruzione in virtù del
principio della parità di trattamento, in quanto un vicino avrebbe pure eretto
delle opere, mai autorizzate;
che il 5 dicembre 2000 il Consiglio di Stato
ha evaso ai sensi dei considerandi - in realtà ha parzialmente accolto - il
gravame; mentre l'ordine di sospensione dei lavori è stato ritenuto privo di
portata pratica, il Governo ha confermato l'ingiunzione di presentare la
domanda di costruzione in sanatoria, respingendo le giustificazioni addotte
dall'insorgente al proposito; quest'ultimo è stato condannato al pagamento di
un importo di fr. 800.-- per tassa di giustizia e spese;
che con impugnativa 12 dicembre 2000
__________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il
dispositivo no. 2 della risoluzione governativa, chiedendo una riduzione della
tassa di giustizia e delle spese poste a suo carico;
che in sostanza il ricorrente ha ribadito le
censure esposte in precedenza;
che il Consiglio di Stato ed il municipio di
__________ hanno sollecitato la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle
conclusioni contenute nelle rispettive decisioni;
considerato, in
diritto
che il
ricorso è ricevibile in ordine dal momento che la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 LE), la legittimazione
attiva del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm) ed il gravame
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm);
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 28 PAmm l'autorità
amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia
variante da fr. 10.-- a fr. 10'000.-- a seconda della natura pecuniaria o non
del procedimento amministrativo;
che la tassa di giustizia, commisurata in
base ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, va posta a
carico della parte soccombente;
che soccombente è il ricorrente che presenta
un'impugnativa totalmente o parzialmente infondata oppure il resistente che si
oppone a torto ad un'impugnativa fondata;
che nell'evenienza concreta il ricorso
presentato da __________ è stato soltanto parzialmente accolto dal Consiglio di
Stato; visto l'esito del gravame, la sua condanna al pagamento di una tassa di
giustizia risulta conforme al diritto;
che dal profilo fattuale la pratica ha
potuto essere evasa dall'Esecutivo cantonale sulla base degli atti componenti
l'incarto, senza istruttoria;
che neppure dal lato giuridico la causa
presentava particolari difficoltà; le censure addotte dal ricorrente (cfr. pag.
2, 3. paragrafo) hanno potuto essere respinte con breve motivazione;
che sulla scorta di tali considerazioni,
l'imposizione di fr. 800.-- per tassa di giustizia e spese appare eccessiva per
rapporto al dispendio lavorativo causato ed alla prassi del Consiglio di Stato;
pertanto il dispositivo no. 2 della risoluzione impugnata dev'essere modificato
nel senso che la tassa di giustizia e le spese sono fissate in fr. 400.-- e
poste a carico dell'insorgente;
che il Tribunale cantonale amministrativo
rinuncia a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 10, 18, 28 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo no. 2 della
decisione 5 dicembre 2000, no. 5456, del Consiglio di Stato è modificato nel
senso che la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono
poste a carico di __________.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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