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Numero d'incarto:
52.2000.317
Data decisione, Autorità:
08.01.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00317
Lugano
8 gennaio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 dicembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 novembre 2000 del Consiglio di Stato
(n. 5175) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 21 settembre 2000 con cui il municipio di __________ ha disdetto
il rapporto d'impiego;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente __________ è stata assunta il 1. ottobre 1988 dal comune di
__________ quale impiegata di cancelleria nominata a metà tempo.
B. Con
decisione 21 settembre 2000 il municipio le ha notificato la disdetta del rapporto
d'impiego per mancata conferma, con effetto al 31 dicembre 2000. Il provvedimento
è stato giustificato con l'intenzione del municipio di risparmiare sulle spese
di personale, sostituendo l'insorgente con un apprendista.
C. Con
giudizio 21 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il licenziamento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________. In sostanza,
il Governo ha ritenuto che l'art. 60 LOrd, applicabile in via sussidiaria,
permettesse all'autorità comunale di rescindere il rapporto d'impiego in ogni
tempo, con un preavviso di tre mesi per giustificati motivi; motivi che, in
concreto, sarebbero dati dall'intenzione del municipio di sopprimere il posto.
D. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa disdetta.
L'insorgente eccepisce in sostanza la
intempestività del licenziamento e l'inapplicabilità dell'art. 60 LOrd.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad
identica conclusione perviene il municipio, contestando succintamente le tesi
dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC.
La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente colpita
dalla decisione impugnata, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Vertendo esclusivamente sull'applicazione
del diritto, il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
- 2.1. Sino
al 1995, i dipendenti cantonali erano nominati per periodi quadriennali, che
scadevano il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'elezione del
Consiglio di Stato, indipendentemente dal momento della nomina. La riconferma
in carica era presunta se entro il 30 settembre di quell'anno, l'autorità di
nomina non comunicava al funzionario la mancata conferma, precisandone i motivi
(art. 5 e 12 LOrd 1987, BU 1987, 361 seg.). La LOrd del 15 marzo 1995 (RL
2.5.4.1) ha soppresso l'istituto della nomina a tempo determinato. I dipendenti
cantonali sono ora nominati a tempo indeterminato (art. 7 LOrd). Al datore di
lavoro è tuttavia data facoltà di sciogliere il rapporto d'impiego in ogni
tempo per giustificati motivi, con un preavviso di tre, rispettivamente di sei
mesi a seconda dell'anzianità di servizio (art. 60 LOrd).
2.2. A differenza della LOrd, la LOC ha
mantenuto l'istituto della nomina a tempo determinato. I dipendenti comunali
sono tuttora nominati ogni quattro anni dal municipio (art. 125 LOC).
Il periodo di nomina, dispone l'art. 127
cpv. 1 LOC, scade per tutti i dipendenti del comune, compresi quelli nominati
durante il quadriennio, sei mesi dopo le elezioni comunali. Salvo proroga da
accordare dal Consiglio di Stato, soggiunge il seguente capoverso, la
riconferma è presunta se, entro quattro mesi dalle elezioni, il municipio non
comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma.
Il periodo di nomina quadriennale conferisce
al pubblico dipendente una certa garanzia di stabilità del rapporto d'impiego
per la durata del periodo amministrativo, permettendo, di regola, al datore di
lavoro di disdirlo soltanto alla scadenza per giustificati motivi.
2.3. L'art. 135 cpv. 3 LOC, introdotto con
novella del 15 marzo 1995, ha comunque dato ai comuni la facoltà di derogare
all'ordinamento della LOC, adottando le disposizioni della LOrd, che
disciplinano la durata e lo scioglimento del rapporto d'impiego (art. 135 cpv.
3 LOC). Essi possono quindi prevedere, mediante norma esplicita, che i
dipendenti comunali siano nominati a tempo indeterminato e che il datore di
lavoro possa disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo, per la fine di un
mese, con un preavviso di tre, rispettivamente di sei mesi, per giustificati
motivi.
- Nell'evenienza
concreta, il comune di __________ non ha fatto uso della facoltà di deroga
concessagli dall'art. 135 cpv. 3 LOC. Riprendendo testualmente l'art. 5 dell'abrogata
LOrd 1987 (BU 1987, 362), l'art. 4 ROD prevede tuttora che la nomina è l'assunzione
a tempo determinato, automaticamente rinnovabile alle scadenze periodiche
definite dall'art. 16 ROD; norma, quest'ultima, che riproduce a sua volta letteralmente
l'art. 127 LOC. Il periodo di nomina dei dipendenti del comune scade quindi
sei mesi dopo le elezioni comunali, ritenuto che la riconferma è presunta se
entro quattro mesi dalle elezioni il municipio non comunica al dipendente,
precisandone i motivi, la mancata conferma.
Non avendo adottato il sistema della nomina
a tempo indeterminato, che caratterizza questo tipo di rapporto d'impiego dei dipendenti
cantonali, l'art. 60 LOrd è del tutto inapplicabile. Manifestamente a torto
ritiene il Consiglio di Stato che il rinvio alle disposizioni della LOrd
contenuto nell'art. 81 ROD permetta di far capo in via sussidiaria
all'ordinamento della LOrd. Il sistema della nomina a tempo determinato, su cui
si fonda il ROD di __________, non può logicamente coesistere con quello della
nomina a tempo indeterminato retto dalla LOrd.
Stando così le cose, la disdetta del
rapporto d'impiego, pronunciata dal municipio per titolo di mancata conferma ai
sensi dell'art. 38 lett. e ROD, va senz'altro annullata siccome tardiva, in
quanto ampiamente posteriore al termine di quattro mesi dalle elezioni comunali
del 16 aprile 2000.
Contrariamente a quanto assumono il
Consiglio di Stato ed il municipio, la decisione di disdetta non può nemmeno
essere tutelata per titolo di soppressione del posto di lavoro. A differenza
dell'art. 36 LOrd 1987 (BU 1987, 370), al quale manifestamente si ispira,
l'art. 38 ROD non annovera infatti la soppressione del posto fra i motivi di
cessazione del rapporto d'impiego. Omissione, questa, che, vista l'evidente ricezione
della normativa cantonale da parte dell'art. 38 ROD, può addirittura essere
ricondotta ad un silenzio qualificato del legislatore comunale, che escludendo
l'ipotesi della soppressione del posto quale titolo di rescissione del rapporto
d'impiego durante il quadriennio, sembra aver voluto dare ai dipendenti
comunali una garanzia di stabilità del posto di lavoro ancor più marcata di
quella offerta dalla LOrd 1987.
- In esito
alle considerazioni che precedono, la controversa decisione municipale va
quindi annullata al pari di quella governativa che la conferma, siccome
palesemente lesiva del diritto.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili di entrambe le istanze sono invece a
carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 125, 127, 208 LOC; 4, 16, 38 ROD di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 21
novembre 2000 (n. 5175) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 21
settembre 2000 del municipio di __________.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe
le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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