AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.312
Data decisione, Autorità:
09.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00312
Lugano
9 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2000 di
contro
la decisione 14 novembre 2000, no. 5004, del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la
risoluzione 19 luglio 2000, con cui il municipio di __________ gli ha negato
il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per la posa di una recinzione,
un'antenna parabolica e dei pannelli solari al mappale no. __________ di tale
comune;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietario di un rustico che sorge sul mappale no. __________ del comune di
__________, situato fuori zona edificabile in località __________. Constatato
che era stata realizzata una recinzione non autorizzata, l'8 novembre 1999 il municipio
di __________ ha intimato al ricorrente di presentare una domanda di
costruzione o di demolire l'opera entro 45 giorni, in quanto in contrasto con
l'art. 37 NAPR. L'11 maggio 2000 l'insorgente ha inoltrato la domanda di
costruzione per la posa di una rete metallica di 1.20 m di altezza atta a
cintare una porzione di terreno di 115 m2. Nel contempo ha pure
chiesto il permesso - in sanatoria - di posare un'antenna parabolica (max 0.8
di diametro) e due pannelli solari (max m 1 x 1) su una struttura in metallo a
forma di croce sporgente dal colmo del tetto del rustico. La domanda è stata
regolarmente pubblicata dal 26 maggio 2000 al 9 giugno 2000. Il 23 giugno 2000
il Dipartimento del territorio, al quale era stato trasmesso l'incarto per
l'esame di sua competenza, ha preavvisato negativamente l'intervento, poiché in
contrasto con gli art. 24 LPT, 71, 72 e 75 LALPT. Secondo l'autorità dipartimentale
la presenza dell'antenna e dei pannelli solari determina un cambiamento
dell'aspetto esterno del rustico e deturpa il paesaggio. La recinzione non
risponde ad un bisogno agricolo oggettivo ed ostacola l'uso razionale del fondo
stesso e di quelli confinanti. Di conseguenza con decisione 19 luglio 2000 il
municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia ed ha intimato
all'interessato di rimuovere le opere erette abusivamente entro il 30 ottobre
2000.
B. Il 14
novembre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da
__________, confermando il diniego della licenza edilizia. Il Governo ha
ritenuto che le opere realizzate non sono conformi alla zona di utilizzazione
né possono essere autorizzate giusta l'art. 24 LPT e 37 NAPR e che l'antenna
parabolica ed i pannelli deturpano il paesaggio considerate le loro dimensioni
e la loro ubicazione. Il Consiglio di Stato non ha rilevato alcuna disparità di
trattamento, mancando la prova che l'autorità abbia tollerato nel passato la posa
illegale di simili corpi o che rifiuti di porre rimedio alla situazione.
L'ordine di demolizione contenuto nella risoluzione impugnata è invece stato
annullato, in quanto non era stato ossequiato l'iter procedurale previsto
dall'art. 47 RLE.
C. Contro tale
pronuncia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rilascio della
licenza edilizia. In via subordinata postula il rinvio degli atti al Consiglio
di Stato per lo svolgimento dell'istruttoria ed in particolare l'esperimento di
un sopralluogo. Sostiene che la posa di antenne paraboliche e pannelli solari è
conforme all'art. 37 NAPR, ritenuto che le dimensioni e l'ubicazione
dell'impianto sono state attentamente valutate e dettate da esigenze concrete.
Il sopralluogo che il Governo si è rifiutato di esperire avrebbe dimostrato
tale fatto, come pure la presenza di innumerevoli antenne, pannelli solari e
recinzioni posati senza autorizzazione. Già per tale motivo la decisione impugnata
andrebbe annullata per violazione del diritto di essere sentito. La recinzione
ha per scopo di proteggere persone e cose da cadute dal muro di controriva che
si trova a monte del rustico ed il terreno circostante il rustico dal bestiame
lasciato al vago pascolo. In ogni caso la porzione di terreno recintato è
alquanto modesta e non riveste alcun interesse agricolo.
D. Il
Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa riconfermandosi
nelle tesi contenute nel proprio giudizio. Ad identica conclusione giunge il
municipio, ribadendo che la legge è stata applicata in modo uguale su tutto il
territorio comunale. Non vi è d'altra parte la prova del contrario.
E. Con scritto
2 marzo 2001 il ricorrente postula nuovamente l'esperimento di un sopralluogo.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. Il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona
legittimata a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm). L'esperimento del sopralluogo postulato dal ricorrente non appare
infatti necessario all'evasione della pratica, in quanto le prove ed in
particolare le fotografie agli atti permettono di formarsi un'idea
sufficientemente precisa della situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione (cfr. in particolare consid. 4.3. e 5.). Per lo stesso motivo,
priva di fondamento appare la contestazione di violazione del diritto di essere
sentito (art. 29 Cost.) in relazione al rifiuto del Consiglio di Stato di
procedere ad una visita in luogo. La valutazione anticipata negativa della
prova richiesta resiste pienamente alle critiche dell'insorgente.
-
Il 1.
settembre 2000 è entrata in vigore la modifica della legge sulla pianificazione
del territorio del 20 marzo 1998 (nLPT) e la nuova Ordinanza sulla
pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (nOPT). Giusta l'art. 52 nOPT
le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova
legislazione sono giudicate secondo il nuovo diritto. Le procedure ricorsuali
pendenti sono però portate a termine secondo il diritto previgente, nella
misura in cui il nuovo diritto non sia più favorevole al richiedente.
Circostanza questa che in concreto non si realizza (cfr. art. 22 e 24 vLPT e
nLPT). È dunque il diritto previgente che va qui applicato.
-
3.1. Di
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti
conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT). Nelle zone agricole possono essere rilasciate autorizzazioni per
interventi che siano in connessione sufficientemente stretta con
l'utilizzazione agricola del terreno o destinati a consentire l'esercizio di
certe attività agricole o di allevamento (cfr. DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273;
DFGP, Commento alla LPT, Berna 1981, n. 1 ad art. 16; A. Scolari, Commentario,
-
ed., ad art. 67 LALPT, n. 489 seg.).
Edifici e impianti devono dunque essere
adeguati, segnatamente per quanto riguarda la loro ubicazione e destinazione,
ai bisogni oggettivi di tali attività (DTF 114 Ib 131).
3.2. L'art. 37 cpv. 3 NAPR di __________
prevede quanto segue:
"Gli interventi nel territorio comunale fuori dalle zone
edificabili definito dalla scheda 8.5 del PD "Paesaggio con edifici e impianti
degni di protezione" devono mirare alla salvaguardia, al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio storico - architettonico, paesaggistico e
culturale.
Gli edifici fuori zona edificabile sono stati attribuiti alle
seguenti categorie:
- meritevole di conservazione dove è
ammesso il cambiamento di destinazione (Cat. 1a);
(…)
1.1 Riattazione o trasformazione di edifici meritevoli di conservazione
(Cat. 1a-d):
f) La posa di pannelli solari è ammessa purché non alteri
l'immagine dell'edificio o del nucleo a cui appartiene. I pannelli dovranno
avere superficie limitata e situati, se possibile, nella posizione visibilmente
meno percettibile.
(…)
l) Gli elementi architettonici deturpanti in particolare quelli
estranei all'architettura rurale tradizionale, devono essere soppressi al più
tardi in occasione di nuovi interventi sostanziali sugli edifici ammessi in
base delle presenti norme.
(…)
3.2. Recinzioni
Vige il divieto di erigere recinzioni se non in funzione di uno
sfruttamento agricolo del fondo. Le recinzioni di tipo agricolo devono comunque
essere provvisorie e limitate al periodo del pascolo.
3.3. Nel piano direttore cantonale il fondo
del ricorrente è incluso negli altri terreni idonei all'utilizzo agricolo
(scheda 3.2). Conformemente a questa indicazione il piano del paesaggio del PR
comunale l’ha inserito nella zona agricola. Occorre ancora precisare che secondo
l'inventario degli edifici situati fuori zona edificabile del comune di
__________ approvato dal Consiglio di Stato il 9 maggio 1995, la proprietà
dell'interessato è stata classificata nella categoria "meritevole di
conservazione dove è ammesso il cambiamento di destinazione (cat. 1a)"
(cfr. tabella delle valutazioni, pag. 15).
Ferme queste premesse, si deve in primo
luogo esaminare se l'intervento in rassegna sia effettivamente conforme alle
disposizioni pianificatorie di diritto federale e cantonale applicabili e secondariamente
se rispetta il diritto comunale.
3.4. Il ricorrente afferma che la cinta
servirebbe a delimitare la sua proprietà e ad impedire la caduta di persone o
animali dal muro di controriva che si trova a monte del rustico. La recinzione
servirebbe inoltre a proteggere il fondo ed il piccolo orto impiantato (m 5.5 x
3.0) dall'invasione di mucche, che pascolano sui terreni adiacenti. Lo scopo
perseguito primariamente dal ricorrente è da ricondurre allo sfruttamento
residenziale e turistico del fondo quale abitazione secondaria e non a quello
agricolo. Appare pertanto evidente che la recinzione in parola non risulta conforme
alla zona di utilizzazione in cui verrebbe a sorgere. Neppure l'attività
agricola - di modesta entità - che egli svolge sulla particella giustifica la
posa di una recinzione. Nel processo produttivo che caratterizza questo genere
di attività, la recinzione del fondo per proteggere gli ortaggi dagli animali
non costituisce una necessità imprescindibile. L'orto può senz’altro essere
coltivato con successo anche senza la recinzione. Per proteggerlo dalle mucche
che durante alcuni periodi dell'anno pascolano sui fondi vicini è sufficiente
l'installazione di un pastore elettrico che impedisca agli animali di accedere
agli ortaggi. Non occorre posare opere di cinta stabili e permanenti. Inoltre
una cinta dell'ampiezza realizzata dal ricorrente contrasterebbe con gli obbiettivi
pianificatori perseguiti dall'autorità cantonale e dall'autorità comunale di
__________. Il PD cantonale precisa infatti che gli altri terreni idonei
all'utilizzazione agricola "rappresentano la premessa territoriale
indispensabile per l'agricoltura, per i paesaggio e per la salvaguardia di
spazi liberi per le future generazioni". Dal canto suo l'art. 14 NAPR
dispone che la zona agricola comprende i terreni che per la loro idoneità
devono essere riservati all'utilizzazione agricola e che nuove costruzioni ed
impianti sono ammessi solo se indispensabili per tale attività.
Non trattandosi di un'opera indispensabile
all'esercizio dell'attività agricola che il ricorrente esercita sul suo fondo,
si deve escludere che la recinzione sia conforme alla funzione agricola
assegnata alla zona di utilizzazione in cui è stata realizzata.
3.5. Neppure la posa dell'antenna
parabolica e dei pannelli solari può beneficiare di un permesso a
costruire fuori della zona edificabile, non avendo alcuna connessione con la
funzione agricola del fondo. Dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT,
l'autorizzazione postulata dal ricorrente non può quindi essere rilasciata.
- 4.1.
Occorre ora esaminare se l'intervento possa beneficiare di un'autorizzazione
eccezionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT.
In base a tale norma, al di fuori delle zone
edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la
costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi
alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro
destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se
non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono
essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442,
consid. 4a; 118 Ib 17, consid. 2b). Determinante per la valutazione degli
opposti interessi in gioco sono le finalità ed i principi della pianificazione
del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28, consid. 3; 114 Ib 268,
consid. 3b). Si opporranno pertanto all'autorizzazione, segnatamente i principi
volti a mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee (art.
3 cpv. 2 lett. a LPT).
4.2. La posa di una cinta a parziale
recinzione di un fondo situato fuori della zona edificabile al fine d'impedire
l’accesso ad estranei od animali non risponde al requisito dell'ubicazione
vincolata sancito dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT.
La destinazione dell’opera non esige invero
un’ubicazione fuori della zona edificabile. Lo scopo protettivo, perseguito
dalla recinzione, può essere conseguito tanto all'interno, quanto all'esterno della
zona edificabile. Dal profilo delle sue finalità, nulla impone di realizzare
l'opera fuori della zona edificabile.
L'assetto pianificatorio del fondo non
permette di giungere a diversa conclusione. Per l’art. 24 cpv. 1 lett. a LPT
l’ubicazione vincolata, in senso positivo o negativo, deve scaturire unicamente
dalla destinazione dell’intervento edilizio. Deve, in altri termini, costituire
un’esigenza insita nelle finalità della costruzione, indipendente
dall’ubicazione del fondo. Non può essere dedotta dalla destinazione
dell’intervento considerata per rapporto alla situazione del fondo dal profilo
pianificatorio. Diversamente, l’ubicazione vincolata finirebbe per essere
determinata dalla stessa ubicazione del fondo e non dalla destinazione
dell’opera.
Per gli stessi motivi, neppure
l'utilizzazione del fondo prospettata dal ricorrente permette di ravvisare
nella recinzione gli estremi di un'opera ad ubicazione vincolata. Al pari del
suo azzonamento, nemmeno la parziale destinazione agricola del fondo è atta a
dimostrare l'adempimento del requisito posto dall'art. 24 cpv. 1
lett. a LPT. Qualsiasi opera che non può essere autorizzata in via
ordinaria, siccome non conforme alla funzione assegnata alla zona di
utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), potrebbe altrimenti essere posta al
beneficio di un'autorizzazione eccezionale retta dall'art. 24 cpv. 1 LPT
soltanto perché insiste su un fondo utilizzato in parte in conformità di tale
funzione. Ne discende che già dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT la
licenza non può essere rilasciata.
Il diniego della licenza si giustifica
comunque anche dal profilo dell'art. 24 cpv. 2 lett. b LPT. La recinzione si
porrebbe infatti in contrasto insanabile con gli interessi preponderanti della
politica agricola perseguita dalla pianificazione territoriale, che mirano al
mantenimento di fondi agricoli contigui liberi idonei alla coltivazione e ad
uno sfruttamento razionale del suolo (cfr. scheda 3.2 del PD). Il divieto di
posare delle recinzioni introdotto dal legislatore comunale all'art. 37 cifra
3.2 NAPR esplicita inoltre l'intenzione di limitare al massimo la
proliferazione di opere di recinzione al di fuori della zona edificabile di
__________, anche nei casi in cui simili infrastrutture dovessero risultare
conformi alla zona di utilizzazione nella quale è prevista la loro ubicazione.
La norma, volta essenzialmente per tutelare le peculiarità naturali e i siti
caratteristici del paesaggio agricolo della regione, è senz'altro giustificata
da importanti interessi pubblici di natura pianificatoria e di protezione
ambientale che appaiono preminenti rispetto all'interesse soggettivo del
singolo.
4.3. Neppure la posa dell'antenna
parabolica e dei pannelli solari può essere autorizzata in virtù
dell'art. 24 cpv. 1 LPT. Innanzitutto poiché all'intervento difetta il requisito
dell'ubicazione vincolata (lett. a). In secondo luogo in quanto vi si oppongono
interessi preponderanti di natura paesaggistica (lett. b).
Le clausole d'estetica ed il concetto di
deturpazione contenuti all'art. 37 NAPR (ab inizio, cifra 1.1 lett. f ed l),
disposizione applicabile per analogia anche alle antenne paraboliche, hanno natura
indeterminata. Ciò significa che l'autorità decidente ha una latitudine di
giudizio relativamente ampia in ordine all'individuazione del suo contenuto
precettivo. Da parte delle istanze di ricorso sono censurabili unicamente le
interpretazioni lesive del diritto, in quanto manifestamente sprovviste di
ragioni obiettive, incongruenti con le finalità perseguite dalla norma o
insostenibili dal profilo dell'adeguatezza.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di
Stato, gli elementi tecnici in parola disattendono i contenuti dell'art. 37
NAPR (v. in particolare lett. f). Come si è detto in narrativa, essi sono stati
posati su una struttura di metallo a forma di croce che sporge oltre il colmo
del tetto. Tali corpi risultano dunque particolarmente visibili, mettendo ancor
più in evidenza la loro estraneità rispetto all'architettura tradizionale
dell'abitazione. Il contrasto con il contesto nel quale sono stati inseriti è
evidente considerata la loro forma, dimensione ed ubicazione. L'effetto
disarmonico è chiaramente ed immediatamente avvertibile. La fotografia agli
atti lo documenta in modo inequivocabile. In siffatte evenienze, la decisione
di diniego della licenza edilizia va senz'altro confermata siccome immune da
violazioni del diritto.
-
Invano il
ricorrente invoca il principio della parità di trattamento nell'illegalità
sancito dall'art. 8 Cost. al fine di ottenere il rilascio del permesso di
costruzione. Aperta può restare la questione a sapere se le recinzioni, i
pannelli solari e le antenne paraboliche da lui fotografate si trovano in
località __________ ed a quando risale la loro posa. L'applicazione del diritto
sulla pianificazione del territorio fuori delle zone edificabili compete
all'autorità cantonale (art. 25 cpv. 2 LPT, 7 cpv. 5 LE). In tale ambito i
comuni non godono di alcuna autonomia, eccetto che il diritto comunale contenga
disposizioni più restrittive rispetto alla legislazione federale. Il rimprovero
sollevato dall'insorgente va dunque valutato in considerazione dell'intero
territorio cantonale e non limitatamente alla zona dei __________. Appare
pertanto chiaro che la censura va respinta. D'altra parte il ricorrente non
sostiene che in Ticino vige una tale pratica: tantomeno lo dimostra. In ogni
caso, anche se una prassi in tale senso fosse provata, gli interessi preminenti
di tutela del territorio e del paesaggio perseguiti dalla LPT imporrebbero a questo
tribunale di scostarsene (A. Scolari, Commentario, n. 528 ad art. 71/72 LALPT).
-
Il ricorso
va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 e 29 Cost.; 1, 3, 16, 22, 24 e 25
cpv. 2 LPT; 52 OPT; 71, 72 e 75 LALPT; 7 cpv. 5, 21 LE; 47 RALE; 14 e 37 cpv. 3
NAPR; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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