AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2000.301
Data decisione, Autorità:
08.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00301-324
Lugano
8 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorsi di
tutti patr. da: avv. __________
a) del 29 novembre 2000
contro
la decisione 7 novembre 2000 (n. 4868) del Consiglio
di Stato, che ha respinto il ricorso 28 marzo 2000 degli insorgenti contro la
decisione 13 marzo 2000 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a
__________ una licenza edilizia in variante concernente la costruzione di una
stalla al mapp. __________ di quel comune;
b) del 19 dicembre 2000
contro
la decisione 29 novembre 2000 (n. 5329) del
Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 30 agosto 2000 degli
insorgenti contro la decisione 18 luglio 2000 con cui il servizio dei ricorsi
dello stesso Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli l'impugnativa
introdotta dagli insorgenti il 7 febbraio 2000 contro la decisione 19 gennaio
con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ una licenza
edilizia in variante concernente la costruzione di una stalla al mapp.
__________ di quel comune;
viste le risposte:
-
4 dicembre 2000 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura;
-
11 dicembre 2000 del
comune di __________;
-
13 dicembre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
9 gennaio 2001 di
__________;
-
16 gennaio 2001 del
Dipartimento del territorio, UDC;
al ricorso sub a)
-
28 dicembre 2000 del
comune di __________;
-
22 dicembre 2000 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura;
-
12 gennaio 2001 di
__________;
-
9 gennaio 2001 del
Consiglio di Stato;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16
dicembre 1989 __________ ha presentato una domanda di costruzione di una stalla
al mapp. __________ di __________. Avverso la detta domanda hanno presentato
opposizione, tra gli altri, __________, __________ ed __________. Il dipartimento
delle pubbliche costruzioni ha concesso l'autorizzazione cantonale a costruire
il 17 agosto 1990. Il municipio di __________ ha invece negato all'istante il rilascio
della licenza edilizia con decisione 17 settembre 1990, evocando motivi di
ordine paesaggistico ("impatto ambientale" secondo la
decisione) e, per la vicinanza con la zona edificabile, igienico. Il municipio
ha rinviato al preavviso emesso al momento della trasmissione degli atti al dipartimento,
consistente in un rapporto sulla domanda allestito dal pianificatore comunale,
il quale ipotizzava un contrasto con l'art. 32 NAPR, regolamentante le
costruzioni nella zona agricola, e l'art. 17 RISA.
B. a)
__________, __________, __________ e il municipio di __________ hanno impugnato
l'autorizzazione cantonale a costruire con ricorsi al Consiglio di Stato.
__________ ha invece impugnato il diniego della licenza edilizia comunale
davanti alla stessa autorità.
b) Con giudizio di data 20 agosto 1991
(risoluzione n. 6672) il Governo ha respinto i ricorsi presentati da
__________, __________, __________ e dal municipio di __________ avverso
l'autorizzazione cantonale a costruire.
c) Con giudicato di identica data
(risoluzione n. 6654) il Consiglio di Stato ha invece accolto il ricorso di
__________, annullato la decisione 17 settembre 1990 del municipio di
__________ e retrocesso gli atti allo stesso affinché procedesse al rilascio
della licenza sollecitata dall'insorgente. Esso ha considerato che il municipio
non poteva negare la licenza edilizia richiamandosi all'art. 32 NAPR, poiché il
PR non era ancora stato approvato, ma nemmeno avrebbe potuto sospendere l'esame
della domanda in applicazione dell'art. 66 LALPT, dal momento che il terreno
era idoneo all'utilizzazione agricola, la costruzione era indispensabile per lo
svolgimento dell'attività agricola del richiedente e nello stesso tempo
compatibile con le esigenze di inserimento paesaggistico.
C. a)
__________, __________ e __________ sono insorti avverso i citati giudizi davanti
a questo Tribunale con ricorsi di data 11, 12 e 13 settembre 1991, attraverso i
quali essi hanno chiesto che fosse annullata l'autorizzazione cantonale a
costruire, la risoluzione governativa n. 6672 che la tutelava ed infine la
risoluzione n. 6654 mediante la quale il Governo, accogliendo il ricorso di
__________, aveva disposto la trasmissione degli atti al municipio di
__________ affinché avesse a rilasciare a favore di quest'ultimo la licenza
edilizia comunale.
b) Esperita un'istruttoria, con sentenza 30
ottobre 1992 il Tribunale ha dichiarato irricevibile il gravame di __________
ed ha respinto gli altri. In primo luogo il Tribunale ha accertato che il mapp.
__________ doveva essere semplicemente considerato come posto fuori dalle zone
edificabili, poiché alla data della decisione governativa impugnata 20 agosto
1991, determinante ai fini del giudizio del Tribunale amministrativo secondo la
costante prassi dello stesso, il PR di __________, primo strumento pianificatorio
di cui si era dotato il comune, il quale aveva assegnato il mapp. __________
alla zona agricola, non era ancora stato approvato dal Consiglio di Stato
medesimo: l'approvazione di detto strumento aveva infatti avuto luogo in costanza
di litispendenza davanti a questo Tribunale, e più precisamente il 24 marzo
1992. Il Tribunale amministrativo ha indi ritenuto che, per quanto concerneva
il diritto di applicazione da parte del dipartimento, il progetto soddisfacesse
l'art. 24 cpv. 1 LPT, la legislazione federale di protezione dell'ambiente (ed
in particolare le raccomandazioni FAT n. 350, applicabili attraverso il rinvio
di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a OIAt e alla cifra 512 dell'allegato 2 all'OIAt
medesima) e le disposizioni cantonali relative all'inserimento paesaggistico
(consid. 4). Per quanto interessava invece la licenza edilizia municipale
(consid. 5), richiamandosi alla propria prassi concernente il diritto
applicabile il Tribunale ha fatto astrazione dalle disposizioni di PR, poiché
entrato in vigore posteriormente alla resa del giudizio governativo. Dette
disposizioni non potevano oltretutto ritornare applicabili nemmeno a titolo
anticipato attraverso il blocco edilizio sancito all'art. 66 LALPT: in effetti
il PR di __________ era stato pubblicato nel periodo 16 gennaio-15 febbraio
1989, per cui il termine biennale di validità delle restrizioni fondate
sull'art. 66 LALPT era decaduto al più tardi il 15 febbraio 1991. Il Tribunale
ha inoltre negato una disattenzione degli art. 17 e 21 RISA ed infine escluso
l'applicabilità dell'art. 141 del nuovo regolamento comunale, che fissava per
la realizzazione di nuovi depositi di letame una distanza di m 100 dall'abitato
e dalle zone edificabili, poiché entrato in vigore posteriormente alla risoluzione
governativa impugnata.
D. a) Il 4
dicembre 1992 __________, __________ e __________ sono insorti con ricorso di
diritto amministrativo innanzi al Tribunale federale contro la sentenza 30 ottobre
1992 di questo Tribunale. Gli insorgenti hanno sollecitato l'annullamento dell'autorizzazione
cantonale a costruire, oltre che delle decisioni che la tutelavano, ed hanno
inoltre domandato che, per quanto interessava il rilascio della licenza edilizia,
la domanda di costruzione fosse esaminata tenendo conto sia delle norme del PR,
entrato in vigore il 24 marzo 1992, sia dell'art. 141 del nuovo regolamento
comunale, approvato dal dipartimento delle istituzioni il 15 luglio 1992.
b) Con sentenza 4 ottobre 1993 il Tribunale
federale ha respinto i gravami. L'alta Corte federale ha respinto, siccome
manifestamente infondata, la richiesta dei ricorrenti di esaminare i progetti
alla luce delle normative comunali (PR e regolamento comunale) entrate in vigore
posteriormente al giudizio governativo (consid. 3). Per il rimanente ha
ritenuto che questo Tribunale avesse applicato correttamente tanto l'art. 24
LPT quanto le norme di esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente
(consid. 4).
E. a)
Richiamandosi alla sentenza 4 ottobre 1993 del Tribunale federale, con
decisione 19 maggio 1994 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza
edilizia a __________.
b) __________, __________ e __________ sono
insorti contro quella decisione con ricorso 3 giugno 1994 davanti al Consiglio
di Stato, al quale hanno domandato di annullarla e di retrocedere gli atti al
municipio per una nuova decisione. Essi hanno lamentato - in particolare - che
il rilascio della licenza edilizia non era motivato, poiché il municipio non
prendeva posizione sulla compatibilità del progetto con il diritto comunale (PR
entrato in vigore il 24 marzo 1992, art. 141 del nuovo regolamento comunale).
Con risoluzione 12 agosto 1994 il Consiglio
di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame. Esso ha considerato che la
decisione municipale di rilascio della licenza edilizia costituiva semplicemente
un atto di esecuzione della sentenza governativa 20 agosto 1991 (n. 6654),
confermata su ricorso con sentenze di questo Tribunale e del Tribunale federale
di data 30 ottobre 1992 e 4 ottobre 1993 rispettivamente. Donde la sua
inimpugnabilità.
c) Con ricorso 12 settembre 1994 __________,
__________ e __________ si sono aggravati davanti a questo Tribunale conto la
risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato l'annullamento
insieme a quello della licenza edilizia 19 maggio 1994, ribadendo le censure
già sostenute davanti all'istanza inferiore.
Con sentenza 23 novembre 1994 il Tribunale
ha respinto il gravame, condividendo le motivazioni addotte dal Governo, ma in
particolare il fatto che il rilascio della licenza edilizia 19 maggio 1994 non
costituiva una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 1 cpv. 1, 43 PAmm e 48
LE 1973, ma una semplice misura di esecuzione dell'ordine impartito al
municipio da parte del Consiglio di Stato nella risoluzione 20 agosto 1991 (n.
6654), confermata su ricorso da questo Tribunale e dal Tribunale federale.
F. a) Previo
espletamento delle procedure di sussidiamento (federale e cantonale), con
scritto 27 ottobre 1995 il capo dell'ufficio edilizia rurale e migliorie
alpestri del dipartimento delle finanze e dell'economia, richiamandosi all'art.
12 del Regolamento concernente l'edilizia rurale, migliorie agricole in genere
e migliorie alpestri del 23 marzo 1983 ha autorizzato __________ ad iniziare i
lavori di costruzione della stalla.
b) Avendo constatato l'inizio dei lavori,
con lettere 6 e 18 novembre 1995 __________ ha chiesto al municipio di
__________ se i progetti posti in esecuzione corrispondessero a quelli
approvati. A quelle richieste è succeduta un'istanza di intervento del 25 novembre
successivo, sempre di __________, nei confronti dell'operato del municipio, a
seguito della quale è stato esperito un sopralluogo il 5 dicembre 1995,
presenti il municipio in corpore, __________, __________, il capo dell'ufficio
edilizia rurale e migliorie alpestri e due rappresentanti dell'ufficio domande
di costruzione. Dall'incontro è risultato quanto segue (cfr. al relativo verbale):
"...
-
Si prende atto dell'esistenza di nuovi piani (variante) trasmessi
la scorsa settimana (lunedì 27.11.95) dal progettista all'ufficio edilizia
rurale per la conferma della validità degli stessi.
-
Si decide che questa nuova proposta dovrà seguire la procedura
ordinaria prevista dalla LE e quindi quella per le domande di costruzione.
-
Dalla stessa si può stabilire che la fossa del colaticcio ha
un'altra ubicazione, e precisamente più a sud e anche altre dimensioni, così da
ottenere una capienza maggiore. Dalle due planimetrie 1:1000 esiste una
differenza della superficie e della volumetria tra la stalla approvata e quella
in discussione, risultando però difficile da stabilire in questa sede se è a
vantaggio o a scapito del proprietario.
-
Il signor __________ porterà a termine i lavori per la realizzazione
della fossa del colaticcio, non conforme al progetto approvato, assumendosi
interamente il rischio di un eventuale diniego di questa modifica da parte
delle Autorità competenti.
I piccoli lavori collaterali che si stanno eseguendo
nell'ambito delle fondazioni della stalla potranno pure essere terminati a
rischio totale del signor __________ (altezza massima di ca. ½ m. per il
cemento armato).
- La domanda-variante dovrà essere presentata al Municipio entro
l'11.12.95.
Il
Municipio consegna ai rappresentanti del Dipartimento del territorio tutta la
documentazione intervenuta tra il 6.11.95 e la data odierna.
Dal
susseguente sopralluogo vengono scattate 10 fotografie.
- La signora __________ si riserva un breve periodo per confermare
o ritirare l'istanza d'intervento suddetta
..."
G. a) Il 5
dicembre 1995 __________ ha inoltrato una domanda di costruzione chiedente
l'approvazione di una variante alla licenza edilizia in suo possesso per l'edificazione
della stalla al mapp. __________ di __________. Nella relazione tecnica annessa
ai piani veniva spiegato che la modifica dei progetti era dettata dall'introduzione
di un nuovo sistema di gestione del bestiame, la stabulazione libera, la quale
permetteva sostanziosi risparmi delle spese di costruzione rispetto al sistema
della stabulazione fissa, che stava alla base della domanda di costruzione approvata.
b) __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ hanno contestato il rilascio della licenza
edilizia con opposizione 23 dicembre 1995. Dopo aver rilevato che la licenza
edilizia in possesso di __________ era scaduta il mese precedente e che
l'avversata costruzione poggiava su nuovi piani, gli opponenti hanno eccepito
un contrasto con la zona di protezione del paesaggio di cui al PR approvato dal
Governo il 24 marzo 1992 e con l'art. 141 del regolamento comunale, in vigore
dal 15 luglio 1992, che - come è stato spiegato in precedenza - vieta la
creazione di nuovi letamai a meno di 100 m dall'abitato e dalle zone
edificabili.
c) Il rilascio della licenza edilizia è
parimenti stato contestato da __________ e __________ con opposizione 27
dicembre 1995. Questi hanno sostenuto che i nuovi progetti prevedevano delle
modifiche importanti rispetto a quelli approvati, per cui la domanda doveva
essere trattata come una nuova domanda di costruzione, totalmente assoggettata
al diritto vigente, ma in particolare al PR comunale e all'art. 141 del nuovo
regolamento comunale, la cui applicazione conduceva al diniego del permesso di
costruzione.
d) Raccolto l'avviso, favorevole, del
dipartimento del territorio, con decisione 1 febbraio 1996 il municipio di
__________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia. L'opposizione di
__________ e llcc è stata respinta richiamando la sentenza 4 ottobre 1993 del
Tribunale federale; alle obiezioni sollevate da __________ e __________ è
invece stato risposto che la volumetria della stalla non subìva sostanziali
mutamenti, mentre che la fossa del colaticcio veniva spostata più lontano rispetto
alla zona edificabile, a tutto loro vantaggio.
H. a)
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e
__________ hanno impugnato quella decisione con ricorso 16 febbraio 1996
innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla, ribadendo
le censure svolte innanzi al municipio. Essi hanno inoltre lamentato una carente
motivazione della risoluzione municipale per quanto concerneva il rigetto delle
loro opposizioni.
b) Con risoluzione 6 agosto 1996 il
Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Ammessa una sufficiente motivazione
della decisione impugnata e ritenuto corretto l'iter procedurale seguito, il
Consiglio di Stato ha in seguito respinto la richiesta degli insorgenti di
assoggettare la domanda di costruzione al nuovo diritto (PR e nuovo regolamento
comunale), ostandovi la sicurezza del diritto. Malgrado le modifiche interne e
delle facciate dello stabile il numero di capi da stabulare rimaneva infatti
invariato; la variante prevedeva inoltre una riduzione della superficie e del volume
del manufatto. Né lo spostamento di circa 18 m della fossa del colaticcio, che
presentava un diametro di 13 m (contro gli 11 m di quella approvata),
permetteva di giungere a diversa conclusione. Il Governo ha infine rilevato che
__________ aveva iniziato i lavori prima della decadenza del permesso di
costruzione in suo possesso.
I. a) I già
ricorrenti ed inoltre __________ sono insorti contro il giudicato governativo
con gravame 30 agosto 1996 davanti a questo Tribunale, al quale hanno domandato
di annullarlo insieme alla licenza edilizia 1 febbraio 1996, riprendendo gli
argomenti già sostenuti nelle precedenti sedi.
b) Il Tribunale ha evaso il ricorso con
sentenza 15 ottobre 1996.
Il Tribunale ha anzitutto considerato che la
licenza edilizia a favore di __________ era cresciuta in giudicato il 4 ottobre
1993, data del giudizio del Tribunale federale. Poiché era stata rilasciata in
applicazione dell'or abrogata LE 1973 ed aveva pertanto una durata di un solo
anno, essa era venuta a scadenza già il 4 ottobre 1994. La domanda di
costruzione inoltrata il 5 dicembre 1995 da __________, volta a far approvare
delle modifiche ai progetti a suo tempo approvati, non poteva di conseguenza
beneficiare del trattamento privilegiato riservato alle domande di variante di
licenza edilizia, poiché non poteva fondarsi sulla predetta licenza edilizia,
oramai decaduta e pertanto sprovvista di effetti. La domanda di costruzione 5
dicembre 1995 doveva dunque essere integralmente verificata alla luce del
diritto in vigore al momento della sua decisione (consid. 3.2.). Per addivenire
a questo risultato il Tribunale ha rifiutato la tesi affacciata dal resistente,
secondo cui il dies a quo per determinare la durata di validità della licenza
edilizia avrebbe dovuto essere riportato al 23 novembre 1994, data alla quale
questo Tribunale aveva respinto il ricorso di __________, __________ e
__________ contro la risoluzione 12 agosto 1994 con cui il Consiglio di Stato aveva
dichiarato irricevibile il loro ricorso avverso la decisione 19 maggio 1994
attraverso la quale il municipio di __________ aveva effettivamente rilasciato
la licenza edilizia a __________. In effetti, come questo Tribunale aveva avuto
occasione di spiegare al consid. 2.1. di quel giudicato (riassunto sub E, lett.
c, che precede), l'atto 19 maggio 1994 non poteva valere quale licenza edilizia
ai sensi dell'art. 44 LE 1973, ma costituiva una semplice misura di esecuzione
del giudizio governativo al termine dello svolgimento dell'iter ricorsuale che
aveva portato gli insorgenti a contestare senza successo fin davanti all'ultima
istanza federale il rilascio della licenza edilizia stabilito dal Consiglio di
Stato: donde la sua inimpugnabilità (consid. 3.3.).
Il Tribunale non ha quindi proceduto
all'esame dell'entità delle numerose modifiche apportate dalla domanda di
costruzione 5 dicembre 1995 rispetto ai piani precedentemente approvati, poiché
l'applicabilità della procedura di variante di licenza edilizia doveva essere
esclusa. Il Tribunale ha altresì rilevato che tanto la decisione municipale 1
febbraio 1996 quanto quella governativa 6 agosto 1996, le quali avevano
riconosciuto al resistente il beneficio della procedura di variante di licenza
edilizia, apparivano viziate in ogni caso per il motivo che si limitavano ad
accertare la sussistenza dei presupposti di quel beneficio, ovvero il
mantenimento dell'identità del progetto originario, senza però successivamente
procedere ad una verifica di conformità con il diritto vigente delle parti
della stalla e dell'annessa fossa del colaticcio con sovrastante letamaio che
avevano subìto modifiche: verifica indispensabile anche se si fosse dovuto
ammettere la procedura di variante di licenza edilizia (consid. 3.4. e 4.).
Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso,
annullato la risoluzione governativa impugnata e la licenza edilizia 1 febbraio
1996 e retrocesso gli atti alle autorità inferiori (art. 65 cpv. 2 PAmm), ma in
primo luogo al municipio, affinché verificassero l'intero progetto contemplato
dalla domanda di costruzione 5 dicembre 1995 alla luce del diritto vigente: in
altre parole come se si trattasse di una domanda di costruzione completamente
nuova. In effetti, né il municipio di __________, né il Consiglio di Stato
avevano effettuato quell'esame, volto a accertare segnatamente la compatibilità
della prospettata stalla con le disposizioni di PR concernenti la zona agricola
e la tutela del paesaggio e quella dell'annesso letamaio con l'art. 141 del
regolamento comunale. Per quanto concerneva il diritto di applicazione da parte
dell'autorità cantonale, risultava dagli atti che il dipartimento del
territorio aveva invece effettuato un esame completo della pratica. Dai
progetti annessi alla variante 5 dicembre 1995 mancava tuttavia il piano delle
canalizzazioni; inoltre nel contesto dell'esame della compatibilità ambientale
della costruzione, il problema della distanza della stalla rispetto alle zone
edificabili più prossime, che era stato oggetto di contestazione fin davanti al
Tribunale federale in occasione dell'approvazione dei progetti originari, non
era stato affrontato in modo sufficientemente approfondito. L'incarto è quindi
stato retrocesso in primo luogo all'ufficio delle domande di costruzione
affinché acquisisse agli atti il piano delle canalizzazioni, offrisse agli
opponenti la possibilità di prendere posizione sullo stesso e successivamente
emettesse un nuovo avviso che tenesse conto di detto nuovo documento e che
motivasse nel contempo la conformità dei progetti con l'OIAt sotto l'aspetto
delle distanze rispetto alla zona edificabile (consid. 5).
Il ricorso di __________ è stato dichiarato
irricevibile, poiché non aveva inoltrato ricorso innanzi al Consiglio di Stato
(consid. 1).
J. Adito da
__________, il Tribunale federale con sentenza 28 novembre 1997 ha cassato la
sentenza 15 ottobre 1996 di questo Tribunale. Contrariamente all'opinione
espressa in questa sede, i giudici federali hanno ritenuto che il rilascio
della licenza edilizia effettuato il 19 maggio 1994 da parte del municipio di
__________ costituisse una vera e propria decisione, non invece una misura di
esecuzione del giudizio governativo, confermato dalle istanze di ricorso, che
gli ingiungeva di procedere a tanto. Per questo motivo la licenza edilizia
comunale è cresciuta in giudicato il 23 novembre 1994, data alla quale questo
Tribunale aveva respinto il ricorso inoltrato contro di essa da __________,
__________ e __________. A __________ - ha concluso il Tribunale federale - non
era quindi preclusa la possibilità di inoltrare una domanda di costruzione in
variante di tale licenza edilizia, avendo iniziato i lavori di costruzione il 6
novembre 1995, ossia entro il termine annuale di validità del permesso. Il
Tribunale federale ha quindi retrocesso gli atti a questa Corte per un nuovo
giudizio sull'oggetto.
K. Con
sentenza 3 febbraio 1998 questo Tribunale ha nuovamente evaso il ricorso 30
agosto 1996. Esso ha pertanto riaffrontato il quesito a sapere se __________ potesse
beneficiare della procedura di variante di licenza edilizia, tenendo presente
che il permesso di costruzione 19 maggio 1994 non era decaduto, come aveva oramai
stabilito a titolo definitivo il Tribunale federale. Il quesito è stato risolto
affermativamente (consid. 4 di quel giudizio). Ferma questa premessa, il
Tribunale amministrativo non ha potuto far altro che ribadire il secondo motivo
in virtù del quale nel giudizio 15 ottobre 1996, cassato dal Tribunale federale,
esso aveva accolto una prima volta il ricorso 30 agosto 1996: motivo che non
era però stato oggetto di esame da parte dell'alta Corte federale. In effetti
tanto la decisione municipale 1 febbraio 1996 quanto quella governativa 6
agosto 1996, le quali avevano riconosciuto al resistente il beneficio della procedura
di variante di licenza edilizia, risultavano senz'altro viziate, nella misura
in cui, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di quel beneficio,
ovvero il mantenimento dell'identità del progetto originario, avevano
rilasciato rispettivamente confermato il rilascio della licenza edilizia in variante
a favore di __________ senza procedere ad una verifica di conformità con il
diritto (vigente) delle parti della stalla e dell'annessa fossa del colaticcio
con sovrastante letamaio per le quali i nuovi progetti proponevano delle
modifiche. Simile limitata verifica, elemento caratterizzante sotto l'aspetto
sostanziale della procedura di variante di licenza edilizia, appariva invece
imprescindibile. Il Tribunale ha pertanto parzialmente accolto il gravame,
annullato la risoluzione governativa 6 agosto 1996 e la licenza edilizia 1
febbraio 1996 e retrocesso gli atti alle autorità di prima istanza (municipio e
dipartimento), affinché avessero ad esaminare la legittimità delle modifiche
dei progetti originari proposti mediante la domanda di costruzione in variante
5 dicembre 1995.
L. a) Dopo
che l'ufficio delle domande di costruzione aveva acquisito agli atti il nuovo
piano delle canalizzazioni ed offerto agli opponenti la possibilità di prendere
posizione sullo stesso, il dipartimento ha emesso un nuovo avviso, favorevole,
il 22 luglio 1998; allo stesso era allegato il calcolo delle distanze rispetto
alla zona edificabile eseguito in applicazione dell'OIAt e relativo rinvio alle
raccomandazioni FAT, secondo cui tale distanza assommava a 42 m. Con decisione
6 agosto 1998 il municipio di __________ ha indi rilasciato la licenza edilizia
concernente la variante.
b) Con ricorso 31 agosto 1998 __________ e
llcc hanno impugnato quella decisione al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto
di annullarla. In primo luogo perché non era assolutamente motivata. Inoltre
perché i controversi impianti disattendevano il PR di __________, ma in
particolare gli art. 8 e 41 NAPR, l'art. 141 del regolamento comunale e l'OIAt,
dal momento che la fossa del colaticcio avrebbe distato solo 20/25 m dalla
sovrastante zona edificabile. I ricorrenti hanno altresì ulteriormente
sostenuto che la licenza edilizia originaria, del 19 maggio 1994, cresciuta in
giudicato il 23 novembre successivo, fosse decaduta e che, comunque fosse,
l'istante non poteva beneficiare della procedura di variante.
c) Con risoluzione 14 gennaio 1999 il
Governo ha evaso il gravame ai sensi dei considerandi. Intanto ha ritenuto che
la procedura di impugnazione aveva potuto sanare il difetto di motivazione.
Esso ha quindi considerato che, per quanto concerneva la stalla, le modifiche
apportate ai progetti non disattendessero gli art. 8 e 41 NAPR. La fossa del
colaticcio e relativo sovrastante letamaio violava invece le distanze dalla
zona edificabile prescritte in applicazione dell'OIAt, di m 42, situandosi a
soli 25 m da quest'ultima, e a maggior ragione quella di 100 m fissata all'art.
141 del regolamento comunale. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la
licenza edilizia per la stalla e l'ha annullata per quanto atteneva alla fossa
del colaticcio con letamaio.
d) Con ricorso 3 febbraio 1999 __________ e
llcc sono insorti innanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo,
del quale hanno chiesto l'annullamento insieme quello dell'intera licenza
edilizia. I ricorrenti hanno ribadito le censure già sottoposte al Consiglio di
Stato. Anche __________ si è aggravato presso questo Tribunale con ricorso 2
febbraio 1999, al quale ha domandato di riformare la pronuncia governativa in
modo che fosse confermata l'intera licenza edilizia municipale: non solo per la
stalla, ma anche per la fossa del colaticcio e sovrastante letamaio. L'insorgente
ha affermato che la fossa del colaticcio rispettasse ampiamente la distanza di
m 42 verso le zone edificabili: il Governo era caduto in errore quando aveva ritenuto
che distasse verso queste di soli 25 m. Del resto, se si teneva conto del fatto
che gli animali erano stabulati solo 200 giorni all'anno, la distanza sarebbe
scesa a soli 10 m. __________ ha infine contestato l'applicabilità della
distanza di 100 m verso le zone edificabili prescritta per i letamai dall'art.
141 del regolamento comunale, vuoi perché il progetto originario ha dovuto
essere modificato per cause indipendenti dalla sua volontà vuoi perché comunque
sia si trattava di disposizione contraria al diritto federale.
e) Il Tribunale ha evaso le impugnative con
un unico giudizio del 28 luglio 1999. Appoggiandosi alle sentenze 28 novembre
1997 del Tribunale federale e 3 febbraio 1998 di questo stesso Tribunale
rispettivamente, questa Corte ha premesso, da un lato, che la licenza edilizia
originaria, del 19 maggio 1994, cresciuta in giudicato il 23 novembre 1994, non
fosse decaduta, dal momento che __________ aveva iniziato i lavori di
costruzione il 6 novembre 1995, ovvero entro il termine di validità annuale del
permesso; dall'altro che __________ potesse beneficiare della procedura della
licenza edilizia in variante onde far approvare le modifiche ai progetti contemplate
dalla domanda di costruzione 5 dicembre 1995 (consid. 2). Il Tribunale ha indi
rilevato che la decisione municipale di rilascio della licenza 6 agosto 1998
fosse totalmente immotivata e che la risoluzione con cui il Consiglio di Stato
aveva evaso il gravame lo fosse in modo insufficiente ed incoerente, oltre che
fondata su premesse fattuali errate (consid. 3 e 4). Esso ha pertanto annullato
tanto la risoluzione governativa che la licenza edilizia 6 agosto 1998 ed ha
retrocesso gli atti alle autorità inferiori, ma in primo luogo al municipio,
affinché avesse ad esaminare la legittimità delle modifiche dei progetti
originari proposti mediante domanda di costruzione in variante 5 dicembre 1995
e motivare adeguatamente la relativa decisione. L'incarto è tuttavia stato
formalmente trasmesso al dipartimento del territorio affinché emettesse un
nuovo avviso che illustrasse e giustificasse accuratamente il nuovo e
definitivo calcolo delle distanze rispetto alla zona edificabile, che esso
aveva mutato dinanzi a questa sede ricorsuale, riducendole drasticamente da 42
m a 10 m.
M. a) Dopo
l'approntamento, da parte dell'ufficio della protezione dell'aria, di un nuovo
calcolo della distanza che la stalla in esame dovrebbe tenere rispetto alla
zona edificabile, fissata definitivamente in 10 m, il 25 novembre 1999 il
dipartimento del territorio ha comunicato al municipio di __________ di
confermare l'avviso del 22 luglio 1998. Con decisione 19 gennaio 2000, dettagliatamente
motivata, il municipio di __________ ha, a sua volta, rilasciato la licenza
edilizia concernente la variante.
b) Con
ricorso 7 febbraio 2000 __________ e llcc hanno impugnato quella decisione al
Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di annullarla. Dopo aver rilevato alcuni
vizi formali dell'atto, i ricorrenti hanno ripreso gli argomenti di merito che
avevano sollevato in precedenza. Gli insorgenti hanno pertanto sostenuto in
primo luogo che il permesso di costruzione in possesso di __________ fosse
decaduto e, inoltre, che questi non poteva comunque sia beneficiare della
procedura di variante di licenza edilizia. Essi hanno indi nuovamente eccepito
la disattenzione del PR di __________, ma in particolare degli art. 8, 39 e 41
NAPR, dell'art. 141 del regolamento comunale e dell'OIAt, oltre che delle
disposizioni cantonali in materia di inserimento paesaggistico e delle
condizioni poste dal veterinario cantonale concernenti la densità di
occupazione dei recinti interni alla stalla da parte di vitelli e manzette. Da
ultimo si sono doluti per l'assenza di modinatura.
N. a) In sede
di esame dell'impugnativa appena menzionata allo scopo di presentare le
osservazioni al Governo, temendo che alcune censure di carattere formale potessero
condurre all'annullamento della risoluzione 19 gennaio 2000, il 13 marzo 2000
il municipio ha emesso una nuova decisione di rilascio della licenza, revocando
formalmente la precedente. La nuova decisione si differenziava da quest'ultima
solo a livello di dispositivo.
b) Con ricorso 28 marzo 2000 __________ e
llcc si sono aggravati anche contro quella decisione dinanzi al Consiglio di
Stato, al quale hanno chiesto di annullarla per violazione dell'art. 50 PAmm e,
inoltre, per gli stessi motivi che avevano addotto nell'impugnativa 7 febbraio
2000.
O. a) Con
decisione 18 luglio 2000 il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha stralciato
dai ruoli il ricorso 7 febbraio 2000, rivolto contro la prima decisione di
rilascio delle licenza edilizia del 19 gennaio 2000. Con ricorso 30 agosto 2000
__________ e llcc sono insorti contro tale atto dinanzi al Consiglio di Stato,
postulandone l'annullamento, adducendo che la decisione successivamente
adottata dal municipio, il 13 marzo 2000, violasse l'art. 50 PAmm, per cui il
Consiglio di Stato avrebbe necessariamente dovuto pronunciarsi sul ricorso in
rassegna. Con risoluzione 29 novembre 2000 il Governo ha respinto l'impugnativa.
b) Nel frattempo, con risoluzione 7 novembre
2000 il Governo ha statuito sul ricorso 28 marzo 2000. Esso ha respinto tutte
le censure e, con ciò, il gravame.
P. a) Con
ricorso 29 novembre 2000 __________ e llcc sono insorti innanzi a questo
Tribunale contro il giudicato governativo 7 novembre 2000, del quale chiedono
l'annullamento insieme a quello della licenza edilizia. I ricorrenti
ribadiscono le censure già sottoposte al Consiglio di Stato, ad eccezione di
quella relativa alla modinatura.
Il Consiglio di Stato, il municipio di
__________ e __________ hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa. Il
dipartimento si è rimesso al giudizio del Tribunale.
b) Con ricorso 19 dicembre 2000 __________ e
llcc si sono aggravati presso questo Tribunale anche contro la risoluzione governativa
29 novembre 2000, chiedendo il suo annullamento e la riattivazione, dinanzi
all'istanza inferiore, della procedura di evasione del loro ricorso 7 febbraio
2000. I ricorrenti ribadiscono una violazione dell'art. 50 PAmm.
Il Consiglio di Stato, __________ ed il
municipio di __________ hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa. Il
dipartimento non ha formulato osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 1 LE). I ricorsi sono tempestivi
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 21 cpv.
2 LE). I gravami sono dunque ricevibili in ordine. Possono inoltre essere
decisi, congiuntamente (art. 51 PAmm), sulla scorta degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm); per i motivi che verranno esposti in
seguito, non appare necessario assumere i mezzi di prova indicati dai ricorrenti.
-
Il
Tribunale esamina, in primo luogo, il gravame 19 dicembre 2000, attraverso il
quale gli insorgenti chiedono di annullare lo stralcio dai ruoli del loro
ricorso inoltrato il 7 febbraio 2000 al Consiglio di Stato contro il rilascio
della licenza edilizia del 19 gennaio precedente e che il Governo proceda
all'istruzione ed all'evasione di quel procedimento.
2.1.
Com'è stato spiegato in fatto, in occasione dell'esame dell'appena menzionata
impugnativa ai fini della presentazione delle osservazioni al Governo, temendo
che alcune censure di natura formale potessero condurre all'annullamento della
risoluzione 19 gennaio 2000, in data 13 marzo 2000 il municipio ha emesso una
nuova decisione di rilascio della licenza, revocando espressamente la
precedente. La nuova decisione era identica alla precedente quo alla
motivazione; si differenziava invece da quest'ultima a livello di dispositivo.
In evasione ad una serie di doglianze formulate nella cifra 2 del ricorso 7
febbraio 2000, la nuova decisione specificava, in primo luogo, che veniva rilasciata
a __________ la licenza edilizia per la variante presentata il 5 dicembre 1995
(in precedenza la licenza edilizia in variante veniva semplicemente
"confermata") e che veniva in pari tempo approvato il piano delle canalizzazioni
presentato il 15 giugno 1998 (in precedenza tale approvazione era stata
omessa). Essa precisava altresì che le opposizioni 27 dicembre 1995 e 3 luglio
1998 di __________ e llcc venivano respinte (in precedenza si menzionava solo
la seconda opposizione). Il municipio ha indi notificato alle parti ed al
Consiglio di Stato la nuova decisione, che esso ha fondato sull'art. 50 PAmm.
Come risulta parimenti dall'illustrazione
dei fatti, __________ e llcc hanno impugnato anche quest'atto dinanzi al Governo
con gravame 28 marzo 2000, sostenendo che esso non poteva essere legittimamente
fondato sull'art. 50 PAmm e chiedendo pertanto, in primo luogo, che il
Consiglio di Stato l'annullasse ed evadesse il loro ricorso 7 febbraio 2000
contro la primitiva decisione di rilascio della licenza edilizia. Gli
insorgenti hanno inoltre riproposto nel gravame le stesse censure che avevano
mosso contro quest'ultima decisione.
Il servizio dei ricorsi ha indi stralciato
dai ruoli l'impugnativa 7 febbraio 2000 con decisione 18 luglio 2000,
confermata su ricorso dal Governo il 29 novembre 2000. Quest'ultima autorità ha
invece istruito ed evaso con risoluzione 7 novembre 2000 l'impugnativa
successiva, del 28 marzo 2000. Entrambe le risoluzioni governative sono
impugnate in questa sede.
2.2. Come sostengono gli insorgenti, la
nuova decisione di rilascio della licenza edilizia 13 marzo 2000 non poteva
essere fondata sull'art. 50 PAmm, che permette all'autorità intimata di modificare
la propria decisione conformemente alle domande del ricorrente sino
all'insinuazione della risposta. In effetti, mediante tale atto non veniva
rifiutata la licenza edilizia, come postulato da __________ e llcc. La nuova decisione
costituiva piuttosto un intervento di precisazione della licenza edilizia rilasciata
il 19 gennaio precedente, volto a prevenire un ulteriore annullamento della licenza
edilizia in variante per motivi sostanzialmente d'ordine. In realtà, tutte le
modifiche e aggiunte operate a livello di dispositivo non apparivano necessarie
a tal fine. Si capiva senza equivoci che il municipio aveva concesso la licenza
edilizia a __________, senza dover correggere il verbo "confermata"
con "rilasciata". Tale concessione includeva inoltre, obbligatoriamente,
quella del nuovo piano delle canalizzazioni, allestito dal resistente nello
specifico contesto della variante, senza che fosse indispensabile precisarlo.
Dall'esame delle diffusa motivazione della decisione era infine chiaro - anche
se non era espressamente indicato - che veniva respinta anche e soprattutto l'opposizione
al progetto inoltrata il 27 dicembre 1995, non solo quella del 3 luglio 1998,
che concerneva unicamente il piano delle canalizzazioni. __________ e llcc sono
tuttavia stati costretti ad impugnare anche la nuova licenza edilizia 13 marzo
2000 per il motivo che quell'atto indicava di annullare e sostituire quella
concessa il 19 gennaio precedente. Come essi sostengono, il loro ricorso avrebbe
dovuto essere accolto perché la nuova decisione municipale era posteriore
all'impugnazione della primitiva decisione di rilascio della licenza edilizia
dinanzi al Consiglio di Stato e, pertanto, disattendeva vistosamente il
principio dell'effetto devolutivo del ricorso. Tanto più che tale nuovo atto,
dettato da un eccesso di prudenza dimostrato dal municipio nei confronti delle
censure sviluppate dai ricorrenti nell'impugnativa 7 febbraio 2000, non
comportava in realtà nessun mutamento della situazione giuridica instaurata
attraverso la decisione di rilascio della licenza edilizia 19 gennaio 2000. Il
Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto se non annullare puramente e semplicemente
la nuova decisione 13 marzo 2000, per lo meno decidere il ricorso inoltrato
contro di essa insieme a quello rivolto avverso la decisione 19 gennaio 2000:
soluzione quest'ultima che, nel mentre favoriva una valorizzazione delle
precisazioni effettuate dal municipio in sede di nuovo dispositivo, avrebbe
altresì permesso di affrontare le contestazioni dei ricorrenti su questo punto
con un unico giudizio. Una volta ricevuto il ricorso di __________ e llcc
contro la nuova decisione, il 18 luglio 2000 il servizio dei ricorsi ha invece
incautamente stralciato dai ruoli il ricorso 7 febbraio 2000, mosso contro il
primitivo atto di concessione della licenza edilizia. Decisione che il Governo
ha condiviso con giudicato 29 novembre 2000.
2.3. A questo punto il Tribunale dovrebbe
annullare la decisione 29 novembre 2000 del Governo e quella del 18 luglio 2000
del servizio dei ricorsi, retrocedendo gli atti a queste autorità per
l'istruttoria ed il giudizio sul ricorso 7 febbraio 2000 contro la licenza
edilizia 19 gennaio 2000. Coerentemente con questa conclusione, in accoglimento
del ricorso 29 novembre 2000 esso dovrebbe annullare, a titolo definitivo, la
risoluzione 7 novembre 2000, con cui il Consiglio di Stato ha affrontato il
merito della controversia ed ha confermato la licenza edilizia 13 marzo 2000.
Il Tribunale rinuncia tuttavia a tanto. In
effetti, l'istruttoria del ricorso 7 febbraio 2000 sarebbe identica a quella effettuata
per il ricorso successivo, del 28 marzo 2000. Identico sarebbe inoltre il
giudizio governativo di evasione dello stesso. Identico, infine, il nuovo
ricorso dinanzi a questa Corte. L'annullamento si ridurrebbe pertanto ad uno
sterile esercizio di fotocopiatura e di circolazione di atti di cui si conosce
già esattamente il contenuto, ma nel contempo sarebbe costitutivo di
un'ulteriore, indesiderata protrazione dei termini di evasione del procedimento
edilizio, promosso il 5 dicembre 1995. In virtù del divieto di formalismo
eccessivo il Tribunale rinuncia ai prospettati annullamenti, limitandosi a
riformare i dispositivi dei giudizi governativi impugnati, riunendoli, in modo
che: 1. risulti formalmente evaso nel merito il ricorso 7 febbraio 2000 avverso
la licenza edilizia 19 gennaio 2000, che viene confermata; 2. siano invece
annullati la licenza edilizia 13 marzo 2000 e la decisione di stralcio dai
ruoli, da parte del servizio dei ricorsi, del gravame 7 febbraio 2000.
Il Tribunale procede, nel seguito, all'esame
ed all'evasione dell'impugnativa 29 novembre 2000.
- Gli
insorgenti eccepiscono ancora una volta la decadenza del permesso di costruzione
in possesso di __________ e contestano altresì che questi possa beneficiare
della procedura di variante di licenza edilizia.
3.1. La
prima censura è già stata respinta in via definitiva con sentenza 28 novembre
1997 del Tribunale federale, nota alle parti e cui si rinvia per amore di
brevità. In quella sede la Corte federale ha considerato che la licenza
edilizia originaria per la costruzione della stalla, rilasciata dal municipio
di __________ il 19 maggio 1994, in epilogo all'iter ricorsuale culminato con
la sentenza 4 ottobre 1993 dello stesso Tribunale federale, era cresciuta in
giudicato il 23 novembre 1994, data alla quale questo Tribunale aveva respinto
il gravame interposto contro di essa da __________, __________ e __________.
Essa non era pertanto decaduta, dal momento che __________ aveva iniziato i
lavori di costruzione il 6 novembre 1995, ovvero entro il termine di validità
annuale del permesso (cfr. in particolare consid. 3 b di quel giudicato).
3.2. Successivamente questo Tribunale ha
stabilito, con sentenza 3 febbraio 1998, rimasta inimpugnata, che __________ potesse
beneficiare della procedura della licenza edilizia in variante onde far
approvare le modifiche ai progetti contemplate dalla domanda di costruzione 5
dicembre 1995. Il Tribunale ritiene opportuno di riprodurre in questa sede la
relativa motivazione, che ritorna di estrema utilità per l'ulteriore
trattazione dell'impugnativa in esame:
"…
- 3.1. Nel caso di
una modifica di progetti precedentemente approvati che non muta gli attributi
sostanziali, in altre parole l'identità, della costruzione, l'istante può far
capo alla procedura di variante di licenza edilizia (RDAT 1984 N. 60 consid. 4
e rinvii). La licenza edilizia in variante viene generalmente considerata alla
stregua di un atto amministrativo di duplice natura: autorizzativa per le parti
di costruzione modificate in rapporto al progetto iniziale, semplicemente
confermativa per le parti che rimangono invece immutate. Per principio una variante
di licenza edilizia può quindi essere impugnata soltanto limitatamente agli
aspetti autorizzativi del provvedimento; improponibili sono per contro le
contestazioni concernenti le parti della costruzione che non subiscono modifiche
rispetto ai progetti già approvati (RDAT I-1995 N. 24 consid. 3.1. e rinvii).
Il ricorso alla procedura di variante di licenza edilizia costituisce pertanto
un indubbio vantaggio per il richiedente, poiché sottrae all'esame
dell'autorità ed alle censure di eventuali opponenti le parti della costruzione
che rimangono immutate. Poiché alle domande di costruzione é applicabile il
diritto in vigore al momento della decisione (cfr., tra tante, la sentenza 4
ottobre 1993 con cui il Tribunale federale ha deliberato sul progetto primitivo
della stalla, consid. 3 a, pubbl. in RDAT II-1994 N. 22), se il diritto
applicabile fosse mutato tra il momento dell'approvazione dei progetti
originari e quello d'esame delle varianti agli stessi, solo le parti variate
del progetto verrebbero dunque (esaminate ed) assoggettate all'ossequio del
nuovo diritto (cfr. RDAT 1984 cit., ibidem). Il beneficio della procedura della
licenza edilizia in variante é tuttavia subordinato al soddisfacimento del
requisito poco sopra ricordato, ovvero che la modifica dei progetti
precedentemente approvati non muti gli attributi sostanziali della costruzione.
L'individuazione di quel requisito non appare sempre di agevole momento: per
principio la questione va risolta ponendo mente all'insieme degli elementi che
concorrono a definire l'identità della costruzione, in particolare all'ubicazione,
alle dimensioni, all'aspetto esterno e alle modalità di utilizzazione (cfr.
RDAT I-1995 cit., ibidem).
3.2. L'approvazione di una variante di licenza
edilizia nel senso appena descritto ha luogo attraverso la procedura semplificata
di notifica (art. 16 cpv. 2 LE): procedura in principio identica a quella
ordinaria, ma con la sostanziale differenza che gli atti non vengono trasmessi
al dipartimento e che pertanto il rilascio della licenza edilizia é di
esclusiva competenza del municipio (art. 12 seg. LE). In realtà tuttavia,
questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che la procedura di notifica
non può essere adottata per quelle domande di costruzione che devono essere
esaminate anche alla luce del diritto la cui applicazione é affidata al
dipartimento in applicazione degli art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE e dell'allegato
1 al RLE: queste domande devono essere necessariamente trattate secondo la
procedura ordinaria (art. da 4 a 10 LE), essendo la sola che permette di
svolgere un loro esame completo (STA 27 ottobre 1995 in re M. e G., consid. 3,
relativa all'applicazione della legislazione sulla protezione dell'ambiente).
- 4.1. I progetti
annessi alla domanda di costruzione 16 dicembre 1989 presentano la controversa
stalla quale edificio disposto su due piani e chiuso sui quattro lati, con muri
perimetrali in mattoni BKS e legno e tetto in eternit ondulato bruno, dal quale
sporgono dei camini di ventilazione. Il pianterreno ospita la stalla vera e
propria, predisposta per la stabulazione fissa di bestiame bovino (vacche,
manze, manzette, vitelli e toro) pari a 33,8 UBG. Sul lato ovest sono ubicati
il locale per il deposito e la lavorazione del latte nonché il locale per il
contadino con doccia e WC, sul lato nord l'officina, il vano per lo strame, infine
quello per il foraggio, a valere anche quale deposito. Il primo piano accoglie
invece il fienile, di mc 1'150 di capienza, oltre che un ampio portico.
L'edificio misura m 30,40 di lunghezza e m 12,20 di larghezza, cui bisogna
tuttavia aggiungere il corpo posto sul lato nord (officina, vani per strame e
foraggio), di m 17,50 x 5,25, e denuncia un'altezza di m 9 alla gronda e di m
12 al colmo. Sul lato est della stalla é previsto l'impianto di essiccazione; a
fianco del lato ovest é indicata la posa di un silo per foraggi di 80 mc di capacità.
A circa 9 m ad est dell'edificio sono invece progettati la fossa del colaticcio
ed il letamaio, a forma cilindrica, di m 11 di diametro e 310 mc di volume.
4.2. Nei piani annessi alla domanda di costruzione
5 dicembre 1995 l'edificio, ubicato nello stesso luogo e dalle dimensioni del
tutto simili (m 30,10 x 11,90) a quello approvato, é parimenti suddiviso in due
piani. Il pianterreno rimane adibito a stalla per gli stessi UBG di bestiame
bovino, predisposta tuttavia per la stabulazione libera. Questa modifica
nell'impostazione della gestione del bestiame fa sì che la facciata sud
dell'edificio, ovvero quella rivolta a valle, rimanga aperta a quel livello,
cioè a pianterreno. Il locale per il deposito e la lavorazione del latte rimane
ubicato sul lato ovest dell'edificio. Il locale per il contadino viene invece
spostato al piano superiore, sopra lo spazio ove era originariamente previsto.
I nuovi progetti prevedono al suo posto la sala per la mungitura. Il corpo
aggiunto sul lato nord (officina, vani per strame e foraggio) scompare e con
esso il sovrastante portico al primo piano: quel manufatto rimane solo nella
misura in cui serve a collegare quest'ultimo livello al terreno a monte dello
stesso. Il primo piano accoglie, per il rimanente, il fienile, di mc 1'100 di
capienza. Le facciate dell'edificio, dalle aperture modificate in funzione
delle nuove esigenze, sono costituite prevalentemente legno e Novopan; il tetto,
che rimane in eternit ondulato ma senza camini di aerazione, denuncia un'altezza
alla gronda di m 8 ed al colmo di m 11,60. L'impianto di essiccazione é
spostato sul lato sud dell'edificio. Sul lato ovest della stalla rimane
prevista la posa di un silo per foraggi di 100 mc di capacità. La fossa del
colaticcio ed il letamaio, di m 13 di diametro e 320 mc di volume, sono invece
stati spostati a 4 m a valle dell'edificio, ovvero - se si prende in
considerazione il centro dei manufatti - di m 18 rispetto a quanto indicato dai
piani primitivi.
Com'è noto, il cambiamento dei progetti
deriva dal cambiamento della politica cantonale in materia di sussidiamento di
costruzione di nuove stalle. Dal momento che il sistema della stabulazione
libera, seppur poco praticato nel nostro Cantone, implica dei costi di
costruzione minori, a partire dal 1994 il Consiglio di Stato ed il Gran
Consiglio hanno optato per il sussidiamento, in primo luogo, di stalle che
osservano quel tipo di gestione. Il sussidio massimo di fr. 280'000.--
stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo del 4 ottobre 1995 a
favore del qui resistente (BU __________, pag. __________ seg.) parte quindi da
questo principio (cfr. messaggio 7 giugno 1995 e relativo rapporto della
commissione speciale delle bonifiche fondiarie 13 settembre 1995, pubbl. in
RVGC, sess. ordinaria primaverile 1995, vol. I.2, pag. 1360 segg.).
4.3. Confrontando i due differenti progetti
il Tribunale constata anzitutto che i nuovi prevedono parecchi mutamenti rispetto
a quelli approvati. Taluni cambiamenti, come la modifica di lunghezza,
larghezza ed altezza della stalla, sono di minima entità. Il passaggio dal
sistema a stabulazione fissa a quello a stabulazione libera implica tuttavia
una diversa organizzazione della stalla vera a propria, che si riflette inoltre
sulla ricollocazione degli altri locali interni e sul sistema di aerazione.
Esso comporta inoltre un significativo mutamento nell'aspetto della facciata
sud, così come del resto mutano anche le altre facciate a motivo della
reimpostazione delle aperture e del maggior impiego di legno. Il nuovo sistema
di stabulazione incide anche sulla capienza della fossa del colaticcio e del
letamaio, che viene aumentata. Questi ultimi manufatti trovano inoltre una
nuova collocazione, più prossima alla stalla. I nuovi progetti prevedono infine
l'abbandono di una parte importante del corpo aggiunto a nord dell'edificio.
Trattasi, a non averne dubbio, di mutamenti significativi, non trascurabili.
Ciò malgrado non si può parlare di uno sconvolgimento del progetto primitivo.
Ad un esame d'assieme, questo mantiene le sue linee essenziali, poiché l'ubicazione
della stalla, la sua destinazione, le sue dimensioni ed il suo aspetto
rimangono sostanzialmente intatti.
4.4. Contrariamente a quanto pretendono i
ricorrenti, la domanda di costruzione 5 dicembre 1995 può pertanto essere
trattata con la procedura privilegiata di variante di licenza edilizia.
…"
Trattasi
a questo punto, di esaminare - nell'ottica della procedura di variante di licenza
edilizia - la conformità delle modifiche dei progetti approvati con il PR di
__________, ma in particolare con gli art. 8, 39 e 41 NAPR, con l'art. 141 del
regolamento comunale e con l'OIAt, oltre che con le disposizioni cantonali in
materia di inserimento paesaggistico e delle condizioni poste dal veterinario
cantonale concernenti la densità di occupazione dei recinti interni alla stalla
da parte di vitelli e manzette.
- 4.1. Com'è
noto, il PR di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 24 marzo
- Per quanto concerne l'inserimento paesaggistico della stalla ed annessa
fossa del colaticcio, le sole disposizioni legali che entravano in linea di
conto a quel momento erano costituite dall'art. 7bis NAPR, che rinviava al
piano 1:10'000 stabilito dallo stesso Consiglio di Stato per la definizione dei
siti e dei paesaggi pittoreschi giusta il DLBN, da un lato, e dall'art. 32
NAPR, che regolamentava la zona agricola, secondo cui la costruzione di stalle
con vistose volumetrie doveva essere compatibile con le esigenze di inserimento
paesaggistico, dall'altro. I sedimi occupati dai controversi manufatti non
erano invece interessati dalla zona di protezione del paesaggio, istituito a
tutela del cimitero, retto dall'art. 39 NAPR, che gravava esclusivamente il
lembo più occidentale del mapp. __________.
Con risoluzione 18 febbraio 1997 il
Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti al PR di __________. L'art.
7bis NAPR, immutato, è divenuto l'art. 8 NAPR. La necessità, per le stalle di
ampie dimensioni, di ossequiare le esigenze di ordine paesaggistico è stata
trasferita all'art. 34 NAPR, di contenuto analogo al precedente art. 32 NAPR.
L'intero mapp. __________ è tuttavia stato incluso nella zona di protezione del
paesaggio (ZPP 1, Area tra __________ e __________), retta dall'art. 41 NAPR,
ove non sono ammesse opere che modifichino lo stato naturale del terreno. Non è
invece ricompreso nelle zone di protezione della natura, rette dall'art. 39
NAPR.
Una verifica dei progetti alla luce del
nuovo diritto comunale, entrato in vigore dal 18 febbraio 1997, appare
imprescindibile, anche se la domanda di licenza edilizia in variante qui in
discussione è stata inoltrata il 5 dicembre 1995. In effetti, a quella data
l'adozione della variante di PR in esame era imminente, essendo poi stata
votata dall'assemblea comunale il 15 febbraio 1996. Per questo motivo il
municipio avrebbe necessariamente dovuto tener conto del diritto in fieri già a
quel momento tramite l'adozione di adeguate misure di salvaguardia della
pianificazione: decisione sospensiva (art. 65 LALPT) rispettivamente blocco
edilizio (art. 66 LALPT). Il protrarsi della procedura di evasione della
domanda di costruzione in esame non ha pertanto svolto alcun ruolo
sull'applicazione del diritto pianificatorio comunale determinante.
4.2. La novità più rilevante discendente
dalle varianti di PR approvate dal Governo il 18 febbraio 1997 è costituita
dall'attribuzione del mapp. __________ alla zona di protezione del paesaggio,
dove non sono permesse costruzioni (art. 41 NAPR). Tale restrizione, assoluta,
non può, tuttavia, spiegare effetti inibitori nei confronti dell'approvazione
dei progetti in rassegna. Difatti, non ci si trova di fronte ad un progetto
nuovo, a sé stante, che soggiace integralmente al nuovo diritto, ma ad una
modifica di progetti precedentemente approvati (ed in relazione ai quali i
lavori di costruzione sono già iniziati) nell'ambito di una procedura di
variante di licenza edilizia: procedura di cui, com'è stato spiegato, possono
beneficiare solo quelle modifiche dei progetti originari che non mutano gli
attributi sostanziali, ovvero l'identità, dell'edificio. Il principio della
costruzione della stalla dell'annessa concimaia, acquisito in applicazione del
diritto previgente, non può pertanto essere rimesso in forse nell'ambito dell'esame
della variante 5 dicembre 1995 per il motivo che il nuovo piano del paesaggio
non permette più costruzioni sul fondo interessato. Ammettere il contrario
significa svuotare di ogni significato l'istituto della variante di licenza
edilizia.
4.3. L'inserimento paesaggistico
dell'edificazione al mapp. __________ va, pertanto, piuttosto verificato alla
luce dei soli art. 8 e 34 NAPR e del piano in scala 1:10'000 dei siti e
paesaggi pittoreschi giusta il DLBN, cui rinvia la prima disposizione, approvato
dal Governo contestualmente al PR con risoluzione 24 marzo 1992, e che non è
stato frattanto modificato. A questo riguardo il Tribunale non può, anzitutto,
che rinviare, di principio, all'esteso esame che esso aveva effettuato su
questo stesso oggetto al consid. 4.6. della sentenza 30 ottobre 1992.
Anche per quanto concerne i progetti annessi
alla variante 5 dicembre 1995 la CBN ha esaminato la compatibilità
dell'avversata edificazione con il DLBN, formulando un giudizio positivo e rinunciando
a porre specifiche restrizioni (preavviso 11 gennaio 1996 indirizzato all'ufficio
delle domande di costruzione). Quel giudizio é successivamente stato ribadito
in occasione della presentazione della risposta al ricorso inoltrato il 16
febbraio 1996 al Consiglio di Stato dai qui insorgenti contro la decisione 1 febbraio
1996 con cui il municipio di __________ aveva rilasciato, per la prima volta,
la controversa licenza edilizia in variante (lettera 1 marzo 1996 della CBN, annessa
alla risposta 22 marzo 1996 della sezione pianificazione urbanistica). Avuto
riguardo al margine di interpretazione che spetta alla CBN nel contesto dell'applicazione
della normativa cantonale di tutela del paesaggio, il Tribunale non ha motivo
di scostarsi da questa valutazione. A maggior ragione se si tien conto che,
secondo i nuovi progetti, l'integrazione della stalla nel contesto
paesaggistico circostante viene migliorata rispetto ai piani precedentemente
approvati sotto più aspetti: dimensioni leggermente inferiori, apertura della
facciata sud, eliminazione del corpo aggiunto a nord e dei camini di ventilazione,
maggior impiego di materiale naturale come legno e Novopan. L'unica novità che
può essere valutata negativamente è costituita dall'aumento, strettamente
necessario, di 2 m del diametro della fossa del colaticcio, che passa da 11 m a
13 m. L'effetto negativo è purtuttavia contenuto dallo spostamento a valle del
manufatto e dal suo avvicinamento alla stalla; tale effetto non appare comunque
sia decisivo - tanto meno poiché isolato - per un giudizio sfavorevole circa
l'integrazione del complesso della realizzazione nel contesto paesaggistico locale.
Integrazione che non disattende, pertanto, nemmeno l'art. 34 NAPR, come ha
avuto modo di considerare il municipio di __________ nella decisione di
rilascio della licenza edilizia 19 gennaio 2000.
-
Secondo il
Consiglio di Stato l'art. 141 del regolamento comunale di __________, approvato
dal dipartimento delle istituzioni il 15 luglio 1992 ed entrato in vigore lo
stesso giorno, giusta il quale nuovi depositi di letame devono tenere una
distanza di 100 m dall'abitato e dalle zone edificabili, non osta
all'approvazione dei controversi progetti, trattandosi di disposizione
contraria al diritto federale di tutela dell'ambiente. Il Tribunale condivide
questa conclusione. In effetti, da un lato, come questo stesso Tribunale aveva
avuto modo di affermare al considerando 3.5. del giudizio 28 luglio 1999,
smentendo l'opinione contraria del Governo, una regolamentazione cantonale o
comunale più restrittiva rispetto alla legislazione federale sulla protezione
dell'ambiente è legittima solo laddove concessa, ovvero - in pratica -
espressamente riservata, da quest'ultima (Vallender/Morell, Umweltrecht, Berna
1997, § 3 N. 69; Chablais, Protection de l'environnement et droit cantonal des
constructions, Friborgo 1996, pag. 57 e 63, entrambi con rinvii alla
giurisprudenza del Tribunale federale): requisito che fa difetto in concreto.
Come questo stesso Tribunale aveva poi già rilevato nella sentenza 30 ottobre
1992 concernente la contestazione dei progetti originari (cfr. consid. 5.3. e
relativo rinvio al consid. 5.2., con riferimenti), la compatibilità dell'art.
141 del regolamento comunale con il diritto federale di protezione dell'ambiente
va pertanto, piuttosto, affrontata in funzione della possibilità per il primo di
completare il secondo. Tale possibilità è esclusa laddove il legislatore
federale (formale o materiale) ha regolamentato la materia in maniera esaustiva
(cfr. inoltre Chablais, op. cit., pag. 60 segg., in particolare pag. 61). A
mente del Tribunale quest'ultima ipotesi si verifica per quanto concerne la
tutela delle zone abitate dall'inquinamento atmosferico provocato dagli
allevamenti di animali (e relativi impianti annessi, come la fossa del
colaticcio e il letamaio) sotto lo specifico aspetto delle distanze: tali
impianti devono difatti già rispettare, in virtù del diritto federale, delle distanze
minime, che devono essere appositamente calcolate secondo le regole riconosciute
in zootecnica (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. a OIAt, cifra 512 dell'allegato 2 alla
stessa, che dichiara applicabili le raccomandazioni allestite dalla stazione di
ricerche d'economia aziendale e di genio rurale di Tänikon). Con zone abitate
secondo la cifra 512 dell'allegato 2 all'OIAt si intendono le zone edificabili
giusta l'art. 15 LPT; la giurisprudenza del Tribunale federale ha tuttavia
ulteriormente esteso il diritto alla protezione da immissioni moleste o dannose
anche a chi abita fuori da tali zone (DTF 126 II 43). Pertanto, in presenza di
una circostanziata regolamentazione di rango superiore, com'è quella federale,
che permette di effettuare una valutazione prognostica mirata e differenziata
circa gli effetti inquinanti prodotti dagli allevamenti di animali verso le
adiacenti zone abitate, non vi può più essere spazio per una soluzione rigida
ed aprioristica come quella ancorata nel regolamento comunale di __________.
-
L'esame di
compatibilità ambientale della controversa edificazione dev'essere pertanto
effettuato sulla scorta del rapporto FAT n. 476, cui rinvia la cifra 512
dell'allegato 2 all'OIAt, che nel 1995 ha sostituito l'analogo rapporto n. 350,
sulla cui base era stato svolto il calcolo delle emissioni relativo al progetto
originario. Il Tribunale aveva avuto modo di affermare, nel giudizio 3 febbraio
1998 (consid. 6.2.), che le modifiche dei progetti dovevano essere oggetto di
un nuovo esame completo sotto questo aspetto, dal momento che viene proposto un
nuovo sistema di stabulazione, che implica altresì l'apertura dell'edificio su
di un lato, la soppressione dei camini d'areazione, lo spostamento e l'ingrandimento
della fossa del colaticcio e del sovrastante letamaio.
A tal fine l'ufficio protezione aria ha
allestito un articolato calcolo della distanza di rispetto della sovrastante
zona residenziale fondato sul rapporto FAT n. 476, che il dipartimento ha
annesso all'avviso 25 novembre 1999. La determinazione della distanza minima
normalizzata si fonda pertanto sulle UBG per le quali è prevista la stalla
(33,4) e su di un fattore di emissione di odori degli stessi (fg) di 0,075,
ossia della metà di quello usualmente previsto per i bovini: tale riduzione è
contemplata nella tabella 1 del rapporto FAT n. 476 nel caso di alpeggio degli
animali. L'emissione di odori risultante (GB) assomma a 2,5 (= 33,4 x 0,075).
In questo modo la distanza minima normalizzata N, ottenuta applicando la
formula 43 x ln(GB) - 40, è di 9 m. Questo dato è ulteriormente stato affinato,
moltiplicandolo, alla luce di due specifici fattori di correzione (fk),
previsti nella tabella 3 del rapporto FAT n. 476: quello topografico,
trattandosi di terreno in pendenza (impiego del fattore 1,2 anziché 1), e
quello dell'altitudine tra 600 e 1'000 m (fattore 0,9 anziché 1). Il risultato
finale, corrispondente alla distanza minima (MA), è di 10 m.
L'ufficio della protezione dell'aria ha
anche ricercato una distanza che esso ha definito "di sicurezza", in
omaggio al principio secondo cui bisognerebbe, di regola, garantire il rispetto
della distanza calcolata su di un'emissione minima di odore di 4 GB (cfr. rapporto
FAT n. 476, pag. 6): tale distanza, immutati gli altri elementi di calcolo,
raggiunge i 21 m.
Ora, entrambe le distanze suddette sono
ampiamente rispettate in concreto. Il centro della stalla è posto a ad almeno
35 m dalla sovrastante zona edificabile estensiva R2; se si considera invece il
punto più prossimo del manufatto rispetto alla zona edificabile, corrispondente
alla facciata nord della stalla (è esclusa la sporgenza, in coincidenza
dell'angolo a nord-ovest del manufatto, del piccolo portico), tale distanza è
comunque ancora di almeno 30 m. Il centro della fossa del colaticcio, più arretrata,
è ubicato ad almeno 55 m dalla zona edificabile; nel punto più vicino rispetto
a quest'ultima, il perimetro della fossa si situa ancora a 48 m dall'adiacente
zona residenziale estensiva R2.
I ricorrenti criticano il calcolo in parola
perché non tiene conto della circolazione dell'aria dal basso verso l'alto
(ossia dalla stalla verso la sovrastante zona edificabile) durante le ore calde
del giorno: per questo motivo chiedono che il Tribunale ordini l'allestimento
di una perizia per la determinazione della distanza. Essi mettono inoltre in
dubbio la circostanza che tutti gli animali del resistente siano condotti all'alpeggio.
Le censure rispettivamente la richiesta di perizia degli insorgenti non possono
tuttavia essere ascoltate.
Intanto il fenomeno meteorologico in virtù
del quale durante le ore calde della giornata l'aria viene richiamata dal basso
verso l'altro non è una particolarità specifica della concreta fattispecie. Al
contrario il rapporto FAT n. 476 ne tiene conto quale fattore di correzione, in
presenza di terreni in pendenza: fattore che è stato impiegato nel controverso
calcolo. In secondo luogo, durante i mesi caldi, quando tale fenomeno potrebbe
spiegare gli effetti molesti maggiori sulle adiacenze dell'allevamento, la
stalla non è occupata, in quanto i bovini del resistente, seguendo la prassi
usuale della zona, passano la stagione estiva sugli alpi. Invano i ricorrenti
mettono in discussione questo fatto, già assodato nel corso del rilascio della
licenza edilizia originaria (cfr. udienza 6 ottobre 1992 dinanzi al giudice
delegato di questo Tribunale, sentenza 30 ottobre 1992 di quest'ultimo, consid.
4.5.; inoltre consid. 4b della sentenza 4 ottobre 1993 del Tribunale federale)
e corroborato dai formulari di rilevazione degli animali rispettivamente dalla
dichiarazione dell'ispettrice del bestiame (cfr. doc. 7a e 7b prodotti in
questa sede e doc. 2 prodotto dinanzi al Consiglio di Stato dal resistente).
Non va del resto perso di vista il fatto che __________ possiede altri animali
oltre ai bovini, cui è esclusivamente destinata la stalla: non basta quindi genericamente
affermare, senza peraltro provare, che una parte del bestiame non è stata estivata
sugli alpi durante la scorsa stagione.
Per contro, il calcolo delle le distanze
effettuato dall'ufficio protezione aria in fedele applicazione del rapporto FAT
n. 476 dimostra che il controverso allevamento deve alla fin fine ossequiare
una distanza tutto sommato modesta verso le aree fabbricabili: se ne deduce,
anzitutto, che il carico inquinante dell'impianto è assai contenuto. Inoltre,
quest'ultimo è destinato a sorgere ad una distanza verso la zona residenziale
estensiva R2 di parecchio superiore rispetto a quella esatta in applicazione
del menzionato rapporto FAT n. 476: questo ulteriore spazio permette di
comunque sia assicurare il pieno rispetto della normativa ambientale volta alla
tutela delle zone abitate.
-
I
ricorrenti ribadiscono infine una disattenzione delle condizioni poste dal
veterinario cantonale: essi non spiegano però in che cosa consista. Trattandosi
di restrizioni in materia di densità di occupazione della stalla, non è del
resto possibile scorgere, prima dell'occupazione della stessa, una loro
violazione.
-
Sulla
scorta di quanto precede i ricorsi devono essere parzialmente accolti. Come
anticipato al consid. 2, il Tribunale riforma i dispositivi dei giudizi
governativi impugnati, riunendoli, in modo che risulti formalmente evaso nel
merito il ricorso 7 febbraio 2000 avverso la licenza edilizia 19 gennaio 2000,
che viene confermata, e che siano invece annullati la licenza edilizia 13 marzo
2000 e la decisione di stralcio dai ruoli, da parte del servizio dei ricorsi,
del gravame 7 febbraio 2000.
-
La tassa
di giudizio (art. 28 PAmm) e le ripetibili (art. 31 PAmm) devono essere ripartite
tra ricorrenti e resistente in funzione del reciproco grado di soccombenza, ritenuto
che - se si esclude il modesto successo appena affacciato - __________ e llcc
devono essere considerati interamente soccombenti.
Per questi motivi,
viste le disposizioni sopraricordate,
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono parzialmente accolti e di conseguenza i dispositivi delle risoluzioni 7
novembre 2000 (n. 4868) e 29 novembre 2000 (n. 5329) del Consiglio di Stato
sono riuniti e riformati come segue:
"1. Il ricorso 7 febbraio 2000 è respinto. E' confermata la
licenza edilizia in variante concernente l'edificazione di una
stalla ed annessa fossa del colaticcio con sovra- stante letamaio al mapp.
__________ rilasciata dal municipio di __________ a favore di __________ il 19
gennaio 2000.
-
Il ricorso 28 marzo 2000 è accolto. E' annullata la deci- sione
13 marzo 2000 con cui il municipio di __________ ha revocato la licenza
edilizia di cui sub 1.
-
Il
ricorso 30 agosto 2000 è accolto. E' annullata la de- cisione di
stralcio dai ruoli, da parte del servizio dei ri- corsi, del gravame 7
febbraio 2000.
-
La
tassa di giustizia, di fr. 600.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido
per fr. 500.-- e di __________ per fr. 100.--. I ricorrenti sono
altresì condannati a versare a __________ fr. 500.-- per ripetibili."
-
La tassa di
giudizio, di fr. 1'800.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido per fr.
1'500.-- e di __________ per fr. 300.--. I ricorrenti sono condannati a versare
a __________ fr. 1'500.-- per ripetibili.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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