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Numero d'incarto:
52.2000.278
Data decisione, Autorità:
26.04.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00278
Lugano
26 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 ottobre 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 10 ottobre 2000 (n. 4379) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 21 agosto 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso
di dimora per il figlio __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino portoghese __________ è sposato con la connazionale __________ ed è
padre di __________, __________ e __________. Nel 1991, egli ha ottenuto un
permesso di dimora dopo che aveva regolarmente lavorato in Svizzera come stagionale.
I suoi famigliari sono rimasti in Portogallo. Dal 1° agosto 1993, egli è al beneficio
di un permesso di domicilio.
B. a) Dopo
essere entrato in Svizzera, il 10 luglio 2000 __________ ha chiesto alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il
rilascio di un permesso di dimora per vivere presso il padre e frequentare in
Ticino i corsi di "pretirocinio d'integrazione per giovani di un'altra
lingua".
b) Il 21 agosto 2000 il dipartimento ha
respinto la domanda, rilevando che l'ottenimento di una formazione scolastica e
una carriera professionale migliori rispetto a quelle esistenti in Portogallo
non erano dei motivi atti a giustificare il ricongiungimento famigliare. La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS; 8
CEDU. L'autorità ha quindi ordinato a __________ di lasciare il territorio
cantonale entro il 30 settembre 2000.
C. Con
giudizio 10 ottobre 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di
prima istanza, ribadendo i motivi addotti dal dipartimento. L'Esecutivo
cantonale ha posto pure in evidenza la durata pluriennale della separazione tra
padre e figlio, la mancanza tra di essi di provate relazioni strette, durature
ed effettivamente vissute, e il fatto che la domanda verteva su un ricongiungimento
parziale della famiglia. Ha inoltre considerato che non vi erano interessi
famigliari preponderanti tali da imporre la modifica delle relazioni esistenti.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo al
gravame - l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora al
figlio __________. Ribadisce e sottolinea di richiedere il rilascio di un
permesso di dimora in favore di suo figlio al fine di permettergli
essenzialmente di svolgere il tirocinio di muratore nel nostro Paese. Indica
inoltre che dal 1994 l'altro suo figlio, __________, soggiorna regolarmente nel
nostro cantone, dove lavora già come muratore. Critica il Governo per non aver
menzionato tale circostanza. Rileva che sua moglie risiedeva in precedenza in
Svizzera, ma che era dovuta rientrare in Portogallo unicamente per motivi di
salute: le sue condizioni non le permetterebbero di tornare nel nostro Paese.
Sostiene di aver sempre mantenuto con tutti i suoi famigliari una relazione
stretta, duratura ed effettivamente vissuta durante la sua assenza. Invoca
infine il rilascio del permesso di soggiorno nell'ambito degli accordi
bilaterali sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione
Svizzera e l'Unione Europea.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 21
febbraio 2001, il Tribunale ha richiamato presso la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
l'incarto relativo all'altro figlio del ricorrente, __________, da cui risulta
che egli risiede effettivamente in Svizzera dal 1994 ed è attualmente al
beneficio di un permesso C. Invitato ad esprimersi in merito, l'insorgente non
ha formulato osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia
di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra
la Svizzera e il Portogallo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio
di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento famigliare. Non è
invece necessario chinarsi sulla portata degli accordi bilaterali con l'UE
invocati dal ricorrente, gli stessi non essendo ancora entrati in vigore.
1.4. Secondo l'art. 17 cpv. 2 LDDS terzo
periodo, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere
inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano
con questi ultimi. Al momento della richiesta del permesso di soggiorno per
vivere con il padre, __________ aveva 16 anni. Conformemente alla norma
menzionata, di principio, esso disporrebbe quindi del diritto a un permesso per
risiedere in Svizzera presso il genitore. Se dunque la censura di violazione di
tale disposto nell'ambito del ricongiungimento famigliare fosse sollevata
innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo,
la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche dinnanzi al
Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in concreto, la
pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di
merito e non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame
di parentela con una persona che risiede nel nostro paese, la quale è titolare
di un permesso di domicilio, può invocare a protezione della propria vita
familiare l'art. 8 CEDU (DTF 118 Ib 157, consid. 1c). In tal caso, se il legame
di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà dell'autorità
cantonale di negare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e
contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93
consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui
all'art. 10 LALPS. Sapere se il gravame in esame sia ricevibile dal punto di
vista della predetta disposizione convenzionale può tuttavia restare indecisa,
dal momento che il Tribunale può entrare nel merito del medesimo in virtù
dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, integrati dall'incarto relativo all'altro figlio del ricorrente,
__________, richiamato d'ufficio da questo Tribunale presso la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'art. 17
cpv. 2 LDDS ha per scopo quello di permettere ed assicurare a livello giuridico
un'effettiva convivenza famigliare (DTF 119 Ib 81 consid. 2c, 118 Ib 153 consid.
2b, 115 Ib 97 consid. 3a). Tale disposto può essere di conseguenza invocato
solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero
domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi
compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. In questi casi si
presume che il vero obiettivo non è l'ottenimento di un'autorizzazione di
soggiorno. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno
impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Benché
la norma sia stata essenzialmente concepita dal legislatore federale per
permettere il ricongiungimento dell'intero nucleo famigliare, il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare come la medesima sia pure applicabile
per analogia nell'ambito di famiglie monoparentali (DTF 125 II 585). In questi
casi non esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero
a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Essi hanno però diritto di
essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato nel nostro Paese, solo se
è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari più intense. Nella
valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle
circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle
prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). In ogni caso non può essere
ritenuto come unicamente determinante il fatto che il figlio abbia sempre
vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti il
ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai possibile. E'
necessario per contro accertare presso quale dei genitori la prole abbia
vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel
frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova
situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal
diritto civile.
-
In
concreto, è incontestato che l'insorgente soggiorna stabilmente nel nostro
Paese da parecchi anni. Suo figlio __________ lo ha per contro raggiunto in
Svizzera soltanto all'età di 16 anni, allo scopo dichiarato di imparare e, in
seguito, svolgere la professione di muratore. Orbene, alla luce della
giurisprudenza citata nel precedente considerando, tali circostanze non costituiscono
certo un valido motivo per giustificare il raggruppamento famigliare. Il caso
in rassegna verte del resto su di un ricongiungimento parziale, in quanto
separa __________ dalla madre, presso la quale egli viveva stabilmente. Che
quest'ultima abbia dovuto trasferirsi nel suo Paese d'origine per gli asseriti
motivi di salute e che sia impossibilitata a rientrare nel nostro Paese dove
avrebbe già soggiornato in precedenza, non è dunque di decisivo rilievo. La
moglie del ricorrente risiede ormai definitivamente in Portogallo sin dal 1990.
Non vi sono dunque interessi preponderanti che impongano una modifica delle relazioni
personali esistenti tra il ricorrente e suo figlio. Nulla impedisce infatti a
__________ di continuare a vivere presso sua madre in Portogallo, Paese dove ha
frequentato la scuola dell'obbligo, trascorso la sua infanzia e in cui si
trovano da sempre i suoi principali legami sociali, culturali ed affettivi. Non
permette di mutare il giudizio la presenza in Ticino dell'altro figlio
dell'insorgente, __________, entrato nel nostro Paese già nel 1994. Il rilascio
di un permesso di soggiorno a __________ giustificherebbe un inammissibile
ricongiungimento a tappe, il quale non farebbe altro che dividere ulteriormente
la famiglia. E' quindi a torto che il ricorrente critica il Governo per non
aver tenuto conto della presenza in Ticino di __________. Visto quanto precede,
si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono
adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato. Il ricorso,
su questo punto, va dunque respinto.
-
Occorre
ora esaminare se la decisione impugnata viola l'art. 8 CEDU.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista
dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica,
è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere
economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la
relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona
residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo
familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere
separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio
vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento
che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita
familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392
consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti,
in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi
dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri
praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato
svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra
popolazione svizzera e straniera - appare legittimo rifiutare un permesso di
entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando
la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore
residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che
impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica
si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni
familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem).
4.3. In concreto, è da escludere che l'art.
8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo
violato.
Il ricorrente si è separato volontariamente
dalla famiglia per lavorare in Svizzera e non ha reso verosimile la sussistenza
di interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni
esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae
indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri
praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. La
venuta in Svizzera di __________ non poggia infatti in misura preponderante sull'intenzione
di riunire la famiglia ma risponde semplicemente al soddisfacimento di
obiettivi di natura squisitamente economica, come migliori condizioni di insegnamento
e un futuro professionale più favorevole. Visto quanto precede, ritenuto pure
che il ricorrente non adduce nemmeno di aver incontrato ostacoli di rilievo
recandosi in Portogallo per render visita a suo figlio, si deve concludere che
le autorità inferiori, rifiutando di accordare un'autorizzazione d'entrata a
__________ per stabilirsi in Svizzera, non hanno violato l'art. 8 CEDU.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Con l'emanazione del
presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo al gravame diviene priva
d'oggetto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino
portoghese, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15
giugno 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale
degli stranieri.
-
La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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