AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.251
Data decisione, Autorità:
07.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00251
Lugano
7 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 ottobre 2000 di
contro
la decisione 13 settembre 2000 del Consiglio di
Stato (n. 3830) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la risoluzione 25 maggio 1999 con cui il municipio di __________ gli ha negato
il rilascio di una concessione di tassametrista di tipo A;
viste le risposte:
-
9 ottobre 2000 di
__________;
-
12 ottobre 2000 di
__________;
-
11 ottobre 2000 di
__________;
-
16 ottobre 2000 di
__________;
-
19 ottobre 2000 di
__________;
-
17 ottobre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
30 ottobre 2000 del
municipio di __________;
-
8 novembre 2000 di
__________;
-
15 novembre 2000 di
__________;
-
20 novembre 2000 di
__________;
-
20 novembre 2000 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il
ricorrente __________, nato nel __________, ha esercitato la professione di
tassametrista nel comune di __________ dal 1972 al 1989, anno in cui ha cessato
l'attività per svolgere quella di autista privato. A quel momento era titolare
di un'autorizzazione di tipo A, con diritto di stazionamento negli appositi
stalli su area pubblica, che gli era stata accordata in occasione dell'entrata
in vigore dell'attuale ordinanza municipale sul servizio taxi (OMST).
b. Il 22 ottobre 1999 il ricorrente ha
chiesto al municipio di ripristinare l'autorizzazione alla quale aveva
rinunciato dieci anni prima. Il 26 novembre 1999 il municipio ha respinto la
richiesta, rilevando che le autorizzazioni erano accordate in base a pubblico
concorso e che il richiedente non poteva comunque riottenerla perché superava
l'età massima (50 anni), fissata dall'art. 8 OMST. Il ricorrente non ha
impugnato il provvedimento. Per il tramite del suo patrocinatore, il 16
dicembre 1999 ha tuttavia presentato un'istanza di riconsiderazione, che non è
stata accolta.
B. Il 23 marzo
2000 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per il rilascio
di alcune autorizzazioni di tipo A per il servizio taxi. Il bando poneva fra
l'altro come condizione il limite d'età massimo di 50 anni previsto dall'art. 8
OMST.
In tempo utile sono state inoltrate 38
candidature, fra cui quella del ricorrente, che riferendosi al requisito
dell'età si è limitato a richiamare l'istanza di riconsiderazione di cui si è
detto sopra. Vagliate le candidature inoltrate, il 25 maggio 2000 il municipio
ha risolto di accordare l'autorizzazione a 13 concorrenti.
Il 29 seguente l'autorità comunale ha
comunicato al ricorrente che la sua candidatura non era stata presa in
considerazione a causa del superamento del limite d'età.
C. Con
giudizio 13 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
ricorrente non potesse rimettere in discussione una condizione del bando di
concorso che aveva omesso di impugnare.
D. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
dell'autorizzazione rifiutata.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente
contesta anzitutto di aver accettato senza riserve il bando di concorso,
obiettando, fra l'altro, che questo era privo dell'indicazione dei mezzi e dei
termini d'impugnazione. Nel merito l'insorgente sostiene poi che l'art. 40 OMST
assicurerebbe ai tassametristi autorizzati in base alla previgente ordinanza un
diritto di precedenza sui nuovi concorrenti; diritto che farebbe astrazione
dalle condizioni personali.
Il limite d'età, soggiunge, sarebbe peraltro
stato introdotto al fine di evitare che richiedenti senza esperienza
s'inserissero nella professione ad un'età in cui vengono a mancare le capacità
di adattamento e di apprendimento. Ipotesi, questa, che nel suo caso non
sarebbe data, avendo già esercitato la professione per molti anni, sospendendola
soltanto temporaneamente al fine di dedicarsi ad un'attività similare.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio di __________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Analogamente, anche i concorrenti prescelti
sollecitano il rigetto dell'impugnativa con argomenti che per quanto necessario
verranno esaminati e discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva dell'insorgente, partecipante escluso da un pubblico
concorso, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 6 cpv. 2 OMST, "il numero delle autorizzazioni di tipo A
è limitato e fissato dal municipio; le stesse vengono rilasciate in base a
pubblico concorso".
La procedura del pubblico concorso,
applicata al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della professione di
tassametrista con diritto di stazionare negli appositi stalli riservati su area
pubblica, mira essenzialmente a permettere al municipio di procedere ad una
selezione rispettosa dei principi della trasparenza e della parità di
trattamento allorché il numero dei richiedenti supera quello dei posti
disponibili e delle autorizzazioni accordabili.
2.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente
non contesta il numero delle autorizzazioni (13), che il municipio ha ritenuto
di accordare in esito al concorso. Né potrebbe contestarlo con successo, considerato
l'ampio potere d'apprezzamento che la legge riserva all'autorità in tema di
assegnazione di area pubblica ad imprenditori per l'esercizio di attività commerciali.
Il ricorrente non contesta nemmeno
esplicitamente la legittimità delle singole autorizzazioni rilasciate dal
municipio ai concorrenti qui resistenti. Non sostiene in particolare che tali
autorizzazioni siano inficiate da violazione del diritto.
Una contestazione indiretta di quest'aspetto
può tutt'al più essere ravvisata nel diritto di precedenza, che l'insorgente
pretende di avere su questi concorrenti in forza dell'art. 40 OMST. Norma, che
assicurava ai "tassametristi concessionari" ai sensi dell'ordinanza
del 16 marzo 1942, che avessero concorso al rilascio delle autorizzazioni di
tipo A un diritto di precedenza sugli altri concorrenti, indipendente dalle
condizioni poste dagli art. 7 seg. della nuova ordinanza.
La pretesa è tuttavia infondata, poiché lo
scopo di tale norma, di natura transitoria, era soltanto quello di permettere
ai tassametristi in attività al momento in cui è entrata in vigore l'OMST 1987
di conseguire una nuova autorizzazione per continuare ad esercitare la
professione e non già quello di concedere a quei tassametristi una sorta di
diritto acquisito all'autorizzazione, che permettesse loro di rientrare in ogni
momento nella professione, scavalcando altri concorrenti, dopo aver svolto per
anni altre attività.
Non contestando l'insorgente le
autorizzazioni rilasciate agli altri concorrenti e non essendo nemmeno
ravvisabile un motivo che permetta di ritenere che il municipio abbia violato
il diritto, preferendo gli altri concorrenti all'insorgente, viene a mancare
qualsiasi spazio per accogliere il ricorso. Anche se le eccezioni sollevate dal
ricorrente nei confronti del limite d'età sancito dall'art. 8 OMST fossero accolte,
non sarebbe ancora dimostrato che la decisione di assegnare le 13
autorizzazioni ad altri concorrenti è inficiata da violazione del diritto.
Già per questo motivo la decisione impugnata
va confermata.
- L'impugnativa
andrebbe comunque respinta anche prescindendo dalle considerazioni sin qui
svolte, perché il ricorrente ha omesso di impugnare il bando di concorso per
contestare la condizione riferita al limite d'età. Vero è che il bando di
concorso non era munito dell'indicazione dei mezzi e dei termini d'impugnazione
prescritta dall'art. 26 PAmm. Il principio della buona fede esclude tuttavia
che il ricorrente possa prevalersi di tale difetto per proporre soltanto in
sede di ricorso contro la decisione di diniego dell'autorizzazione un'eccezione
che ha omesso di sollevare al momento della pubblicazione del bando. Il
ricorrente si era infatti avvalso dell'assistenza di un legale, che non poteva
ignorare che per contestare la condizione del concorso relativa all'età non bastava
richiamarsi all'istanza di riconsiderazione, di cui si è detto in narrativa, ma
occorreva impugnare formalmente il bando.
Al di là di queste considerazioni di natura
procedurale, anche se si volesse ammettere che i trascorsi professionali del
ricorrente giustifichino un'eccezione al limite d'età di cui all'art. 8 OMST,
non sarebbe ancora dimostrato che il municipio sia incorso in una violazione
del diritto rilasciando le 13 autorizzazioni in palio a concorrenti più giovani.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 200.- al resistente
__________ e fr. 400.- al resistente __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster