AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2000.249
Data decisione, Autorità:
16.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00249-271
Lugano
16 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, vicepresidente,
Stefano Bernasconi e Michele Rusca quest'ultimo in sostituzione del giudice
Lorenzo Anastasi, astenutosi;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorsi 29 settembre e 20 ottobre 2000
della
contro
il bando di concorso 20 settembre 2000 e i documenti
per la prequalifica concernenti la progettazione di un nuovo ponte sulla strada
cantonale __________ allestiti dal dipartimento del territorio, divisione
delle costruzioni (pubblicazione sul foglio ufficiale del __________, pag.
__________ seg.);
vista la risposta al ricorso
29 settembre 2000:
- 6 ottobre 2000 del
Dipartimento delle costruzioni, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con bando
20 settembre 2000, pubblicato sul foglio ufficiale del __________ (n.
__________, pag. __________ seg.), il dipartimento del territorio, divisione
delle costruzioni, ha promosso una procedura di selezione (prequalifica) degli
interessati a partecipare al concorso per l'assegnazione dell'incarico di
progettazione di un nuovo ponte (sopra il fiume Ticino) sulla strada cantonale
__________. Il bando indica che la partecipazione alla procedura di
prequalifica, cui farà seguito un concorso di progetto, è aperta a tutti gli
studi di ingegneria e consorzi di studi di ingegneria con la necessaria
competenza ed esperienza nel campo specifico della progettazione di ponti
(lett. b e c). Chi intende concorrere è invitato ad annunciarsi entro il 6
ottobre 2000: i documenti per la prequalifica gli saranno inviati l'11 ottobre
successivo (lett. d). La lett. i) del bando, intitolata "rimedi
giuridici", indica che contro "il programma di
prequalifica" è data facoltà di ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo nel termine di 10 giorni.
B. a) Con
ricorso 29 settembre 2000, la __________, ha impugnato a titolo cautelativo il
bando di concorso in rassegna dinanzi a questo Tribunale. Temendo che "il
programma di prequalifica" si esaurisse in quel solo documento, la
ricorrente ha denunciato la mancanza, in esso, dell'indicazione dei criteri di
idoneità, necessari per operare una selezione tra i concorrenti. Essa ha
pertanto domandato al Tribunale di imporre al committente una modifica del
bando conforme alle sue richieste.
b) Con
risposta 10 ottobre 2000 il dipartimento del territorio ha postulato la reiezione
dell'impugnativa, nella misura in cui è ricevibile.
C. a) Il 20
ottobre 2000, la __________, ha inoltrato un ulteriore ricorso contro il bando
di concorso per contestare, questa volta, i documenti per la prequalifica
inviati ai concorrenti che si erano annunciati. L'insorgente ha anzitutto
sostenuto che i criteri di idoneità, definiti alla cifra 7.1. del documento "indicazioni
generali e basi per la prequalifica", non permettono di effettuare una
selezione oggettiva e verificabile. Essa ha altresì censurato la mancanza di
indicazioni circa la fase successiva del concorso. La ricorrente ha pertanto
chiesto al Tribunale di obbligare il committente a rimediare a tanto.
b) Il Tribunale non ha proceduto ad intimare
questo secondo gravame (art. 48 PAmm).
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
merito alla competenza ad evadere il ricorso in esame il Tribunale considera
quanto segue.
1.1.1. Il concordato intercantonale sugli
appalti pubblici (CIAP) è stato approvato dall'assemblea straordinaria del 25
novembre 1994 della conferenza dei direttori cantonali dei dipartimenti delle
pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione
dell'ambiente e della conferenza dei direttori cantonali dei dipartimenti
dell'economia pubblica. Il Cantone Ticino vi ha aderito mediante decreto legislativo
del 6 febbraio 1996. Il CIAP, approvato dal dipartimento federale dell'economia
pubblica il 14 marzo successivo, è entrato in vigore il 21 maggio 1996. Le direttive
di esecuzione del CIAP (DECIAP) sono state approvate dal Consiglio di Stato
mediante decreto esecutivo 6 novembre 1996, entrato in vigore il 12 novembre successivo.
1.1.2. Il CIAP è, tra l'altro, applicabile
all'aggiudicazione di prestazioni di servizi, vale a dire contratti tra
committente e offerente in merito alla fornitura di prestazioni di servizio,
conformemente all'allegato I, appendice 4 dell'accordo GATT (art. 6 cpv. 1
lett. c CIAP), allorché il loro valore stimato, al netto dell'IVA, raggiunge i
fr. 403'000.-- (art. 7 cpv. 1 lett. c CIAP): valore quest'ultimo adeguato in
fr. 383'000.-- da parte dell'organo intercantonale in applicazione dell'art. 4
cpv. 2 lett. c CIAP. Al CIAP sottostanno, tra l'altro, in qualità di
committente, lo Stato, i suoi istituti pubblici e le sue aziende (art. 8 cpv. 1
lett. a CIAP). L'art. 15 cpv. 1 CIAP stabilisce che contro le decisioni del
committente è dato ricorso a un'istanza cantonale indipendente, che decide in
via definitiva. Nel nostro Cantone è stato designato all'uopo il Tribunale cantonale
amministrativo (art. 4 cpv. 1 del decreto legislativo di adesione).
1.1.3. Nel concreto caso committente è lo
Stato, agente attraverso il dipartimento del territorio. Secondo le indicazioni
date da quest'ultimo nella risposta 10 ottobre 2000, la commessa in discussione,
che concerne una prestazione di servizio contemplata all'allegato I, appendice
4 dell'accordo GATT (corrispondente agli allegati 2 del CIAP e DECIAP), supera
il valore soglia fissato all'art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP. Il bando di concorso
costituisce, infine, una decisione impugnabile (§ 33 lett. b DECIAP); i
documenti di concorso - in casu i documenti per la prequalifica inviati ai
concorrenti l'11 ottobre 2000 - devono esse considerati come parte integrante
del bando stesso (§ 13 cpv. 3 lett. g e § 14 DECIAP; DTF 125 I 206). La
competenza del Tribunale amministrativo a decidere il gravame in discussione è
pertanto data (art. 4 cpv. 1 del decreto legislativo di adesione al CIAP).
1.2. I gravami sono inoltre tempestivi (art.
15 cpv. 2 CIAP). Quanto alla legittimazione della ricorrente, il Tribunale
considera quanto segue.
- 2.1.
Secondo l'art. 4 cpv. 2 del decreto legislativo di adesione al CIAP, salvo disposizioni
contrarie del concordato, la procedura di ricorso è retta dalla PAmm. In assenza
di regolamentazione da parte del CIAP, la legittimazione a ricorrere è retta
pertanto dall'art. 43 PAmm. Hanno quindi qualità per interporre ricorso persone
o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione
impugnata (art. 43 PAmm). La nozione di interesse legittimo corrisponde,
secondo la prassi di questo Tribunale, a quella di interesse degno di
protezione giusta gli art. 103 lett. a OG e 48 lett. a PA. Introducendo il
requisito dell'interesse legittimo il legislatore ha quindi voluto, in primo
luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione
ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che
qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto
l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto
della contestazione. D'altro lato basta però l'esistenza di un interesse degno
di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti
soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica,
ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in
ossequio all'art. 43 PAmm basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di
un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla
modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un
giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-1998 n. 13 consid. 2.2. e relativo rinvio
a RDAT I-1993 n. 22 consid. 1.2.; inoltre RDAT I-1999 n. 11 consid. 2b).
2.2. La
ricorrente non interviene nella lite in quanto (potenziale) concorrente: essa
non è dunque lesa dalla decisione dipartimentale direttamente nei suoi propri
(legittimi) interessi, non essendone destinataria. In quanto associazione, essa
ha per contro inoltrato il ricorso in difesa dei diritti dei suoi soci
(cosiddetto ricorso corporativo di natura "egoista"). Affinché possa
essere riconosciuta a favore dell'insorgente la legittimazione ricorsuale è
pertanto necessario che la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione
competa ai suoi singoli soci, che la maggioranza o molti di essi siano toccati
dall'atto impugnato e che gli statuti le affidino la difesa degli interessi
comuni (ZBl 100/1999, pag. 399 e 446; Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 3.a edizione, Zurigo 1998, n. 1383; Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1996, n. 6 ad art. 43, con rinvii
alla giurisprudenza pubblicata nella RDAT; Evelyne Clerc, L'ouverture des
marchés publics: effectivité et protection juridique, Friborgo 1997, pag. 528
seg.; Gauch/Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics,
Friborgo 1999, cifra 25.7 e nota 292 a piè di pagina). Al pari degli altri
presupposti processuali, la sussistenza della legittimazione a ricorrere
dev'essere esaminata d'ufficio; la prova delle circostanze fattuali che la
fondano spetta tuttavia al ricorrente (ZBl cit., pag. 399).
2.3. Nel concreto caso la ricorrente ha
allegato al primo ricorso i suoi statuti e quelli dell'associazione nazionale.
Questa Corte ha quindi invitato l'insorgente ad indicare il numero dei suoi
soci e la loro suddivisione per professioni. Richiesta cui questa ha dato
seguito il 20 ottobre 2000. L'insorgente ha inoltre approfittato del secondo ricorso
per annettere un breve parere rilasciato alla __________ dal dott. __________
in merito alla legittimazione a ricorrere della stessa secondo il diritto
zurighese.
E' quantomeno dubbio che la documentazione
prodotta dalla ricorrente possa bastare, da sola, a comprovare l'adempimento
dei requisiti posti dalla prassi per riconoscerle la legittimazione ricorsuale.
Gli ulteriori accertamenti esperiti d'ufficio (art. 18 cpv. 1 PAmm) dal
Tribunale confermano ad ogni buon conto che i gravami in rassegna devono essere
dichiarati irricevibili.
2.4. La
__________ della __________ è un'associazione giusta gli art. 60 segg. CCS
(preambolo dello statuto __________). Essa è attiva nel Cantone conformemente
agli scopi della __________ (art. 1 cpv. 1 statuto __________). Il suo scopo è
di promuovere l'affiatamento e i sentimenti di amicizia e solidarietà tra i
suoi membri, di contribuire al progresso dell'ingegneria e dell'architettura,
dal lato tecnico, scientifico e estetico, di salvaguardare il prestigio
professionale rappresentando e difendendo la dignità e gli interessi comuni dei
suoi membri (art. 1 cpv. 2 statuto __________). Può diventare socio attivo
della __________, ogni persona fisica che abbia concluso studi superiori
e che svolga l'attività di architetto, di ingegnere o di qualsiasi categoria
riconosciuta (art. 2 cpv. 1 Statuto __________). L'ammissione alla __________,
effettuata tramite la __________, conferisce anche la qualità di socio di
quest'ultima; chi è invece già socio della __________, può chiedere di far
parte della __________ (art. 3 statuto __________).
La qui ricorrente __________, conta 682
membri. Tra questi 330 appartengono alla categoria architettura, 352 alla
categoria ingegneria. Di quest'ultima categoria 215 soci appartengono al
settore del genio civile, gli altri a diversi altri settori (tecnica sanitaria,
industriale ecc.; cfr. risposta 20 ottobre 2000 della segreteria __________).
2.5. La commessa in rassegna riguarda la
progettazione di un ponte. Trattandosi di un'opera del genio civile, la
partecipazione alla procedura di selezione è stata aperta agli studi di
ingegneria. Il bando precisa altresì che questi ultimi devono disporre della
necessaria competenza ed esperienza nel campo specifico della progettazione di
ponti. Anche prescindendo da questa importante restrizione, l'impugnazione del
bando è, comunque sia, circoscritta ai soli studi di ingegneria operanti
nell'ambito della progettazione di opere del genio civile: solo questi ultimi
possono essere considerati potenziali concorrenti toccati nei loro legittimi
interessi dal bando di concorso, di cui sono destinatari. Concorrenti possono
inoltre essere solo i datori di lavoro: chi è dipendente - od anche solo
titolare dello studio d'ingegneria costituito sottoforma di persona giuridica -
non dispone invece della necessaria legittimazione all'uopo (ZBl 100/1999, pag.
444).
Nemmeno 1/3 dei soci della __________,
appartengono al settore del genio civile: non si tratta quindi della
maggioranza, ma di una chiara minoranza di soci. Non è inoltre dato di sapere
quanti, tra di essi, siano datori di lavoro (nell'accezione restrittiva appena
descritta). Ai fini del presente giudizio non appare indispensabile di fornire
una risposta esatta a questa domanda. Tale risposta potrebbe, d'altra parte, condurre
solo ad un ulteriore, senz'altro significativo assottigliamento dei membri
della __________, legittimati a ricorrere, a titolo individuale, contro il
bando in rassegna e nuocere, di riflesso, al riconoscimento della potestà
ricorsuale dell'insorgente. Al di là infatti delle nude cifre, determinante per
il Tribunale appare piuttosto il fatto che, essendo necessario procedere a
successive, per certi versi anche laboriose selezioni per determinare i membri
a favore dei quali la __________, può inoltrare il gravame in rassegna, l'agire
di quest'ultima non si identifica più con il requisito giurisprudenziale della
tutela degli interessi comuni dei suoi soci, ma con la rappresentanza di
interessi specifici di una ben precisa e minoritaria categoria di essi - gli ingegneri
datori di lavoro nel campo del genio civile - ai quali l'accoglimento del ricorso
permetterebbe di partecipare all'aggiudicazione della commessa. L'esercizio dei
diritti di difesa in simile frangente è pertanto precluso ad un'associazione
come quella ricorrente, che raccoglie una vasta cerchia di tecnici per rami di
attività esercitata e indipendentemente dalla loro condizione professionale;
spetta invece esclusivamente al singolo membro della stessa di tutelarsi.
2.6. Il
breve parere del dott. __________, annesso al secondo ricorso, concernente la
legittimazione a ricorrere della __________ secondo il diritto zurighese, non
permette di mutare questa conclusione. Giustamente esso attira piuttosto
l'attenzione sui problemi costituiti, per il riconoscimento della potestà ricorsuale,
dal fatto che i suoi soci appartengono a più rami professionali ed
dall'adempimento del requisito secondo cui tutti i soci di un ramo toccato da
una decisione siano legittimati ad impugnarla (cfr. pag. 5 seg. di quel documento).
- Sulla
scorta di quanto precede i gravami devono essere dichiarati irricevibili. La
tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 6, 7, 15, 16 CIAP, 4 del decreto
legislativo di adesione, § 13, 14, 33 delle direttive di esecuzione, 3, 18, 28,
43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono irricevibili.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico della ricorrente.
-
La presente
decisione è definitiva.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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