AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.242
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00242
Lugano
20 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 settembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 (n. 3476) del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la
decisione 4 maggio 2000 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di
sei mesi;
vista la risposta 10 ottobre
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10
febbraio 1987 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria
B. In seguito egli è stato oggetto di tre provvedimenti amministrativi, segnatamente:
29 gennaio 1993 ammonimento,
per aver circolato a 89/94 km/h (limite 60 km/h);
4 febbraio 1994 ammonimento,
per aver circolato a km/h 123/129 (limite km/h 100);
17 settembre 1998 revoca della
licenza di condurre della durata di un mese, per aver effettuato una manovra di
sorpasso a velocità inadeguata (forte pioggia) ed oltre la linea di sicurezza
creando grave pericolo; il periodo di revoca è stato scontato dal 15 dicembre
1998 al 14 gennaio 1999.
B. Il 6 aprile
2000, alle ore 15.50, __________ ha circolato in territorio autostradale di
__________ (uscita di __________), alla guida dell'autoveicolo "Opel
Vectra" targato __________, ad una velocità, accertata con apparecchio
laser Laveg di 130 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il
limite di 80 km/h.
C. a) A
seguito della suddetta infrazione, il 4 maggio 2000, la Sezione della circolazione,
considerato che __________ era già stato oggetto di un provvedimento amministrativo
di revoca della licenza di condurre dal 15 dicembre 1998 al 14 gennaio 1999, ha
risolto di revocargli la licenza di condurre a scopo di ammonimento per un
periodo di sei mesi, dal 5 giugno 2000 al 4 dicembre 2000 inclusi,
autorizzandolo in tale periodo a guidare ciclomotori.
b) Con
decisione 19 maggio 2000, cresciuta in giudicato, l'autorità dipartimentale ha
inflitto a __________ una multa di fr. 780.-, oltre ad una tassa di giustizia
di fr. 100.-- e alle spese di fr. 40.-, per superamento dei limiti di velocità.
D. a) Il 22
maggio 2000 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la risoluzione
di revoca, postulandone l'annullamento. Il ricorrente ha contestato l'accertamento
dei fatti operato dalla polizia, con particolare riferimento al metodo
utilizzato per il rilevamento della velocità. Ha infine evidenziato la propria
necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali.
b) Con
giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e ha confermato
il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione,
considerandolo adeguato alle circostanze e conforme al principio di
proporzionalità. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che, tenuto conto del
principio dell'unità e della sicurezza del diritto, non vi fosse alcun motivo
per scostarsi dalla constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale, già
cresciuto in giudicato. Ha inoltre evidenziato che, per costante
giurisprudenza, il superamento di un limite di velocità di 50 km/h deve essere
sanzionato con una revoca della licenza di condurre e che l'insorgente è appena
stato oggetto di un provvedimento di revoca nel 1998, conclusosi il 14 gennaio
1999.
E. Con ricorso
26 settembre 2000 __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo in via principale l'annullamento della citata
risoluzione governativa ed in via subordinata una riduzione della revoca ad un
periodo minore di tre mesi. L'insorgente, riconfermandosi nelle argomentazioni
già sollevate davanti all'autorità inferiore, contesta l'accertamento dei fatti
operato dalla polizia e ribadisce la propria necessità di disporre della
licenza di condurre per motivi professionali.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle
argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale
discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- Il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale
norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi
aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno
potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace
a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK
auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser,
Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im
Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.
I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.,
STA 21.10.1996 in re T.).
- La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr).
La licenza di condurre va invece
obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la
sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).
Va osservato che la revoca della licenza a
titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole
di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva
(art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo
conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della
colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a
motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento non può essere
inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione
che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr.
art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr) e
dev'essere di almeno sei mesi se la licenza
va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima
revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c).
- 4.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30
km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della
licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione sono
favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a;
113 Ib 143 consid. 3c; 108 Ib 65 consid. 1).
Qualora venga accertato un superamento
superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali
sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett.
a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476
consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).
4.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha
superato di 50 km/h la velocità massima consentita. Egli ha dunque gravemente
compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve
pertanto essere obbligatoriamente revocata.
La colpa del ricorrente è indubbiamente
grave, a maggior ragione se si considera che non è la prima volta che viene
sanzionato per eccesso di velocità. In particolare, egli è recidivo ai sensi dell'art.
17 cpv. 1 lett. c LCStr, avendo superato il limite di velocità a pochi mesi
dalla scadenza della precedente revoca della patente ed inoltre ha alle spalle
due ammonimenti per la medesima infrazione.
- 5.1. Il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato
un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio,
a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione
penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del
comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento
amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì
sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato.
In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del
giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato
nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si
basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di
polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista
la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi
confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca
della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito
del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In
simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento
amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto,
secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad
esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio
emanato in tale procedura.
5.2. Nel caso di specie il ricorrente ben
sapeva che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura di
revoca della licenza di condurre. Infatti già il 14 aprile 2000 egli era stato
avvertito dalla Sezione della circolazione che nei suoi confronti erano dati
gli estremi per procedere con l'adozione di tale misura. Il 19 maggio 2000
l'autorità dipartimentale gli ha inflitto una multa per violazione dei limiti
di velocità. Considerato che __________ non ha impugnato presso le istanze superiori
la decisione di multa, essa è cresciuta in giudicato. Pertanto alla luce della
citata giurisprudenza, in questa sede, irrilevanti i motivi per i quali egli
non ha presentato ricorso contro la risoluzione di multa, gli è preclusa la
possibilità di mettere nuovamente in discussione sia i fatti in oggetto sia
l'apprezzamento degli stessi da parte dell'autorità dipartimentale. Per
evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è vincolato al giudizio
di condanna pronunciato dalla Sezione della circolazione.
- 6.1.
L'insorgente, responsabile artistico della società __________, allega di avere
una necessità professionale di disporre della licenza di condurre. L'Esecutivo
cantonale, nel giudizio impugnato, non ha preso posizione su tale argomentazione.
6.2. La
giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e
soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di
lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di
non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi
rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht,
vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista
un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato
il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che
misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla
revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione
se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve
essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi
importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale
stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza
di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II
572 e ss., consid. 2c).
6.3. Per __________, organizzatore di
manifestazioni, spettacoli e concerti, la necessità della licenza di condurre
per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza
invalsa in materia. In particolare, la situazione dell'insorgente non è certamente
paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire
l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad
esempio il caso di un autista professionale.
E' ben vero che nella sua professione __________
è obbligato a spostarsi in luoghi diversi per incontrare gli artisti, gli
sponsor ecc.. Va tuttavia evidenziato che il ricorrente ha comunque la
possibilità di far capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici o di
un ciclomotore, nonché di ricorrere all'aiuto di conoscenti. In quanto esposto
dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta
gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte
della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come
mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione
stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per
l'interessato, possono comunque essere ovviati, come detto, utilizzando i mezzi
pubblici o un ciclomotore.
-
Tenuto
conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva, del fatto che
__________ non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a motore
(art. 33 cpv. 2 OAC), nonché della circostanza che egli è recidivo ai sensi dell'art.
17 cpv. 1 lett. c LCStr (cfr. consid. A), il provvedimento di revoca pronunciato
nei suoi confronti, di una durata corrispondente al minimo previsto dalla
legge, appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata
dai tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, n. 2458).
-
Stante
tutto quanto precede, il ricorso va respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1
lett. c, 32 cpv. 2 LCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 2 cpv. 1 e 2 ONC; 10
LALCStr; 1 ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster