AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.234
Data decisione, Autorità:
02.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00234
Lugano
2 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 settembre 2000 di
tutti patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato
(no. 3354) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 26 ottobre 1999, rilasciata dal municipio di __________ alla
__________ per la posa di un'antenna per la telefonia mobile sul tetto del
silos dell'__________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
29 settembre 2000 del
municipio di __________;
-
3 ottobre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
10 ottobre 2000 della
__________;
-
12 ottobre 2000 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 15
marzo 1999 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
posare una stazione radio base con relative antenne per la telefonia mobile sul
tetto del silo dell'__________, alto 55 m e situato in prossimità della
stazione FFS, nella zona industriale N (part. n. __________ RF). L'impianto è
costituito da 6 cabine modulari e da 4 supporti metallici, alti al massimo m
3.90 dalla soletta del tetto, destinati a sorreggere 4 antenne paraboliche di
50 - 60 cm di diametro, nonché 2 antenne rettangolari, alte m 1.57 e larghe una
ventina di centimetri. Alla domanda era allegato il calcolo dettagliato delle
radiazioni non ionizzanti prodotte dall'impianto, allestito secondo le direttive
dell'UFAFP allora in vigore.
b. Nel termine di pubblicazione la domanda è
stata avversata da 232 abitanti della zona, che hanno contestato l'impianto
soprattutto dal profilo delle immissioni elettromagnetiche prodotte.
Esperite le necessarie verifiche, il 18
giugno 1999 il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente
l'intervento alla condizione che le antenne A e C fossero poste ad un'altezza
di m 4.50 dalla soletta del silo.
c. Il 26 ottobre 1999 il municipio ha
rilasciato l'autorizzazione richiesta, alle condizioni poste dal Dipartimento
del territorio, respingendo le opposizioni per motivi che verranno illustrati
più avanti.
B. Con
giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo
il ricorso contro di essa interposto dai tre opponenti menzionati in epigrafe.
Richiamandosi al preavviso del Dipartimento
del territorio, il Governo ha anzitutto ritenuto che l'impianto rientrasse nei
limiti dell'ORNI. Il municipio non sarebbe stato tenuto a procedere ad ulteriori
verifiche. Le distanze di sicurezza sarebbero ampiamente rispettate. Una
valutazione combinata delle immissioni prodotte dalle antenne per la telefonia
mobile con quelle generate dagli impianti della ferrovia sarebbe esclusa.
Da respingere sarebbero pure le
contestazioni riferite alla conformità di zona, stante che l'impianto serve
anche la zona di situazione. Infondate sarebbero infine anche le censure
riferite all'altezza massima delle costruzioni prescritta dall'art. 28 NAPR di
__________. In mancanza di disposizioni specifiche riferite all'altezza massima
dei soli corpi tecnici o delle costruzioni comprensive di siffatte sporgenze,
l'impianto non sarebbe lesivo del diritto autonomo comunale. L'autorizzazione
procederebbe d'altro canto da un esercizio corretto del potere discrezionale,
che dev’essere riconosciuto all'autorità comunale nell'ambito dell’applicazione
dell'art. 28 NAPR disciplinante l'altezza degli edifici.
C. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
I ricorrenti rimproverano anzitutto al
Consiglio di Stato di non aver verificato, mediante perizia, il calcolo delle
immissioni prodotto dall’. Chiedono pertanto che la SPAA verifichi la
conformità dell'impianto con le disposizioni dell'ORNI. Con l'entrata in vigore
di quest'ordinanza, allegano, la procedura di calcolo della zona franca,
prevista sino a quel momento, non sarebbe più applicabile. Questa zona si
estenderebbe peraltro per un raggio di 159 m e toccherebbe luoghi sensibili, in
particolare, una scuola, un asilo e diverse abitazioni, oltre che gli uffici
dell', proprietaria dell'immobile. Il semplice innalzamento delle
antenne ad un'altezza di m 4.5 dalla soletta, imposto dall'autorità cantonale a
titolo di condizione della licenza, sarebbe del tutto insufficiente per
rientrare nei limiti fissati dall'ORNI.
Le antenne, soggiungono gli insorgenti, non
potrebbero nemmeno essere considerate come un corpo tecnico, poiché non sarebbe
dato alcun nesso funzionale con l'edificio sottostante. L'art. 28 NAPR sarebbe
inoltre carente, poiché riserverebbe al municipio un eccessivo potere
d'apprezzamento. Del tutto inconferente, concludono, sarebbe il paragone tra le
sirene della protezione civile e le antenne per la telefonia mobile,
prospettato da questo Tribunale in un precedente giudizio vertente su un impianto
analogo.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che contesta la necessità di
allestire una perizia sulla conformità dell'impianto con le disposizioni
dell'ORNI. Ad identica conclusione perviene l'Ufficio autorizzazioni a
costruire, che allega una dettagliata presa di posizione della SPAA, di cui si
dirà nei considerandi di diritto.
Il municipio di __________ si conferma
invece nelle osservazioni presentate in prima istanza, mentre la proprietaria
dell'immobile si astiene dal prendere posizione.
Con dettagliate osservazioni l’__________
postula a sua volta la conferma del giudizio impugnato, sottolineando anzitutto
la perfetta conformità dell'impianto con le norme dell'ORNI. Conformità, che
risulterebbe dal calcolo dettagliato prodotto con la domanda di costruzione e
verificato dalla SPAA. Con l'innalzamento della antenne a m 4.5 dalla soletta
del tetto, prosegue l', i valori risultanti dal calcolo, già di per
sé inferiori ai limiti dell'ORNI, si ridurrebbero ulteriormente. Prive di fondamento
sarebbero quindi le censure sollevate dai ricorrenti a tal proposito. Da
respingere sarebbe pure la pretesa di considerare le immissioni congiuntamente
con quelle degli impianti della ferrovia. Le antenne, conclude l',
non disattenderebbero alcuna norma sulle altezze. La fattispecie in esame
sarebbe del tutto analoga a quella che ha formato oggetto del giudizio del
Tribunale cantonale amministrativo richiamato dal Consiglio di Stato.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Ai
ricorrenti __________ e , proprietari di un fondo situato sul lato W
del viale Stazione, di fronte a quello dell' e quindi direttamente e
personalmente toccati dalla licenza impugnata, va riconosciuta la legittimazione
attiva. Dubbia, per non dire esclusa, è invece la qualità per agire in giudizio
del ricorrente __________, abitante in via __________, al di là della linea
ferroviaria, ad alcune centinaia di metri dal controverso impianto. Una simile
distanza permette infatti di escludere che l’atto in contestazione possa
toccarlo in misura superiore ad un qualsiasi altro amministrato. La questione
può tuttavia rimanere indecisa, poiché il ricorso deve comunque essere
esaminato nel merito.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non occorre in particolare
incaricare la SPAA di allestire una perizia tecnica sulla conformità dell'impianto
per rapporto alle norme dell'ORNI, poiché quest'ufficio ha già operato le
necessarie verifiche dapprima in sede di esame della domanda di costruzione e
poi davanti alle istanze di ricorso. La dettagliata e convincente presa di
posizione sulle censure d'ordine tecnico sollevate dai ricorrenti permette di
prescindere da ulteriori accertamenti.
- ORNI
2.1. L'ordinanza sulla protezione dalle
radiazioni non ionizzanti (ORNI), entrata in vigore il 1° febbraio 2000, ha per
scopo la protezione dell'uomo da tutti i tipi di RNI, nella gamma da 0 Hz a 300
GHz, prodotte da impianti fissi, esclusi quindi i telefoni cellulari (cfr. art.
2 cpv. 2 lett. d ORNI). Nel solco del principio della prevenzione sancito dalla
LPAmb, essa impone una limitazione preventiva delle emissioni (art. 4 e
allegato 1 ORNI) e stabilisce dei valori limite d'immissione che variano in
base alla frequenza della radiazione (art. 13 e allegato 2 ORNI). Quest'ultimi
corrispondono in sostanza a quelli pubblicati nell'aprile 1998 dalla
Commissione internazionale per la protezione contro la radiazione non ionizzanti
(ICNIRP).
Per quanto attiene in particolare alle
stazioni base della telefonia mobile con potenza equivalente irradiata di
almeno 6 W, l'ordinanza prescrive un valore limite (d'emissione) di 4.0 V/m per
gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz e di 6.0 V/m per quelli
trasmettono nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore (vedi allegato
1 cifra 64 ORNI); questi valori devono essere rispettati in ogni luogo ad
utilizzazione sensibile (locali destinati regolarmente al soggiorno prolungato
di persone, terreni da gioco per bambini, ecc.; art. 3 cpv. 3 ORNI) nello stato
di esercizio determinante dell'impianto (numero massimo di conversazioni e di
scambi di dati effettuabili alla potenza massima; cifra 63 allegato 1 ORNI). Il
valore limite d'immissione stabilito dall'ORNI per la frequenza di 1800 MHz è
invece di 58 V/m in termini di intensità del campo elettrico (vedi cifra 11
allegato 2 ORNI: 1.375 . Ö1800); tale valore, di gran lunga superiore (dieci volte circa) al
valore limite dell'impianto, va osservato ovunque possano trattenersi delle
persone (art. 13 cpv. 1 ORNI).
2.2. Nel
caso in esame, la domanda di costruzione inoltrata dalla __________ era
corredata da una relazione tecnica dettagliata, allestita in base alle
direttive emanate dall'UFAFP in previsione dell'entrata in vigore dell'ORNI.
Stando a questa relazione, sul tetto piano del silos (luogo non sensibile)
sarebbe stato riscontrabile un valore d'immissione I pari a 0,977 (56,9 V/m), a
fronte del valore limite di 1, stabilito dall'ORNI. Per i luoghi sensibili più
vicini (uffici dell'__________) era invece indicato un valore di 0,005 (0.29
V/m), di gran lunga inferiore al limite prescritto (0.1). Verificati i dati
forniti dalla __________ ed accertato il rispetto dei valori prescritti
dall'ORNI, la SPAA ha preavvisato favorevolmente la domanda. Allo scopo di
ridurre il valore d'immissione previsto sul tetto, in modo da ridurre
l'esposizione degli addetti alla manutenzione, ha comunque imposto di aumentare
a m 4.50 l'altezza delle antenne dalla soletta.
I ricorrenti contestano queste deduzioni
asserendo che l'impianto esigerebbe il rispetto di una zona franca di 159 m di
raggio, determinata in base al metodo di calcolo semplificato che veniva
applicato prima dell'entrata in vigore dell'ORNI.
La censura va respinta. Anzitutto, perché
L'ORNI ha abrogato il metodo di calcolo semplificato, che pertanto non è più
applicabile. In secondo luogo, perché anche se lo fosse, il raggio della zona
franca - concetto, questo, che non è stato ripreso dall'ORNI - non sarebbe
comunque di 159 m, come, a torto, sostengono i ricorrenti, ma dieci volte
inferiore (15.9). Il VLI determinante del campo elettrico è infatti di 58,3 V/m
e non di soli 5.8 V/m come erroneamente calcolato dai ricorrenti.
Ingiustificate sono dunque le critiche
sollevate dai ricorrenti in relazione alla condizione di innalzare le antenne a
m 4.5 dal tetto del silo, posta dall'autorità cantonale. Questa condizione non
è infatti volta a far rientrare l'impianto nei limiti ammessi dall'ORNI, ma è
unicamente destinata a ridurre l'esposizione alle radiazioni di coloro che si
recano sul tetto dell'immobile, in particolare per esigenze di manutenzione.
Da respingere, siccome infondata, è pure la
richiesta dei ricorrenti di valutare le immissioni delle antenne congiuntamente
a quelle degli impianti elettrici della ferrovia o addirittura della centrale
elettrica situata vicino all’abitazione del ricorrente __________. La
valutazione congiunta è prescritta soltanto all'interno delle singole fasce di
frequenza. Non è quindi imposta nel caso di impianti per la telefonia mobile
che operano su frequenze tra 100 kHz e 300 GHz ed impianti a corrente forte
della ferrovia, caratterizzati da una frequenza di 16 Hz. Ma anche se un simile
obbligo sussistesse effettivamente, la ragguardevole distanza (ca 100 m) tra i
due impianti permette di prescindere dalla valutazione congiunta auspicata dai
ricorrenti.
Ne discende che in quanto fondata sull'ORNI
la licenza impugnata va senz'altro confermata siccome immune da violazioni del
diritto.
- Altezza
3.1. Il limite d'altezza delle costruzioni è
un parametro edilizio di primaria importanza. Esso definisce in particolare gli
ingombri delle costruzioni, in modo da assicurare, in concorso con le norme
sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione
e dell'aerazione naturali. Indirettamente, esso definisce inoltre la morfologia
degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un
edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui
l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza
massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio di misurazione si
evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in
considerazione ai fini della determinazione delle altezze. Salvo diversa,
esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi
tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali
torrini degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e
servono alla funzionalità degli edifici (RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Scolari,
Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Sono invece computati gli attici
(art. 43 RLE), siccome determinanti ingombri superiori a quelli di un semplice
corpo tecnico.
Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli
edifici non significa che le altre costruzioni non soggiacciano a limiti
d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia
applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai fini
dell'applicazione dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque la
presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi
circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte
da un edificio. In quest'ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto che le
prescrizioni sull'altezza non si applicassero a pali della luce ed antenne (BVR
1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).
3.2. L'art. 28 NAPR di __________,
disciplinante l'altezza degli edifici, alla lett. b stabilisce che "la
volumetria e l'altezza dei corpi tecnici (corpi per accedere ai tetti, per gli
ascensori, uscite di sicurezza, comignoli, collettori solari e altri corpi sporgenti)
devono essere contenute entro i limiti indispensabili alla loro funzionalità.
In tal caso la loro altezza non è computata in quella dell'edificio".
La disposizione in esame esplicita a livello
normativo la prassi che esclude determinati elementi costruttivi, sporgenti dai
tetti, dal computo dell'altezza degli edifici. I contorni della nozione di
corpo tecnico sono deducibili dall’esemplificazione annessa alla norma. In base
ad essa si possono considerare corpi tecnici quei manufatti e quelle
installazioni, che sporgono in misura più o meno rilevante da una costruzione
principale e che servono ad assicurarne il funzionamento. A differenza di
analoghe norme di altri ordinamenti comunali, l’art. 28 lett. b NAPR non esige
esplicitamente che il corpo tecnico costituisca un accessorio della costruzione
principale. Benché, di regola, i corpi tecnici che sovrastano le costruzioni
siano connessi in misura più o meno significativa all'opera sottostante, la
norma in esame prescinde dall'esistenza di un rapporto di subordinazione tra il
corpo tecnico e la costruzione che lo supporta.
L'art. 28 NAPR non fissa nemmeno un’altezza
massima in termini metrici dei corpi tecnici. L’unico limite è dato dalle
esigenze di funzionalità del corpo tecnico, nel senso che la sua altezza deve
essere aggiunta a quella della costruzione sottostante nella misura in cui non
è necessaria per il suo funzionamento. Contrariamente a quanto assumono
i ricorrenti, criterio decisivo, ai fini del computo dell’altezza di questi
ingombri, non è la funzionalità dell’edificio che lo sorregge, ma quella del corpo
tecnico, considerato in quanto tale. Lo si deduce dall’inequivocabile tenore
della norma. Il fatto che anche l’edificio sottostante tragga vantaggio dalla
funzionalità del corpo tecnico non permette di accreditare una diversa
interpretazione.
3.3. Nell’evenienza concreta, il municipio
di __________ ha ritenuto che le antenne in contestazione fossero da
considerare alla stregua di corpi tecnici non computabili sull’altezza della
costruzione in quanto indispensabili alla loro funzionalità. Riallacciandosi ad
un precedente giudizio, reso da questo tribunale in un caso del tutto analogo
(STA 14.6.2000 in re O.C.), il Consiglio di Stato ha sostanzialmente condiviso
questo assunto, ritenendo, dal canto suo, che il fatto che l’impianto non
appaia funzionalmente connesso all'edificio sottostante non fosse di decisivo rilievo.
I ricorrenti contestano questa deduzione, sottolineando come queste sporgenze
siano escluse dal computo dell’altezza soltanto nella misura in cui risultano
funzionalmente connesse alla costruzione sulla quale insistono.
Le obiezioni dei ricorrenti non possono
essere accolte.
Le antenne in discussione sono destinate a
ricevere ed a diffondere segnali della telefonia mobile nell'ambito di una rete
che copre l’intero territorio nazionale. Considerate le loro caratteristiche
oggettive e la funzione esplicata, non v'è dubbio che costituiscano un impianto
ad alto contenuto tecnologico. Giustamente, nemmeno i ricorrenti contestano
questa deduzione.
Tenuto conto di questa loro caratteristica,
dell’ingombro che determinano e della posizione in cui sono collocate, il
municipio ha ritenuto che le antenne costituissero un corpo tecnico, la cui altezza
non poteva essere computata su quella della costruzione in quanto dettata da
effettive esigenze di funzionalità.
Dal profilo del diritto cantonale, in
particolare dell’art. 40 LE, disciplinante i criteri di misurazione
dell’altezza degli edifici, la decisione del municipio di non computare
l’altezza delle antenne su quella dell'edificio sottostante regge perfettamente
alla critica.
Decisiva ai fini della determinazione di
questo parametro continua infatti ad essere l’altezza del filo del cornicione
di gronda rispetto al terreno, che rimane del tutto invariata.
Dal profilo del diritto comunale,
segnatamente dell’art. 28 NAPR, la conclusione può invece apparire opinabile
nella misura in cui l’impianto, non essendo destinato a servire l’immobile sul
quale verrebbe ad insistere, non versa in quel rapporto di subordinazione
funzionale, che generalmente lega i corpi tecnici alle costruzioni sottostanti.
Considerato tuttavia che la nozione di corpo tecnico, posta a fondamento di
questa norma, non presuppone esplicitamente l’esistenza di un rapporto di
subordinazione tra il corpo tecnico e l’edificio che lo sorregge, la deduzione
non appare insostenibile. Tenuto conto della latitudine di giudizio che deve
essere riconosciuta al municipio nell’interpretazione del diritto autonomo
comunale e delle caratteristiche dell’impianto, analoghe, dal profilo degli
ingombri, a quelle dei corpi tecnici che si possono generalmente riscontrare in
una zona a vocazione industriale, la predetta incongruenza non permette di
ravvisare alcuna violazione del diritto nella conclusione tratta dal municipio.
Non potendosi, d’altro canto, dubitare che
l’altezza delle antenne risponda ad effettive esigenze di funzionalità
dell’impianto stesso, in particolare alla necessità di ottimizzare i
collegamenti all’interno del comprensorio servito, anche da questo profilo la
decisione del municipio di non computarle sull’altezza dell’edificio
sottostante sfugge alla critica dei ricorrenti.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dei ricorrenti in solido.
Per questi motivi,
visti gli art. 11, 12 LPAmb; 2, 13 ORNI; 21, 40 LE; 28
NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
alla __________ fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster