AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2000.225
Data decisione, Autorità:
05.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00225
Lugano
5 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 settembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 (n. 3357) del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione
25 novembre 1999, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della circolazione, gli ha revocato a titolo definitivo la licenza di
condurre;
vista la risposta 3 ottobre
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18
giugno 1984 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per veicoli di categoria
B. In seguito egli è stato oggetto di numerosi provvedimenti amministrativi, segnatamente:
26 novembre 1985 revoca della
licenza di condurre della durata di due mesi, per aver circolato con un motoveicolo
sprovvisto di targhe e assicurazione ed essere incorso in un incidente;
18 febbraio 1986 revoca
della licenza di condurre per la durata di tre mesi, per aver eseguito due negligenti
manovre di inversione di marcia sulla semi-autostrada;
19 agosto 1987 revoca
della licenza di condurre per la durata di 2 mesi e mezzo, per aver circolato a
km/h 96/102 (limite km/h 50);
19 aprile 1989 revoca
della licenza di condurre della durata di cinque mesi e mezzo, per aver
circolato a velocità eccessiva ed inadeguata, perdendo la padronanza della
guida e collidendo contro un pilone;
19 agosto 1993 revoca
della licenza di condurre per la durata di otto mesi, per aver circolato in
stato di ebrietà, perso la padronanza della guida, fuoriuscendo dal campo
stradale, urtato un muretto ed essersi poi allontanato; in seguito perso la
padronanza della guida in curva, fuoriuscito dal campo stradale, riparte a
velocità elevata e pericolosa si dà alla fuga essendo inseguito dalla polizia;
18 ottobre 1996 ammonimento,
per aver perso la padronanza di una vettura con rimorchio, ed urtato la
protezione metallica di separazione delle corsie;
31 dicembre 1997 revoca della
licenza di condurre per la durata di sei mesi, per non essersi avveduto, in
prossimità di un passaggio pedonale, di un ragazzo che si apprestava ad
attraversare la carreggiata, frena, si sposta ma lo urta; il periodo di revoca
è stato effettuato dal 31 dicembre 1997 al 30 giugno 1998.
B. a) Il 21
marzo 1999, verso le ore 1.30, __________ alla guida dell'autovettura
"VW" targata __________, in territorio di __________, ha circolato ad
una velocità eccessiva e pericolosa (da lui ammessa in circa 80-100 km/h,
laddove vige il limite di 60 km/h) e, in prossimità di un'area rotatoria, ha
effettuato il sorpasso di un veicolo. Durante la manovra di rientro ha
negligentemente perso la padronanza della guida, e di conseguenza ha dapprima
urtato un paletto spartitraffico ed in seguito una vettura che stava
regolarmente sopraggiungendo in senso inverso, ed infine un paletto della
segnaletica posto all'interno dell'area rotatoria. __________ si è quindi allontanato,
omettendo di conformarsi ai suoi doveri legali in caso di infortunio, occultando
in seguito la propria vettura e staccando le targhe nel tentativo di far
perdere le sue tracce.
b) Il 5 giugno 1999, verso le ore 19.25,
alla guida dell'autovettura "Audi" targata __________, in territorio
di __________, ha effettuato il sorpasso di un veicolo, quindi, accortosi della
vicinanza di un motoveicolo regolarmente transitante in senso inverso, è
rientrato repentinamente sulla corsia di marcia urtando con il rimorchio
leggero il veicolo appena superato; poi si è allontanato omettendo di
conformarsi ai suoi doveri legali in caso di infortunio. Nelle medesime
circostanze, ha poi omesso di osservare la segnalazione semaforica indicante
"fermata" posta davanti ad un cantiere stradale, superando pure una
colonna di veicoli regolarmente arrestatasi, ed infine ha superato due veicolo
oltrepassando la linea di sicurezza.
C. Preso atto
della perizia psicotecnica 7 ottobre 1999 dello psicologo del traffico lic.
psic. __________, con risoluzione 25 novembre 1999 la Sezione della
circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre a titolo
definitivo giusta gli art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LCStr. L'autorità
dipartimentale ha inoltre precisato che un eventuale riesame sarebbe stato
concesso solo nei termini (5 anni) e alle condizioni previste dall'art. 23 cpv.
3 LCStr, nonché negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
D. a) Il 13
dicembre 1999, __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la
predetta risoluzione, postulandone l'annullamento. In tale sede, il ricorrente
ha contestato le conclusioni cui è giunto lo psicologo del traffico in merito
alla sua inidoneità caratteriale alla guida e ha postulato l'allestimento di un
ulteriore perizia.
b) In data 11 gennaio 2000 il Consiglio di
Stato ha dato incarico al dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e
psicoterapia, di allestire un perizia medico-psichiatrica volta a stabilire
l'idoneità alla guida di __________.
c) Con decreto d'accusa 7 febbraio 2000 il
procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'insorgente ad una pena di 90
giorni di detenzione, da espiare, ed al pagamento di una multa di fr. 1'500.--
per violazione degli art. 90 cifra 1 e 2 , 91 cifra 3 e 92 cpv. 1 LCStr in
relazione ai fatti del 21 marzo 1999 e 5 giugno 1999. __________ ha interposto
opposizione.
d) Con giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio
di Stato, preso atto del rapporto peritale 15 giugno 2000 del dr. med.
__________, ha respinto il gravame di __________, confermando la risoluzione
dipartimentale. L'Esecutivo cantonale ha in sostanza motivato la propria
decisione facendo riferimento alle risultanze peritali. Ha inoltre ritenuto il
ricorrente inidoneo caratterialmente a condurre veicoli a motore, lasciando per
contro aperta la questione a sapere se egli sia da considerarsi incorreggibile
ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LCStr, non avendo tale elemento portata propria.
Viste le circostanze e le considerazioni contenute nella perizia ha infine
ritenuto appropriato e giustificato un periodo di prova di 5 anni.
E. Contro la
predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo l'adozione
nei suoi confronti di una misura di revoca a tempo indeterminato, con la
facoltà per il ricorrente di richiedere il riesame della fattispecie apportando
la prova della sua idoneità alla guida. Produce lo scritto 15 settembre 2000
dello psicologo __________, il quale ritiene che un periodo di psicoterapia
intensa potrebbe mutare nel medio termine lo scenario psicologico del
ricorrente, anche in considerazione delle sue attuali forti motivazioni.
L'insorgente rileva infine la propria necessità di disporre della licenza di
condurre per motivi professionali.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
informazioni.
G. Con
sentenza 15 dicembre 2000, cresciuta in giudicato, il presidente della Corte
delle Assise correzionali di Lugano, giudicando sull'opposizione interposta da
__________ contro il decreto di accusa 7 febbraio 2000, ha confermato tutte le
imputazioni in esso contenute, ad eccezione dell'inosservanza dei doveri in caso
di infortunio in relazione alla collisione del 5 giugno 2000, e ha condannato
l'insorgente alla pena di sessanta giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente, nonché al pagamento di una multa di fr. 1'500.--.
H. Con scritto
16 gennaio questo tribunale ha comunicato __________ di aver acquisito agli
atti la sentenza 15 dicembre 2000 del Presidente delle Assise correzionali di
Lugano, invitandolo a presentare eventuali osservazioni. Il ricorrente è
rimasto silente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le
decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione
stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle
risultanze del complemento istruttorio esperito da questo tribunale (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- Secondo
l'art. 17 cpv. 2 LCStr la licenza di condurre dev'essere revocata durevolmente
al conducente incorreggibile.
Il Tribunale federale ha considerato
incorreggibile un conducente che persiste, in un lasso di tempo relativamente
breve, nell'infrangere le norme della circolazione, malgrado le ripetute sanzioni
penali ed amministrative pronunciate a suo carico. La revoca durevole a norma
dell'art. 17 cpv. 2 LCStr è volta ad escludere dal traffico quei pochi
conducenti, costantemente recidivi, che sono responsabili di una gran parte
degli incidenti della circolazione. La misura configura una revoca a scopo di
sicurezza e trova fondamento nell'inattitudine caratteriale di detti automobilisti
alla guida. L'incorreggibilità del conducente non costituisce un criterio di
revoca con portata propria, ma presuppone un'inidoneità alla guida per motivi
caratteriali o per altri motivi (DTF 106 Ib 329 consid. a; R. Schaffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die
Administrativmassnahmen, Berna 1995, n. 2188). Tutt'al più, l'incorreggibilità
ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LCStr e della prassi suindicata può costituire un
indizio, affinché l'autorità fissi un periodo di prova relativamente lungo.
-
A norma
dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre
dev'essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento
precedente, di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La
revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una
prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I-1994
n. 64 consid. 4a; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr.
Schaffhauser, op. cit., n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre
dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la
sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa
fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente,
revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per
ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed.
franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento
del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di
dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma
dell'art. 9 OAC (RDAT I-1994, n. 64 consid. 4a).
-
4.1. In
concreto la perizia psico-tecnica allestita dal lic. psic. __________ - laureato
in psicologia e designato dal Consiglio di Stato quale psicologo del traffico -
appare a questo tribunale attendibile, oggettiva e fondata. Inoltre le
conclusioni cui è giunto lo psicologo del traffico sono state sostanzialmente
ribadite dal dr. med. __________, il quale ha confermato l'inidoneità alla
guida di __________. In particolare, quest'ultimo ha condiviso le sanzioni
suggerite dal lic. psic. __________, da lui definito un perito serio,
competente e non prevenuto, "che ha adeguatamente considerato i tratti
caratteriali essenziali e rilevanti per giudicare l'idoneità alla guida, come
pure gli antecedenti del peritando che devono entrare in considerazione".
Secondo il perito, per __________ "irritabilità e scarsa introspezione
sembrano alla base del bisogno di agire in quei contesti (ad es. la guida di automobili)
che autorizzano solo in parte l'espressione della pulsionalità alla condizione
comunque del rispetto delle regole e, nello specifico, del codice della
circolazione. In base a queste considerazioni arriviamo alla diagnosi di
nevrosi del carattere (nevrosi asintomatica), ai sensi di una difficoltà
generale nel valutare, tollerare ed elaborare i conflitti intra-psichici, il
tutto associato ad un grado di immaturità non irrilevante. Egli è tuttavia in
possesso delle sue facoltà mentali nel senso che è cosciente di tutto ciò che
attua e potenzialmente potrebbe essere in grado di gestire e controllare il suo
agire" (cfr. p. 6). Il dr. med. __________ ha formulato una prognosi
riservata, peraltro condivisa dal "consulente privato" del
ricorrente, lo psicologo __________ (cfr. scritto del 15 settembre 2000). In
particolare, il perito, pur rilevando che controlli evolutivi presso uno
specialista nell'arco di più anni potranno eventualmente confermare passi
maturativi nel senso di maggior controllo degli impulsi e di un comportamento
meno coatto nei momenti di tensione, ha tuttavia concluso che la sanzione
irrogata a __________ è adeguata. Per contro, una psicoterapia richiederebbe
un'autentica e forte motivazione da parte del peritando, per il momento affatto
ravvisabile.
Questo tribunale ritiene che le conclusioni
cui sono giunti il lic. psic. __________ ed il dr. med. __________ sono
convincenti, credibili e basate su elementi concreti.
4.2. I precedenti del ricorrente confortano
la convinzione di questo tribunale circa l'affidabilità delle due perizie
summenzionate. Nell'ambito di una seria analisi della personalità di un conducente
che suscita dubbi in merito alla sua attitudine alla guida, è infatti normale
che si tenga conto dei precedenti trascorsi.
In concreto, è incontestato che il
ricorrente si è reso autore in passato di significative violazioni alle norme
sulla circolazione stradale e che per ben sette volte è stato oggetto di
provvedimenti amministrativi, senza tuttavia mai dimostrare di voler troncare
con il passato, segnatamente cambiando il proprio stile di guida. Le infrazioni
commesse dall'insorgente e sfociate in un ulteriore provvedimento
amministrativo di revoca, il settimo nell'arco di circa 14 anni, comprovano
l'esistenza di un problema caratteriale di fondo, che le misure precedentemente
prese nei suoi confronti non hanno contribuito a risolvere.
4.3. Da quanto esposto discende che i
referti dello psicologo del traffico e del dr. med. __________ sono chiari e
sorretti da motivazioni coerenti. In simili circostanze non si può rimproverare
all'Esecutivo di aver aderito alla prognosi negativa formulata dai due periti.
Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr,
giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale,
sono dunque adempiute.
- Resta da
esaminare se la misura concernente il periodo di prova della durata di cinque
anni è proporzionata alla fattispecie.
5.1. La revoca della licenza a scopo di
sicurezza per inidoneità caratteriale o per altri motivi che non siano medici,
deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione
deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo
di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di
cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento
ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata
condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv.
3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di
sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante
il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure
condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. R. Schaffhauser,
op. cit., n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).
5.2. Come si è visto, il ricorrente è già
stato oggetto di sei misure di revoca della licenza di condurre. Ora, l'ultimo
provvedimento adottato nei suoi confronti, della durata di sei mesi, si è
concluso soltanto il 30 giugno 1998. Si deve inoltre considerare che l'insorgente,
precedentemente al provvedimento di revoca qui in esame, è già stato colto a
circolare a velocità eccessiva/inadeguata in quattro occasioni, si è allontanato
dal luogo del sinistro in due occasioni e per ben quattro volte ha perso la padronanza
del proprio veicolo. Orbene, già queste esperienze avrebbe dovuto bastare per
impedirgli di ricadere nelle medesime infrazioni. Tuttavia, malgrado i lunghi
periodi di revoca che ha dovuto scontare, egli non ha tratto alcun insegnamento
dalla vicenda. In definitiva, le precedenti revoche non hanno raggiunto lo
scopo voluto. Questa conclusione è pure confortata dal parere dei periti lic.
psic. __________ e dr. med. __________, secondo i quali sarà necessario un
lungo periodo prima che l'interessato superi i suoi problemi.
5.3. In simili circostanze, la durata di
cinque anni appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole
tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea
e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla
sicurezza in materia di circolazione stradale. Ancorché severa, la decisione
censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che
la legge riserva all’autorità competente in ordine alla valutazione
dell’adeguatezza della misura adottata.
-
Il
ricorrente, titolare di un'azienda operante nel settore automobilistico, non
può appellarsi all'asserita necessità di condurre per motivi professionali.
Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una revoca a scopo
di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in
considerazione se è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, come
nella fattispecie, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno
di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et
retrait du permis de conduire, tesi Friborgo, 1982, pag. 195).
-
Visto
quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv.
2, 23 cpv. 3 LCStr; 10 LALCStr; 9 e 33 OAC; 18 cpv. 1, 19, 28, 43, 46, 60, 61 e
62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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