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Numero d'incarto:
52.2000.222
Data decisione, Autorità:
31.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00222
Lugano
31 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 settembre 2000 di
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 5 settembre 2000 (n. 3660) della
Presidente del Consiglio di Stato, che si è rifiutata di concedere l'effetto
sospensivo al ricorso inoltrato da __________ contro la decisione 11 maggio
2000 con cui il dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione,
gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre per scopi di sicurezza;
vista la risposta 29 settembre
2000 della Presidente del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che preso
atto del rapporto di segnalazione 25 ottobre 1999 della polizia cantonale di
__________, il 27 aprile 2000 la Sezione della circolazione ha ordinato a
__________ di sottoporsi ad un periodo, della durata di tre mesi, di intenso
controllo medico, volto a dimostrare, attraverso controlli settimanali delle
urine, che lo stesso è in grado di astenersi dal consumo di qualsiasi sostanza
stupefacente, nonché di presentare al termine di tale periodo un certificato
medico, attestante la sua non tossicodipendenza;
che
l'autorità dipartimentale ha inoltre avvertito __________ del fatto che
qualsiasi inadempienza di tali condizioni sarebbe stata immediatamente
sanzionata e avrebbe comportato l'adozione di un provvedimento di sicurezza;
che con
scritto 8 maggio 2000 __________ ha informato la Sezione della circolazione di
non volersi sottoporre ai controlli ordinatigli;
che, fondandosi su queste emergenze, con
decisione 11 maggio 2000 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare a
__________ la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato;
che la decisione, dichiarata immediatamente
esecutiva, precisava che la riammissione alla guida era subordinata alla
presentazione di un certificato medico attestante, dopo un periodo minimo di
almeno 3 mesi, sulla base di controlli settimanali delle urine, l'assoluta
astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti, nonché l'idoneità alla guida;
che contro questa decisione, fondata sugli
art. 16 cpv. 1 LCStr e 35 cpv. 3 OAC, __________ è insorto davanti al Consiglio
di Stato, postulandone l'annullamento; ha pure chiesto che al ricorso venisse
concesso l'effetto sospensivo;
che con decisione 5 settembre 2000 la
Presidente dell'Esecutivo cantonale ha respinto la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti
giustificasse il mantenimento del diniego;
che contro la suddetta risoluzione
__________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
riproponendo in questa sede la domanda di concessione dell'effetto sospensivo
al ricorso pendente al Consiglio di Stato;
che l'insorgente rileva sostanzialmente che
in concreto non vi sarebbe elemento alcuno atto a dimostrare che egli è
inidoneo alla guida, in quanto dedito all'uso di sostanze stupefacenti;
che __________ evidenzia inoltre che i
certificati medici prodotti confermerebbero l'assenza di motivi per procedere
alla revoca immediata della licenza di condurre: in particolare, dal
certificato medico 30 agosto 2000 del dr. __________, posto alla base di una
seconda istanza di concessione dell'effetto sospensivo alla Presidente del
Consiglio di Stato, risulta che egli non ha mai avuto alcun tipo di dipendenza
da sostanze stupefacenti;
che la Presidente del Consiglio di Stato
sollecita il rigetto dell'impugnativa, rilevando nel contempo che il
certificato medico 30 agosto 2000 è stato trasmesso per conoscenza al perito
medico, cui è stato affidato l'incarico di accertare lo stato specifico di dipendenza
di __________ da sostanze stupefacenti;
considerato, in
diritto
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 LALCStr e 21
PAmm;
che la decisione 11 maggio 2000 della
Sezione della circolazione configura una revoca della licenza di condurre a
scopo di sicurezza;
che per prassi costante, avallata dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a
scopo di sicurezza sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel
senso che l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso (DTF 106 Ib 117; Schaffauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, II ed., n. 2758);
che in caso di ricorso il destinatario del
provvedimento può comunque sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo;
che la concessione dell'effetto sospensivo
dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, p. 112 ss);
che, considerato il pericolo costituito da
conducenti inidonei per la sicurezza della circolazione, nel caso di revoche
per scopi di sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va concesso soltanto
quando sulla base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono
date le premesse per adottare un simile provvedimento (Schaffauser, loc. cit.);
che con la decisione impugnata la Presidente
del Consiglio di Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;
che, in considerazione del rifiuto del
ricorrente di sottoporsi ai controlli medici ordinatigli, nonché del fatto che
il perito incaricato non ha ancora formulato le proprie conclusioni, la
deduzione operata dalla Presidente dell'Esecutivo cantonale non appare affatto
insostenibile;
che le contestazioni sollevate dal
ricorrente davanti al Consiglio di Stato non sono tali da giustificare una
prognosi di esito favorevole dell'impugnativa: le risultanze dei due
certificati medici 12 e 17 maggio 2000 - redatti rispettivamente dai dr.
__________ e __________ e prodotti, tra l'altro, dopo il provvedimento adottato
dall'autorità dipartimentale - attestano che l'insorgente fa comunque uso di
sostanze stupefacenti (cannabis); illustrano inoltre le conseguenze del
provvedimento dipartimentale sulla sua situazione psichica;
che effettivamente il certificato medico 30
agosto 2000 del dr. __________ sembrerebbero smentire la dipendenza del ricorrente
da sostanze stupefacenti;
che tuttavia tali risultanze non permettono
ancora di ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per una
revoca di sicurezza e che il ricorso verrà accolto;
che tali accertamenti dovranno infatti
essere ulteriormente confermati dall'istruttoria che il Consiglio di Stato
dovrà necessariamente esperire prima di statuire nel merito del ricorso
pendente;
che, così stando le cose, non si può di
certo rimproverare alla Presidente del Consiglio di Stato di aver fatto un uso
scorretto del potere di apprezzamento che la legge le riserva nell'ambito della
ponderazione degli interessi contrapposti finalizzata alla concessione
dell'effetto sospensivo;
che il ricorso va quindi respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 16 cpv. 1 LCStr; 10 LALCStr; 1 ss.
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 10 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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