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Numero d'incarto:
52.2000.198
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00198
Lugano
20 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 31 luglio 2000 di
contro
la decisione 11 luglio 2000, n. 3038, con cui il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame presentato
dall'insorgente contro lo scritto 9 maggio 2000 del municipio di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 15
dicembre 1999 __________ ha presentato al municipio di __________ una domanda
di costruzione per la trasformazione di un rustico, sito sulla part. n.
__________ RF del comune, in locale da parrucchiere;
che con
scritto 9 maggio 2000 l'autorità comunale ha comunicato a __________ che il
rilascio della licenza edilizia era subordinato alla presentazione di ulteriore
documentazione a completazione della domanda di costruzione;
__________,
ritenendo che il suddetto scritto costituisse un formale diniego della domanda
di costruzione, lo ha impugnato davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento;
che con
giudizio 11 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il
ricorso di __________, non ritenendo lo scritto 9 maggio 2000 una decisione
amministrativa ai sensi dell'art. 55 PAmm; ha inoltre posto a carico del
ricorrente la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.--;
che il 26 luglio 2000 il municipio di
__________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia;
che
__________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando
l'annullamento della risoluzione governativa;
che
all'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato, riconfermandosi
nel risoluzione impugnata, sia il municipio di __________, rilevando pure che
nel frattempo il ricorrente ha inviato la documentazione richiestagli e che
pertanto il ricorso è divenuto privo di oggetto;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE;
che la legittimazione attiva di __________ è
data (art. 21 cpv. 2 LE);
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che successivamente all'emanazione della
risoluzione governativa, il ricorrente ha inviato al municipio la
documentazione richiestagli con scritto 9 maggio 2000, riconoscendone quindi il
buon fondamento; il 26 luglio 2000 gli è stata rilasciata la licenza edilizia;
che, pertanto, sotto l'aspetto sostanziale questo
Tribunale non può che prendere atto che quanto avvenuto posteriormente allo
scritto impugnato ha reso privo di oggetto il gravame;
che per le spese fissate dall'istanza
inferiore (cfr. Merkli/Aeschli-
mann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG,
Bern 1997, n. 15 ad art. 39 cpv. 1), non è necessario procedere all'accertamento,
in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT
1984 n. 27, p. 56; II-1996 n. 11 consid. 4, p. 40 in alto);
che la procedura è infatti divenuta priva di
oggetto a seguito dell'agire di __________, per cui quest'ultimo deve essere
considerato - ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente
(cfr. STA inedita 10 novembre 1997 in re S.V. e Iicc; Merk-
li/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n. 3 ad
art. 110 cpv. 1);
che pertanto il ricorrente non può sfuggire
al pagamento della tassa di giudizio e delle spese impostogli dal Consiglio di
Stato (art. 28 PAmm);
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 46 cpv. 1, 28, 55 cpv. 1 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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