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Numero d'incarto:
52.2000.197
Data decisione, Autorità:
27.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00197
Lugano
27 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 luglio 2000 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 11 luglio 2000, n. 3028, del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 6 aprile 2000 con cui il municipio di __________ le ha negato il permesso
di applicare una tenda avvolgibile sulla facciata dell'esercizio pubblico di
cui è titolare in piazza __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
__________, qui ricorrente, è titolare dell'omonimo esercizio pubblico situato
all'angolo tra __________ e via __________. Da anni essa beneficia di un'autorizzazione
per occupare con tavolini, sedie ed ombrelloni una fascia di area pubblica
larga circa 2 m a ridosso delle facciate dell'immobile.
Il 6 marzo 2000 la ricorrente ha chiesto al
municipio il permesso di sostituire la tenda avvolgibile che copre la fascia di
area pubblica situata lungo la via __________ e di posarne una nuova per
coprire l'area attrezzata ad esercizio pubblico che si affaccia su __________.
B. Raccolto il
preavviso della commissione consultiva del nucleo, il 6 aprile 2000 il municipio
ha autorizzato la sostituzione della tenda esistente e negato il permesso di
posarne una simile sopra i portici che si affacciano su __________.
C. Con
giudizio 11 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.
Illustrate le norme che regolano gli
interventi edilizi nella zona del nucleo, il Governo ha in sostanza ritenuto
che l'autorità comunale non avesse abusato del potere discrezionale conferitole
dalle stesse. Il diniego del permesso sarebbe volto a tutelare l'integrità
dell'aspetto estetico della facciata dell'immobile rivolta verso __________.
D. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
dell'autorizzazione rifiutata.
L'insorgente rileva che il municipio ha
autorizzato la posa di analoghi impianti sugli stabili che si affacciano su
__________. Lamenta quindi una disparità di trattamento ed una violazione del
principio di proporzionalità.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,
ed il municipio di __________, che contesta succintamente le tesi della
ricorrente.
F. Respinta
una proposta transattiva formulata dal giudice delegato, le parti si sono
sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data tanto dall'art. 21 LE,
quanto dall'art. 208 LOC.
La legittimazione attiva dell'insorgente è
certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 Pamm).
-
La
controversa tenda configura un impianto rilevante tanto dal profilo della
polizia delle costruzioni, quanto dal profilo dell'utilizzazione dei beni
pubblici. Alterando in misura apprezzabile l'aspetto estetico dell'immobile,
l'intervento configura in effetti una trasformazione soggetta a licenza
edilizia (art. 4 seg. RLE). Insistendo su area pubblica, esso richiama inoltre
l'applicazione della LOC, segnatamente il regolamento sui bene amministrativi
(RBA) del 30 gennaio 1989 della città di __________.
-
Secondo
l'art. 11 RBA le autorizzazioni e le concessioni per uso accresciuto od esclusivo
dell'area pubblica riferite a costruzioni o impianti sottoposti alla
legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio
della licenza edilizia.
Quest'esigenza procedurale è essenzialmente
volta a tutelare gli interessi di terzi, attraverso la pubblicazione della
domanda e la notifica ai confinanti, previste dall'art. 17 cpv. 2 RLE, in modo
da offrire loro la possibilità di eventualmente opporsi all'intervento (cfr.
RDAT 1989, n. 59). Esenzioni dall'obbligo di pubblicazione sono ammesse
soltanto in casi eccezionali, quando è escluso il coinvolgimento di interessi
pubblici o privati particolari (art. 17 cpv. 4 RLE).
- Nell'evenienza
concreta, il municipio ha respinto la domanda inoltratagli dall'insorgente
limitandosi a sottoporla alla commissione del nucleo. Non l'ha pubblicata all'albo
e non l'ha nemmeno notificata ai vicini.
Siffatto modo di procedere non può essere
condiviso, poiché un impianto come quello in contestazione coinvolge indubbiamente
sia gli interessi pubblici, sia gli interessi particolari dei vicini. Non può
quindi beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione e della
notifica ai confinanti, sancito dall'art. 17 cpv. 2 RLE.
Omettendo di dare alla domanda la necessaria
pubblicità, il municipio ha chiaramente violato norme essenziali di procedura.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto,
annullando sia la decisione municipale impugnata, sia quella governativa che la
conferma, siccome lesive del diritto. Gli atti vanno rinviati all'autorità
comunale affinché renda una nuova decisione, previa pubblicazione all'albo e
notifica ai vicini della domanda inoltratagli dalla __________.
- Dato
l'esito, si prescinde prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono
invece a carico del comune di __________, proporzionalmente al grado di
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 4, 5, 6, 17 RLE; 11 RBA; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 Pamm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 6 aprile 2000 del municipio di
__________;
1.2. la decisione 11 luglio 2000, no. 3028, del
Consiglio di Stato.
-
Gli atti
sono rinviati al municipio di __________ affinché proceda come ai considerandi.
-
Il comune
di __________ rifonderà fr. 600.-- (seicento) alla ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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