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Numero d'incarto:
52.2000.195
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00195
Lugano
20 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 luglio 2000 di
contro
la risoluzione 11 luglio 2000 (n. 3011) del
Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa interposta
dall'insorgente riducendo a fr. 600.– la multa di fr. 1'000.– inflittagli
con decreto 25 maggio 2000 dal municipio di __________ per il taglio abusivo
di un albero situato sul fondo n. __________ RF di quel comune di proprietà
del locale patriziato;
viste le risposte:
-
10 agosto 2000 del
patriziato di __________;
-
10 agosto 2000 del
municipio di __________;
-
16 agosto 2000 del
Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, Ufficio forestale del VII
circondario;
-
30 agosto 2000 del
__________;
-
30 agosto 2000 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
rapporto del 1° marzo 2000, il municipio di __________ ha aperto un procedimento
contravvenzionale a carico del ricorrente __________ per aver tagliato abusivamente
un albero protetto (castagno) situato sul fondo n. __________ RF di quel comune
di proprietà del patriziato in località __________. L'infrazione è stata accertata
il 23 febbraio 2000 dal tecnico comunale.
Raccolte le osservazioni del prevenuto, il
25 maggio 2000 il municipio gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.– per i
fatti addebitatigli. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 145
segg. LOC e 15 NAPR __________.
B. a) Contro
questa decisione, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento. In sostanza, egli ha sostenuto che il castagno,
completamente secco, era di sua proprietà e che il taglio della pianta era
finalizzato ad evitare l'umidità alla sua casa situata nelle immediate
vicinanze.
b) Con giudizio dell'11 luglio 2000 il Consiglio
di Stato ha parzialmente accolto il gravame, riducendo l'importo della multa inflitta
al ricorrente a fr. 600.–. Lasciato aperto il quesito sulla proprietà della
pianta protetta, il Governo ha considerato che le giustificazioni addotte dal
ricorrente non erano liberatorie. Ha tuttavia ridotto la multa, in quanto il
municipio ne aveva fissato l'importo con scarna motivazione. Ha pure tenuto
conto dell'incombente procedura contravvenzionale per violazione alla LCFo.
C. Contro il
predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Richiamando gli argomenti
addotti nel suo gravame dinnanzi al Consiglio di Stato, ribadisce la proprietà
della pianta abbattuta. Invoca la parità di trattamento con casi analoghi verificatisi
in __________, sanzionati con una multa ma successivamente annullati
dall'autorità comunale. Indica di non voler più commettere in futuro un simile
errore, chiedendo di tener conto che è la prima volta che egli incappa in una
multa del genere.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad
identica conclusione pervengono il patriziato di Cavergno, il __________,
l'Ufficio forestale del VII circondario con argomenti di cui si dirà, se
necessario, qui appresso. Il municipio di __________ chiede, per contro, che
l'importo della multa venga riportato a fr. 1'000.–.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 148 cpv.
3 LOC e 208 cpv. 1 LOC. La legittimazione attiva dell'insorgente è data dagli
art. 209 lett. b LOC e 43 PAmm. Il presente gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base delle prove in
atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1.
L'art. 145 LOC demanda al municipio il compito di punire con la multa le contravvenzioni
ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione
gli è affidata. Il massimo della multa è di fr. 10'000.–, riservate le leggi
speciali. La procedura è retta dagli art. 147-148 LOC. Riservate le disposizioni
particolari di tali norme, per il resto è applicabile la PAmm (art. 147 cpv. 3
LOC).
2.2. L'art. 15 delle NAPR della __________
(NAPR/__________) considera come monumenti naturali degni di protezione a
livello di comprensorio di tutta la valle, tra l'altro, la vegetazione pregiata
sia come esemplari singoli, a gruppi o formanti selve di castagni e noci. La
medesima norma prevede pure che gli alberi (noci, castagni e faggi) non possono
essere tagliati - né totalmente né parzialmente - senza la previa
autorizzazione dell'autorità comunale. Resta riservata la competenza
dell'autorità forestale.
- 3.1.
Giusta l'art. 21 della Legge federale sulle foreste (LFo, RS 921.0), il taglio
d'alberi nella foresta è subordinato all'autorizzazione del servizio forestale.
I cantoni possono prevedere eccezioni.
Secondo l'art. 43 cpv. 1 lett. e LFo è
punito con l'arresto o con la multa sino a fr. 20'000.– chiunque intenzionalmente
e senza autorizzazione abbatte alberi in foresta. Il cpv. 4 della medesima
disposizione prevede che i cantoni possono perseguire come contravvenzioni le
infrazioni al diritto cantonale.
3.2. A norma dell'art. 38 della Legge
cantonale sulle foreste (LCFo; RL 8.4.1.1.) chiunque, intenzionalmente e senza
autorizzazione, danneggia il bosco o altro modo contravviene alla legislazione
forestale è punibile con una multa fino a franchi 20'000.– (cpv. 1). Se
l'autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a fr.
10'000.– (cpv. 2).
- In
concreto, il 30 novembre 1999 il municipio di , raccolta la concessione
(n. TI.7.0108) rilasciata dall'Ufficio forestale del VII° circondario, ha
autorizzato il patriziato di __________ a tagliare 9 piante, di cui 3 castagni,
sul fondo n. __________ di proprietà di quest'ultimo, invitandolo nel contempo
a prestare la massima attenzione sul fatto che su quel mappale esistevano tre
alberi protetti dalle NAPR/ indicate sull'annesso Piano di
utilizzazione n. 7 della __________, il cui taglio o danneggiamento era
vietato. Dagli atti risulta che in seguito l'Ufficio patriziale ha autorizzato
a sua volta __________ a tagliare le 9 piante (risposta del patriziato di
__________ al ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato, p. 1; scritto 18 dicembre
1999 dell'Ufficio patriziale all'insorgente). Lo stesso giorno anche il
ricorrente ha ottenuto l'autorizzazione dal municipio a tagliare una pianta sul
fondo n. __________ di sua proprietà, in questo caso una quercia. Anch'esso è
stato avvertito dall'autorità comunale dell'esistenza, nella zona, delle tre
piante protette di cui sopra.
Nell'inverno 1999-2000, il multato ha
tagliato sul fondo n. __________ di proprietà del locale patriziato un castagno
protetto.
- A ragione
il municipio di __________ ha posto in contravvenzione l'insorgente per aver
violato l'art. 15 NAPR/__________. La pianta di castagno abbattuta dal resistente
era definita quale monumento naturale ed era protetta dalla legislazione locale.
__________ non ha violato per contro la legislazione forestale e non potrebbe
essere di conseguenza multato in tal senso.
Il taglio, tra l'altro, di tre castagni sul
fondo n. __________ di proprietà del patriziato soggiaceva alla concessione da
parte dell'Ufficio forestale del VII° circondario, in quanto le piante erano
situate in area forestale (art. 21 LFo). Con la concessione si accertava la
conformità dell'abbattimento delle piante previste con la legislazione forestale.
Il taglio degli alberi poteva essere autorizzato soltanto se non violava l'art.
15 NAPR/__________, verifica di competenza del municipio di __________ (v. condizioni
particolari cui era sottoposta la concessione N. TI.7.0108).
Di conseguenza, la legislazione forestale e
quella in materia di monumenti naturali, se poste a confronto, non si
contrastano in quanto non riguardano lo stesso campo e non tendono a salvaguardare
lo stesso interesse collettivo.
- Le
giustificazioni addotte dal multato non sono liberatorie.
Il ricorrente non nega di essere stato al
corrente che il castagno che aveva tagliato era protetto. Sapere se egli fosse
effettivamente proprietario della pianta situata sul fondo del patriziato è una
questione che non merita dunque di essere approfondita. In quanto monumento
naturale, il castagno in oggetto non poteva essere in nessun caso tagliato.
Poco importano quindi i motivi che hanno spinto il ricorrente ad abbatterlo.
A torto il ricorrente pretende lo stesso
trattamento adottato in alcuni casi analoghi in cui l'autorità comunale avrebbe
condonato la multa ai contravventori. Tale argomento, contestato dal municipio,
non è corredato da alcun supporto probatorio e rimane pertanto del puro
parlato.
Sulla scorta di tali argomentazioni, in
considerazione della colpa imputabile al ricorrente per aver tagliato l'albero
che sapeva essere protetto e della gravità dell'infrazione commessa, tenuto
tuttavia conto che __________ non è mai stato posto in contravvenzione in
precedenza, l'importo della multa ridotto dal Consiglio di Stato da fr. 1'000.–
a fr. 600.– appare tutto sommato proporzionato alla fattispecie. In definitiva,
sebbene per altri motivi, questo Tribunale lo condivide.
- Il ricorso
va pertanto respinto e la risoluzione governativa confermata.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 145, 148, 208, 209 LOC; 21 LFo; 38
LCFo; 15 NAPR/__________; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 300.–, sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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