AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.186
Data decisione, Autorità:
09.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00186
Lugano
9 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 luglio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 giugno 2000 (no. 2581) del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 17 gennaio 2000 rilasciata dal municipio di __________ alla
__________ per la costruzione di uno stabile ad uso abitativo con autofficina
sulla part. no. __________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 1°
settembre 1999 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di costruire uno stabile d'appartamenti con autofficina nella zona residenziale
semi-intensiva R3 (part. no. __________ RF). Il progetto prevede di strutturare
l'edificio su quattro piani. Il piano interrato verrebbe utilizzato come autorimessa
per 6 veicoli, cantine, locale tecnico, rifugio e spogliatoio per gli operai dell'autofficina,
che verrebbe invece realizzata a pianterreno. Quest'ultima sarebbe dotata di 10
stalli di lavoro, di un locale ufficio e ricezione clienti e di un vano
magazzino. I due piani superiori verrebbero dal canto loro suddivisi in 6
appartamenti duplex di 4 locali l'uno, disposti attorno ad un ampio vano
centrale (150 mq) ad uso esposizione.
B. Alla
domanda si sono opposti __________, __________, __________ e __________,
proprietari in comunione ereditaria di fondi situati nelle immediate vicinanze
(part. no. __________ e __________ RF), che hanno contestato l'intervento
soprattutto dal profilo della conformità di zona, degli indici e dei vincoli
per area verde e di svago per bambini.
Ottenuto il preavviso favorevole
dell'autorità cantonale, il 12 gennaio 2000 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
C. Con
giudizio 21 giugno 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che
l'autofficina, configurabile come un insediamento commerciale, non si ponesse
in contrasto con la funzione mista (residenziale con possibilità d'inserimento
di "contenuti commerciali"), assegnata alla zona di utilizzazione.
Rettificato il calcolo dell'indice di sfruttamento, con l'inclusione dello
spogliatoio per gli operai previsto al piano interrato, il Consiglio di Stato
ha quindi respinto anche le censure riferite all'indice di sfruttamento ed ai
vincoli per area di svago.
D. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla
controversa licenza.
In sostanza, gli insorgenti ripropongono e
sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza.
L'autofficina, obiettano in particolare, andrebbe configurata alla stregua di
un insediamento artigianale. La sua destinazione non sarebbe affatto
commerciale. Venendo a sorgere in una zona riservata all'abitazione ed al
commercio, disattenderebbe pertanto il principio della conformità di zona .
La costruzione, proseguono gli insorgenti,
si porrebbe peraltro in contrasto anche con il piano di quartiere approvato a
suo tempo per la realizzazione del vicino centro commerciale.
Rimessisi, per quanto riguarda l'indice di
sfruttamento, al giudizio di questo tribunale, i ricorrenti rilevano infine che
l'area di svago per bambini sarebbe di fatto inesistente.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio di __________ e la beneficiaria della licenza, contestando in
dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che verranno discussi qui
appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dei ricorrenti, proprietari di fondi vicini a quello dedotto in edificazione
e già opponenti, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza procedere all'assunzione di prove (art. 18 PAmm). La situazione dei
luoghi emerge con sufficiente chiarezza dagli atti ed è perfettamente nota a
questo tribunale. Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare quindi atto
a procurare la conoscenza di ulteriori fatti, rilevanti per il giudizio.
- 2.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art. 67 cpv. 2 LALPT,
l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti
sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò
significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto
insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente sulla funzione
assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto
con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle
finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate le nuove
costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della
zona in cui si collocano (RDAT 1994 II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad
art. 22, N. 70 seg., Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).
2.2. Le zone residenziali sono essenzialmente
destinate alle costruzioni ad uso abitativo. Questa funzione non esclude a
priori insediamenti destinati ad altre attività, quali negozi ed esercizi
pubblici di quartiere. Per essere autorizzati, questi insediamenti devono
tuttavia apparire subalterni alla funzione residenziale (RDAT 1995 I 89 n. 35;
Zimmerlin, Das Baugesetz des Kt. Aargau, § 130; Scolari, op. cit., n. 475).
2.3. Le zone commerciali sono riservate allo
svolgimento di attività mercantili, caratterizzate dallo scambio di beni o di prestazioni
di servizio. In queste zone vanno di principio confinate tutte le attività di
questo particolare del settore dell'economia, che per volume di traffici e
ripercussioni indotte superano i ristretti limiti delle attività di servizio
ancora tollerabili nelle zone residenziali (RDAT 1994 II 106 n. 56; Scolari,
op. cit., n. 481).
2.4. Le zone artigianali sono riservate agli
insediamenti destinati allo svolgimento di attività produttive su piccola
scala, con l'impiego di limitate risorse personali ed infrastrutturali, che
ingenerano modiche ripercussioni ambientali (Scolari, op. cit., n. 484). Alle
attività produttive su scala più vasta, che provocano immissioni di maggiore
portata sono invece riservate le zone industriali.
2.5. Le zone miste sono comprensori nei
quali sono ammessi insediamenti di tipo eterogeneo, ma idonei a coesistere.
Zone residenziali e commerciali sono zone nelle quali, oltre agli insediamenti
abitativi, sono ammesse anche costruzioni destinate allo svolgimento di
attività mercantili e di servizio travalicanti i limiti di quelle attività che
in quanto subalterne alla funzione abitativa possono insediarsi nelle zone residenziali
anche in assenza di una riserva in loro favore.
2.6. Per caratterizzare meglio la tipologia
degli interventi ammissibili all'interno delle singole zone, numerosi piani di
utilizzazione suddividono le attività connesse all'uso delle costruzioni in tre
categorie, differenziate fra loro in base al grado di molestia.
Non moleste sono le attività che non ingenerano
ripercussioni ambientali diverse da quelle derivanti dalla funzione abitativa.
Poco moleste sono invece considerate le attività che provocano immissioni
occasionali, compatibili per intensità e durata con la funzione residenziale.
Moleste sono infine definite le attività che superano questo limite.
Questi concetti, di natura pianificatoria e
non ecologica, vanno applicati indipendentemente dalle disposizioni del diritto
ambientale, valutando in modo astratto, secondo criteri oggettivi, le
ripercussioni solitamente derivanti da un certo tipo d'insediamento (Zimmerlin,
op. cit., § 130 seg.).
- Il
territorio del comune di __________ è suddiviso in 12 zone. Oltre al nucleo
tradizionale, disciplinato da un piano particolareggiato, sono previste 8 diverse
zone residenziali, che si differenziano fra loro a seconda dell'intensità dello
sfruttamento del suolo. Due di esse (RU2 e R5) sono riservate esclusivamente
agli insediamenti residenziali. Nelle altre 6 (R2c, R2, R3c, R3, R4, RC5), è
data facoltà di inserirvi anche "contenuti commerciali". Alle
attività produttive non moleste o poco moleste è invece riservata la zona
artigianale (Ar), dalla quale sono di principio escluse le costruzioni ad uso
abitativo (art. 46 NAPR).
All'infuori delle specifiche disposizioni di
zona, le NAPR non forniscono indicazioni utili ad individuare meglio la natura
e le caratteristiche dei "contenuti commerciali" che possono
essere "inseriti" nelle zone residenziali R2c, R2, R3c, R3, R4
ed Rc5. Si può comunque ritenere che queste destinazioni non debbano
necessariamente rientrare nei limiti di semplici attività accessorie,
subalterne alla funzione residenziale. A differenza delle zone RU2 ed R5, a
vocazione esclusivamente residenziale, i "contenuti commerciali"
ammissibili nelle zone succitate possono quindi essere indipendenti dalla
funzione abitativa della zona. Devono soltanto presentare caratteristiche tali
da non pregiudicare, segnatamente dal profilo delle immissioni, l'uso della
zona conforme alla sua destinazione principale, che rimane quella abitativa.
La natura e le caratteristiche dei "contenuti
commerciali" che possono essere inseriti in tali zone possono inoltre
essere indirettamente dedotte dalle finalità della zona artigianale (Ar), introdotta
nel 1992 per sopperire alla mancanza di una zona destinata ad accogliere le
attività di questo specifico ramo dell'economia (cfr. messaggio municipale
2/1991 concernente alcune varianti di PR).
- Nell'evenienza
concreta, l'art. 44 lett. a NAPR, disciplinante la zona residenziale semi-intensiva
R3, permette "l'edificazione di costruzioni a più appartamenti,
ripartiti su 3 piani abitabili, con possibilità d'inserimento di contenuti
commerciali".
Il municipio di __________ ha ritenuto che
la controversa autofficina potesse essere configurata alla stregua di
un'attività commerciale, conforme alla funzione prevista dalla zona R3 accanto
a quella abitativa.
Pur tenendo debitamente conto della
latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta all'autorità comunale
nell'interpretazione del proprio diritto autonomo, la qualifica attribuita dal
municipio all'attività dell'autofficina non può essere condivisa. Anche se la
moderna tecnologia ne ha sensibilmente modificato le connotazioni, l'attività
delle autofficine non ha comunque assunto le caratteristiche di un'attività
commerciale, ossia di un'attività mercantile, nella quale il tratto saliente è
dato dalla compravendita di beni. L'attività di un'autofficina è tuttora
caratterizzata dalle prestazioni lavorative che i meccanici effettuano
manualmente, con l'aiuto di appositi strumenti, sui veicoli da riparare o da
controllare. Momento centrale e caratteristico di quest'attività è la fornitura
di prestazioni lavorative, soprattutto di tipo manuale, finalizzate alla
manutenzione ed al ripristino dell'efficienza dei veicoli. Non è la
compravendita dei veicoli o dei pezzi di ricambio. Per le sue connotazioni,
l'attività dell'autofficina va quindi annoverata nella categoria delle attività
artigianali e non in quella delle attività commerciali. Commerciale è
unicamente l'attività di compravendita di veicoli connessa a quella
dell'autofficina. Ma quest'ultima non permette di considerare commerciale
l'attività dell'autofficina, ignorando che è dotata di 10 stalli di lavoro
destinati ai servizi di manutenzione e di riparazione dei veicoli. L'attività
di un'autofficina si distingue pur sempre da quella di un autosalone. Né giova
alla causa della resistente il fatto che l'autofficina esplichi un'attività
poco molesta, poiché l'art. 44 NAPR non fa capo al criterio della molestia per
definire la natura degli insediamenti ammissibili nella zona in esame.
Irrilevante, ai fini del giudizio sulla conformità di zona del controverso
insediamento, è quindi il fatto che le ripercussioni indotte sull'ambiente circostante
possano essere compatibili con la funzione residenziale e non siano superiori a
quelle provocate da un'attività commerciale. Per essere autorizzata, non basta
che la costruzione non pregiudichi l'uso della zona conforme alla funzione
assegnatale dal PR. È necessario che l'assecondi, inserendovisi
convenientemente. L'assenza, nell'art. 44 NAPR, di qualsiasi riferimento al
grado di molestia delle attività ammissibili porta anzi ad escludere che al
concetto di "contenuti commerciali" possa essere attribuito un
significato estensivo, comprendente anche le attività artigianali. In mancanza
di una limitazione degli insediamenti ammissibili fondata sul criterio della
molestia, una simile interpretazione porterebbe infatti ad autorizzare qualsiasi
tipo di attività imprenditoriali. Conclusione, questa che non può essere accreditata
nemmeno concedendo al municipio la massima libertà che può essergli riconosciuta
nell'interpretazione del diritto autonomo comunale.
Priva di rilievo è la circostanza che una
parte del fondo sia occupata dall'autofficina della __________. A prescindere
dal fatto che la conformità di zona va di principio esaminata in base alle
disposizioni di PR che la definiscono e non in base alle costruzioni
preesistenti, non si può in effetti ignorare che questo insediamento è stato
realizzato prima dell'entrata in vigore del PR.
Ne discende che nella misura in cui
autorizza l'autofficina, la licenza non può essere confermata perché disattende
il principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT.
-
Infondate
sono invece le censure che i ricorrenti sollevano in relazione al piano di
quartiere approvato dal municipio per la realizzazione di un centro commerciale
in via __________. Il fondo dedotto in edificazione non partecipa infatti alla
realizzazione di tale piano. Non è quindi gravato da vincoli di piano di
quartiere.
-
Pure da
respingere sono le contestazioni riguardanti l'indice di sfruttamento. L'indice,
correttamente ricalcolato dal Consiglio di Stato (0.66), rimane infatti
inferiore al limite (0.7) fissato dall'art. 44 NAPR.
-
Inaccoglibili
sono infine anche le eccezioni che i ricorrenti ripropongono in questa sede con
riferimento all'area di svago per bambini ed all'area verde prescritte dagli
art. 17 e 19 NAPR.
L'area di 1475 mq riservata a verde
corrisponde infatti al 35 % della superficie edificabile (mq 4163) ed al 53 %
della SUL. Supera quindi abbondantemente i limiti del 15 % della SUL, rispettivamente
del 25 % della superficie edificabile prescritti dalle norme succitate.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto, annullando
la licenza edilizia e la decisione governativa che la conferma.
La tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 17, 19, 44 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate;
1.1. la decisione 21 giugno 2000 del Consiglio
di Stato (no. 2581);
1.2. la licenza edilizia 12 gennaio 2000
rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per l'edificazione della
part. no. __________ RF.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è a carico della resistente, che rifonderà fr.
2'000.-- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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