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Numero d'incarto:
52.2000.18
Data decisione, Autorità:
31.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00018
Lugano
31 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 gennaio 2000 della
contro
la decisione 7 dicembre 1999 (no. 5330) del
Consiglio di Stato che nega all'insorgente il permesso di dissodare
temporaneamente 1'900 mq di superficie boschiva a __________ (part. n.
__________ e __________ RF);
viste le risposte:
-
14 febbraio 2000 del
Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente;
-
7 marzo 2000 della
__________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1993
l'impresa __________ ha ottenuto il permesso di eseguire una ripiena nella
valletta che dal nucleo di __________ scende verso il piano (part. n.
__________, __________, __________ e __________ RF). Il 17 aprile 1999 la
stessa ditta ha chiesto al municipio il permesso di estendere il riempimento
verso valle, su fondi posti fuori della zona edificabile (part. n. __________ e
__________ RF). Essendo questi fondi parzialmente ricoperti di vegetazione, il
6 maggio 1999 l'impresa __________ ha chiesto al Consiglio di Stato il permesso
di dissodare temporaneamente una superficie di 1'900 m.
Alla domanda si sono opposti il __________ e
la LSPN, obiettando che l'intervento non rispondeva al requisito
dell'ubicazione vincolata.
Il 27 maggio 1999 il Dipartimento del
territorio si è opposto alla domanda di costruzione. Quella di dissodamento è
stata a sua volta preavvisata negativamente dalla Sezione della pianificazione
urbanistica (SPU), dall'Ufficio protezione della natura (UPN) e dalla Sezione
forestale con argomenti che saranno ripresi e discussi nei considerandi di
diritto.
B. Con
decisione 7 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di dissodamento.
Dopo aver illustrato i principi che reggono la materia, il Governo ha in
sostanza ritenuto che il previsto colmataggio non rispondesse né al requisito
dell'ubicazione vincolata, né alle condizioni poste dalla pianificazione del
territorio. La capacità delle discariche per inerti del Mendrisiotto sarebbe
sufficiente per far fronte alle attuali ed alle future esigenze. L'interesse
alla conservazione della foresta, composta da specie pregiate (frassini, tigli
e querce) prevarrebbe inoltre chiaramente su quello della richiedente ad
ampliare, con il pretesto di consolidare le scarpate del ruscello, la discarica
autorizzata in precedenza sui fondi vicini.
C. Contro la
predetta risoluzione governativa, l'impresa __________ si aggrava davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio del permesso
rifiutato. Posta in evidenza la natura temporanea del dissodamento,
l'insorgente rileva che l'intervento è dettato dalla necessità di consolidare
le scarpate del ruscello, prevenendone l'erosione, come auspicato dal
municipio, a sua volta sollecitato ad intervenire dai proprietari dei fondi circostanti.
Lo scopo principale del dissodamento, soggiunge, non sarebbe quello di
realizzare una deponia, ma quello di porre freno al progressivo deterioramento
delle scarpate.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Dipartimento del territorio, per conto del
Consiglio di Stato, nonché il __________ e la LSPN, che contestano in dettaglio
le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno ripresi nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 42 cpv. 2
LCFo. La legittimazione attiva della ricorrente è certa. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, integrati dalla domanda di costruzione tuttora pendente davanti al
municipio, richiamata da questo tribunale al fine di garantire un minimo di
quella coordinazione, prescritta dal diritto federale (art. 25a LPT),
che l'ordinamento delle competenze decisionali in materia edilizia e forestale
rende difficile attuare.
- Giusta
l'art. 3 LFo, I'area forestale non va diminuita. La foresta deve essere
conservata quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e
ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue
funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 lb
327 consid. 2).
I dissodamenti sono di conseguenza vietati (art. 5 cpv. 1
LFo). Per dissodamento si intende ogni cambiamento, durevole o temporaneo,
delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo).
Allo scopo di attenuare il rigore della legge, I'art. 5 cpv.
2 LFo prevede nondimeno la possibilità di concedere deroghe al divieto di
dissodamento in casi del tutto eccezionali ed a determinate condizioni. Giusta
I'art. 5 cpv. 2 LFo, una deroga può essere concessa se il richiedente dimostra
l'esistenza di gravi motivi, di natura pubblica e/o privata, prevalenti
sull'interesse alla conservazione della foresta e se sono inoltre adempiute le
condizioni seguenti: a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile
soltanto nel luogo previsto; b) l'opera soddisfa materialmente le condizioni
della pianificazione del territorio; c) il dissodamento non comporta seri pericoli
per I'ambiente.
Non sono considerati gravi motivi gli interessi finanziari,
come uno sfruttamento più redditizio del suolo o I'acquisizione di terreno a
buon mercato per scopi non forestali (art. 5, cpv. 3 LFo). Va tenuto conto
della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).
Affinché la legge raggiunga il suo scopo, cioè la
conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento
siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a
conservare intatta la foresta è dato per scontato e non deve essere dimostrato.
Particolare attenzione va invece rivolta alla dimostrazione che i motivi del
dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta.
L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal
valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di
bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2). La decisione di
dissodamento, permesso o rifiutato, è quindi il risultato di un'accurata ponderazione
degli interessi pubblici e privati in giuoco che non consideri unicamente il
dissodamento in quanto tale, ma anche l'opera che verrà costruita sull'area
disboscata ed il suo impatto (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 29
giugno 1988 a sostegno della LFo in FF 1988 III pp. 1555, 156; DTF 117 Ib 325
c. 2, 112 Ib 564 e ss.; Stefan M. Jaissle, "Der dynamische Waldbegriff und
die Raumplanung", 1994, pp. 134 e ss.).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, l'autorità cantonale ha ritenuto che i motivi addotti
dalla ricorrente a sostegno della domanda di dissodamento non prevalessero
sull'interesse alla conservazione del bosco. L'asserita necessità di
consolidare le scarpate del ruscello sarebbe in sostanza un semplice pretesto
per ampliare la discarica realizzata a monte.
Le deduzioni dell'autorità cantonale
sfuggono alla critica della ricorrente. Il referto geologico dell'ing.
__________, risalente al 1992, indica infatti che il terreno naturale è
compatto e stabile, che le sponde non subiscono una particolare erosione e che
non sussiste una particolare necessità di procedere ad un consolidamento. A maggior
ragione non è dato un motivo che faccia apparire prevalente l'interesse al dissodamento
su quello alla conservazione del bosco se si considera che la modica erosione
delle scarpate denunciata dall'insorgente è da ricondurre alla ripiena effettuata
a monte. Il problema, semmai sussiste, può infine essere risolto con accorgimenti
tecnici di tipo conservativo. Anche un profano è in grado di capire che non occorre
procedere ad una ripiena di alcune decine di migliaia di metri cubi di inerti
per rimediare all'erosione delle sponde provocata da un rigagnolo che scorre
soltanto in occasione dei temporali.
Il previsto rimboschimento con piante di
maggior valore non giustifica una diversa conclusione.
Già per questo motivo, il ricorso va
respinto.
3.2. Alla stessa conclusione si perviene se
si considera che la ripiena prevista dalla ricorrente non risponde alle
condizioni della pianificazione del territorio. L'autorizzazione alla
formazione di una discarica presuppone infatti che la sua necessità appaia
comprovata e che figuri nel piano di gestione dei rifiuti (art. 25 cpv. 1 OTR).
Anche se si ammettesse che adempie il requisito dell'ubicazione vincolata (art.
24 cpv. 1 lett. a LPT), rimarrebbe comunque insoddisfatto il presupposto
dell'assenza di interessi ostativi preponderanti (art. 24 cpv. 1 lett. b LPT).
L'esigenza di proteggere il quadro naturale del paesaggio prevale anche sulla
necessità di contenere l'erosione delle scarpate del ruscello (art. 5 cpv. 2
lett. b LFo). L'intubazione del corso d'acqua disattende oltre tutto il divieto
sancito dall'art. 38 LPAc.
Come giustamente rileva il Dipartimento del
territorio, il dissodamento sopprimerebbe infine il collegamento naturale tra
la zona agricola e l'area forestale del __________, tutelato dagli art. 18 LPN
e 15 OPN.
Nemmeno da questo profilo sono quindi date
le premesse per concedere il dissodamento.
- Sulla base
delle considerazioni che precedono, la decisione del Consiglio di Stato va di
conseguenza confermata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 5 LFo; 42 LCFo; 38 LPAc; 24, 25a
LPT; 18 LPN; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente che rifonderà identico importo
alle resistenti.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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