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Numero d'incarto:
52.2000.178
Data decisione, Autorità:
28.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00178
Lugano
28 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4/5 luglio 2000 di
contro
la decisione 14 giugno 2000 (n. 2453) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 20 aprile 2000 dell'insorgente
avverso alcune deliberazioni adottate dal consiglio comunale di __________
nella seduta del 3 e 4 aprile 2000;
viste le risposte:
-
17 luglio 2000 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;
-
26 luglio 2000 del
Presidente del consiglio comunale di __________;
-
03 agosto 2000 del
municipio di __________;
-
30 agosto 2000 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella
seduta del 3 e 4 aprile 2000 il consiglio comunale di __________ ha accolto,
tra l'altro, i tre seguenti messaggi:
-
n. 907, del 1/3 febbraio 2000, concernente l'aggiornamento del
PR;
-
n. 909, del 24/31 agosto 1999, proponente l'adozione dell'inventario
degli edifici situati fuori delle zone edificabili;
-
n. 931, del 21 dicembre 1999/10 gennaio 2000, relativo allo
stanziamento di un credito di fr. 780'000.-- per la realizzazione, in
compartecipazione con il comune di __________, di una passerella
ciclabile-pedonale sul fiume __________.
In applicazione dell'art. 74 LOC il
presidente del consiglio comunale ha pubblicato le relative deliberazioni
all'albo comunale il 5 aprile 2000.
B. Con ricorso
20 aprile 2000 __________, cittadino attivo di __________, ha impugnato le
menzionate deliberazioni innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato
di annullarle. Per quanto concerneva il messaggio n. 907, relativo all'aggiornamento
del PR, l'insorgente ha sostenuto che non gli era stata concessa la possibilità
di esprimersi sugli oggetti decisi poiché non era stata svolta una procedura di
informazione della popolazione corretta ed oggettiva. Egli ha inoltre rilevato
che l'esame preliminare effettuato dal dipartimento del territorio era parziale
ed inoltre che quest'autorità dissentiva da talune soluzioni proposte,
rispettivamente adottate. L'insorgente ha pertanto lamentato una violazione
degli art. 32 e 33 LALPT. Egli ha infine sostenuto che l'informazione e la
partecipazione della popolazione fosse venuta meno anche per quanto concerneva
i messaggi 909 e 931.
C. Con
risoluzione 14 giugno 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Trattandosi
di ricorso inoltrato in sede di prima pubblicazione del PR, ovvero di quella
effettuata dal presidente del legislativo subito dopo le deliberazioni, esso ha
considerato premature e quindi irricevibili le censure di violazione della
LALPT sollevate dal ricorrente.
D. Con ricorso
4/5 luglio 2000 __________ ha impugnato il giudicato governativo innanzi a
questo Tribunale. L'insorgente ribadisce quanto addotto dinanzi all'istanza inferiore.
Denuncia inoltre una violazione dell'art. 4 (recte: 8) LALPT, poiché il tecnico
preposto all'aggiornamento del PR non dispone delle necessarie qualifiche. Per
quanto concerne la passerella sul fiume __________, egli sostiene inoltre che,
secondo gli atti annessi alla domanda di costruzione, frattanto pubblicata, il
manufatto è spostato di un centinaio di metri rispetto all'ubicazione prevista
dal PR approvato dal Consiglio di Stato il 27 febbraio 1996.
Il Consiglio di Stato, il municipio di
__________, il presidente del consiglio comunale hanno postulato la reiezione
dell'impugnativa. La sezione degli enti locali ha rinunciato a formulare osservazioni.
Il municipio di __________ ha inoltre chiesto al presidente del Tribunale di
togliere l'effetto sospensivo al ricorso.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett.
a LOC). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine e può essere decisa sulla
scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1.
Giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato
ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale
cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.
L'impugnabilità di tutte le decisioni degli organi comunali dapprima innanzi al
Governo e, in seconda istanza, davanti al Tribunale amministrativo, ha dunque
valore di principio generale. Svariate leggi istituiscono tuttavia delle
deroghe a questa regola per le materie dalle stesse trattate.
2.2.
Giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC il presidente, entro cinque giorni, pubblica
all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto
di referendum. Per quanto concerne specificatamente il PR, l'art. 34 cpv. 2
LALPT dispone inoltre che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione
presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni. La
pubblicazione è annunciata almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel
foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). La prima
pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente
del legislativo, è volta a permettere, nei comuni ove è stato istituito il
consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum e, in tutti i comuni,
l'esercizio del diritto di ricorso al Consiglio di Stato dapprima ed al
Tribunale amministrativo successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione
della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da quest'ultima legge
per addivenire alla deliberazione dell'organo legislativo. La seconda
pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio, dopo la scadenza
inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima, è
invece volta a permettere l'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato dapprima
ed al Tribunale della pianificazione del territorio successivamente del
contenuto del PR (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT): è in questa procedura che
può essere eccepita - e deve essere esaminata dalle autorità decidenti - la
violazione delle disposizioni della LALPT concernenti il PR (cfr. RDAT II-1999
n. 23 consid. 3; STA inedita 12 giugno 1998 in re comune __________ e, quando
il PR era regolamentato a livello di LE, STA inedite 11 febbraio 1980 in re
comune di __________ e lc; 20 settembre 1984 in re A. e M.; 28 marzo 1985 in re
municipio di __________, parzialmente pubbl. in RDAT 1985 n. 6; inoltre
Scolari, Commentario, 2.a ed., n. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla
giurisprudenza precedente e la precisazione che la seconda STA citata é parzialmente
pubblicata in RDAT 1979 n. 5).
- 3.1.
L'insorgente impugna tre deliberazioni del consiglio comunale di __________.
Mediante la prima sono state disposte delle modifiche del PR (trattanda n. 2).
La seconda riguarda l'adozione dell'inventario degli edifici situati fuori
delle zone edificabili (trattanda n. 3). La terza comporta infine lo
stanziamento di un credito di fr. 780'000.-- per la realizzazione, in
compartecipazione con il comune di __________, di una passerella ciclabile-pedonale
sul fiume __________ (trattanda n. 6). Il ricorrente, che si richiama a quanto
sostenuto dinanzi al Governo, si duole di non aver potuto partecipare alla
procedura di elaborazione del PR, poiché non era stata svolta da parte
dell'autorità un'informazione della popolazione corretta ed oggettiva. Appoggiandosi
ulteriormente a quanto già denunciato nella precedente sede, egli rileva che
l'esame preliminare del PR effettuato dal dipartimento del territorio è
parziale ed inoltre che quest'autorità dissente da talune soluzioni proposte
rispettivamente adottate. L'insorgente lamenta pertanto una violazione dell'art.
32 LALPT, che determina l'informazione e la partecipazione della popolazione
alla procedura di adozione del PR, e dell'art. 33 LALPT, che regolamenta
l'esame preliminare di questo strumento. Sempre riferendosi al precedente
ricorso, il ricorrente sostiene che l'informazione e la partecipazione della
popolazione sia venuta meno anche per quanto concerne le altre due
deliberazioni in rassegna. In questa sede l'insorgente solleva altresì una
disattenzione dell'art. 8 LALPT, che fissa le qualifiche dei tecnici preposti
all'allestimento dei piani, asserendo che il tecnico preposto all'aggiornamento
del PR non dispone delle necessarie qualifiche legali.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che,
trattandosi di ricorso inoltrato in sede di prima pubblicazione del PR, ovvero
di quella effettuata dal presidente del legislativo subito dopo le deliberazioni,
le censure sollevate da __________, riferite alla violazione di disposizioni
della LALPT, fossero premature e quindi irricevibili. Il giudizio del Governo
merita tutela, ancorché debba essere precisato nelle motivazioni.
3.2. Le deliberazioni di modifica del PR,
cui è applicabile la procedura di adozione dello stesso (art. 41 cpv. 2 LALPT),
e di allestimento dell'inventario degli edifici siti fuori dalle zone edificabili,
che segue la stessa procedura (art. 73 cpv. 3 LALPT), sono assoggettate alla
doppia pubblicazione. Dal momento che, per quanto attiene alla contestazione di
queste deliberazioni, l'insorgente denuncia la violazione di svariate
disposizioni della LALPT, a giusta ragione il Governo, nel solco della prassi,
ha ritenuto che le censure sollevate da __________ fossero intempestive e che
andassero (ri)sottoposte impugnando quelle risoluzioni in sede di seconda
pubblicazione, ossia di quella effettuata da parte del municipio in
applicazione dell'art. 34 cpv. 2 LALPT. Il giudizio impugnato appare pertanto
corretto su questo punto. Poiché il Governo non ha affrontato il merito della
controversia, il Tribunale non è nemmeno tenuto a trasmettere l'impugnativa
direttamente al Tribunale della pianificazione, ovvero all'autorità di ricorso
competente ad evadere le censure in rassegna (cfr. RDAT II-1999 n. 23 consid.
4).
3.3. Lo stanziamento di un credito di fr.
780'000.-- per la realizzazione di una passerella ciclabile-pedonale, in quanto
retto esclusivamente dalla LOC, soggiace invece ad una sola pubblicazione,
ossia a quella effettuata dal presidente del consiglio comunale subito dopo la
seduta in cui viene adottata la deliberazione in applicazione dell'art. 74 cpv.
1 LOC. Il Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto affrontare le censure
mosse dall'insorgente verso quest'ultima risoluzione; non poteva invece limitarsi
a risolverle con la motivazione sviluppata per respingere il ricorso contro le
altre due deliberazioni. Anche tali censure dovevano tuttavia essere disattese.
Difatti, lo stanziamento del credito in rassegna non costituisce uno strumento
di pianificazione del territorio, in particolare un PR, per cui non soggiace
all'ossequio delle norme della LALPT. Neppure è ricevibile l'ulteriore contestazione
sollevata dal ricorrente in questa sede, secondo cui l'ubicazione della
passerella, per la quale è stato votato il credito in esame, disattenderebbe
quella fissata nel PR vigente. Non è difatti ammissibile di contestare la
congruenza di un progetto edilizio con il PR impugnando una deliberazione del
consiglio comunale. Tale esame di conformità deve invece essere effettuato
nella specifica sede di approvazione del progetto, ossia nell'ambito della
procedura di rilascio della licenza edilizia secondo la LE rispettivamente, nel
caso di strade, di approvazione del progetto secondo la relativa legge del 28
marzo 1983 (cfr. STA inedita 29 novembre 1999 in re P.C. e lc, consid. 4.2.;
RDAT II-1993 n. 5 consid. 6; I-1993 n. 12 consid. 2.3.).
-
Il ricorso
deve pertanto essere respinto. Con il presente giudizio l'evasione della
domanda di revoca dell'effetto sospensivo formulata dal municipio diventa
superflua.
-
La tassa
di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale deve inoltre
essere condannato a rifondere al comune, assistito da un avvocato, delle adeguate
ripetibili (art. 31 PAmm).
Visti gli art. 74, 208 LOC, 8, 32, 33, 34, 35, 38, 41,
73 LALPT, 3, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico di
__________, il quale è inoltre condannato a rifondere al comune di __________ identico
importo per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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