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Numero d'incarto:
52.2000.173
Data decisione, Autorità:
05.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00173
Lugano
5 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 giugno 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 giugno 2000, no. 2367, del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione
20 aprile 2000 della Sezione della circolazione in materia di revoca della
licenza di condurre ciclomotori;
vista la risposta 4 luglio
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27
gennaio 2000 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza
per condurre ciclomotori dal 28 febbraio al 27 marzo 2000, per aver circolato
alla guida del proprio ciclomotore manomesso, privo di targa e della copertura
assicurativa RC, il quale avrebbe potuto raggiungere una velocità di 55 km/h.
Essendo nel frattempo venuta a conoscenza
che l'insorgente aveva bocciato per la quarta volta gli esami per l'ottenimento
della licenza di condurre veicoli della categoria F, l'autorità dipartimentale
gli ha ordinato di sottoporsi ad un esame psicotecnico presso lo psicologo del
traffico. Preso atto del referto 24 febbraio 2000 del lic. psic. __________,
con decisione 20 aprile 2000 la Sezione della circolazione ha modificato la sua
precedente risoluzione, revocando al ricorrente la licenza di condurre ciclomotori
a tempo indeterminato giusta gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 25 cpv. 1
lett. a LCStr e 36 cpv. 1 OAC. Parimenti è stato disposto che nessun
riesame sarebbe stato concesso prima del settembre 2000 per la riammissione
alla guida di ciclomotori, rispettivamente del settembre 2001 per il rilascio
della licenza di allievo conducente per condurre veicoli a motore, ed
unicamente dopo superamento di un esame psicotecnico. Ad un eventuale ricorso è
stato tolto l'effetto sospensivo.
B. a) Con
ricorso 5 maggio 2000 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato
tale pronuncia, chiedendo che nei suoi confronti sia pronunciata una revoca a
tempo determinato della licenza per condurre ciclomotori fino all'agosto 2000,
che il rilascio della licenza di allievo conducente sia subordinato al superamento
di un esame psicotecnico da effettuarsi entro il 1. aprile 2001 e di poter
scegliere liberamente lo psicologo per l'allestimento dell'esame psicotecnico,
tra quelli riconosciuti dall'autorità amministrativa. In sostanza il ricorrente
ha criticato la perizia 24 febbraio 2000 che sarebbe inattendibile, mancando
ogni riferimento a test specifici ed un approfondimento dei vari fatti disordinatamente
elencati.
b) Il 6 giugno 2000 l'Esecutivo cantonale ha
respinto il gravame, confermando la decisione dipartimentale. Ritenendo
affidabile il referto peritale, il Governo ne ha fatte proprie le conclusioni
ed ha dunque considerato legittimo e giustificato il provvedimento adottato nei
confronti del ricorrente.
C. Contro tale
pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento e chiedendo il rinvio dell'incarto al Consiglio di
Stato per nuova decisione. Lamenta una violazione del diritto di essere sentito,
in quanto il Consiglio di Stato ha evaso il suo ricorso senza trasmettergli la
risposta inoltrata dall'autorità dipartimentale, ciò che lo ha privato della
possibilità di ritirare l'impugnativa. Inoltre il Governo non è entrato nel
merito delle sue richieste.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle
conclusioni contenute nella decisione impugnata. Sottolinea inoltre che la
risposta 17 maggio 2000 della Sezione della circolazione non conteneva alcuna
particolare osservazione.
Considerato, in
diritto
- 1.1.La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10
LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di
sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di
un'eventuale violazione del diritto, che comprende in particolare l'apprezzamento
erroneo di un fatto, l'eccesso e l'abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm). Le censure del ricorrente devono
perciò essere esaminate sotto questi profili.
- 2.1.
__________ si duole perché il Consiglio di Stato non gli ha intimato, per conoscenza,
la risposta 17 maggio 2000 della Sezione della circolazione.
In effetti l'Esecutivo cantonale non ha
saputo provare di aver inviato le osservazioni in parola all'insorgente. Va
tuttavia sottolineato che nella propria risposta l'autorità dipartimentale si
era limitata ad affermare quanto segue:
"preso atto delle argomentazioni
ricorsuali e dopo nuova attenta valutazione della fattispecie, conformemente
alla facoltà concessaci dall'art. 49 LPamm., proponiamo la reiezione del
gravame in considerazione della fondatezza del provvedimento da noi
adottato, chiaramente documentato e motivato dalle emergenze di fatto
risultanti dagli atti componenti l'incarto."
Il Dipartimento non ha quindi apportato
nuove allegazioni a suffragio della propria risoluzione. Ne discende che i
diritti del ricorrente non hanno subìto alcun pregiudizio dalla mancata intimazione.
D'altronde la censura andrebbe,
eventualmente, accolta, solo se il presente ricorso fosse destinato a
permettere all'insorgente di ritirare l'impugnativa presentata davanti al
Consiglio di Stato. Ma ciò non è il caso.
2.2. Inoltre la motivazione contenuta nella
decisione impugnata, sebbene succinta, appare comunque sufficiente. Ritenendo
chiaro ed approfondito il referto redatto dal lic. psic. __________, il Governo
è pervenuto alla conclusione che i provvedimenti disposti dall'autorità
dipartimentale sono legittimi e giustificati. Pur non esaminando singolarmente
le richieste del ricorrente, l'Esecutivo cantonale ha preso posizione sulle
stesse, respingendole in toto. Non vi è pertanto stata alcuna violazione del
diritto di essere sentito.
-
La licenza
per allievo conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate,
se il richiedente quale conducente non dà garanzia per il suo comportamento
precedente di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art.
14 cpv. 2 lett. d LCStr). L'autorità amministrativa del cantone di domicilio
deve revocare la licenza di condurre per ciclomotori alle persone che non ne
sono idonee, essendo affette da malattie o infermità fisiche o psichiche oppure
da alcoolismo o da altre forme di tossicomania, o essendone incapaci per altre
ragioni; l'autorità vieta loro eventualmente di circolare con ciclomotori e
veicoli a motore, per i quali non è necessaria una licenza di condurre
(art. 36 cpv. 1 OAC).
-
Secondo il
ricorrente le conclusioni contenute nella perizia psicotecnica sarebbero
inattendibili. A torto.
4.1. __________, laureato in psicologia, è
stato designato dal Consiglio di Stato psicologo del traffico perché ne
adempiva i requisiti. L'11 agosto 1992 l'incarico gli è stato rinnovato sino al
31 dicembre 1994 ed in seguito tacitamente per periodi di due anni. Autore di
numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti
interessati, non sussistono validi motivi per metterne in dubbio le capacità
professionali. Inoltre la validità delle sue perizie è stata confermata
dall'istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo, divisione per la
medicina del traffico.
4.2. Al contrario di quanto sostenuto dal
ricorrente, la perizia allestita dal lic. psic. __________ appare a questo
tribunale attendibile, oggettiva e fondata.
Durante il colloquio avuto con il perito,
l'interessato ha dichiarato di essere stato fermato quattro volte dalla
polizia, in quanto stava circolando con il ciclomotore modificato in modo da
raggiungere velocità superiori (anche di 70-80 km/h) e che in un'ulteriore occasione
è stato sorpreso alla guida di una motocicletta di 250 cc "in
montagna". Essendo affascinato dalle due ruote, sarebbe sua intenzione
dedicarsi al motocross. Reso attento del gran numero di incidenti mortali che
annualmente coinvolgono dei motociclisti, egli ha affermato di non esserne
impressionato. Ha inoltre ammesso che al momento del colloquio era trascorso un
mese da quando aveva smesso di fumare spinelli.
Sulla scorta di tali dichiarazioni ben si
può comprendere che il perito è giunto alla conclusione che il ricorrente è
immaturo sul piano comportamentale a condurre veicoli a motore e che la sua
passione per le due ruote gli impedisce di comprendere appieno la dimensione
vitale e protettiva delle norme che regolano la circolazione stradale. Anche ad
una persona priva di conoscenze in materia di psicologia il referto del perito
appare dunque fondato. È ben vero che nella perizia sembra non sia stato tenuto
in considerazione il comportamento dell'insorgente in ambito scolastico e
lavorativo, che sulla base dei documenti in atti appare essere buono ed
adeguato. Ciò non è tuttavia di rilievo ai fini del presente giudizio, essendo
determinante unicamente l'attitudine del ricorrente a guidare con sicurezza un
veicolo a motore. Una condotta abituale corretta non esclude infatti che
l'interessato si comporti in modo riprovevole al volante. Il fatto, poi, di non
aver mai recato danno né a sé stesso né a terze persone nulla muta alle
conclusioni. Un provvedimento amministrativo viene adottato proprio per evitare
che ciò accada, a titolo preventivo.
Questo tribunale ritiene dunque che le
conclusioni a cui è giunto il lic. psic. __________ siano convincenti,
credibili e basate su elementi di fatto concreti. In simili circostanze non si
può rimproverare all'Esecutivo cantonale d'aver aderito alla prognosi negativa
formulata dal perito.
- Pure la
durata dei provvedimenti adottati dall'autorità dipartimentale va confermata.
Il ricorrente denota una chiara passione per le due ruote, per la velocità e
per la trasgressione delle norme sulla circolazione stradale, tratti questi che
non vanno sottovalutati. Ritenuto inoltre che al momento dell'esame peritale egli
aveva appena smesso di consumare droga leggera, il periodo di attesa impostogli
fino al settembre 2000 per un riesame della pratica concernente la riammissione
alla guida di ciclomotori appare adeguato e proporzionato.
Medesima conclusione s'impone in merito al
termine di attesa impostogli, ossia fino al settembre 2001, per l'ottenimento
della licenza per allievo conducente. Considerato il pericolo che comporta la
guida di un veicolo a motore e ritenuta l'attuale immaturità dell'interessato,
ben si giustifica posticipare di sei mesi l'ottenimento di tale licenza. Ciò
darà la possibilità all'autorità dipartimentale di verificare che durante un
lasso di tempo sufficientemente lungo il ricorrente è maturato, è in grado di
comprendere appieno il significato delle normative sulla circolazione stradale
e di conformarvisi.
Va pure respinta la richiesta di poter
scegliere liberamente il perito al quale presentarsi per l'allestimento
dell'esame psicotecnico, in quanto in Ticino l'incarico di psicologo del traffico
è stato conferito unicamente al lic. psic. __________. Resta riservata al
ricorrente la facoltà conferitagli dall'art. 32 PAmm di ricusare a tempo debito
l'esperto, qualora ritenesse che esistano motivi sufficienti per procedere in
tal senso.
- Va infine
osservato che all'insorgente non giova neppure asserire di necessitare della
licenza di condurre il ciclomotore per motivi professionali, per raggiungere il
luogo di tirocinio.
La necessità di disporre della licenza di
condurre può essere esaminata solo nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento
(art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione se è stata
pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, come nella fattispecie, dove si
deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida
di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC).
- Il ricorso
è pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d e 25 cpv. 1
lett. a LCStr; 33 e 36 cpv. 1 OAC; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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