AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2000.171
Data decisione, Autorità:
12.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00171
Lugano
12 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 giugno 2000 di
rappr. da __________
contro
la risoluzione 31 maggio 2000 (n. 2262) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 10 novembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso
di dimora per i figli __________ e __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________, cittadina colombiana, è madre di __________ e __________, nati da
relazioni con il __________. Nel luglio 1998 la ricorrente è entrata in
Svizzera per sposarsi con il cittadino elvetico __________. Le nozze sono state
celebrate il __________ a __________. In seguito al matrimonio, __________ ha
ottenuto un permesso di dimora annuale, con ultima scadenza fissata al 18
novembre 2000.
b) A partire dal dicembre 1998, __________
ha dovuto ricorrere all'assistenza pubblica, in quanto malato ed in attesa di
una decisione AI. Il 21 dicembre 1998, con effetto dal 1° gennaio 1999, i
coniugi __________ hanno locato a __________ un appartamento sussidiato di 3
locali, adibito per due persone, per fr. 936.– mensili. Partita in seguito per
la Colombia, __________ è rientrata in Svizzera il 3 febbraio 1999, questa
volta accompagnata dai suoi figli di primo letto. Il 16 marzo 1999 __________
ha ottenuto ancora dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI),
questa volta per il periodo 1° aprile - 31 luglio 1999, un sussidio di fr.
2'550.– mensili per tutte le necessità della sua economia domestica. Il 30
marzo 1999, __________ ha iniziato a lavorare come ausiliaria delle pulizie a
__________; il 19 aprile seguente, essa ha esteso la sua attività lucrativa
esercitando pure l'attività di operaia in una fabbrica a __________. Il 27
aprile 1999, a seguito di una modifica contrattuale, l'abitabilità
dell'appartamento della famiglia __________ è stata estesa a quattro persone.
B. a) Il 28
aprile 1999, __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di soggiorno in
favore di __________ e __________. Essa ha indicato di guadagnare complessivamente
all'incirca fr. 2'400.– lordi mensili ed ha prodotto una dichiarazione della
cognata __________, la quale si impegnava ad assumersi le spese di mantenimento
dei bambini. La domanda è stata preavvisata favorevolmente dal municipio di
__________. Il 29 giugno 1999, la ricorrente ha cessato la sua attività di operaia;
il 31 ottobre 1999, quella di ausiliaria delle pulizie.
b) Il 10 novembre 1999 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda di ricongiungimento
famigliare. Ha ritenuto insufficienti le disponibilità finanziarie della
ricorrente per mantenere __________ e __________ in Svizzera e di non poter
prendere in considerazione le garanzie fornite dalla cognata. Il dipartimento
ha rilevato inoltre l'assenza di indizi su un futuro miglioramento della
situazione di indigenza della famiglia. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 4, 9, 12, 16 LDDS; 8 ODDS. L'autorità ha ordinato ai
figli di __________ di lasciare il territorio cantonale entro il 31 dicembre
1999.
c) Il 10 dicembre 1999, __________ è stata
autorizzata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione a lavorare fino al 9
marzo 2000 come operaia presso la __________ di __________. Il contratto della
ricorrente, della durata di 4 mesi, prevedeva una retribuzione base di fr.
14.60 e un'indennità per ferie di fr. 1.20 all'ora.
C. Con
giudizio 31 maggio 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di
prima istanza. Il Governo ha ritenuto che il ricorso fosse da respingere in
ordine, in quanto __________ non aveva inoltrato la domanda di ricongiungimento
famigliare tramite una rappresentanza elvetica all'estero. Le ha quindi
rimproverato di aver fatto entrare i suoi figli in Svizzera senza un visto
d'entrata e di aver di conseguenza posto le autorità di fronte al fatto compiuto.
Secondo l'Esecutivo cantonale, il ricorso sarebbe da respingere anche nel
merito a causa delle difficoltà finanziarie della famiglia, a quel momento a
carico dell'assistenza pubblica per un importo complessivo di oltre fr.
30'000.– e senza prospettive di miglioramento. Ha considerato inoltre insufficiente
la garanzia di mantenimento in favore di __________ e __________ formulata da
__________, in quanto quest'ultima non aveva alcun obbligo legale nei confronti
della prole. Ha infine respinto la domanda di assistenza giudiziaria.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso
di dimora a __________ e __________. Contesta di aver fatto entrare illegalmente
in Svizzera i suoi due figli e di aver posto le autorità di fronte al fatto compiuto
raggirando l'OEnS, poiché i cittadini colombiani non erano sottoposti all'obbligo
del visto fino al 1° marzo 1999. A tale scopo, invoca il caso analogo di una
cittadina colombiana deciso favorevolmente dal dipartimento con il rilascio di
un permesso di dimora. Sostiene di essere economicamente autosufficiente e di
essere in grado di assicurare il mantenimento dei figli. Indica di lavorare ora
a tempo indeterminato con un salario che oscilla tra fr. 3'200.– e fr. 3'900.–.
Essa non correrebbe dunque il rischio concreto di dover ricorrere in maniera
continua e rilevante all'assistenza pubblica. E' soltanto il marito a trovarsi
a carico dello Stato. Asserisce di essere stata costretta a rifugiarsi con i
figli presso una casa protetta a causa del comportamento aggressivo di
__________ e di voler richiedere per questo motivo l'adozione di misure di
protezione dell'unione coniugale ex art. 175 CC. Afferma che con una futura
rendita AI del marito o una riformazione professionale di quest'ultimo, la
famiglia non avrà più problemi di indigenza e la comunione domestica potrà essere
ripristinata. Sottolinea che i suoi figli sono ben integrati socialmente e
scolasticamente in Ticino. Con istanza pedissequa al gravame, chiede di essere
posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra
la Confederazione svizzera e la Colombia dal quale potrebbe scaturire un
diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento
famigliare. Anche la convenzione 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS
0.107) non istituisce un diritto in tal senso (DTF 124 II 361, consid. 3b).
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli
celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel
permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi
ultimi. In concreto, è incontestato che tali condizioni non sono soddisfatte.
__________ non è infatti al beneficio di un permesso di domicilio, ma
unicamente di un permesso di dimora annuale a far tempo dal 1998. Ne consegue
che l'insorgente non ha alcun diritto di farsi raggiungere dai figli in virtù
della norma precitata.
1.5. La ricorrente invoca l'art. 8 CEDU.
Affinché tale norma sia applicabile, occorre che il membro della famiglia con
il quale lo straniero intende ricongiungersi abbia il diritto di risiedere in
Svizzera. In altre parole, egli deve possedere la cittadinanza elvetica oppure
un permesso di domicilio (DTF 118 Ib 157 consid. c). Il titolare di un permesso
di dimora non può, in linea di principio, prevalersi dell'art. 8 CEDU. Una
deroga è consentita quando, in determinate circostanze, lo straniero al
beneficio di siffatto permesso ha il diritto di risiedere nel nostro Paese,
ossia ha la certezza di vedersi accordato un'autorizzazione di dimora (DTF 111
Ib 163 consid. 1a). Nel caso concreto, __________ può invocare la menzionata
disposizione convenzionale a protezione della propria vita famigliare, dal
momento che è sposata con un cittadino elvetico. Conformemente all'art. 7 cpv.
2 LDDS, essa ha il diritto certo alla proroga del suo permesso di dimora e,
quindi, di soggiornare in Svizzera.
Affinché l'art. 8 CEDU sia applicabile e sia
di conseguenza dato il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale
federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG come pure, di riflesso,
nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS,
occorre in seguito che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la
persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera
esista una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5
consid. 1e). La ricorrente sostiene di avere sempre mantenuto con i figli un
legame vivo e intenso. Nelle osservazioni al ricorso, il dipartimento nutre per
contro qualche perplessità sull'intensità del loro legame. Sennonché,
sollecitata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione sui motivi che
l'avevano spinta a richiedere il ricongiungimento famigliare, __________ aveva
dichiarato che: "Prima del mio arrivo in Ticino convivevo regolarmente
con i miei figli; li ho curati, cresciuti ed educati con affetto e
responsabilità. Su decisione del Giudice, poiché non ero sposata con il loro papà,
mi è stata conferita l'autorità parentale, che a tutt'oggi detengo".
Essa aveva pure asserito di aver telefonato e scritto regolarmente a __________
e __________ durante la loro separazione durata circa 6 mesi e di aver versato
loro del denaro (v. lettera 27 aprile 1999 di __________, ad 2 e 3, con copia
di diversi bollettini). Va rilevato che nelle loro rispettive decisioni, né il
dipartimento né il Consiglio di Stato avevano messo in discussione tali
argomenti ed avevano negato il ricongiungimento famigliare per motivi di ordine
finanziario. Osservato poi che i figli dell'insorgente vivono presso
quest'ultima dal febbraio 1999, si può quindi considerare che esiste attualmente
tra di loro una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta.
__________ può di conseguenza richiamarsi all'art. 8 CEDU al fine di ottenere
il rilascio di un permesso di dimora in favore della prole. Sapere poi se
questo diritto sussista è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 120
Ib 8 consid. 1; 119 Ib 419 consid. 2c). Ne discende che, nel caso specifico, la
via del ricorso di diritto amministrativo è data (DTF 122 II 5 con rinvii).
1.6. Il gravame è inoltre tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm).
L'impugnativa può essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm). Ai fini del presente giudizio non è infatti necessario
richiamare dall'Ufficio AI e dall'USSI gli incarti concernenti __________.
-
In
concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il gravame fosse da respingere
già in ordine, poiché la ricorrente non aveva inoltrato la domanda di
ricongiungimento famigliare tramite una rappresentanza elvetica all'estero e
non aveva rispettato in questo modo le norme in materia di visto, che esso ha
ritenuto applicabili per analogia al concreto caso (art. 4 cpv. 2 lett. a, 11
cpv. 2 OEnS). La tesi non può essere condivisa. Respingere in ordine il gravame
per tale motivo viola il principio della proporzionalità: a maggior ragione
nella fattispecie, ove il dipartimento era entrato nel merito della domanda. Di
tale comportamento va semmai tenuto conto in quest'ultimo ambito (STF 9 maggio
2000 in re V.consid. 4b/aa, pagg. 10 e 11; 26 giugno 1998 in re A.S.R. consid.
3b, pag. 9).
-
3.1.
Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata
e famigliare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può
esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non
in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui (n. 2).
3.2. Un'ingerenza nella vita famigliare è
giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in
materia di soggiorno degli stranieri praticata dalla Svizzera, segnatamente per
garantire un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione elvetica e
quello della popolazione straniera residente. Il Tribunale federale ha già
avuto modo di considerare che questi scopi sono conformi alla menzionata convenzione
(DTF 120 Ib 4 consid. 3b, 24 segg. consid. 4a con richiami). L'art. 8 CEDU tutela,
tra l'altro, la relazione famigliare tra genitori e figli. Non assicura
tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire
nel nostro paese un suo famigliare, segnatamente quando essa stessa ha preso la
decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere nel nostro
Paese. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati
dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in
primo luogo a permettere una vita famigliare comune, bensì al raggiungimento di
altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Appare legittimo
pertanto rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio
al figlio di uno straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla
libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono
interessi famigliari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni
esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa ed infine che la
continuazione delle relazioni famigliari non siano ostacolate dall'autorità
(ibidem). Va osservato inoltre che se i genitori sono separati o divorziati, il
diritto di farsi raggiungere dal figlio presuppone che questi intrattenga con
il genitore che vive in Svizzera una relazione famigliare preponderante (DTF
118 Ib 159 segg. consid. 2b/c ). La questione se l'autorità di polizia degli
stranieri sia tenuta a rilasciare un permesso di dimora, conformemente alle
esigenze poste dall'art. 8 CEDU, va dunque risolta effettuando una ponderazione
di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 120 Ib 25 consid. 4a;
115 Ib 6 consid. 6). E' in tale ambito che dev'essere accuratamente appurato se
vi è anche il rischio che i figli della ricorrente, rimanendo in Svizzera, chiedano
prestazioni assistenziali (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).
- 4.1. In
concreto, __________ ha iniziato a percepire le prestazioni dell'assistenza
pubblica nell'inverno 1998-99, pochi mesi dopo aver sposato la ricorrente. Dopo
circa un anno, l'ammontare complessivo del debito era salito a fr. 30'000.–
(ricorso al Consiglio di Stato ad 9a, pag. 5; risoluzione governativa ad H,
pag. 9). A ragione le autorità inferiori hanno tenuto conto, nelle loro
rispettive decisioni, del debito contratto dal marito. Le prestazioni versate
dall'assistenza sociale permettono infatti alla famiglia __________ di far
fronte a tutte le necessità della loro economia domestica. __________, del
resto, aveva già dichiarato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di
farsi garante "materialmente" di __________ e __________, che
alloggiava nel suo appartamento di __________ (v. scritto 27 aprile 1999). Sia
il dipartimento sia il Consiglio di Stato non hanno per contro valutato
attentamente la situazione finanziaria della famiglia __________. Dinnanzi alle
rispettive sedi, i coniugi avevano sostenuto che l'intervento finanziario dello
Stato era dovuto al protrarsi della procedura di concessione della rendita AI
in favore di __________, il quale era totalmente inabile al lavoro a causa di
una malattia che aveva reso necessario il suo ricovero in ospedale per un
intervento neurochirurgico (v. scritto 27 aprile 1999 del marito della
ricorrente al dipartimento; doc. C e D prodotti dinnanzi al Consiglio di
Stato). L'insorgente, al fine di dimostrare la propria tesi ricorsuale, aveva
pure chiesto al Governo di richiamare gli incarti relativi alle procedura di
invalidità e di assistenza del marito (ad 9a, pag. 5). Tuttavia l'Esecutivo
cantonale ha negato il ricongiungimento famigliare senza esperire ulteriori
indagini. Esso non ha valutato attentamente se la situazione finanziaria della
famiglia __________ potesse migliorare con l'ottenimento dell'asserita rendita
AI. Tanto più che il dipartimento aveva solamente avanzato perplessità sul
rischio che la famiglia della ricorrente non rimanesse anche in futuro a carico
dell'assistenza pubblica, fondandosi del resto su semplici indizi. Le autorità
inferiori non hanno dato rilevanza nemmeno al fatto che la cognata della
ricorrente aveva dichiarato di farsi garante del mantenimento di __________ e
__________. Nella risposta al ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato, il
dipartimento aveva invero auspicato che __________ documentasse l'entità e la
credibilità delle garanzie finanziarie della cognata. Il Governo l'aveva quindi
invitata a replicare su tali argomenti. Benché l'insorgente fosse rimasta
silente, l'Esecutivo cantonale non poteva rinunciare in tutti i casi ad
esperire un'istruttoria per i motivi esposti in precedenza. Gli atti di causa
si rivelano pertanto insufficienti per pronunciarsi nel merito.
4.2. In simili circostanze si giustifica
annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità inferiore
affinché provveda ad accertare ancora una volta se siano adempiuti tutti i
requisiti di cui all'art. 8 CEDU. Essa verificherà in particolare se sussistano
interessi famigliari preponderanti che impongano una modifica delle relazioni
esistenti in precedenza o se un simile cambiamento si riveli imperativo. Il Governo
richiederà in questo senso la decisione del giudice colombiano di affidamento
dei figli e della loro autorità parentale ad __________ come pure la decisione
che affidava in precedenza la custodia della prole alla zia paterna (v.
dichiarazione 27 aprile 1999 della ricorrente). Valuterà inoltre l'incidenza
nella dichiarazione 12 gennaio 1999 di autorizzazione di uscita dal territorio
colombiano di __________ e __________, rilasciata dal padre __________, dalla
quale risulta che esiste tra padre e figli un legame intenso e vivo. Il
Consiglio di Stato esaminerà in seguito se con la venuta in Svizzera di
__________ e __________ esista effettivamente il rischio per la famiglia
__________ di cadere a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e
rilevante. Esso aggiornerà pertanto l'accertamento circa la sua situazione
economica, informandosi presso l'Ufficio AI sulle prospettive della rendita che
la ricorrente sostiene verrà concessa al marito e facendo altresì precisare
l'entità e la durata della garanzia di mantenimento in favore di __________ e
__________ rilasciata dalla cognata dell'insorgente, dopo aver verificato
l'effettiva possibilità, per quest'ultima, di adempiere a tale impegno. Il
Governo accerterà pure se la ricorrente ha infine trovato un'attività
lavorativa stabile e verificherà la sua situazione coniugale nonché l'idoneità
dell'alloggio. L'Esecutivo cantonale terrà anche conto dell'espediente messo in
atto da __________ per facilitare la venuta in Svizzera della prole senza
richiedere il necessario visto (cfr. STA 9 maggio 2000 in re V. consid. 4b,
pag. 10-11).
- Il ricorso
va pertanto accolto e la decisione del Consiglio di Stato annullata. Visto
l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e
delle spese. Dato che l'insorgente versa in precarie condizioni economiche, la
domanda di assistenza giudiziaria va accolta.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10
lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso è
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 31
maggio 2000 (n. 2262) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono
ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti come
illustrato nei considerandi.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria è accolta.
§. Di conseguenza il patrocinatore della
ricorrente è invitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la
propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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