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Numero d'incarto:
52.2000.170
Data decisione, Autorità:
26.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00170
52.2000.00175
Lugano
26 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 21 giugno 2000 dell'
Ufficio patriziale di __________
b) 26 giugno 2000 di
contro
la decisione 16 giugno 2000 del Perito distrettuale
di Locarno, che ha accolto l'istanza 18 gennaio 1999 presentata da __________
al fine di ottenere una permuta di terreno tra i mapp. no. __________,
__________ e __________ RFD di __________;
viste le risposte:
al ricorso dell'Ufficio
patriziale di __________;
al ricorso di __________;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti gli
opportuni accertamenti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietario dei mapp. __________ e __________ RFD di __________. Il primo è
un fondo prativo di 204 mq attorniato pressoché integralmente dal mapp.
__________, un terreno vasto ben 72'923 mq di proprietà del patriziato di
__________ in gran parte censito a RF quale pascolo. Il secondo è costituito da
un rustico di 64 mq e una corte di 32 mq confinanti con un'appendice del
predetto particellare patriziale.
B. Con istanza
18 gennaio 1999 fondata sugli art. 83 ss. LRPT __________ ha domandato al
Perito distrettuale di Locarno di trasferirgli la proprietà di 204 mq del terreno
patriziale situato attorno al rustico, offrendo in permuta alla corporazione il
proprio mapp. __________ di pari ampiezza. A mente del richiedente,
l'operazione avrebbe permesso di conseguire un uso del suolo migliore e più
razionale.
In sede
di risposta il patriziato ha ricordato che in passato le parti avevano già intavolato
delle trattative in vista della stipulazione di una permuta privata. Il
tentativo era tuttavia fallito per ragioni d'ordine finanziario, riconducibili
al rifiuto di __________ di pagare il prezzo di fr. 100.- il mq fissato
dall'assemblea patriziale per il terreno richiesto.
In
occasione del sopralluogo e contestuale esperimento di conciliazione tenutosi
il 29 maggio 2000 le parti si sono disputate nuovamente riguardo al valore
delle superfici dedotte in permuta: il patriziato ha ribadito in particolare
che lo scorporo prelevato dal mapp. __________ non poteva essere ceduto a meno
di fr. 100.- il mq come risolto dall'assemblea patriziale, mentre __________ ha
perorato la perfetta equivalenza tra le porzioni verdi oggetto di scambio.
C. Esaurite le
formalità procedurali, con decisione 16 giugno 2000 il Perito distrettuale di
Locarno ha essenzialmente accolto la domanda di permuta così come proposta
dall'istante __________, disponendo un conguaglio in denaro a favore del
patriziato di fr. 4'896.-.
Il primo
giudice ha ritenuto in sostanza che l'operazione era di per sé conforme alla
legge, ma che il valore del terreno posto attorno al rustico era superiore a
quello del mapp. __________ ceduto al patriziato: in concreto, fr. 25.- il mq
contro fr. 1.- il mq, donde l'indennità di fr. 4'896.- (fr. 24.-/mq x 204 mq)
riconosciuta alla corporazione al fine di bilanciare la permuta.
D. Avverso il
predetto giudizio entrambe le parti sono insorte innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, invocandone la riforma parziale con fini diametralmente opposti.
a) Con
gravame 21 giugno 2000 l'Ufficio patriziale di __________ ha chiesto in pratica
il riconoscimento integrale delle pretese notificate in prima istanza. Anche in
questa sede il patriziato ha dunque rivendicato fr. 100.- il mq per il terreno
che sarebbe tenuto a cedere al vicino, contestando peraltro la permuta laddove
gli imporrebbe di vendere una porzione del proprio fondo ad un prezzo diverso
da quello stabilito anni addietro dall'assemblea.
b)
Mediante ricorso 26 giugno 2000 __________ ha sollecitato per contro l'annullamento
del conguaglio stabilito dal Perito.
Secondo
l'insorgente le superfici dedotte in permuta, di pari ampiezza e utilizzabili
tutt'al più a scopo agricolo, si equivarrebbero senza poter dar luogo a
conguagli di sorta.
E. Il Perito
si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative, riconfermandosi nella
propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Le parti
si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni che saranno riprese - ove
occorresse - in appresso.
F. In fase
istruttoria il Tribunale ha verificato lo statuto pianificatorio dei fondi
interessati dalla permuta.
Invitato
a documentare il valore venale dei terreni permutati, il Perito ha indicato le
transazioni sulle quali si è fondato per l'estimo.
Il 4
maggio 2001 si è svolta un'udienza in contraddittorio e una visita dei luoghi,
seguiti da alcuni accertamenti circa l'attuale valore commerciale dei terreni
edificabili di __________.
Delle
risultanze istruttorie e dei rilievi formulati in merito dagli interessati si
dirà - per quanto necessario - nel seguito.
Considerato, in diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva di
entrambi gli insorgenti proprietari di fondi coinvolti nel progetto di permuta
e la tempestività delle impugnative sono incontestabilmente date dagli art. 94
LRPT, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 111 LRPT.
I gravami
sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con un'unica
pronunzia (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, integrati dalle risultanze
degli accertamenti esperiti d'ufficio in fase istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- Giusta
l'art. 83 LRPT, allo scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario
di un fondo può domandare la cessione in permuta di un fondo confinante o di
parte di esso, purché non ne risulti un danno al proprietario di questo.
Il primo
presupposto va inteso in senso lato, ovvero secondo l'interesse generale, non
soltanto da un punto di vista ristretto alla situazione del richiedente. Le
procedure di permuta obbligatoria e di rettifica di confine costituiscono vere
e proprie restrizioni di diritto pubblico della proprietà e, come tali, devono
essere sorrette da un pubblico interesse (cfr. Borghi, GAT, n. 816).
Già con
sentenza del 19.5.1967 in re M. questo Tribunale ha avuto modo di rilevare che
se la permuta del diritto civile ha per titolo giuridico il contratto, quella
del diritto pubblico amministrativo ticinese si fonda sull'espropriazione per
scopo di pubblica utilità. Che sia in effetti l'interesse generale il concetto
informatore di tutta la normativa in discussione lo confermano i materiali legislativi,
in particolare quelli relativi alla legge precedente, del 1949, ai quali
occorre risalire, la nuova legge avendone ripreso in proposito le norme ed i
materiali legislativi di questa essendo silenti per quanto riguarda gli art.
83-86 LRPT (cfr. RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, pag. 392). In
particolare, il messaggio governativo che accompagnava quel disegno di legge
affermava testualmente che "I raggruppamenti dei terreni, ed in forma più
modesta le permute e le rettifiche, non sono fine a sé stesse, ma hanno per
scopo la sistemazione agronomica del Cantone attraverso quella fondiaria,
..." (cfr. RVGC, sessione ordinaria autunnale 1949, pag. 336).
Significativo appare altresì come al momento dell'adozione della nuova legge
(del 1970) venne stralciato l'art. 95 del progetto (sulle permute ottenute in
via privata) allo scopo di non sottrarre queste ultime ad una verifica della
conformità con l'interesse generale (ibidem, pag. 455).
Altro
presupposto fondamentale per l'ammissibilità della permuta secondo l'art. 83
LRPT è che la parte richiesta non ne risulti a sua volta danneggiata, dal punto
di vista del principio dell'uso migliore e più razionale del terreno, oltre a
dover essere adeguatamente indennizzata per l'eventuale pregiudizio economico
(cfr. Borghi, op. cit., N. 815). Chi domanda un fondo in permuta è infatti
tenuto ad offrirne un altro possibilmente della medesima natura, superficie e
valore (art. 86 cpv. 1 LRPT). Eventuali differenze sono conguagliate in denaro
(art. 86 cpv. 2 LRPT) in esito ad una stima effettuata applicando i criteri
invalsi in materia espropriativa.
Entrambi
i presupposti (ottenimento di un miglior uso del suolo, assenza di danno a
carico della parte richiesta) devono essere realizzati cumulativamente (RDAT
I-1993 N. 55).
- Nel caso
di specie la permuta risulta conforme all'art. 83 LRPT pur implicando nell'operazione
tre fondi diversi. A dispetto delle perplessità manifestate dal patriziato, la
legge non impone che lo scambio avvenga tra due sole proprietà; è sufficiente,
quanto necessario, che i terreni siano confinanti (cfr. il tenore letterale
dell'art. 83 cpv. 1 LRPT). D'altra parte, a certe condizioni la legge prevede
persino la possibilità di realizzare "permute" mediante il solo
compenso in denaro (art. 87 LRPT).
Appare
peraltro pacifico che la permuta in esame consente un uso più razionale dei
fondi coinvolti e si giustifica quindi dal profilo dell'interesse pubblico
divisato dalla LRPT. L'operazione permette infatti di integrare il mapp.
__________, piccolo e non sfruttabile autonomamente, nella vasta proprietà
patriziale che lo circonda. L'intervento trova dunque la sua ragione d'essere
in motivi di pratica utilità e soddisfa nel contempo l'esigenza di raggruppare
i terreni ai fini di una loro miglior utilizzazione.
Ad onor
del vero lo scambio di superficie deciso dal Perito avvantaggia in maniera
preponderante il richiedente __________, che ottiene in cambio dell'inutile
part. __________ una discreta porzione di terreno attorno al proprio rustico,
attualmente svilito dalla mancanza di un'adeguata area di sfogo in proprietà.
Il patriziato, proprietario di un esteso pascolo avente già oggi funzioni e
valori propri, trae invece scarso beneficio dalla permuta. Questo ricorrente
non subisce però neanche un pregiudizio tale da rendere inammissibile
l'operazione. La superficie complessiva del suo particellare resterà immutata e
l'area scambiata è talmente modesta da non influire minimamente sulla
sagomatura complessiva e l'odierno sfruttamento del mapp. __________. Senza
dimenticare che l'acquisizione del sedime prativo del vicino __________
consentirà di eliminare un corpo estraneo insinuato nella proprietà patriziale
a tutto vantaggio della sua omogeneità.
- Resta da
esaminare la legittimità del conguaglio in denaro disposto dal Perito, che
entrambe le parti contestano.
In fase
istruttoria si è potuto accertare che i fondi interessati dalla permuta si
trovano al di fuori della zona edificabile, che il mapp. __________ è in gran
parte gravato da un vincolo AP/EP e che l'inventario degli edifici situati
fuori dalla zona edificabile del comune di __________ annovera il rustico al
mapp. __________ tra quelli meritevoli di protezione 1a (= edifici rustici
finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo per i quali è ammessa la
trasformazione, segnatamente il cambiamento di destinazione).
Dalle
transazioni reperite dal Perito, note alle parti, si desume che nel 1999 il
valore medio dei terreni inedificabili di __________ si aggirava attorno a fr.
1.- il mq. Una simile quotazione può essere senz'altro attribuita anche ai 204
mq del mapp. __________, un prato che al pari di quelli circostanti è utilizzabile
solo quale pascolo e che non beneficia di un accesso garantito da diritto di
passo.
Quanto al
valore del terreno posto attorno al rustico __________, occorre preliminarmente
sottolineare che secondo la giurisprudenza a questo genere di aree deve essere
attribuita una valenza di mercato che trascende il mero valore agricolo fino ad
avvicinare, se non addirittura a parificare, quello del terreno edificabile.
Questo perché le costruzioni fuori zona riattate per l'abitazione o
suscettibili di essere trasformate godono di una situazione di fatto
privilegiata in funzione del loro stesso statuto e dell'inedificabilità che
grava i fondi vicini. Tanto il mercato immobiliare quanto il diritto delle
espropriazioni e, di riflesso, quello delle permute, prendono in conto tale
vantaggio, che si ripercuote non solo sullo stabile, ma anche sul terreno su
cui sorge l'edificio e sulla superficie di disimpegno normalmente richiesta dal
genere e dall'importanza della costruzione: terreno per il quale un potenziale
acquirente è di regola disposto a pagare un prezzo di area fabbricabile (DTF
119 Ib 366 consid. 3c, 112 Ib 537 consid. 4a). Questa teoria, mutatis mutandis,
si attaglia perfettamente alla fattispecie, ove solo si consideri il prezzo che
dovrebbe solvere il proprietario del mapp. __________ per acquisire sul libero
mercato lo spazio verde circostante il rustico.
Ai fini
del giudizio il Tribunale ha dunque indagato circa i prezzi soluti di recente
per l'acquisto di sedimi edificabili in quel di __________, rinvenendo cifre
che vanno da un minimo di fr. 35.- il mq a un massimo di fr. 120.- il mq a
dipendenza della zona di situazione e delle peculiarità dei fondi. Ha pure
visionato la superficie verde richiesta in permuta, che si presenta in pendenza
e parzialmente boscata, giungendo alla conclusione che a fronte di queste
caratteristiche per nulla straordinarie il suo valore venale non può essere superiore
a fr. 50.- il mq.
Poste
queste premesse il conguaglio dovuto al patriziato dall'istante in permuta viene
fissato in complessivi fr. 9'996.- (fr. 50.-/mq ./. fr. 1.-/mq x 204 mq).
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso di __________ è respinto, mentre quello del
patriziato merita parziale accoglimento con la conseguente riforma della decisione
impugnata nel senso dianzi esposto.
La tassa
di giustizia viene ripartita tra le parti in funzione dell'esito delle
rispettive impugnative (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 83 ss. LRPT; 18, 28, 43, 46 e 60
ss. PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
di __________ è respinto.
-
Il ricorso
dell'Ufficio patriziale di __________ è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 16 giugno 2000 del Perito distrettuale di Locarno è
riformata limitatamente all'ammontare del conguaglio dovuto da __________, che
viene fissato in fr. 9'996.-.
-
La tassa
di giudizio di fr. 900.- è posta a carico di __________ nella misura di fr.
600.- e del patriziato per la differenza.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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