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Numero d'incarto:
52.2000.157
Data decisione, Autorità:
13.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00157
Lugano
13 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 giugno 2000 di
rappr. da: dr. iur. h.c. __________
contro
la decisione 23 maggio 2000 del Consiglio di Stato
(n. 2106), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 3 gennaio 2000, rilasciata dal municipio di __________ a
__________ per ampliare e trasformare una casa d'abitazione situata nel
nucleo di __________ (part. no. - RF);
viste le risposte:
-
21 giugno 2000 di
__________;
-
21 giugno 2000 del
Consiglio di Stato;
-
4 agosto 2000 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27 luglio 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________
il permesso di riattare ed ampliare una casa d'abitazione plurifamiliare
situata nel nucleo di __________ (part. no. __________, __________, __________
RF), trasformandola in una "casa di vacanza plurifamiliare con pensione
familiare e appartamento custode".
Stando ai piani inoltrati, il pianterreno risulterebbe composto da un locale
refettorio con cucina, da una camera da letto con servizi igienici (doccia +
WC) e da un piccolo locale fitness (15 mq). Il primo piano sarebbe invece
formato da tre camere con servizi igienici indipendenti e da un appartamento composto
da un locale soggiorno, un atrio con nicchia per cucinare ed una camera da
letto. Al secondo piano vi sarebbero infine altre due camere con servizi ed un
altro appartamento di due locali (soggiorno con cucina e camera da letto).
L'ampliamento consiste nell'aggiunta di due piccoli corpi sul retro
dell'edificio, destinati ai servizi igienici delle camere e nella formazione di
un'ampia loggia coperta (27 mq), a livello del secondo piano, realizzata
mediante sopraelevazione della falda del tetto.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini,
fra cui la ricorrente, proprietaria del fondo contermine (part. n. __________
RF), che ha contestato l'intervento dal profilo della sua conformità con la
funzione residenziale assegnata alla zona e dell'aumento della volumetria.
In corso di procedura, __________ ha
rinunciato alla realizzazione del loggiato, chiedendo al municipio di
autorizzare almeno la trasformazione e l'ampliamento previsto sul retro dell'edificio.
Ottenuto il benestare del Dipartimento del
territorio, il 3 gennaio 2000 il municipio ha autorizzato l’intervento nei
limiti suindicati.
B. Con
giudizio 23 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo
il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente. Disattese le censure di natura
formale, il Governo ha in sostanza ritenuto che la piccola pensione fosse
senz'altro compatibile con la funzione residenziale attribuita alla zona del nucleo.
C. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa
licenza.
L'insorgente ripropone in questa sede le
eccezioni di natura procedurale sollevate invano in prima istanza con
riferimento ad una discrepanza riscontrabile tra la descrizione della
destinazione degli edifici oggetto dell’intervento, riportata dall'avviso di
pubblicazione (abitazioni primarie e secondarie), e le indicazioni
fornite dalla domanda di costruzione (casa di vacanza plurifamiliare con
pensione familiare e appartamento custode).
Censurata, siccome strumentale, la rinuncia
alla formazione del loggiato, l'insorgente contesta poi nuovamente la
conformità di zona dell'intervento, ritenendolo contrario alla funzione residenziale
che il PR assegna al nucleo.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed il beneficiario della licenza, contestando le tesi dell'insorgente
con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, proprietaria del fondo contermine e già opponente, è
certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 17 cpv. 1 RLE, l'avviso di pubblicazione della domanda di
costruzione deve indicare, fra l'altro, il genere dell'opera (lett. c) e
l'esatta destinazione degli edifici o impianti (lett. d). La prescrizione è
volta a fornire ai destinatari dell'avviso un minimo di informazioni utili
circa la natura dell'intervento oggetto della domanda di costruzione, in modo
da metterli in condizione di decidere se procedere ad una consultazione degli
atti ai fini di un’eventuale opposizione o rinunciarvi a priori.
2.2. Nella misura in cui omette di accennare
alla pensione, la destinazione indicata in concreto dall'avviso di pubblicazione
(abitazioni primarie e secondarie) non riflette esattamente le indicazioni
date dalla domanda di costruzione (casa plurifamiliare per vacanza con
pensione e appartamento per custode). Nella discrepanza denunciata dalla
ricorrente non sono tuttavia ravvisabili gli estremi di una violazione di norme
essenziali di procedura suscettibile di giustificare l'annullamento del permesso
e della procedura da cui è scaturito. Tenuto conto della corretta indicazione
del genere d’intervento fornita dall’avviso (riattazione con ampliamento
stabili), la carente indicazione della destinazione degli edifici non è
oggettivamente atta a fuorviare eventuali interessati, inducendoli a rinunciare
ad opporsi all’intervento.
La domanda di annullamento della licenza per
motivi d'ordine va quindi senz'altro respinta. A maggior ragione si giustifica
questa conclusione se si considera che la ricorrente, per sua stessa
ammissione, non è stata minimamente pregiudicata nell'esercizio dei suoi
diritti di difesa.
-
Parimenti
da respingere sono le censure che l'insorgente solleva in relazione alla rinuncia
del resistente a realizzare il loggiato. Ridimensionamenti del progetto
iniziale, volti - come in concreto - a togliere motivi di contestazione, sono,
in linea di massima, senz’ altro ammissibili.
-
4.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT la licenza edilizia è rilasciata solo se la
costruzione è conforme alla funzione assegnata dal PR alla zona di
utilizzazione in cui viene a sorgere. Il principio della conformità di zona
sancito da questa norma esige che la destinazione delle costruzioni si
inserisca convenientemente nella funzione attribuita alla zona di situazione.
Non basta che non la contraddicano, ovvero che non ostacolino l'utilizzazione
conforme della zona. Per essere autorizzate è necessario che la loro
destinazione risponda alle finalità pianificatorie della zona (RDAT 1994 II 105
n. 56; Scolari, Commentario, II. ed.; ad art. 67 LALPT, no. 472; Ruch, Commentaire
de la LAT, ad art. 22 n. 70 seg.).
4.2. Le zone residenziali sono per principio
riservate agli insediamenti destinati al soggiorno durevole o temporaneo delle
persone. Le costruzioni di queste zone servono in primo luogo all’abitazione,
ossia all'alloggio di persone che si riposano, si ristorano, accudiscono alle
faccende domestiche o vi trascorrono semplicemente il tempo libero da impegni
di lavoro. Salvo diversa disposizione, le zone residenziali non escludono a
priori qualsiasi attività lavorativa. Quest'ultime sono tuttavia ammesse soltanto
nella misura in cui appaiono subalterne alla funzione residenziale e
compatibili con essa (RDAT, 1995 II 89 n. 35; Scolari, Commentario, II ed., ad
art. 67 LALPT, n. 475 seg.).
Giusta l'art. 31 cpv. 2 NAPR di __________,
la zona dei nuclei delle __________, nei quali rientra quello di __________, "è
in principio destinata alla residenza". Non operando la norma distinzioni
tra la residenza primaria e quella secondaria, nella zona sono per principio
ammesse abitazioni di entrambe le categorie. In assenza di particolari disposizioni
che lo vietino, sono conformi alla funzione della zona anche case ed
appartamenti di vacanza, ovvero edifici utilizzati da persone non domiciliate
nel comune, che vi alloggiano per periodi di tempo limitati, senza l’intenzione
di stabilirvisi durevolmente.
"Nuove attività produttive e di
servizio", soggiunge la norma in esame, "sono
ammesse se funzionali alla zona stessa e compatibili con la destinazione
residenziale". Stando al commento annesso alle NAPR, l'intenzione
pianificatoria è quella di consentire "il mantenimento di
un'utilizzazione mista del suolo e dei fabbricati, evitando di ridurre i nuclei
ad insiemi monofunzionali e con l'auspicio che si possa - almeno in parte -
recuperare il loro ruolo storico di sede di strutture di servizio per la popolazione
residente sulle __________ ". La precisazione esplicita in sostanza il
concetto secondo cui le zone residenziali non sono riservate esclusivamente
all’abitazione, ma sono aperte anche all’insediamento di nuove attività
produttive e di servizio, a condizione che risultino subalterne alla
destinazione residenziale della zona e compatibili con essa.
4.3. In concreto, il resistente intende
trasformare l’edificio di cui è proprietario nel nucleo di __________ in una
casa plurifamiliare per vacanze, composta da due piccoli appartamenti di due
locali, dotati di cucina e di servizi, e da 6 camere con 9 letti, a loro volta
dotate di servizi igienici indipendenti, ma facenti capo, per le esigenze di
ristorazione, ad una cucina comune, annessa ad un locale refettorio. Il
municipio ha ritenuto che la costruzione così trasformata s’integrasse
convenientemente nella funzione residenziale assegnata al nucleo.
La decisione, fondata su norme del diritto
autonomo comunale, resiste alle critiche della ricorrente.
Tenuto conto dell'insieme delle circostanze,
non appare invero fuori luogo configurare la costruzione trasformata alla
stregua di un insediamento residenziale secondario. All'infuori dell'appartamento
del custode, la costruzione appare infatti destinata ad alloggiare persone
intenzionate a soggiornarvi temporaneamente a scopo di vacanza.
Indipendentemente dal fatto che queste risiedano nel secondo appartamento o
nelle camere singole, l'edificio serve quindi in primo luogo alla residenza
secondaria e non all’esercizio di attività lavorative. Quest'ultime, consistenti
nella pulizia delle camere e nel servizio di ristorazione riservato
esclusivamente agli ospiti (cfr. art. 13 RLEsPub), sono del tutto subalterne
alla funzione abitativa, di natura residenziale secondaria, che caratterizza
l’intera costruzione. Trattandosi di attività non moleste, perfettamente
compatibili con la funzione residenziale della costruzione, alla quale sono
subordinate, ben si può di conseguenza ritenere soddisfatto il principio della conformità
di zona sancito dall’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT in combinazione con l’art. 31
NAPR di __________.
Da questo profilo, il ricorso va quindi
respinto.
- L'art. 33
NAPR permette di ristrutturare e di ampliare in misura limitata gli edifici che
determinano il tessuto tradizionale del nucleo.
In concreto, l'aumento della volumetria,
circoscritto ai corpi aggiunti sul retro per i servizi igienici delle camere, è
senz'altro contenuto. Giungendo a questa conclusione il municipio non ha
sicuramente abusato della latitutidine di giudizio che la norma gli conferisce.
Anche da questo profilo il ricorso non può
essere accolto.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata,
immune da violazioni del diritto, va quindi confermata.
La tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 31, 33 NAPR di __________, 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- e le ripetibili di fr. 1'000.-- sono a carico della
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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