AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.156
Data decisione, Autorità:
18.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00156
Lugano
18 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 giugno 2000 del
Comune di __________
contro
la decisione 16 maggio 2000, no. 2041, con la quale
il Consiglio di Stato ha sciolto il Consorzio torrente __________ ed ha
disposto che i beni immobiliari di cui era titolare sono devoluti al
Consorzio di manutenzione opere di arginatura dell'__________;
viste le risposte:
-
21 giugno 2000 del
Consorzio di manutenzione opere di arginatura dell'__________;
-
28 luglio 2000 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decreto
15 settembre 1908, fondato sulla legge sui consorzi del 1853, il Consiglio di
Stato ha istituito il Consorzio per la sistemazione del torrente __________ e
dei suoi affluenti (in seguito: ). Con atto del 13 settembre 1994,
retto dalla legge sui consorzi entrata in vigore il 21 luglio 1913, è stato costituito
il Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura dell' (in seguito:
__________).
L'assemblea 29 novembre 1999 del __________
ha deciso lo scioglimento del consorzio, disponendo che i beni immobili di sua
proprietà sarebbero stati ceduti ai comuni nei quali si trovavano, ossia 29
fondi nel comprensorio del comune di __________ e 10 in quello di __________.
Dando seguito all'istanza presentata dal __________, il 16 maggio 2000 il Consiglio
di Stato ne ha risolto lo scioglimento giusta l'art. 28 LCons. Rilevata una
lacuna nella legge in merito alla competenza a decidere sulla devoluzione del
patrimonio di un consorzio sciolto, il Governo ha fondato la propria competenza
sull'art. 39 LOP, applicabile per analogia, ed ha deciso il trapasso di
proprietà al __________ dei fondi iscritti a registro fondiario a nome del CTL.
In sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il __________, subentrato
nelle competenze del __________, dovesse disporre liberamente dei fondi, per poter
operare correttamente.
B. Contro tale
pronuncia il comune di __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, rivendicando la proprietà di sei fondi ubicati sul proprio
territorio. Contesta la competenza del Consiglio di Stato a statuire in merito
all'attribuzione dei fondi del __________, ritenuto che questa facoltà pertocca
all'assemblea consortile, che ha validamente statuito in proposito. Sostiene
inoltre che il proprio interesse all'attribuzione dei fondi in questione sia
prevalente rispetto a quello del __________. Infatti sulle particelle
no. __________ e __________ si trova una strada che serve fondi edificati,
mentre le particelle n. __________ e __________ sono utilizzate parzialmente
quale posteggio e secondo il piano regolare comunale la prima di esse
appartiene alla zona P2. Infine i sedimi n. __________ e __________
appartengono alla zona di protezione della natura (ZPN3: zona umida di
lischedo) e confinano con la particella no. __________ già di proprietà del comune.
In sostanza, si tratterebbe di fondi gravati da vincoli di PR, che in caso di
mancata assegnazione il comune si vedrebbe costretto ad espropriare.
C. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il __________ e la Divisione delle costruzioni,
ribadendo le argomentazioni contenute nella risoluzione impugnata.
Considerato, in
diritto
-
La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 32 cpv. 2 LCons e 208
cpv. 1 LOC. La tempestività del gravame e la legittimazione del comune
ricorrente sono certe (art. 46 cpv. 1 e 43 PAmm). L'impugnativa è pertanto
ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il
ricorrente contesta innanzitutto la competenza del Consiglio di Stato a
decidere in merito alla devoluzione dei beni appartenenti al consorzio
__________ ora disciolto, ritenendo che tale prerogativa spetta all'assemblea
consortile, la cui decisione 29 novembre 1999 di cedere i propri beni ai comuni
nei quali sono ubicati non potrebbe più essere rimessa in discussione. A torto.
Non esiste infatti base legale che attribuisca
all'assemblea consortile questa facoltà: né la legge sui consorzi né il
regolamento organico del consorzio __________ contengono una normativa in tale
senso. La legge sui consorzi prevede unicamente all'art. 28 che nessun
consorzio può essere sciolto se non in forza di uno speciale decreto del
Consiglio di Stato. Essa non regola invece esplicitamente la tematica qui in
discussione e neppure i materiali legislativi concernenti l'adozione della
legge sui consorzi del 21 luglio 1913 o delle sue successive modifiche contengono
cenni al proposito. Da un'interpretazione dell'art. 28 LCons discende che la
competenza a statuire sull'attribuzione delle proprietà di un consorzio
disciolto deve spettare all'autorità che ne decreta lo scioglimento e dunque al
Consiglio di Stato (cfr. sentenza 25 ottobre 1921 della commissione
dell'amministrativo concernente il consorzio per il raggruppamento dei terreni
in __________, pubblicata in calce ai Processi verbali del Gran Consiglio,
sessione ordinaria autunnale 1921 aggiornamenti). Appare infatti logico
ritenere che l'Esecutivo cantonale non possa esaurire il proprio compito con la
pronuncia dello scioglimento del consorzio, ma che debba occuparsi anche delle
conseguenze che ne derivano. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Divisione
delle costruzioni, la legge sui consorzi non presenta pertanto alcuna lacuna da
colmare applicando per analogia l'art. 39 LOP. Al limite il raffronto con
quest'ultima norma, secondo la quale "il decreto di disconoscimento
stabilisce la devoluzione dei beni dell'ente disciolto", conferma la
conclusione illustrata. A giusta ragione dunque il Consiglio di Stato si è
dichiarato competente a definire il destino dei beni del consorzio disciolto.
- L'operato
dell'Esecutivo cantonale va pure confermato nella scelta di attribuire i sei
fondi in questione al __________, sebbene per motivi sostanzialmente diversi.
Il __________ abbraccia un comprensorio
piuttosto vasto che spazia a monte del __________ fino al __________, rispettivamente
all'alta valle di Isone (art. 3 lett. a Regolamento __________). Esso ha per
scopo di mantenere le opere di arginatura esistenti e future situate nel
proprio comprensorio, il taglio della vegetazione in alveo e sulle sponde che
potrebbe ostacolare il buon regime delle acque e di farsi promotore di
ulteriori opere di miglioria idraulica, in caso di necessità (art. 3
Regolamento del __________). Il __________ ha dunque ripreso l'attività svolta
dal __________, inglobandone il territorio. Appare di conseguenza chiaro che i
beni di cui era titolare il consorzio disciolto divengano di proprietà del
__________; in caso contrario, esso non potrebbe svolgere i compiti per i quali
è stato costituito e la cui attuazione presuppone di poter disporre liberamente
dei fondi oggetto d'intervento.
D'altronde la procedura di scioglimento di
un consorzio e liquidazione dei suoi beni non è la sede nella quale chiedere
l'attribuzione di una parte di tale sostanza. Per rivendicarne la proprietà,
l'ente interessato dovrà ricercare un accordo bonale con il __________ oppure
agire in via espropriativa. Infatti anche l'art. 22 in relazione con l'art. 28
cpv. 3 LRPT prescrive che è applicabile la procedura espropriativa alle domande
degli enti pubblici, che nell'ambito di un raggruppamento terreni a carattere
generale postulano all'autorità cantonale l'assegnazione di terreno per
l'esecuzione di opere di pubblica utilità.
Sulla scorta di queste considerazioni, il
ricorso va pertanto respinto e confermata la decisione del Consiglio di Stato
in merito all'assegnazione dei fondi del __________ al __________. Visto
l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 28 e 32 LCons; 39 LOP; 22 e 28 cpv. 3
LRPT; Regolamento del __________; 208 LOC; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster