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Numero d'incarto:
52.2000.151
Data decisione, Autorità:
14.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00151
Lugano
14 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 giugno 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 18 maggio 2000 del Perito distrettuale
di Lugano, che ha respinto la domanda 21 febbraio 2000 del ricorrente volta
ad ottenere contro compenso in denaro 6 mq della part. __________ RFD di
__________ di __________ da aggregare alla propria part. __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietario del mapp. __________ RF di __________, un terreno di 65 mq che
ospita una cascina disposta su due piani. Il piano terreno della costruzione è
accessibile tramite un uscio che si affaccia sul sub. b dello stesso fondo,
mentre il collegamento tra la parte superiore della costruzione e la
sottostante strada comunale è assicurato mediante una scaletta esterna di 6 mq
che insiste completamente sul mapp. __________ (sub. h, censito quale
corte/giardino) del vicino __________. Tra i due proprietari è in essere da
tempo una disputa circa l'utilizzo di questo manufatto, sfociata in un procedimento
civile tuttora pendente innanzi al Pretore del Distretto di Lugano.
B. Con istanza
21 febbraio 2000 fondata sugli art. 83 ss. LRPT __________ ha chiesto al Perito
distrettuale di Lugano di trasferirgli la proprietà dei 6 mq del mapp.
__________ occupati dalla predetta scala, offrendo un compenso in denaro di
200.-/250.- fr. il mq. A mente del richiedente, l'operazione avrebbe permesso
di conseguire un uso del suolo migliore e più razionale senza danneggiare il
proprietario della part. __________.
In sede di risposta __________ si è opposto
alla permuta siccome volta a soddisfare gli interessi di mera natura privata
del vicino, ribadendo tale posizione all'udienza di conciliazione e contestuale
visita dei luoghi tenutasi il 15 maggio 2000.
C. Esaurite le
formalità procedurali, con decisione 18 maggio 2000 il Perito distrettuale di
Lugano ha respinto l'istanza.
Il primo giudice ha ritenuto in sostanza che
la permuta proposta non rispondesse ad un interesse pubblico e violasse il
principio di proporzionalità.
D. Avverso
questo giudizio __________ è insorto mediante ricorso 5 giugno 2000 innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, sollecitando l'accoglimento della permuta
così come prospettata al Perito.
Con dovizia di motivazione il ricorrente ha
ribadito la legittimità dell'operazione, che consentirebbe un uso più razionale
dei fondi coinvolti e non danneggerebbe la controparte, ossequiando così tutti
i presupposti sanciti dalla legge. D'altro canto, tra gli scopi della permuta
vi è pure quello eliminare i diritti promiscui, per cui la cessione della scala
e la sua annessione al fondo che disserve rientrerebbe senz'altro nello spirito
della LRTP senza urtare il principio della proporzionalità.
E. Il Perito
distrettuale di Lugano e __________ hanno proposto la reiezione del gravame,
contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti e puntualizzazioni
che saranno illustrati, ove occorresse, nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito alle impugnative
contro le decisioni di permuta dei Periti distrettuali si fonda sui combinati
art. 94 LRPT e 60 PAmm.
La legittimazione a ricorrere di __________,
proprietario richiedente la permuta, è pacificamente data dall'art. 43 PAmm,
grazie al rinvio di cui all'art. 111 LRPT.
Il gravame in oggetto, tempestivo e
correttamente formulato (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta
l'art. 83 LRPT, allo scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario
di un fondo può domandare la cessione in permuta di un fondo confinante o di
parte di esso, purché non ne risulti un danno al proprietario di questo.
Esprimendosi sulla portata di questa
disposizione, in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di
spiegare più volte che il primo presupposto va inteso in senso lato, ovvero
secondo l'interesse generale volto alla sistemazione agronomica del cantone
attraverso quella fondiaria (RDAT I-1993 N. 55); l'interesse pubblico si
concretizza insomma nel dichiarato obbiettivo di "conseguire un uso del suolo
più razionale".
La permuta del diritto pubblico ticinese si
fonda d'altra parte sull'espropriazione per scopo di pubblica utilità e ne
riprende i principi essenziali. Anche in materia di permuta vige pertanto la regola
secondo cui il proprietario del terreno richiesto non deve subire un danno
individuale, né conseguire particolari vantaggi dall'operazione. Chi domanda un
fondo in permuta è infatti tenuto ad offrirne un altro possibilmente della
medesima natura, superficie e valore (art. 86 cpv. 1 LRPT), in difetto di cui
si operano conguagli in denaro per la differenza (art. 86 cpv. 2 LRPT). Basterà
tuttavia un'offerta in denaro se il terreno richiesto è di natura edificabile e
non supera i 30 mq (art. 87 cpv. 1 lett. a LRPT).
- Oggetto della
presente controversia, frutto di un'ampia contesa di stampo civilistico di cui
si sta occupando per taluni aspetti anche il Pretore del Distretto di Lugano, è
la piccola rampa di accesso al primo piano del rustico del ricorrente posta sul
mapp. 434 di proprietà del vicino __________. Trattasi più particolarmente di
una scala di 6 mq che __________ vorrebbe annettere al proprio mapp. __________
in cambio di un indennizzo di 200.-/250.- fr. il mq.
Con ogni evidenza l'impossibilità di
addivenire ad una soluzione bonale e la prospettiva di risolvere
definitivamente la disputa che lo oppone al confinante ha indotto il
proprietario del mapp. __________ a tentare l'acquisizione del manufatto desiderato
tramite la procedura amministrativa contemplata dalla LRPT.
Non v'è dubbio che la permuta prospettata
permetterebbe al ricorrente di integrare la scala nella sua proprietà,
consentendogli di usufruire dell'intero edificio senza apportarvi delle
modifiche, da un lato, e di appianare una divergenza che dura da anni, dall'altro.
In casu appare però altrettanto indubbio che i vantaggi derivanti dall'operazione
sarebbero circoscritti all'esclusivo peculiare interesse del richiedente
__________, senza alcuna correlazione con il concetto dianzi ricordato -
proprio della LRPT - di un migliore e più razionale uso del suolo in senso
lato. Non v'è chi non veda come la questione dell'accesso al piano superiore
del rustico abbia connotazioni squisitamente civili e come tale debba essere
risolta nelle sedi deputate per legge alla trattazione di questa specifica
materia. D'altro canto, se il ricorrente dovesse soccombere nella causa
promossa innanzi al Pretore di Lugano sezione 2 per ottenere l'iscrizione di un
diritto di passo pedonale, ai fini di una completa e razionale utilizzazione
della costruzione gli basterà ripristinare l'apertura esistente nella soletta
che separa i due piani trasformandola in un vero e proprio collegamento interno.
Questa alternativa concreta rende ulteriormente inammissibile l'operazione di
sostanziale espropriazione che __________ vorrebbe realizzare a scapito del
diritto di proprietà del vicino __________.
Quanto al tentativo di accomunare la permuta
in oggetto all'eliminazione di un diritto promiscuo, basterà ricordare che
l'art. 83 cpv. 2 LRPT mira unicamente allo spurgo dei diritti di proprietà
collettiva sui fabbricati sia civili che rurali, nell'intento di favorirne la
sistemazione e manutenzione ad opera di un solo proprietario (RDAT 1988 N. 75,
1984 N. 77). La norma non consente quindi di trasferire all'insorgente la
proprietà di un manufatto sul quale non vanta diritto promiscuo di sorta. Il
suo tenore è d'altronde talmente chiaro da non permettere interpretazioni
estensive o applicazioni per analogia nel senso auspicato dall'insorgente.
- Ferme
queste premesse, il ricorso va respinto con la conseguente conferma della
decisione impugnata.
La tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art.
visti gli art. 83 ss. LRPT; 18, 28, 31, 43, 46 e 60 ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 500.- è posta a carico di __________, con l'ulteriore obbligo
di versare al resistente __________ fr. 600.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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