AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2000.139
Data decisione, Autorità:
29.08.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00139
Lugano
29 agosto
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 maggio 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 3 maggio 2000 (n. 1732) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la
decisione 8 ottobre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata in
Svizzera e di rilascio di un permesso di dimora al figlio __________ (ricongiungimento
famigliare);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________, cittadina dominicana, è entrata la prima volta in Svizzera il 1° giugno
1991 invitata da un cittadino elvetico. Il 21 agosto 1991 si è trasferita in
Italia, dove è rimasta fino al 5 settembre 1991, quando è rientrata in Svizzera
senza tuttavia notificarsi presso le competenti autorità di polizia degli
stranieri. Il 24 settembre 1991, la ricorrente, munita della cartolina di
uscita poiché tenuta a lasciare il territorio elvetico, è tornata in Italia. Il
24 ottobre successivo, essa ritornava nel nostro Paese soggiornandovi fino al
15 febbraio 1992, quando è stata nuovamente obbligata ad uscire dal territorio
elvetico, ancora tramite cartolina d'uscita.
b) Con decisione 5 marzo 1992, notificata il
7 maggio successivo, l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) ha vietato a
__________ l'entrata in Svizzera, con effetto immediato fino al 4 marzo 1994,
per grave infrazione alle prescrizioni di polizia degli stranieri (soggiorno
illegale dal 31 maggio 1991 al 31 gennaio 1992). Il 28 maggio 1992, essa è
stata tuttavia autorizzata a rientrare in territorio elvetico, in quanto il Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP) aveva restituito l'effetto sospensivo al
ricorso che essa aveva nel frattempo interposto contro il provvedimento
adottato dall'UFDS. Il dipartimento ha tenuto conto del fatto che dal febbraio
1992 la ricorrente aspettava un figlio dal cittadino svizzero __________,
all'epoca ancora coniugato con un'altra persona. Il 29 luglio 1992,
l'interessata ha chiesto all'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento
delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora temporaneo in attesa di
contrarre matrimonio con quest'ultimo. Il 24 settembre 1992, __________ ha
ufficialmente riconosciuto il nascituro, il cui parto era previsto nel marzo
1993. Il 5 ottobre 1992, __________ ha tuttavia modificato la sua richiesta,
chiedendo che le venisse rilasciato un permesso di dimora annuale per motivi umanitari
ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS, ritenendo che la sua situazione personale adempisse
i requisiti di un caso particolarmente rigoroso. Con decisione 11 novembre
1992, la Sezione degli stranieri ne ha respinto la domanda, precisando che lo
scopo del permesso richiesto è volto ad aiutare i futuri coniugi per la
preparazione delle imminenti nozze e che l'interessata non perseguiva tali
finalità in quanto il suo compagno era ancora coniugato con un'altra donna e il
loro figlio non era ancora nato. Il dipartimento ha pure dato rilievo al fatto
che in precedenza essa aveva interessato i servizi di polizia. Il 28 dicembre
1992, __________ lasciava il territorio elvetico. Il __________, nella
Repubblica Dominicana è nata __________. Il 15 settembre 1993, il DFGP ha
parzialmente accolto il ricorso che aveva interposto la cittadina dominicana contro
la decisione 5 marzo 1992 dell'UFDS, confermando che essa aveva soggiornato
illegalmente in Svizzera ma a partire dal 24 ottobre 1991 fino al 13 febbraio
1992. Ha quindi ridotto il periodo del divieto d'entrata nei suoi confronti
facendolo cessare al momento dell'emanazione del proprio giudizio. Il 4
novembre 1993 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha stralciato dai
ruoli il gravame che aveva presentato __________ contro la decisione 11
novembre 1992 della Sezione degli stranieri a seguito del ritiro dello stesso.
c) Il 21 novembre 1993, la ricorrente è
rientrata in Svizzera, accompagnata dalla figlia __________. A partire da
quella data, la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso di dimora
annuale ai sensi dell'art. 36 OLS (stranieri che non esercitano un'attività
lucrativa), in seguito regolarmente rinnovato fino al 1997. __________ ha per
contro ottenuto un permesso di domicilio; dall'8 maggio 1995, essa è cittadina
svizzera. Il 28 febbraio 1997, __________, __________ e __________ si sono
trasferiti nella Repubblica Dominicana. Il 15 maggio 1998, madre e figlia sono
rientrate nel nostro Paese. A partire da quella data, __________ è stata posta
al beneficio di un nuovo permesso di dimora annuale, questa volta a seguito
della cittadinanza elvetica della figlia, regolarmente rinnovato con ultima
scadenza fissata al 14 maggio 2000. __________, per contro, si è trasferito altrove.
B. a) Con
domanda di visto 6 settembre 1999 presso il Consolato elvetico a Santo Domingo,
i cittadini dominicani __________ e il figlio __________ hanno chiesto che
quest'ultimo venisse autorizzato ad entrare in Svizzera al fine di vivere
presso la madre __________.
b) L'8 ottobre 1999, la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda,
in quanto __________, residente in Svizzera dal maggio 1998, non aveva mai
chiesto in precedenza il ricongiungimento con il figlio __________ che viveva
presso il padre naturale nella Repubblica Dominicana. La risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 4 e 16 LDDS; 8 ODDS.
C. Adìto da
__________, che nel frattempo si era sposata a __________ con il cittadino
elvetico __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 3 maggio
2000. Secondo l'Esecutivo cantonale, la ricorrente non avrebbe apportato alcun elemento
oggettivo che potesse giustificare il ricongiungimento con il figlio
__________. L'autorità ha dato particolare rilievo alla durata pluriennale
della separazione tra madre e figlio, alla mancata notifica in diverse domande
relative al suo soggiorno dell'esistenza di __________, alla carenza di provate
relazioni strette, durature ed effettivamente vissute, alla mancanza di
interessi famigliari preponderanti che esigessero una modifica delle relazioni
esistenti con il figlio, nonché al fatto che quest'ultimo aveva sempre vissuto
nella Repubblica Dominicana presso il padre. La risoluzione è stata resa in
applicazione dell'art. 8 CEDU.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che al figlio
__________ venga rilasciato un permesso per soggiornare in Svizzera presso di
lei. Innanzitutto, ritiene che ai fini del giudizio ci si debba limitare a
prendere in considerazione soltanto il periodo che decorre dal 15 maggio 1998,
quando è entrata l'ultima volta in Svizzera al fine di promuovere un'azione di
mantenimento a favore di Saprina nei confronti di __________. Secondo
l'insorgente, i fatti accaduti anteriormente sarebbero ininfluenti per
l'ottenimento del permesso sollecitato. Inoltre, a causa del suo analfabetismo,
i rapporti con le autorità competenti in materia di stranieri erano gestiti da
__________. Non le si potrebbe quindi rimproverare di non aver notificato
l'esistenza di __________ alla polizia degli stranieri in diverse domande relative
al suo permesso. Afferma in seguito che era sua intenzione rientrare in Patria
dopo aver promosso l'azione di mantenimento. Sarebbe solo a causa del procrastinarsi
della procedura civile che essa avrebbe scelto di stabilirsi definitivamente in
Svizzera, dove è ora ben integrata socialmente. Sostiene che il legame con il
figlio è intatto ed effettivamente vissuto. Adduce pure di non averne
immediatamente richiesto il ricongiungimento nel maggio 1998, in quanto la sua
situazione finanziaria non glielo permetteva, mentre ora, con il recente matrimonio,
le sue difficoltà economiche sarebbero state infine superate. La domanda di
ricongiungimento con il figlio non sarebbe in ogni modo tardiva, in quanto la
loro ultima separazione risulta di breve durata. Adduce infine che il mancato
rilascio del permesso di soggiorno in favore del figlio comprometterà
l'intensità delle sue relazioni con quest'ultimo a causa della loro lontananza.
Richiamandosi alla Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli, chiede che venga
sentito __________.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 27
giugno 2000, il Tribunale ha richiamato presso la Pretura di Locarno-Campagna
l'incarto concernente la procedura di mantenimento promossa dalla figlia della
ricorrente, rappresentata da quest'ultima, nei confronti del padre __________
(inc. n. DI.98.182). Invitata ad esprimersi in merito, l'insorgente non ha
formulato osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana che regoli in modo specifico
il soggiorno in Svizzera dei cittadini dominicani, dal quale potrebbe scaturire
un diritto al rilascio di un permesso a titolo di ricongiungimento famigliare.
Anche la Convenzione 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107) non
istituisce un diritto in tal senso (DTF 124 II 361, consid. 3b).
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli
celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel
permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con
quest'ultimi. In concreto, tali condizioni non sono soddisfatte. La ricorrente
non è infatti al beneficio di un permesso di domicilio. Ne consegue che
__________ non ha alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera dal figlio
__________ in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.
1.5. La ricorrente invoca l'art. 8 CEDU. Per
prassi costante del Tribunale federale, lo straniero al beneficio di un
semplice permesso di dimora può richiamarsi a tale disposto convenzionale
soltanto se ha un diritto certo ad ottenere tale permesso o il rinnovo dello
stesso (DTF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1b). Nell'evenienza concreta,
l'insorgente è madre di __________, nata nel 1993 e cittadina svizzera. Inoltre
è incontestato che la ricorrente detiene l'autorità parentale verso la
fanciulla, con la quale vive e di cui si occupa. Le relazioni tra madre e
figlia sono dunque intatte ed effettivamente vissute. L'insorgente ha dunque diritto
ad ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora annuale ai sensi dell'art.
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Del resto, essa è già al beneficio di un permesso
di dimora dal 1998, regolarmente rinnovato, e si è nel frattempo sposata con un
cittadino elvetico. Affinché l'art. 8 CEDU sia applicabile e sia di conseguenza
aperto il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in
applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG come pure, di riflesso, nella
presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS, occorre in
seguito che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della
sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una
relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e).
La ricorrente sostiene esplicitamente di avere mantenuto con il figlio
residente attualmente nella Repubblica Dominicana un legame vivo e intenso. Per
la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a
fondo la natura e l'intensità del legame famigliare che lega la ricorrente al
figlio. In effetti, per la ragioni che seguono, nella misura in cui la censura
di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque
respinta nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
- La
ricorrente chiede che venga sentito il figlio __________ dinnanzi al Tribunale.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto
di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia
emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo
e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in
re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio
(cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità
amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di
determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie
confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza
essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito,
all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato
delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non
condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento di rilievo per il giudizio
(DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364).
In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa
può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne
ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43). Nemmeno l'art.
12 della Convenzione sui diritti del fanciullo conferisce allo stesso un diritto
assoluto ad essere sentito personalmente, ovvero oralmente. A seconda del caso
e delle circostanze, è sufficiente che il fanciullo possa esprimersi per
iscritto o tramite un rappresentante (cfr. n. 2 di tale disposizione; DTF 124
II 368 consid. 3c).
2.2. In virtù del principio
dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte, la richiesta formulata dalla
ricorrente non viene accolta. Considerate le prove già presenti agli atti,
questo Tribunale ritiene che l'audizione del figlio dell'insorgente non fornirebbe
elementi di rilievo per il giudizio, ritenuto che egli ha avuto la possibilità
di esprimersi per bocca della madre qui ricorrente. Il gravame può dunque
essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 3.1.
Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata
e famigliare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può
esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non
in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui (n. 2).
3.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la
relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona
residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo
familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere
separata da quest'ultimo per risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a
maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento
che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita
familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 385 consid. 4b;
119 Ib 81 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2b). Difatti, in presenza di
un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU
dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera -
in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal
mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -
appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro
territorio al figlio di uno straniero residente in Svizzera, se la separazione
della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà di quest'ultimo, non
sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle
relazioni esistenti o non è stato accertato che un simile cambiamento è
imperativo, e la continuazione delle relazioni familiari non è ostacolata
dall'autorità (ibidem).
3.3. Da quanto precede, risulta in particolare
che il ricongiungimento di un figlio con il genitore che vive nel nostro Paese
presuppone, da un lato, che sia con quest'ultimo che egli intrattiene le
relazioni famigliari più intense, dall'altro, che sia accertata la necessità
della sua venuta in Svizzera. Per valutare tali aspetti si deve pertanto tenere
conto della situazione passata della ricorrente, in concreto a partire dalla
sua prima entrata in Svizzera avvenuta nel 1991. A torto quindi essa sostiene
che, ai fini del rilascio di un permesso di dimora in favore di suo figlio
__________, ci si dovrebbe limitare a tutto quanto è successo a partire dal
maggio 1998 (cfr. ricorso ad 1, p. 3). D'altro canto, è evidente che eventuali
cambiamenti nel frattempo intervenuti e le prospettive future vanno anch'essi
presi in debita considerazione.
- 4.1.
Occorre innanzitutto rilevare che l'insorgente, pur avendo indicato saltuariamente
l'esistenza di un figlio nella sua prima domanda di rilascio di un permesso di
dimora temporaneo del 29 luglio 1992 e nella domanda di entrata in Svizzera
sottoscritta il 28 settembre 1993, ha però nascosto tale fatto nelle successive
e più recenti domande di rinnovo del suo permesso di dimora o di cambiamento di
indirizzo (v. questionari 23.11.1993, 28.07. e 29.09.1994, 30.10.1995),
tralasciando in questo modo di rispettare l'obbligo sancito dagli art. 3 cpv. 2
LDDS e 8 ODDS che hanno per scopo di permettere alle autorità di prendere in
considerazione, sin dall'inizio, tutte le conseguenze che la concessione di un
permesso di domicilio o di dimora potrebbe comportare sul sovrappopolamento di
stranieri e, eventualmente, sul mercato del lavoro (DTF 115 Ib 98 consid. 3b).
Orbene, se già il ricongiungimento famigliare sulla base dell'art. 8 CEDU viene
fatto dipendere dall'adempimento di una serie di ben precise condizioni (cfr.
consid. 3.2.), a più forte ragione si deve ammettere che in situazioni come
quella appena illustrata, dove la ricorrente ha fornito all'autorità delle
informazioni inesatte sul conto della propria prole, soltanto la presenza di
circostanze del tutto particolari permette di soprassedere a simili
comportamenti e giustifica la concessione del permesso richiesto. Tanto più che
il fatto di dichiararsi analfabeta per giustificare tale modo di agire appare
poco credibile (ricorso ad 1, p. 3). Essa ha sempre sottoscritto i diversi
formulari della polizia degli stranieri e li ha altresì approvati. Il fatto che
fossero a suo dire gestiti da __________ non porta quindi a diversa
conclusione.
4.2. Ferme queste premesse, va rilevato che
__________ è entrata la prima volta in Svizzera il 1° giugno 1991 lasciando
volontariamente __________ nel suo Paese d'origine, allorquando egli aveva
un'età in cui necessitava maggiormente della presenza della madre (8 mesi).
Dall'inserto di causa risulta infatti certa la separazione dal figlio almeno
dal 1° giugno 1991 al febbraio 1992 e dal 28 maggio al 28 dicembre 1992.
Inoltre, la ricorrente non è stata costretta ad allontanarsi da __________.
Risulta piuttosto che essa ha scelto la via della separazione in più occasioni
per cercare di ricostruirsi una vita all'estero (v. decisione DFGP 15 settembre
1993, consid. 1-3). Tornata nel suo Paese d'origine, il __________ l'insorgente
ha dato alla luce __________.
Il 21 novembre successivo, la ricorrente si
è nuovamente separata da __________, rientrando in Svizzera unitamente alla figlia,
dove sono rimaste fino al 28 febbraio 1997. Dopodiché, unitamente a __________,
esse sono invero ritornate nella Repubblica Dominicana. Tuttavia, il 15 maggio
1998 __________ ha fatto nuovamente ritorno in Svizzera con __________, questa
volta definitivamente. E' solo oltre un anno dopo, il 6 settembre 1999, che la
ricorrente ha voluto che __________ entrasse nel nostro Paese con lo scopo di
risiedervi definitivamente. Durante tutti questi anni, l'insorgente sostiene di
aver sempre mantenuto i contatti con il figlio di primo letto tramite i
soggiorni testé citati, l'invio di denaro volto al suo mantenimento, telefonate
e prendendo tutte le decisioni importanti che lo concernono. Sennonché, è
comunque del tutto naturale che madre e figlio mantengano dei rapporti durante
gli anni di separazione. Ciò non basta, da solo, a far apparire questa
relazione famigliare prevalente su quelle esistenti nel proprio Paese d'origine,
segnatamente con la zia presso la quale egli era stato affidato per le sue cure
e la sua educazione (v. ricorso al Consiglio di Stato, ad 1 p. 3 e ad 3 p. 6)
ma pure con il padre che ne deteneva l'autorità parentale e presso il quale
egli risiedeva (v. dichiarazione giurata 15 luglio 1999 di __________ e la
domanda di visto 6 settembre 1999). La ricorrente sostiene inoltre di non aver
immediatamente chiesto il ricongiungimento con il figlio, quando essa è
rientrata definitivamente in Svizzera nel maggio 1998, poiché pensava
inizialmente di soggiornarvi provvisoriamente per promuovere un'azione di
mantenimento nei confronti di __________. Tale argomento, oltre ad essere privo
di ogni supporto probatorio, è in tutti i casi confutato dalle risultanze di causa
dell'azione di mantenimento promossa in favore della figlia nei confronti del
padre naturale, nella quale essa ha affermato di essere alla ricerca di un
posto di lavoro in Svizzera (istanza 17 giugno 1998 ad 3, p. 3, inc. DI.98.182
richiamato d'ufficio dal Tribunale presso la Pretura di Locarno-Campagna).
Risulta quindi del tutto evidente che la ricorrente era determinata a voler
risiedere definitivamente nel nostro cantone sin dall'inizio. Ma vi è di più.
Oltre ad aver motivato la sua entrata in Svizzera a seguito della nazionalità
elvetica della figlia (v. curriculum vitae 25 maggio 1998), il 9 giugno 1998
l'insorgente ha sottoscritto un contratto di locazione per un appartamento a
__________ per una durata indeterminata con la possibilità di disdetta per le
scadenze annuali, con preavviso di tre mesi, la prima volta per il 1° marzo
1999. Va pure osservato che le nozze dell'insorgente con __________ sono state
celebrate due mesi e mezzo dopo aver presentato la domanda di entrata di
__________ in Svizzera. Essa risulta pertanto poco credibile quando sostiene
che è stato possibile chiedere il ricongiungimento con il figlio dopo aver
finalmente risolto i suoi problemi finanziari a seguito del suo matrimonio. Non
risulta nemmeno che la situazione famigliare di __________ abbia subìto delle
modifiche tali da impedirgli di continuare a vivere nel Repubblica Dominicana e
costringerlo a stabilirsi in Svizzera dalla madre e dalla sorellastra, unico
legame che egli ha nel nostro paese. __________ può dunque continuare a vivere
presso chi se ne occupava nella Repubblica Dominicana, Paese dove ha frequentato
la scuola dell'obbligo, trascorso la sua infanzia e in cui si trovano da sempre
i suoi principali legami sociali, culturali ed affettivi. In simili
circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente
origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro
Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a
maggior ragione se si tien conto che sussistono più che fondati motivi per
ritenere che la venuta in Svizzera del figlio di primo letto della ricorrente
non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma
risponda semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente
economica, come migliori condizioni di vita, d'insegnamento o un futuro
professionale più favorevole. Visto quanto precede, ritenuto pure che la
ricorrente non adduce nemmeno di aver incontrato ostacoli recandosi nella
Repubblica Dominicana per rendere visita al figlio e può dunque mantenere i
contatti con __________ come li ha sempre mantenuti finora, si deve concludere
che le autorità inferiori, rifiutando di accordare un'autorizzazione d'entrata
a __________ per stabilirsi in Svizzera, non hanno violato l'art. 8 CEDU.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. Tassa e spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 4 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico della
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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