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Numero d'incarto:
52.2000.124
Data decisione, Autorità:
12.07.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00124
Lugano
12 luglio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 giugno 1999 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 26 maggio 1999, no. 2249, con la quale
il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso 13 febbraio 1998, respingendo
tuttavia la richiesta dell'insorgente relativa alla concessione
dell'assistenza giudiziaria;
viste le risposte:
richiamata la sentenza 26 aprile 2000 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che il 30 agosto 1991 la cittadina italiana
__________ è entrata in Svizzera, unitamente ai figli __________ e __________
per ricongiungersi con il marito __________, titolare di un permesso di dimora
annuale;
che in ragione di ciò è stato loro
rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato e con ultima
scadenza il 31 ottobre 1997;
che a partire dal 1. ottobre 1993 la
famiglia __________ ha percepito prestazioni assistenziali in ragione di fr.
61'834.10 (cfr. scritto 1. luglio 1998 dell'ufficio dell'assistenza sociale);
che con decreto d'accusa 21 febbraio 1995,
cresciuto in giudicato, la ricorrente è stata condannata a quindici giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per
ripetuto furto; a seguito di ciò, il 10 aprile 1995 la Sezione degli stranieri
(ora: Sezione dei permessi e dell'immigrazione) ha pronunciato nei suoi confronti
un ammonimento;
che il 9 dicembre 1996 il matrimonio tra i
coniugi __________ è stato sciolto per divorzio;
che con risoluzione 7 gennaio 1998,
cresciuta in giudicato, è stato negato a __________ il rinnovo del permesso di
dimora e lo stesso è stato tenuto a lasciare il territorio del canton Ticino
entro il 30 aprile 1998;
che il 28 gennaio 1998 la Sezione degli
stranieri ha respinto l'istanza presentata il 9 settembre 1997 da __________
volta al rilascio di un permesso di dimora con modifica dello stato civile per
poter lavorare a tempo parziale;
che dopo aver richiamato l'art. 10
LDDS, l'ingente carico assistenziale prestato in favore della famiglia
__________, la condanna penale pronunciata nei confronti della ricorrente e lo
scioglimento del matrimonio, l'autorità dipartimentale ha ordinato il rimpatrio
dell'insorgente;
che con ricorso 13 febbraio 1998 __________
ha impugnato la predetta decisione, postulandone l'annullamento ed il rinnovo
del permesso di dimora per sé e per i propri figli;
che essa ha pure chiesto di essere posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria, con designazione dell'avv. __________
quale patrocinatore d'ufficio;
che nell'allegato di replica 20 aprile 1998
la ricorrente ha sottolineato che dal 1. aprile 1998 la sua famiglia non faceva
più capo a prestazioni assistenziali, avendo essa iniziato un'attività lucrativa
a tempo pieno; successivamente l'insorgente si è impegnata a rifondere il
debito contratto verso lo Stato con versamenti mensili di fr. 300.--;
che in considerazione di questa nuova
circostanza il Consiglio di Stato ha accolto il gravame ed ordinato alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione di rilasciare i permessi postulati,
alla condizione che __________ ossequiasse l'impegno assunto e che si comportasse
in modo irreprensibile;
che non ritenendo adempiuto il presupposto
dell'indigenza, vista la nuova attività lavorativa della ricorrente, il Governo
ha respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria;
che con ricorso 16 giugno 1999 __________ è
insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la modifica
della risoluzione impugnata nel senso di essere ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria;
che il 28 marzo 2000 il Tribunale cantonale
amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso summenzionato, ritenendo
che né la legislazione federale né un trattato internazionale conferisse all'insorgente
alcun diritto al rilascio del permesso richiesto e che di conseguenza,
difettando a questo tribunale la competenza a statuire nel merito della
decisione governativa, pure la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria
era irricevibile;
che in particolare questo tribunale ha
ritenuto che l'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei
lavoratori italiani in Svizzera conchiuso il 10 agosto 1964 a Roma non
ritornasse applicabile, in quanto la ricorrente non poteva essere considerata
"lavoratrice" ai sensi del trattato, essendo entrata in Svizzera per
ricongiungersi con il marito e non per lavorare;
che con sentenza 26 aprile 2000 il Tribunale
federale ha annullato il predetto giudizio, accogliendo il ricorso di diritto
pubblico inoltrato da __________ e rinviando la causa al Tribunale cantonale
amministrativo affinché la esaminasse nel merito;
che l'Alta Corte federale ha in sostanza
ritenuto che la ricorrente fosse legittimata ad invocare l'art. 11 cpv. 1
dell'Accordo sopraricordato e che di conseguenza, avendo essa diritto al
rinnovo del permesso di dimora, il gravame presentato davanti a questo tribunale
era ricevibile: donde il presente giudizio;
che giusta l'art. 30 PAmm i ricorrenti
privati possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione
di anticipi, qualora giustifichino di non possedere mezzi sufficienti per
sopperirvi ed il ricorso non sia manifestamente infondato; inoltre qualora le
circostanze di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono ottenere il
gratuito patrocinio; per il resto valgono le norme del Codice di procedura
civile (art. 155-162);
che di principio il bisogno va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (DTF 108 V 265, consid. 4),
che conclude il procedimento nel quale la domanda di assistenza giudiziaria è
stata formulata;
che va tuttavia considerato che giusta
l'art. 158 cpv. 1 1. periodo CPC la decisione di ammissione all'assistenza
giudiziaria è sempre revocabile, anche d'ufficio; la revoca con effetto
retroattivo è possibile solo se, nel corso del procedimento, decade la
condizione della mancanza di mezzi finanziari della parte assistita ma non
quella della probabilità di esito favorevole del processo (cfr. DTF 122 I 7);
che tale principio vale a maggior ragione
nei casi in cui la questione si trascina nel tempo a causa dell'esperimento delle
diverse vie ricorsuali; momento determinante per giudicare se il requisito
dell'indigenza è o meno adempiuto, è la data dell'ultimo giudizio dell'autorità
cantonale investita di tale compito e non quella del giudizio nel quale la
domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria era stata
formulata per la prima volta;
che nella fattispecie il ricorso inoltrato
al Consiglio di Stato non presentava, nel merito, probabilità di successo;
che la situazione è tuttavia sostanzialmente
mutata grazie all'attività lavorativa iniziata da __________, che le permette
ora di rimborsare il debito contratto verso lo Stato;
che a seguito di ciò il ricorso presentava
probabilità di successo, tanto che è stato accolto;
che per quanto concerne il requisito
dell'indigenza, alla fine di maggio 1999 le entrate della ricorrente
ammontavano a circa fr. 2'000.-- (fr. 870.-- __________ e fr. 1'200.--
__________); in tale periodo essa versava dunque in uno stato d'indigenza;
che tuttavia va considerato che a partire
dall'ottobre seguente la sua situazione finanziaria è migliorata, potendo essa
fare capo ad un importo netto mensile di circa fr. 3'500.-- (fr. 2'470.45
__________; fr. 366.-- assegni famigliari e fr. 655.-- anticipo contributi
alimentari per la figlia __________);
che il suo fabbisogno ammonta a fr.
2'725.--, così composto: fr. 1'025.-- minimo esistenziale della
ricorrente, fr. 400.-- minimo esistenziale della figlia __________, fr.
1'300.-- affitto;
che l'insorgente può dunque far capo a circa
fr. 700.-- mensili;
che nel valutare se nel caso concreto è dato
il requisito dell'indigenza non va tenuto conto del minimo esistenziale del
figlio __________ né dello stipendio da lui percepito quale apprendista a contare
dal settembre 1999 (fr. 545.-- lordi);
che nel febbraio 2000 egli ha infatti
compiuto 18 anni, diventando dunque maggiorenne;
che l'obbligo di mantenimento dei genitori
dura fino alla maggiore età del figlio; se, raggiunti i 18 anni, il figlio non
ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente
pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a
provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione
possa normalmente concludersi (art. 277 CC; cfr. pure P. Gapany, Assistance
judiciaire et administrative dans le canton du Valais, pubblicato in RVI 34
(2000) no. 2, pag. 117 e segg, in particolare pag. 130);
che in considerazioni delle finanze di cui
dispone la ricorrente, non può essere preteso che essa provveda ancora al
mantenimento del figlio;
che in conclusione la domanda di assistenza
giudiziaria va respinta, dovendosi ritenere che le entrate della ricorrente
sono sufficienti per far fronte alle spese procedurali connesse al presente
procedimento, potendovi far fronte mediante versamenti rateali;
che il ricorso va pertanto respinto; sulla
scorta delle considerazioni fin qui esposte si giustifica porre a carico della
ricorrente una tassa di giustizia ridotta (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 11 Accordo fra la Svizzera e l'Italia
relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera; 10 LDDS; 155
segg. CPC; 1 segg. PAmm, in particolare, 30 e 31 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.-- è posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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