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Numero d'incarto:
52.2000.120
Data decisione, Autorità:
18.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00120
Lugano
18 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 2000 di
patr. da: st. leg. __________
contro
la decisione 29 marzo 2000 (n. 1313) del Consiglio
di Stato, che ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dall'insorgente il
16 dicembre 1998 contro la licenza edilizia rilasciata il 2 dicembre 1998 al
comune di __________ da parte del suo municipio per la costruzione di un molo
frangionda e 10 attracchi temporanei (turistici);
viste le risposte:
-
16 maggio 2000 del municipio di __________;
-
16 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
-
18 maggio 2000 del Dipartimento del territorio,
UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
e considerato, in fatto e in diritto
che all'udienza 7 giugno 2001 il giudice
delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. la
licenza edilizia 02.12.1998 viene assoggettata all'onere,
per il comune:
1.1. di munire il molo previsto e quello
esistente di cancelli che
impediscano l'accesso agli stessi, mediante
la loro chiusura, durante i seguenti orari:
1.2. di munire il molo previsto di una ringhiera
che impedisca
l'attracco sul lato esterno (sud).
Valgono, per il rimanente, le condizioni
poste nell'avviso cantonale
20.11.1998.
-
Ricorrente e comune chiedono al tribunale
di accoglie- re il ricorso 2
maggio 2000 conformemente all'accordo di
cui al punto 1 e di annullare integralmente il giudizio governativo,
anche per quanto concerne tassa di giu- dizio
e ripetibili fissate in quella sede.
-
Il comune dichiara di assumere a suo
esclusivo carico gli onorari del perito nominato dal tribunale, ing.
__________.
-
Le parti chiedono al tribunale di
fissare le ripetibili a favore
del ricorrente per entrambe le sedi ricorsuali";
che il municipio e il ricorrente hanno in
seguito modificato il punto 1.2. della proposta, sostituendo l'impegno del
comune "di munire il molo previsto di una ringhiera che impedisca
l'attracco sul lato esterno (sud)" con quello "di non creare
appigli che permettano l'attracco del lato esterno (sud) del molo previsto
" (cfr. lettere 20 giugno 2001 del municipio, 22 giugno 2001 del giudice
delegato e 11 luglio 2001 del patrocinatore dell'insorgente);
che la transazione, così modificata, è stata
accettata dal ricorrente e dal municipio (cfr. lettere suddette);
che il ricorrente ha altresì sollecitato il
municipio di __________ ad impegnarsi:
-
a chiedere alla sezione della
circolazione la posa di un car- tello di divieto di posteggio su lato
esterno (sud) del nuovo molo;
-
a rinunciare alla realizzazione di
quest'ultimo qualora il consi- glio comunale non dovesse stanziare il credito per
l'esecuzio- ne dei cancelli d'accesso (cfr. lettere 11 e 17 luglio 2001 del
patrocinatore del ricorrente);
che, com'è stato spiegato con lettera 16
luglio 2001 del giudice delegato, tali richieste esulano dall'oggetto della
lite: esse sono state nondimeno sottoposte al municipio, dal momento che l'insorgente
ha subordinato il suo accordo alla summenzionata transazione all'assunzione di
tali impegni da parte del municipio: assunzione cui l'esecutivo di __________
ha acceduto con lettera del 19 settembre 2001;
che nulla osta, a questo punto, dal profilo
del diritto pubblico concretamente applicabile, all'accoglimento del ricorso
conformemente alla transazione sottoscritta dalle parti;
che il Tribunale rinuncia al prelievo di una
tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 3, 18, 27, 28, 31, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto conformemente alla transazione conclusa dalle parti, riprodotta nei
considerandi;
§. La
risoluzione 29 marzo 2000 (n. 1313) del Consiglio di Stato è integralmente
annullata;
- Non si
preleva una tassa di giudizio.
§. Il
rimborso allo Stato della nota d'onorario 19 luglio 2001 del perito designato
dal Tribunale, ing. __________, di fr. 585.10, è posto a carico del comune di
__________.
-
Il comune
di __________ è tenuto a versare al ricorrente fr. 2'500.-- per ripetibili, a
valere per entrambe le sedi ricorsuali.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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