AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2000.107
Data decisione, Autorità:
21.08.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00107
Lugano
21 agosto
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 aprile 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 29 marzo 2000 (n. 1332) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 17 dicembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) La
ricorrente __________, cittadina marocchina, è entrata in Svizzera il 22 dicembre
1996 tramite un visto turistico della durata massima di 90 giorni al fine di
trascorrere le vacanze presso suo cognato __________, cittadino elvetico.
Durante questo soggiorno, nel marzo 1997, l'interessata ha ottenuto un permesso
di dimora temporaneo L, valido fino al 10 giugno successivo, in attesa di
contrarre matrimonio con il cittadino svizzero __________. Le nozze sono state
celebrate il __________ a __________. A partire da quella data, __________ ha
ottenuto un permesso di dimora annuale B, in seguito rinnovato con ultima
scadenza al 23 maggio 1999, per vivere con il marito in via __________ a
__________, dove i coniugi alloggiavano dal 1° febbraio precedente. Dalla loro
unione non sono nati figli.
b) L'8 maggio 1998 il Pretore del Distretto
di Lugano ha dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione tra i coniugi
__________. Il 15 luglio 1998 __________ ha presentato azione di divorzio. Il 9
novembre 1998, la ricorrente ha sottoscritto un contratto di locazione per un
monolocale in contrada __________ ad __________. Il 1° febbraio 1999,
__________ si è opposta al divorzio e con riconvenzione di medesima data ha
postulato la separazione per tempo indeterminato, alla quale il marito ha in
seguito aderito. Il 14 luglio 1999, il Pretore ha pronunciato la separazione
tra i coniugi __________ a tempo indeterminato (inc. OA 98.550).
c) Durante il soggiorno in Svizzera,
l'insorgente ha lavorato, dal 26 giugno al 30 settembre 1998 come cameriera ai
piani, dal 9 novembre 1998 al 31 maggio 1999 come ausiliaria addetta alle
pulizie, dal 1° al 30 giugno 1999 e dal 1° settembre al 7 novembre 1999 ancora
come cameriera.
B. Il 17
dicembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha respinto la domanda presentata il 24 novembre precedente
da __________ volta al rinnovo del suo permesso di dimora, al cambiamento di
posto di lavoro (cameriera) e di indirizzo (__________).
L'autorità
ha in sostanza ritenuto che, non vivendo più insieme al marito dal febbraio
1999 e non essendovi elementi comprovanti una possibile riconciliazione dei
coniugi, non sussistevano più le condizioni per le quali le era stato concesso
il permesso per soggiornare in Svizzera. Alla ricorrente è stato fissato un
termine con scadenza al 29 febbraio 2000 per lasciare il territorio cantonale.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8
ODDS.
C. Con
giudizio 29 marzo 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo
ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra il marito svizzero e la straniera
almeno dal novembre 1998 e che i coniugi non fossero nemmeno intenzionati a
riprendere la vita in comune. Ha quindi considerato manifestamente abusivo appellarsi
a tale connubio al fine di dimorare sul territorio elvetico. L'Esecutivo cantonale
ha per contro lasciato aperto il quesito a sapere se il matrimonio contratto
fosse di natura fittizia, nonostante avesse rilevato diversi indizi in tal
senso, segnatamente in relazione alla breve durata della convivenza, alla mancanza
di un permesso della ricorrente per risiedere in Svizzera e alla rapidità nel
celebrare il matrimonio. Visto che la relazione coniugale non era più intatta,
ha ritenuto che __________ non potesse richiamarsi nemmeno all'art. 8 CEDU. Ha
inoltre rilevato come l'interessata non potesse invocare nemmeno la propria
attività lucrativa al fine di poter continuare a soggiornare in Svizzera, in
quanto l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta
conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua
dimora. L'Esecutivo cantonale ha infine considerato esigibile il rientro
dell'insorgente nel proprio Paese d'origine.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le venga rinnovato
il permesso di dimora. Contesta l'esistenza di indizi di matrimonio fittizio e
di un abuso del diritto nell'invocare il vincolo matrimoniale al fine di
soggiornare in Svizzera. Critica il Governo per non aver esperito l'istruttoria
che aveva chiesto al fine di dimostrare che il suo non è un matrimonio di
convenienza e che non è esclusa la ripresa della convivenza con il marito dal
quale si è separata. In questa sede ribadisce la medesima richiesta. Spiega che
la separazione è stata causata da grossi problemi dal profilo delle relazioni
intime ed aggravata dall'intervento della suocera, la quale non accettava la
relazione dei coniugi. Su pressione di quest'ultima il marito avrebbe infine
promosso l'azione di divorzio. Sostiene di aver nondimeno continuato ad
incontrarsi con il marito durante la procedura di separazione all'insaputa
della suocera. Si dice convinta di poter recuperare l'affetto del marito, se
quest'ultimo saprà distanziarsi dalla madre. Indica di aver trovato un nuovo posto
di lavoro, di avere mezzi sufficienti per poter vivere autonomamente dal
profilo finanziario e di essere ben integrata in Svizzera. Un suo
allontanamento sarebbe dunque un ostacolo insormontabile alla riconciliazione
dei coniugi. Chiede infine di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 19
giugno 2000, il Tribunale ha richiamato presso la Pretura di Lugano-sezione 6
l'incarto concernente la procedura di divorzio/separazione dei coniugi
__________ (inc. n. OA.98.550). Invitata ad esprimersi in merito, l'insorgente
non ha formulato osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera ed il Regno del Marocco alcun trattato che regoli in modo specifico il
soggiorno in Svizzera dei cittadini marocchini, accordo dal quale potrebbe
scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto,
l'interessata è sposata con __________ dal 24 maggio 1997. Di conseguenza essa
ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti
al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve
concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle
rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Per i motivi che saranno
meglio precisati in appresso, il giudizio può essere reso sulla base degli atti
integrati dall'incarto richiamato dal Tribunale presso la Pretura del Distretto
di Lugano relativo alla procedura di divorzio/separazione dei coniugi
__________, senza dover procedere all'assunzione delle prove notificate dalla
ricorrente. Infatti, le - imprecisate - testimonianze offerte dall'insorgente
non appaiono idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver ignorato la sua richiesta
di esperire un'istruttoria, rinunciando ad interrogare alcuni testi i quali
avrebbero potuto confermare che i rapporti sentimentali tra i coniugi non
sarebbero cessati durante la separazione. Le censure della ricorrente, che in
sostanza si duole di una violazione del diritto di essere sentita, si rivelano
infondate.
2.2. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli
art. 29 nCost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di
esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata
una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo
e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in
re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio
(cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità
amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di
determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie
confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza
essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità
spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle
prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non
condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio
(DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364).
In base alla valutazione anticipata delle prove esibite, l'autorità amministrativa
può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne
ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.3. In esito all'apprezzamento anticipato
delle prove offerte, il Governo cantonale ha ritenuto che il ricorso potesse
essere evaso sulla scorta degli atti annessi all'incarto senza che si rendesse
necessaria un'ulteriore istruttoria, in quanto "la documentazione
all'incarto risulta essere sufficiente per la congrua determinazione dei
risvolti della controversa discussione". Siffatta motivazione basta a
giustificare la mancata audizione dei diversi - ed imprecisati - testi offerti
dalla ricorrente, atteso che gli atti di causa consentono effettivamente di
farsi un'idea più che precisa circa la situazione dei coniugi dal profilo
relazionale. Questo Tribunale rinuncia ad esperire un'istruttoria per le stesse
ragioni, limitandosi a richiamare d'ufficio l'incarto relativo alla separazione
dei coniugi __________. Tanto più che il Consiglio di Stato ha fondato il
proprio giudizio sull'abuso del diritto, e non sulla natura fittizia del
matrimonio (v. risoluzione governativa, consid. E pag. 9).
-
Come già
indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone
che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della
medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le
prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere
negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene
invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto,
non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,
p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78).
Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere
il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid.
4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente
la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b).
Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera
dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso
garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso
l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il
diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di
essere allontanato dalla Svizzera.
-
In
concreto, va in primo luogo ricordato che il Consiglio di Stato, nonostante
abbia ritenuto che vi fossero alcuni indizi di matrimonio fittizio (risoluzione
ad E., pag. 9), ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto
nell'invocare il vincolo coniugale. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti
addotti dalla ricorrente, al fine di confutare l'esistenza della natura
fittizia del matrimonio (breve durata della convivenza, mancanza di un permesso
dell'interessata per risiedere in Svizzera, rapidità nello sposarsi).
-
5.1. A
partire dalle nozze celebrate il 24 maggio 1997, i coniugi __________ hanno
vissuto insieme soltanto per poco più di un anno e mezzo. Dagli atti risulta
infatti che essi si sono separati di fatto già nel corso dell'inverno 1998-99
(v. sentenza di separazione della Pretura del Distretto di Lugano, sez. 6, pag.
2; contratto di locazione 9 novembre 1998) e che il 14 luglio 1999 il Pretore
ha pronunciato la separazione legale, la quale è cresciuta in giudicato. Va
notato che il giudice civile ha "raggiunto il convincimento che le
relazioni coniugali tra le stesse parti sono ormai sicuramente turbate e scosse
al punto tale da non potersi ragionevolmente esigere dai coniugi la ripresa
della vita in comune, e che di conseguenza la domanda di separazione per tempo
indeterminato dev'essere accolta" (sentenza di separazione, pag. 2).
5.2. Da quanto precede risulta in modo
manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, privo di
ogni contenuto e scopo da circa un anno e mezzo, al fine di continuare a
beneficiare del permesso di soggiorno. La ricorrente sostiene invero che la
separazione fosse riconducibile a grossi problemi sorti sotto l'aspetto dei
suoi rapporti intimi con il marito. Sennonché, le sue difficoltà di ordine
ginecologico sono state risolte con successo dopo un intervento chirurgico
quando i coniugi vivevano ancora insieme (v. ricorso ad 2, pag. 3).
Per quanto concerne le presunte difficoltà
sentimentali cagionate dalla suocera, la quale non avrebbe accettato la loro
unione, va osservato che se i coniugi __________ si sono separati per questi
motivi, se ne deduce che la loro relazione era da tempo ben lungi dall'essere
solida. Dall'incarto non risulta d'altronde che l'interessata abbia dovuto
richiedere l'adozione di misure di protezione della comunione domestica. La sua
domanda supercautelare, accolta inaudita parte dal Pretore il 3 febbraio 1999
(inc. DI 99.00088), era volta unicamente ad ottenere un contributo alimentare
da parte dal marito. Il fatto che i coniugi avrebbero continuato ad incontrarsi
durante la procedura di divorzio/separazione, quando era assente la suocera,
non significa che tra di loro sussista una vera e propria relazione
sentimentale e abbiano la volontà di ricomporre l'unione coniugale. Tanto più
che __________ non si era semplicemente opposta al divorzio, ma aveva chiesto,
con azione riconvenzionale, la separazione legale. Del resto, l'insorgente
riconosce che il loro matrimonio è ancora in piena crisi (ricorso ad 5, pag.
4). Va infine osservato che l'interessata ha ottenuto un permesso di dimora al
fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse
stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è infatti
soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della
sua dimora.
- La
ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti,
a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al
rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per
opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento
del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art.
8 CEDU, la straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del
diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed
effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid.
1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale
di mera natura formale che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può
ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con
il marito.
Va
osservato infine che la ricorrente, la quale soggiorna in Svizzera da soli tre
anni, non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria, dove è
nata ed è cresciuta.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va respinto. L'istanza di concessione dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio va anch'essa respinta siccome il gravame
era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8
ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadina
marocchina, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 15 ottobre
2000 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La domanda
di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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