AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.100
Data decisione, Autorità:
05.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00100
Lugano
5 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 aprile 2000 di
patrocinato da: dr. jur. __________
contro
la decisione 22 marzo 2000, no. 1141, del Consiglio
di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la risoluzione 27
gennaio 2000, no. a.203275, con la quale la Sezione della circolazione gli ha
revocato per sei mesi la licenza di condurre;
vista la risposta 3 maggio
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11
febbraio 1999 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza
di condurre dall'8 febbraio al 7 maggio 1999 per aver violato le norme della
circolazione in due occasioni. Malgrado tale provvedimento, il 22 marzo 1999,
alle ore 18.30, il ricorrente è stato fermato dalla polizia alla guida della
propria vettura. Con decreto d'accusa 14 giugno 1999 il procuratore pubblico ne
ha proposto la condanna ad una pena di 10 giorni di arresto, sospesi
condizionalmente, ed al pagamento di una multa di fr. 800.-- per violazione
dell'art. 95 cifra 2 LCStr. Il decreto impugnato davanti al Pretore del
distretto di Lugano è stato confermato con giudizio 9 novembre 1999.
Con decisione 27 gennaio 2000 la Sezione
della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per sei mesi, ossia
dal 28 febbraio al 27 agosto 2000.
B. Il 22 marzo
2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dall'insorgente e
confermato il provvedimento avversato. In sostanza il Governo ha ritenuto che
la misura disposta dalla Sezione della circolazione era legittima e
proporzionata alla fattispecie. Esso ha considerato che non erano dati motivi
tali da giustificare una riduzione del periodo di revoca.
C. Contro tale
pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento e chiedendo che venga concesso effetto sospensivo
all'impugnativa. Afferma di aver unicamente voluto spostare la vettura del
padre che la notte precedente era stata oggetto di vandalismi. Temendo che ciò
potesse ripetersi, si è posto alla guida per portare la vettura in un luogo più
sicuro. Il suo agire è dunque stato dettato dalla situazione e non
dall'intenzione di violare la misura disposta nei suoi confronti. Evidenzia di
necessitare della licenza di condurre per fini professionali e che ormai da un
anno e mezzo a contare dall'ultima misura di revoca non è più incorso in
infrazioni alle norme sulla circolazione stradale. Il provvedimento non
rispetta pertanto il principio di proporzionalità.
D. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle
conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10
LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale
norma, sia in ambito penale che in ambito di procedimenti amministrativi aventi
carattere penale, l'autorità deve potere giudicare con pieno potere cognitivo.
Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R.
Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, Berna 1995,
pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK
auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser,
Aktuelle Fragen des Straf- und Administra-
tivmassnahmerechts
im Strassenverkehr, San Gallo 1995).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I
limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non
trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6
CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
-
La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art.
16 cpv. 2 1. periodo LCStr). La durata della revoca è stabilita secondo le
circostanze; tuttavia, essa deve essere di almeno sei mesi, se il conducente,
nonostante la revoca della licenza, ha guidato un veicolo a motore (art. 17
cpv. 1 lett. c 1. periodo LCStr). Nel fissare la durata di tale provvedimento
l'autorità deve tener conto delle circostanze del caso. In particolare essa
deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto
conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso
del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
-
Nel caso concreto
i fatti addebitati a __________ non sono contestati. L'insorgente ammette di
essersi posto alla guida malgrado la revoca pronunciata nei suoi confronti. A
giustificazione del suo comportamento, asserisce di aver soltanto voluto
spostare la vettura in questione per preservarla dal ripetersi di vandalismi.
Va innanzitutto rilevato che nel corso dell'interrogatorio del 22 marzo 1999 di
fronte alla polizia cantonale il ricorrente aveva invece dichiarato di essersi
posto alla guida per recarsi in farmacia a ritirare dei medicamenti urgenti. La
versione addotta a posteriori si pone perciò in contrasto con quanto asserito
in quella sede. In ogni caso, anche volendo accreditare le giustificazioni addotte
davanti a questo tribunale, le stesse non sono di giovamento al ricorrente.
L'insorgente non può infatti invocare uno stato di necessità: la vettura non si
trovava in una situazione di pericolo grave ed imminente ed avrebbe potuto
essere spostata da un conoscente, da un vicino o da un garagista. D'altra parte
egli era ben cosciente che non avrebbe potuto porsi alla guida visto il
provvedimento adottato nei suoi confronti (cfr. verbale d'interrogatorio 22
marzo 1999, pag. 1). È dunque a giusta ragione che la Sezione della
circolazione gli ha revocato la licenza di condurre.
-
Va pure
confermato il periodo di revoca fissato dalla Sezione della circolazione.
5.1. Il Tribunale federale ha riconosciuto,
colmando in tal modo una lacuna della legge, che la durata minima del periodo
di revoca di sei mesi fissata dall'art. 17 cpv. 1 lett. c 1. periodo LCStr può
essere ridotta in casi particolarmente lievi analogamente all'art. 100
cifra 1 cpv. 2 LCStr. Se il conducente ha agito per una lieve negligenza,
si deve partire da una durata minima di un mese; in casi di negligenza grave o
d'intenzionalità la durata minima resta invece di sei mesi (DTF 124 II 103,
consid. 2a). L'alta Corte federale ha pure sottolineato che l'autorità
amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non
può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale
cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217, consid. 3a).
Nel caso concreto con sentenza 9 novembre
1999 il ricorrente è stato condannato a dieci giorni di arresto ed al pagamento
di una multa di fr. 800.--. Ritenuto che tale pronuncia non è stata impugnata
presso le istanze superiori e che di conseguenza è cresciuta in giudicato, gli
accertamenti ivi operati nonché l'apprezzamento giuridico degli stessi sono
vincolanti anche per questo tribunale. In quella sede l'insorgente è stato
riconosciuto colpevole di violazione intenzionale dell'art. 95 cifra 2 LCStr, avendo
egli agito nella consapevolezza che gli era stata revocata la licenza di condurre.
Non è dunque dato un caso di lieve entità giusta l'art. 100 cifra 1 cpv. 2
LCStr e pertanto il periodo di revoca previsto all'art. 17 cpv. 1 lett. c non
può essere ridotto. Va poi rilevato che il ricorrente era stato avvisato che
qualora si fosse posto alla guida durante il periodo di revoca, lo stesso sarebbe
stato prolungato di sei mesi (cfr. decisione 28 ottobre 1999 della Sezione
della circolazione, cifra 4).
Nel fissare la durata del provvedimento a
sei mesi, l'autorità dipartimentale si è perciò limitata all'applicazione del
minimo legale, che non può essere ridotto.
5.2. Al ricorrente non giova neppure
asserire di necessitare della licenza di condurre per motivi professionali, in
quanto quale ingegnere civile si deve recare giornalmente a supervisionare dei
cantieri. Come si è appena visto, la misura pronunciata nei suoi confronti
rappresenta già il minimo legale ammissibile e non vi è dunque spazio per
ulteriori sconti.
In ogni caso va rilevato che gli
inconvenienti da lui paventati accompagnano inevitabilmente ogni revoca della
licenza e fanno parte della funzione afflittiva di questa misura, voluta quale
mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione
stradale. D'altra parte la giurisprudenza riconosce la necessità professionale
con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così
dire, il "posto di lavoro" per l'amministrato (nel caso di autisti di
professione, conduttori di tassì, ecc.) o quando il fatto di non poter guidare
gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berna 1995,
nota 2441 e segg.; cfr. pure sentenza 8 agosto 1996 del Tribunale federale
pubblicata in: R. Schaffhauser, Die straf- und verwaltungsrechtliche Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Strassenverkehrsrecht 1992 bis 1999, San Gallo 2000, no.
74). Ciò non è il caso nella fattispecie, ritenuto che il ricorrente è di
professione ingegnere e che pertanto il suo sostentamento non è ancorato alla
licenza di condurre. Per i suoi spostamenti egli potrà far capo ai mezzi
pubblici o potrà farsi accompagnare da un collega o famigliare.
- Tenuto
conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva e della necessità
non inderogabile a far uso di un veicolo per l'esercizio della professione
(art. 33 cpv. 2 OAC), il provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di
__________ appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della
revoca in sei mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio di
proporzionalità.
Il ricorso è pertanto respinto. Con
l'intimazione del presente giudizio diventa priva d'oggetto la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo. La tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 1. periodo, 17 cpv. 1
lett. c, 95 cifra 2, 100 cifra 1 cpv. 2 LCStr; 33 cpv. 2 OAC; 1 segg. PAmm; 10
LALCStr;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster