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Numero d'incarto:
52.1999.9
Data decisione, Autorità:
21.06.1999, TRAM
Incarto no.
52.99.00009
Lugano
21 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 gennaio 1999 di
contro
la
decisione 22 dicembre 1998 (no. 6031) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le decisioni 24 agosto 1998
con cui il municipio di __________ gli ha negato il rilascio della licenza in
sanatoria relativa all'aggiunta di un piano cantina/lavanderia sotto il
giardino delle case no. 4 e 5 edificate al mappale no. __________ ed ha
ordinato la demolizione di tale manufatto;
viste le risposte:
· 20 gennaio 1999 di __________;
· 26 gennaio 1999 del comune di __________,
rappresentato dal suo municipio;
· 26 gennaio 1999 del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ è proprietario
del mappale no. __________ RF di __________, località __________. Il fondo si
trova su di una ripida china e confina nella parte più a valle con la strada
cantonale.
b) Il 28 febbraio 1996 il municipio di __________ ha
rilasciato al ricorrente una licenza edilizia per la costruzione in loco di tre
blocchi abitativi: una casa a ridosso della strada (no. 1), una villetta bifamiliare
in posizione più arretrata (case no. 2 e 3) ed un'altra villetta bifamiliare a
monte (case no. 4 e 5).
Due ulteriori permessi per opere in variante (autorimessa
casa 1 e ampliamenti alle case 2 e 3) sono stati concessi il 29 maggio 1996,
rispettivamente il 16 gennaio 1997.
B. a) Constatato che
l'insorgente aveva edificato senza la necessaria autorizzazione uno scantinato
a sud delle case no. 4 e 5 ed a soli 1,5 m dal muro posteriore delle case no. 2
e 3, in data 15 gennaio 1997 il municipio di __________ gli ha intimato la sospensione
dei lavori e un rapporto di contravvenzione, ordinandogli pure di presentare
una domanda di costruzione in sanatoria.
b) Il 13 ottobre 1997 __________ ha presentato la domanda,
concernente le case 4 e 5. I progetti prevedevano lo spostamento della zona
giorno al 1° piano e della zona notte al pianterreno, con l'aggiunta di due
locali (cantina/lavanderia e riscaldamento/tank) al piano cantina ricavato
sotto il giardino che separa le case no. 4 e 5 dalle sottostanti case no. 2 e
3.
c) Respinte le opposizioni presentate dai confinanti
__________ e __________, con decisione 4 febbraio 1998 il municipio di __________
ha rilasciato la postulata licenza edilizia subordinandola a determinate
condizioni.
C. a) Contro tale risoluzione
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, il quale in data 29 aprile
1998 ha accolto il gravame ed annullato la licenza edilizia in oggetto,
ritornando gli atti al municipio di __________ affinché respingesse la variante
in esame ed adottasse i provvedimenti di cui agli art. 43 e/o 44 LE.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la costruzione dello
scantinato violava le NAPR in materia di distanza da confine e tra edifici, di
altezza massima delle costruzioni e di indice di occupazione.
La decisione, non contestata, è cresciuta in giudicato.
b) Il 24 agosto 1998 il municipio di __________ ha respinto
la domanda di costruzione 13 ottobre 1997 e con separata decisione di pari data
ha ordinato la demolizione dell'opera eseguita abusivamente. __________ ha
impugnato entrambe le risoluzioni davanti al Consiglio di Stato.
D. Con giudizio 22 dicembre
1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e confermato le contestate
decisioni municipali.
L'autorità di ricorso di prime cure ha dichiarato
irricevibile l'impugnativa laddove censurava il diniego del permesso in
sanatoria, rilevando che la relativa decisione municipale eseguiva in pratica
la sua sentenza 29 aprile 1998 ormai cresciuto in giudicato e quindi non poteva
più essere rimessa in discussione.
Quanto all'ordine di demolizione dello scantinato, il Governo
ha considerato tale provvedimento ossequioso del principio di proporzionalità
ed indispensabile per ristabilire una situazione conforme al diritto.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento dell'ordine di demolizione e
l'inflizione in sua vece di una sanzione pecuniaria.
A mente dell'insorgente, il Consiglio di Stato non poteva
dichiarare irricevibile il ricorso interposto contro il diniego della licenza
edilizia, atteso che tale decisione municipale era nuovamente impugnabile
stante la natura meramente cassatoria della risoluzione governativa 29 aprile
1998.
La rimozione dello scantinato - ha soggiunto il ricorrente -
disattenderebbe il principio della proporzionalità, tanto più che l'opera
abusiva sarebbe senza importanza per l'interesse pubblico e per quello del
vicino. La demolizione del manufatto causerebbe d'altronde ingenti costi e
potrebbe provocare danneggiamenti alle case vicine; in particolare alle case 4
e 5, per le quali lo scantinato funge da muro di sostegno.
F. All'accoglimento del gravame
si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione sono giunti il municipio e
__________, con argomenti che saranno semmai discussi più avanti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 e 45 LE .
La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e
personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 21 cpv. 2
LE; 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile
in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza procedere
all'esperimento del sopralluogo chiesto dall'insorgente, mezzo di prova insuscettibile
di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti
per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto
della contestazione emerge infatti chiaramente dalle planimetrie in atti.
- L'insorgente si duole di
non poter più contestare il diniego del permesso in sanatoria emesso dal
municipio a seguito della sentenza in tal senso prolata il 29 aprile 1998 dal
Consiglio di Stato. A torto.
In effetti, la decisione con la quale il municipio ha
respinto la domanda di costruzione 13 ottobre 1997 relativa all'aggiunta di uno
scantinato sotto il giardino è stata presa a seguito della sentenza 29 aprile
1998 cresciuta in giudicato con la quale il Consiglio di Stato aveva annullato,
siccome contraria al diritto, la precedente autorizzazione in sanatoria
concessa dall'autorità comunale. Anche se il Governo aveva erroneamente
rinviato gli atti al municipio affinché rifiutasse il rilascio della licenza
edilizia, il suo giudizio 29 aprile 1998 non aveva la natura cassatoria evocata
in questa sede dal ricorrente. Il Consiglio di Stato aveva statuito nel merito,
emanando una sentenza finale che non lasciava alcuna libertà d'azione all'istanza
inferiore.
Ne discende che se l'insorgente dissentiva da quella
risoluzione vincolante, avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente davanti a
questo Tribunale come indicato nel dispositivo. Avendo omesso di agire, ora
egli non può più rivenire sulla questione.
Ad ogni buon conto, pur criticando il Consiglio di Stato per
aver dichiarato irricevibile il gravame interposto contro il diniego della
licenza edilizia, presentemente l'insorgente non tenta nemmeno di porre in
discussione la legittimità di quella decisione municipale e, di riflesso, il
buon fondamento del giudicato governativo che l'ha provocata. Anzi, nel ricorso
attualmente all'esame riconosce a giusto titolo la manifesta abusività dell'opera.
- Resta dunque da esaminare
se nel caso concreto l'autorità comunale poteva prescindere dall'ordine di
demolizione e infliggere al ricorrente soltanto una sanzione pecuniaria ex art.
44 LE.
3.1. Giusta l'art. 43 LE
il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in
contrasto insanabile con la legge, tranne nel caso in cui le differenze siano
minime e senza importanza per l'interesse pubblico. Il principio di legalità e
quello di uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione
in contrasto con il diritto materiale siano per principio fatte rettificare o
demolire (Scolari, Commentario, n. 1277 ad art. 43 LE; RDAT 1979 n. 77).
Ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge,
favorire la sua violazione e suscitare l'impressione che l'autorità non sia in
grado o non voglia esigerne il rispetto (DTF 100 Ia 348).
Non tutte le violazioni materiali richiamano comunque l'adozione
di misure di ripristino. Infrazioni di minima entità e senza rilevanza per
l'interesse pubblico o per quello del vicino possono essere eccezionalmente
tollerate quando la demolizione o la rettifica risulterebbero contrarie al
principio di proporzionalità. Allo scopo di evitare che in questi casi l'autore
dell'abuso ne tragga profitto, il legislatore ticinese ha previsto che la
misura del ripristino venga sostituita da una sanzione pecuniaria, il cui ammontare
sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica ritrattone (art.
44 LE). Come ben si evince dal testo di legge, la sanzione pecuniaria è applicabile
soltanto nei casi in cui la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata
(Scolari, op. cit., n. 1317 ad art. 44 LE). Non è quindi un'alternativa al
ripristino, ma soltanto un provvedimento volto ad evitare che il proprietario
di opere abusive che devono essere tollerate per motivi di proporzionalità
tragga un vantaggio illecito dall'abuso perpetrato.
3.2. Nella sentenza 29 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha accertato
che il corpo cantina realizzato a valle delle case 4 e 5 viola la distanza
verso il confine con il fondo di proprietà __________ e la distanza verso il
blocco abitativo sottostante, dando adito nel contempo a una disattenzione
dell'altezza massima delle costruzioni e a un massiccio superamento dell'indice
di occupazione. Lo scantinato si pone dunque in contrasto evidente con le norme
che regolano l’attività edilizia nel comune di __________. Considerate la
quantità e l'ampiezza delle difformità riscontrate, la fattispecie non può
certamente essere definita di trascurabile entità, ma risulta per contro grave
ed insanabile. Le violazioni materiali della legge poste in essere
dall’insorgente si avverano peraltro rilevanti dal profilo dell’interesse
pubblico e particolarmente significative per il vicino, che per primo ha
sollecitato il ripristino di una situazione conforme al diritto.
È pertanto a giusta ragione che l'autorità comunale ha
ordinato la demolizione dell'opera realizzata abusivamente.
Al ricorrente non giova invocare le difficoltà tecniche
connesse con il ripristino dello stato quo ante. Né gli può esser di maggior
aiuto sostenere che la rimozione dell'opera illecita potrebbe pregiudicare la
saldezza delle altre costruzioni. Dal raffronto dei progetti in atti datati 17
febbraio 1997 e 31 ottobre 1995 (quest'ultimi approvati il 27 febbraio 1996) si
evince infatti che lo scantinato non funge da muro di sostegno per le case no.
4 e 5. Quand'anche dovessero effettivamente crearsi problemi di stabilità nelle
costruzioni sovrastanti, il pendio potrà comunque essere consolidato con
opportuni accorgimenti tecnici conformi alla legge; d'altra parte il ricorrente
non ha edificato lo scantinato per ragioni di sicurezza, ma per formare dei
locali supplementari da adibire a cantina e lavanderia.
Dal profilo della proporzionalità, il provvedimento disposto
dal municipio non presta insomma il fianco a critiche di sorta. La demolizione
dell'opera si avvera infatti perfettamente idonea a ripristinare una situazione
consona al diritto e regge quindi alle critiche del ricorrente.
- In esito alle
considerazioni che precedono il ricorso va respinto, confermando - siccome
immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato (art. 61 PAmm).
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 43, 44, 45 LE; 18, 28, 43, 46, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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