AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.31
Data decisione, Autorità:
30.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00031
Lugano
30 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula
Züblin, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 27 gennaio 1999 di
contro
la
decisione del Consiglio di Stato 14 gennaio 1999 (n. 53) che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 7 settembre
1998 del municipio di __________, con la quale è stata respinta la domanda a
posteriori per la costruzione di 14 manufatti ad uso deposito-ripostiglio al
mappale n. __________ di __________, posto fuori zona edificabile;
viste le risposte:
-
2 febbraio 1999 del municipio di
__________;
-
10 febbraio 1999 del Consiglio di
Stato;
-
25 febbraio 1999 del Dipartimento
del territorio, Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzione e
dell'esame dell'impatto ambientale.
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ e __________ sono
proprietari del fondo n. __________ di 8408 mq posto in località __________
nel comune di __________, che fa parte delle superfici per l'avvicendamento
colturale (SAC) del piano direttore cantonale e della zona agricola del piano regolatore
comunale.
Essi lo hanno acquistato nel 1985 e da allora lo hanno
adibito alla coltivazione familiare di piante e ortaggi, dandone anche in
locazione piccole porzioni ad altre famiglie per il medesimo scopo. Una
porzione di ca. __________ mq è stata affittata ad un giardiniere per il
deposito di scarti vegetali.
A dipendenza della destinazione data al fondo, nel corso
degli anni sono stati edificati sulla sua superficie 14 manufatti destinati a deposito-ripostiglio,
rispettivamente a rifugi per il tempo libero.
Va precisato che a suo tempo __________ e __________ hanno
richiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla posa di una casetta in legno per
uso personale.
B. Il 9 giugno 1998 il
municipio di __________ ha emanato due decisioni con le quali ha:
a) ordinato a __________ e
__________ di sospendere i lavori di edificazione e posa dei ripostigli e dei
depositi per gli attrezzi da giardinaggio poiché eseguiti senza avere ottenuto
la necessaria licenza edilizia, precisando che l'autorizzazione a suo tempo
rilasciata concerneva unicamente la posa di una casetta di legno per uso personale;
b) fatto obbligo a __________ e __________ di presentare al
__________ domanda di costruzione in sanatoria per i manufatti costruiti
abusivamente, entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato.
Il 23 giugno 1998 i
ricorrenti __________ hanno quindi inoltrato una domanda di costruzione in
sanatoria per l'edificazione di 14 casette agricole e orti giardini.
C. a) Al rilascio della licenza
edilizia si è opposto, con scritto 19 agosto 1998, il Dipartimento del
territorio, al quale il municipio di __________ ha trasmesso gli atti per
l'esame di sua competenza. A mente dell'autorità cantonale l'intervento
edilizio in questione sarebbe in contrasto con i principi pianificatori
applicabili in materia di utilizzazione dei sedimi posti fuori dalle zone edificabili
ed in particolare con gli art. 24 LPT, 71, 72 e 75 LALPT.
Sempre secondo il Dipartimento l'occupazione della part. 222
per il giardinaggio familiare e l'hobby, così come la costruzione di depositi-ripostiglio,
oltre a non essere conformi con la destinazione agricola prevista per il fondo
dal PR, sono pure in contrasto con gli interessi agricoli atti alla
salvaguardia del territorio, trattandosi di un fondo che fa parte delle
superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) del Piano direttore.
b) Visto il preavviso del Dipartimento del territorio, con
risoluzione 7 settembre 1998, il municipio di __________ ha respinto la domanda
di costruzione.
D. Avverso la predetta
risoluzione municipale, con ricorso 19 settembre 1999, __________ e __________
si sono aggravati avanti al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento e
chiedendo il rilascio della licenza edilizia in sanatoria. In quella sede i
ricorrenti hanno sostenuto di avere in buona fede ignorato che il fondo n.
__________ si trovasse in zona SAC e che pertanto, ignari delle ripercussioni
di tale azzonamento, lo hanno acquistato, hanno chiesto e ottenuto
l'allacciamento alla rete idrica e lo hanno edificato. A loro avviso un
eventuale ordine di allontanamento dei manufatti pregiudicherebbe in modo
sproporzionato i loro interessi e quelli delle persone affittuarie del fondo.
E. Con risoluzione 14 gennaio
1999 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, giudicando i ripostigli
ed il deposito per scarti vegetali sorti sul fondo n. __________ non conformi
alla zona di utilizzazione agricola prevista dal PR di __________, in quanto
realizzati non per favorire uno sfruttamento agricolo del fondo, bensì esclusivamente
in funzione della particolare destinazione data dai proprietari al terreno
(orti e aree di svago familiari). Secondo l'Esecutivo cantonale l'edificazione
dei manufatti in questione non potrebbe nemmeno essere autorizzata a titolo eccezionale
ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT, ritenuto che sarebbe in contrasto con
preponderanti interessi pubblici legati alla conservazioni dei migliori terreni
agricoli del Cantone (SAC), di cui è parte il mappale n. __________.
F. Contro il predetto giudizio
governativo __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
della licenza di costruzione.
Rievocati i fatti, riprendono e sviluppano sostanzialmente le
argomentazioni già sollevate davanti alla precedente autorità di ricorso.
Spiegano che, allorquando decisero di acquistare il terreno, né il venditore né
l'Ufficio dei registri li informarono che il fondo si trovava in zona SAC,
rispettivamente delle limitazioni poste a livello pianificatorio per lo
sfruttamento del fondo.
L'autorizzazione rilasciata dal municipio di __________ per
l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua avrebbe ulteriormente
alimentato la loro buona fede, portandoli a credere che il terreno potesse
essere destinato alla creazione di orti e giardini. Sarebbe poi del tutto
incomprensibile che nel 1989 sia stata rilasciata dal Dipartimento
un'autorizzazione ad impiantare sul medesimo fondo un vigneto, mentre oggi
viene proibita la piantagione di alberi da frutta.
Rilevano inoltre che dal 1986 in poi sarebbe sempre stato
pacificamente tollerato dall'autorità che il terreno venisse affittato per la
piantagione in serra e per la coltivazione di ortaggi, rispettivamente vi si
erigessero delle recinzioni per separare le piantagioni delle varie famiglie e
per proteggere le coltivazioni da invasioni esterne.
I ricorrenti rendono noto che non sussiste più alcun deposito
per scarti vegetali, in quanto il relativo contratto di locazione è venuto a
scadere.
__________ e __________ evidenziano infine che, qualora il diniego
della licenza dovesse essere confermato da questo Tribunale, è loro intenzione
richiedere al municipio di __________, all'Ufficio Registri e al Dipartimento
dell'Economia il risarcimento per il danno che potrebbero subire a seguito del
mancato rilascio della postulata autorizzazione.
G. Il ricorso è avversato dal
municipio di __________, dal Consiglio di Stato e dall'Ufficio delle domande di
costruzione e dell'esame dell'impatto ambientale, che ne postulano il rigetto.
H. Questo Tribunale ha
richiesto al municipio di __________ la documentazione relativa
all'autorizzazione a suo tempo rilasciata ai qui ricorrenti per la posa di una
casetta di legno ad uso personale, al fine di accertare se anche tale manufatto
fosse oggetto della domanda di costruzione in sanatoria.
Il suddetto accertamento
istruttorio è stato determinato dal fatto che il Municipio di __________ ha
considerato la licenza di costruzione in oggetto come relativa a 13 manufatti
(cfr. avviso di pubblicazione 15 luglio 1998 e Trasmissione atti domanda di costruzione
16 luglio 1998), sebbene la stessa si riferisse esplicitamente a 14 (cfr.
planimetria 22.06.1998).
Delle risultanze di tale accertamento
si dirà nei considerandi in diritto.
Considerato in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.
La legittimazione attiva dei ricorrenti è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio
esperito d'ufficio da questo Tribunale (art. 18 PAmm).
- Edifici o impianti possono
essere costruiti o trasformati solo dietro rilascio di una licenza edilizia (art
1 cpv. 1 e 2 LE).
La stessa va concessa solo se i progetti presentati sono
conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di
pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico
applicabili (art. 2 cpv. 1 LE).
- Di principio
l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti
conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (- principio della conformità funzionale -art. 22 cpv. 2 lett. a)
LPT).
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, al di fuori delle zone
edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione
o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista
per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige
un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono
interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti
cumulativamente.
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo
ed è soddisfatto se l'edificio o l'impianto dev'essere realizzato fuori dal
territorio edificabile per motivi che possono essere d'ordine tecnico, o
inerenti all'esercizio, o relativi alla natura del terreno. Il vincolo può
essere positivo ed essere dettato dall'esigenza di una determinata ubicazione,
oppure negativo ed essere imposto dall'esclusione di ogni altra ubicazione
(cfr. DTF 114 Ib 186 seg. e rinvii).
Solo la funzione oggettiva dell'opera progettata può
giustificare la concessione di una deroga, non per contro la destinazione dichiarata
dall'istante.
Inoltre non devono esservi
interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione. Il criterio che
presiede alla valutazione degli interessi in gioco richiesta dall'art. 24 cpv.
1 lett. b LPT ruota attorno alle finalità e ai principi della pianificazione
del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 cons. 3 e 114 Ib 268
cons. 3b). Si opporranno pertanto all'autorizzazione segnatamente i principi
volti a mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee (art.
3 cpv. 2 lett. a LPT).
- Come accennato in
narrativa, la part. no. __________ RF di __________ si trova al di fuori della
zona edificabile del comune, in zona agricola secondo il PR, e fa parte delle
superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) secondo il Piano Direttore
cantonale (scheda 3.1).
__________ e __________ hanno acquistato il fondo nel corso
del 1985 per la coltivazione casalinga di frutta e verdura.
Successivamente il fondo è stato dotato di una rete idrica e
quindi affittato a terzi quale orto anche a terzi, i quali hanno realizzato dei
ripostigli per attrezzi e per la lavorazione dei piccoli appezzamenti. Parte
del fondo (circa 625 mq) era utilizzata fino all'inizio del corrente anno quale
deposito per scarti vegetali.
Dalla documentazione trasmessa dal municipio di __________
emerge che la casetta di legno di proprietà dei qui ricorrenti, per la posa
della quale, in data 6 marzo 1986, essi hanno ottenuto un'autorizzazione a titolo
provvisorio sulla base degli art. 10-13 LE, non è oggetto della domanda di
costruzione a posteriori qui in esame (cfr. planimetria allegata alla notifica
19 febbraio 1986 e planimetria allegata alla domanda di costruzione a
posteriori 23 giugno 1998).
La domanda di costruzione a posteriori concerne quindi i 14 manufatti
realizzati successivamente a quello di proprietà dei qui ricorrenti, per i
quali essi hanno ottenuto l'autorizzazione municipale.
- Chiariti questi aspetti
preliminari, occorre in primo luogo esaminare la conformità di zona delle
suddette opere.
5.1. All'interno delle zone agricole è ammessa la costruzione
di edifici o impianti solo se sono in connessione sufficientemente stretta con
l'utilizzazione agricola del suolo (DTF 116 Ib 134; DFGP/UFP, Commentario alla
LPT, ad art 16 no. 1). Le opere devono cioè servire all'economia agricola o
perlomeno facilitare lo sfruttamento del suolo (DTF 112 Ib 262).
Agricola è considerata soltanto quell'utilizzazione per la
quale il suolo svolge un ruolo indispensabile come fattore primario di
produzione (DFGP/UFP, op. cit., ad art 16 no. 9; DTF 117 Ib 503).
Costruzioni ed impianti quali stalle, fienili, silos,
depositi per attrezzature tecniche, ecc. sono conformi alla zona di
utilizzazione agricola soltanto se utilizzati principalmente per la produzione
agricola o se destinati a consentire l'esercizio di certe attività agricole o
di allevamento (DTF 103 Ib 114); essi devono inoltre essere adeguati, in
particolare per ciò che concerne la loro ubicazione e destinazione, ai bisogni
obbiettivi di tale attività e non dettati da meri motivi personali o di
comodità (DTF 114 Ib 131; cfr. STA 52.96.110 del 10 giugno 1997 in re M.E.).
5.2. L'art. 34 NAPR dei comuni del __________ stabilisce che
la zona agricola, indicata nel piano del paesaggio, comprende i terreni che per
la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola (cifra 1).
Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi soltanto se indispensabili per
l'attività agricola (cifra 2). Le eccezioni in conformità dell'art. 24 LPT e
del diritto cantonale d'applicazione sono ammesse unicamente se non si
oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio (cifra 3).
L'ubicazione e l'aspetto degli impianti deve conformarsi alle finalità della protezione
dell'ambiente e del paesaggio.
5.3. Nella fattispecie in esame emerge dagli atti che il
fondo in questione è utilizzato, non per una normale gestione agricola, ma per
giardinaggio familiare e hobby sia dai proprietari, sia da diversi affittuari.
I 14 manufatti, utilizzati
per il deposito di attrezzi, materiale vario e di svago, così come gli impianti
per l'allacciamento e la distribuzione dell'acqua e le recinzioni, sono stati
realizzati in funzione della particolare destinazione data dai proprietari al
fondo, cioè orti e aree di svago familiari. La loro realizzazione non risponde
quindi a precise esigenze legate alla destinazione agricola del fondo, ma si
fonda su motivi personali dei proprietari.
Una normale gestione
agricola del fondo avrebbe al limite richiesto l'erezione di un solo deposito
senza la posa di una moltitudine di recinzioni.
Di conseguenza i 14
manufatti in questione non possono essere ritenuti conformi alla zona di
utilizzazione in cui è inserita la particella dedotta in edificazione e la licenza
di costruzione a posteriori non può quindi essere autorizzata in base all'art.
22 LPT.
- Resta pertanto da esaminare
se sussistono o meno le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione a
costruire fuori zona edificabile.
6.1. L'intervento in
questione non può fruire di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT.
Alla costruzione dei 14
manufatti si oppongono innanzitutto interessi preponderanti. In particolare
dette costruzioni contrastano insanabilmente con gli indirizzi pianificatori
risultanti dal PD e dal PR.
L'art. 24 NAPR dispone
infatti che nuove costruzioni ed impianti sono ammessi soltanto se
indispensabili per l'attività agricola e che le eccezioni in conformità dell'art.
24 LPT e al diritto cantonale di applicazione sono ammesse unicamente se non si
oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio.
Il fondo in questione fa
inoltre parte delle superfici per l'avvicendamento delle coltura (SAC) previste
dal Piano direttore cantonale (scheda 3.1 e art. 4 lett. a e 14 cpv. 3 LALPT).
Le SAC comprendono i terreni di prima priorità con qualità agronomiche e
rilievi idonei all'agricoltura. Esse devono garantire l'approvvigionamento
alimentare del Paese in caso di difficoltà nelle importazioni e devono pertanto
essere mantenute allo stato originale, rispettivamente lo stato coltivo non
deve essere modificato.
Nel caso in esame la
realizzazione dei 14 manufatti, così come la realizzazione della rete idrica e
la posa di recinzioni, sono indubbiamente interventi tali da modificare e
pregiudicare il sedime agricolo pregiato in questione, mutandone la
destinazione.
Essi contrastano quindi
con l'interesse pubblico alla salvaguardia del territorio agricolo. Ne consegue
che l'interesse al mantenimento di una superficie agricola di primaria
importanza si oppone in modo insuperabile al rilascio dell'autorizzazione richiesta
(DTF 112 Ib 36 ss).
In secondo luogo nel caso
di specie non è adempiuta la condizione dell'ubicazione vincolata, dal momento
che la costruzione dei 14 manufatti al di fuori della zona edificabile non è
stata dettata da bisogni oggettivi derivanti da un utilizzo agricolo del suolo,
ma semplicemente da meri motivi personali che non hanno alcun rilievo nel
presente ambito.
- Visto quanto precede, si
deve quindi concludere che la decisione governativa impugnata non presta fianco
a critiche .
La costruzione dei 14
manufatti non può infatti essere autorizzata, non essendo conforme
all'utilizzazione della zona nella quale è stata realizzata e non sussistendo
in concreto i requisiti richiesti dalla legge per il rilascio di
un'autorizzazione a costruire fuori zona.
Il fatto, sostenuto dai ricorrenti, di aver in buona fede
ignorato che il fondo in oggetto fa parte delle SAC non permette di mutare
queste conclusioni. L'ignoranza della legge nuoce.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22, 24 LPT; 70, 71, 72 e 75 LALPT; 1ss LE; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi Fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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