AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.306
Data decisione, Autorità:
08.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.1999.00306
Lugano
8 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 novembre 1999 di
__________,
patr. da: studio legale __________
contro
l'inattività del comune di __________ e del
Consiglio di Stato nell'ambito dell'attività edilizia svolta dalla
__________;
viste le risposte:
-
18 novembre 1999 del
municipio di __________;
-
29 novembre 1999 della
__________;
-
29 novembre 1999 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
-
- dicembre 1999 del
Consiglio di Stato;
-
10 dicembre 1999 del
Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, (SPAA);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
corso del 1995 la __________ (__________) ha trasformato senza permesso un
vecchio fabbricato che sorge a __________, fuori della zona edificabile (part.
no. __________ RF), istallandovi un impianto per la lavorazione di sostanze farmaceutiche;
che il 26 aprile 1996 il municipio di
__________ ha rilasciato alla __________ un permesso in sanatoria per
l'intervento eseguito abusivamente, respingendo l'opposizione di __________, proprietaria
di una casa d'abitazione situata nelle immediate vicinanze (part. no.
__________ e __________ RF);
che il 30 maggio 1996 il presidente del
Governo ha revocato l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato dall'opponente al
Consiglio di Stato contro la predetta licenza in sanatoria;
che il 19 luglio 1996 il Tribunale cantonale
amministrativo ha annullato la summenzionata decisione, accogliendo il ricorso
contro di essa inoltrato da __________;
che il 3 settembre 1996 __________ è insorta
davanti al Tribunale cantonale amministrativo per contestare l'inattività del
Consiglio di Stato e del suo presidente, che non sarebbero intervenuti a far
rispettare la decisione 19 luglio 1996 del Tribunale cantonale amministrativo,
esigendo la cessazione immediata dell'attività della __________ nello
stabilimento trasformato abusivamente;
che l'11 settembre 1996 il Consiglio di
Stato ha confermato la licenza edilizia rilasciata in sanatoria dal municipio
di __________ alla __________, respingendo il ricorso contro di essa interposto
dalla vicina opponente;
che contro questo giudizio __________ è
insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di
annullarlo assieme alla licenza;
che la procedura di ricorso è rimasta
sospesa dal 30 ottobre 1996 al 13 maggio 1998 in vista di un accordo
transattivo tra le parti;
che il 2 ottobre 1998 il consiglio comunale
di __________ ha adottato una variante di PR, che prevedeva, fra l'altro, di
estendere la zona industriale-artigianale, includendovi anche il fondo su cui
sorge l'edificio trasformato abusivamente;
che il 30 settembre 1999 il Tribunale
cantonale amministrativo ha accolto il ricorso inoltrato da __________ contro
la licenza edilizia rilasciata in sanatoria alla __________, che ha annullato
assieme alla decisione 11 settembre 1996 con cui il Consiglio di Stato l'aveva
confermata;
che il 27 ottobre 1999 __________ è insorta
davanti al Consiglio di Stato contro l'inattività del municipio di __________,
che continuava a tollerare l'attività svolta dalla __________ nello stabilimento
trasformato abusivamente;
che il 10 novembre 1999 __________ si è
aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso per
denegata giustizia per contestare la passività del Consiglio di Stato, che non
interveniva nei confronti del municipio di __________ ad esigere la cessazione
dell'attività esplicata dalla __________ nel controverso stabilimento; con il
ricorso l'insorgente ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di
ordinare in via cautelare ed inaudita parte l'immediata cessazione
dell'attività della __________; nel merito ha invece sollecitato l'adozione di
un ordine di ripristino dello status quo ante del fabbricato trasformato
abusivamente;
che all'accoglimento del ricorso si sono
opposti il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e la __________ con
argomenti che verranno semmai ripresi nei seguenti considerandi;
che lo stesso 10 novembre 1999 il Consiglio
di Stato ha approvato la variante di PR adottata dal comune di __________ che
prevedeva di includere nella zona industriale artigianale il fondo su cui sorge
il controverso stabilimento della __________; con lo stesso giudizio il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da __________ contro la
predetta variante;
che il 3 dicembre 1999 il Tribunale
cantonale amministrativo ha dichiarato privo d'oggetto il ricorso 3 settembre
1996 inoltrato da __________ contro l'inazione del Consiglio di Stato e del suo
presidente, che avrebbero omesso di intervenire tempestivamente ad imporre alla
__________ la cessazione dell'attività nelle more del ricorso inoltrato contro
la licenza edilizia in sanatoria rilasciatale dall'autorità comunale;
che il 5 dicembre 1999 __________ ha
inoltrato ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per denunciare i
ritardi frapposti dal Tribunale amministrativo e dalle istanze inferiori
nell'adozione di provvedimenti volti a far cessare l'attività della __________
nello stabilimento in oggetto;
che il 13 aprile 2000 il Tribunale federale
ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile e non era diventato
privo d'oggetto; il Tribunale federale ha ritenuto che al Tribunale amministrativo
non fosse imputabile un ritardo inammissibile nell'emanazione del giudizio
sulla domanda di provvedimenti cautelari e sulla domanda di ordinare il
ripristino dello status quo ante formulate con il ricorso 10 novembre 1999
inoltratogli da __________ per contestare l'inattività del Consiglio di Stato e
del municipio di __________;
che il 3 maggio 2000 il Tribunale federale
ha respinto il ricorso interposto dalla __________ contro la sentenza 30
settembre 1996 del Tribunale cantonale amministrativo, che aveva annullato la
licenza in sanatoria rilasciatale dal municipio per la trasformazione attuata
abusivamente;
che il 7 settembre 2000 il Tribunale della
pianificazione del territorio ha respinto il ricorso inoltrato da __________
contro la decisione 10 novembre 1999 con cui il Consiglio di Stato aveva
approvato la variante di PR di cui si è detto sopra;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE
in relazione all'art. 45 PAmm;
che la legittimazione attiva della
ricorrente è certa;
che secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost, in
procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il
diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole; al ricorso per
denegata o ritardata giustizia è applicabile la giurisprudenza sviluppata attorno
all'art. 4 vCost;
che l'obbligo di pronunciarsi entro una
scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un limite
che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle
circostanze del caso (DTF 117 Ia 193 consid. 1c; 107 I b 160 consid. 3b e c);
che secondo l'art. 42 LE il municipio deve
ordinare la sospensione dei lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza
edilizia; il Dipartimento può sostituirsi al municipio ove questi non intervenga
con la necessaria sollecitudine;
che ove i lavori abusivi siano terminati,
l'autorità comunale può vietare l'utilizzazione delle costruzioni realizzate
senza permesso; al pari dell'ordine di sospensione dei lavori il divieto
d'utilizzazione è un provvedimento cautelare volto a tutelare interessi
prevalenti su quelli del proprietario ad utilizzare l'opera realizzata
abusivamente (RDAT 1996 I no. 39 pag. 108; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren
nach zürcherischem Recht, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, no. 639);
che giusta l'art. 43 cpv. 1 e 2 LE il
municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in
contrasto insanabile con l'ordinamento edilizio materialmente applicabile,
salvo il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse
pubblico o per quello del vicino che abbia tempestivamente reclamato;
che, nell'evenienza concreta, è innegabile
che la trasformazione del fabbricato attuata abusivamente dalla __________
integri gli estremi di una violazione materiale del diritto, suscettibile, a determinate
condizioni, di richiamare l'adozione di provvedimenti cautelari, volti ad
inibirne l'utilizzazione, e di misure di ripristino, destinate a ristabilire
una situazione conforme al diritto;
che competente ad adottare siffatti
provvedimenti è il municipio di Monteggio e in caso di inazione il Dipartimento
del territorio (art. 42 cpv. 1 LE), rispettivamente il Consiglio di Stato,
quale autorità di vigilanza;
che il definitivo diniego del permesso in
sanatoria ed il conseguente accertamento dell'illegittimità sostanziale
dell'intervento attuato abusivamente impongono al municipio di decidere senza
ulteriori indugi sulla richiesta della ricorrente di ordinare il ripristino
dello status quo ante e di vietare nel frattempo, a titolo di provvedimento cautelare,
l'ulteriore utilizzazione dello stabilimento;
che la sostanziale modifica dell'ordinamento
pianificatorio, subentrata nel frattempo, costituisce una circostanza di cui
l'autorità comunale dovrà tenere debito conto nell'ambito delle decisioni che è
chiamata a rendere;
che il Consiglio di Stato, sollecitato
dall'insorgente con ricorso per denegata giustizia ad intervenire nei confronti
del municipio, non può ulteriormente sottrarsi all'obbligo di esigere che
l'autorità comunale adotti senza ulteriori ritardi le decisioni che l'abuso definitivamente
accertato impone a quest'ultima di emanare;
che la natura del litigio e l'insieme delle
circostanze non giustificano ulteriori ritardi; la modifica del diritto
materialmente applicabile intervenuta nel frattempo non permettono all'autorità
comunale di procrastinare ulteriormente le decisioni che è chiamata a rendere
sulle richieste della ricorrente: tutt'al più le permettono di respingerle;
che entro questi limiti il ricorso può
essere parzialmente accolto;
che, considerata la particolarità della
situazione processuale e fattuale venutasi a creare, anziché invitare il
Consiglio di Stato ad evadere il ricorso 27 ottobre 1999 inoltratogli da
__________ per censurare la passività del municipio di __________, appare più
corretto ingiungere direttamente all'autorità comunale di decidere entro un
mese dall'intimazione del presente giudizio se vietare, a titolo di misura
cautelare, l'ulteriore attività dello stabilimento della __________,
rispettivamente se ordinare, nel merito, il ripristino dello status quo ante;
che non compete invece a questo tribunale
nell'ambito di un ricorso per denegata giustizia sostituirsi all'autorità
comunale nell'adozione dei provvedimenti auspicati dall'insorgente;
che, date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia;
che nella misura in cui non sono compensate,
le ripetibili sono invece poste a carico del comune di __________ e della resistente
proporzionalmente al grado di soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 45,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, è fatto ordine al municipio di
__________ di decidere entro un mese dall'intimazione del presente giudizio se
vietare l'ulteriore attività dello stabilimento realizzato dalla __________
sulla part. no. __________ RF e se ordinare il ripristino dello status quo ante
del fabbricato;
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Le
ripetibili di fr. 600.- sono poste a carico del comune di __________ in ragione
di 2/3 e della __________ in ragione di 1/3.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster