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Numero d'incarto:
52.1999.249
Data decisione, Autorità:
25.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00249
Lugano
25 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula
Züblin
statuendo
sul ricorso 17 settembre 1999 di
__________,
patrocinato
da: avv. __________,
contro
la
decisione 1° settembre 1999 (n. 3581) del Consiglio di Stato, con la quale è
stata confermata la decisione 20 luglio 1998 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione),
in materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
.
A. __________, cittadino
italiano nato l'11 dicembre 1962, è entrato in Svizzera il 15 marzo 1992 per
lavorare come cameriere stagionale. Il 27 aprile 1992 si è unito in matrimonio
in __________ (prov. di __________) con la connazionale __________ (1971),
dimorante in Svizzera, ottenendo un permesso di dimora annuale, in seguito
regolarmente rinnovato con ultima scadenza fissata al 30 novembre 1994. Il 7 giugno
1994 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il divorzio
dei coniugi. Il 9 dicembre 1994, l'allora Sezione degli stranieri ha negato a
__________ il rinnovo del permesso di dimora con modifica di stato civile a
seguito della citata pronunzia pretorile. Il provvedimento è stato confermato
su ricorso dal Consiglio di Stato il 1° febbraio 1995. L'interessato ha quindi
lasciato il territorio cantonale il 28 febbraio 1995.
B. Dal 1° aprile 1995
__________ ha ottenuto diversi permessi stagionali fino al 31 ottobre 1996.
Rientrato in Svizzera. il 6 dicembre 1996, il 20 seguente ha ottenuto un
permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio. Il 14 giugno
1997 si è infine sposato a __________ con la cittadina svizzera __________
(1967), ottenendo un permesso di dimora valido fino al 14 giugno 1998. Il 12 maggio
1998 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunciato la separazione
per tempo indeterminato tra i coniugi __________.
C. a) Con decisione 20 luglio
1998 l'allora Sezione degli stranieri ha negato a __________ il rinnovo del
permesso di dimora con cambiamento di posto di lavoro. La risoluzione è stata
fondata sugli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS, 8 ODDS. L'autorità di prime cure ha
in sostanza rilevato che il giudice civile aveva accertato che __________ non
conviveva più con la moglie. Allo straniero è stato fatto ordine di lasciare il
territorio cantonale entro il 31 agosto 1998.
b) Il Consiglio di Stato con giudizio 23 settembre 1998 ha confermato
la decisione di prima istanza, respingendo il gravame inoltrato da __________.
Il Governo ha rilevato che quest'ultimo era andato a convivere con un'altra
donna che non era sua moglie. Ha quindi ritenuto abusivo appellarsi ad un
matrimonio di mera natura formale. L'Esecutivo cantonale si è sostanzialmente
fondato sul contratto di locazione sottoscritto dal ricorrente unitamente ad
__________, nonché sulle risultanze emergenti dalla sentenza di separazione 12
maggio 1998 del Pretore di __________.
c) Il Tribunale cantonale amministrativo, adito da __________
con ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 4 febbraio 1999 ha
annullato la predetta risoluzione governativa, rinviando gli atti al Consiglio
di Stato, affinché procedesse ad ulteriori accertamenti, segnatamente con riferimento
all'esistenza o meno di una convivenza fra il ricorrente ed __________
(52.98.00279).
D. a) Dagli ulteriori
accertamenti è emerso che __________ non convive con __________ e che sua
moglie __________ ha già un'altra relazione (cfr. rapporto di esecuzione 7 luglio
1999).
b) Con decisione 1° settembre 1999, il Consiglio di Stato,
preso atto delle suddette risultanze istruttorie, ha confermato la decisione 20
luglio 1998 dell'allora Sezione degli stranieri. In particolare l'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che il matrimonio del ricorrente con __________ ha
cessato di esistere di fatto da oltre due anni e che, di conseguenza, il
richiamarsi a tale connubio per ottenere il rinnovo del permesso di dimora in
base all'art. 7 cpv. 1 LDDS costituisce un chiaro abuso di diritto. Nemmeno l'art.
8 CEDU troverebbe applicazione nella fattispecie, non essendovi una relazione
stretta ed effettivamente vissuta con la moglie.
E. Con ricorso di diritto
amministrativo 17 settembre 1999 __________ è insorto innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo contro la risoluzione governativa, postulando il suo annullamento
ed il rinnovo del permesso di dimora. Il ricorrente rileva che il suo
matrimonio con __________ non è fittizio e che non vi è alcun abuso di diritto
a richiamarsi a tale connubio, peraltro tuttora giuridicamente valido, ritenuto
che è stata pronunciata unicamente la separazione a tempo indeterminato e non
il divorzio. Evidenzia inoltre di non avere alcuna colpa per la situazione
matrimoniale venutasi a creare, in quanto sarebbe stata la moglie "a
metterlo alla porta". Egli avrebbe aderito all'azione di separazione al
fine di evitare una lunga e costosa causa. L'insorgente rileva, a titolo abbondanziale,
di essersi completamente integrato nella società ticinese e che sarebbe iniquo
e contrario al principio di proporzionalità pretendere che egli, dopo il
fallimento del suo matrimonio per colpa della moglie, debba anche lasciare la
Svizzera ed il suo lavoro, pur non avendo nulla da rimproverarsi. Chiede infine
che si proceda al richiamo degli incarti n. OA.97.00159 dalla Pretura di Locarno-Città
e n. 52.98.00279 da questo Tribunale.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione. Delle relative argomentazioni si dirà, se necessario, in
seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in
merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa
si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un
trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una
dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di
domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante
unicamente l'esistenza di una vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF
119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, l'interessato è separato legalmente dal 12
maggio 1998 da __________, sposata il 14 giugno 1997. In principio, egli ha
quindi diritto al rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la
decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale
federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che
la competenza dello scrivente Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata
da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato, è
una questione di merito e non di ammissibilità.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm;
10 lett. a LALPS) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
procedere al richiamo dell'incarto n. 52.98.00279 di questo Tribunale e dell'incarto
relativo alla procedura di separazione dei coniugi __________ dalla Pretura di Locarno-Città,
in quanto tali atti istruttori non appaiono idonei a procurare a questo
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art.
18 cpv. 1 PAmm). D'altronde sia la sentenza 4 febbraio 1999 di questo Tribunale
che quella di separazione prolata dal Pretore di Locarno-Città sono già state
versate agli atti.
- 2.1 Giusta l'art. 7 cpv. 1
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga del permesso di dimora; dopo una dimora regolare e ininterrotta di
cinque anni, al domicilio. Ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LDDS questo diritto non
sussiste se il matrimonio con il cittadino svizzero è stato contratto per
eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri. Anche
l'esercizio abusivo di tale diritto non è protetto (DTF 121 II 97 consid. 2).
2.2. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per
realizzare degli interessi che la legge che prevede tale diritto non vuole
proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p.
133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78).
Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso di diritto allorquando lo
straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente al solo
scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF
121 II 97 consid. 4). Da osservare che la separazione di fatto dei coniugi non
provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di dimora (DTF 118
Ib 151 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la
presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è
dunque voluto impedire che lo straniero venga allontanato, poiché il proprio
coniuge ha ottenuto una separazione di fatto o una di diritto giusta le norme
concernenti le misure di protezione dell'unione coniugale. Si è inoltre inteso
garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere, egli stesso,
l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, e segnatamente anche
il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di
essere allontanato dalla Svizzera (STF inedita 1° novembre 1993 in re Y. consid.
5b).
-
Va innanzitutto osservato
che il Consiglio di Stato, pur evidenziando l'esistenza di forti indizi di
matrimonio fittizio (breve durata della vita in comune, statuto di stagionale
del ricorrente prima delle nozze con __________), ha tuttavia fondato il
proprio giudizio sull'abuso di diritto da parte di __________ nel richiamarsi a
tale connubio, lasciando quindi aperta la questione sulla natura fittizia del
matrimonio (risoluzione ad F, p. 8).
-
4.1. Dagli atti risulta che
il ricorrente ha potuto beneficiare di un permesso di dimora annuale soltanto a
seguito del matrimonio, celebrato il 14 giugno 1997, con la cittadina svizzera
__________. Quest'ultima, dopo neppure due mesi, cioè il 22 agosto 1997 ha
inoltrato dinanzi al Pretore di Locarno-Città l'istanza per il tentativo di
conciliazione, dichiarato decaduto nel corso dell'udienza 3 novembre 1997. Con
decisione 12 maggio 1998 il Pretore di Locarno-CIttà ha pronunciato la
separazione a tempo indeterminato dei coniugi __________, omologando nel
contempo la convenzione da loro sottoscritta il 17 dicembre 1997. In tale
decisione vengono pure evidenziate l'oggettiva gravità del dissidio esistente
tra i coniugi e la conseguente impossibilità di una continuazione dell'unione
spirituale e materiale, nonché la circostanza che di fatto il vincolo non
esiste più.
4.2. Interrogato dalla
polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale, rispettivamente al
suo rapporto con __________, il ricorrente ha - tra l'altro - dichiarato:
"Sono separato da mia moglie __________, 10.08.1967,
domiciliata a __________ in __________ dalla fine dell'anno 1997. Questo è
l'ultimo indirizzo che conosco. E' possibile che nel frattempo abbia cambiato
domicilio. (...) Da questa donna sono separato dalla fine del 1997 (non ricordo
il mese). (...) Essendo italiano e sposato con una cittadina svizzera, dal
momento in cui mia moglie mi ha messo fuori casa, c'era il rischio che perdessi
il permesso "B". Quindi ho dovuto trovare un'alternativa al mio
problema. La signora __________ si è gentilmente messa a disposizione per
aiutarmi ad avere un appartamento e nel contempo a non perdere il permesso.
(...) Nessuno mi ha chiesto un garante. Qualora avessi lasciato la Svizzera
l'appartamento veniva ritirato dalla signora __________. (...) Specifico che
tra noi c'è unicamente un rapporto di amicizia. Non c'è mai stata una relazione
sessuale. Ho già abbastanza problemi con la mia ex moglie. Infatti lei ha già
un convivente. Tengo a precisare che la signora __________ ha già dal canto suo
un ragazzo."
(verbale d'interrogatorio 6 luglio 1999)
4.3. La teste __________ ha confermato di aver sottoscritto
il contratto di locazione quale garante del ricorrente e che con quest'ultimo
esiste unicamente un rapporto di amicizia (verbale di interrogatorio 6 luglio
1999).
- 5.1. Stante quanto precede,
seppure sia risultato che effettivamente fra __________ ed __________ non vi è
alcun rapporto sentimentale e di convivenza, si può comunque concludere che tra
i coniugi __________ non vi è una reale unione coniugale. Già dopo due mesi
dalla celebrazione delle nozze, essi hanno iniziato a vivere separati. La
separazione formalmente pronunciata dal pretore di Locarno-città il 12 maggio
1998 dura a tutt'oggi e nel corso di oltre due anni non è intervenuta alcuna riconciliazione,
né i coniugi hanno mai manifestato l'intenzione di riprendere la vita in comune.
Il vincolo matrimoniale esiste pertanto soltanto formalmente. Il marito non sa
neppure dove abiti attualmente la moglie - che peraltro chiama "ex
moglie" -, rispettivamente se essa abbia cambiato domicilio (cfr. verbale
d'interrogatorio 6 luglio 1999). Il ricorrente, seppure non gli sia stata posta
la domanda, ha inoltre dichiarato che quest'ultima ha già una relazione (cfr.
verbale d'interrogatorio cit.). Ciò ad ulteriore conferma che i coniugi hanno
organizzato la propria vita in modo autonomo. In siffatte circostanze risulta
pertanto in modo manifesto l'abuso di __________ nell'invocare il matrimonio al
fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno.
5.2. Le considerazioni espresse nel presente gravame dal ricorrente
non sono atte mutare le suddette conclusioni. Sebbene il Pretore competente
abbia pronunciato la separazione indeterminata, ma non il divorzio, ciò non è
sufficiente per ritenere che tra i coniugi esista una vera e propria relazione
sentimentale (cfr. STA 26 luglio 1999 in re M. consid. 3.1). Sposati nel giugno
1997, essi hanno convissuto soltanto per circa due mesi e vivono tuttora
separati. Neppure giova al ricorrente l'asserzione secondo cui il coniuge
colpevole sarebbe la moglie, che lo avrebbe messo "alla porta". Egli ha
comunque aderito alla separazione, postulata dalla moglie, sottoscrivendo pure
la convenzione 17 dicembre 1997, nella quale al punto 1 si legge "Le
parti non solleveranno alcun problema relativo ad eventuali colpe per la situazione
venutasi a creare limitandosi a dare per certa l'impossibilità di esigere la
continuazione della vita in comune". L'asserzione ricorsuale secondo
cui egli avrebbe aderito all'azione soltanto per evitare una lunga e costosa
causa, è semmai, così come rilevato dal Servizio dei permessi e
dell'immigrazione nelle osservazioni al presente gravame, la riprova che egli
ammette i fatti, cioè l'impossibilità concreta di ricostruire l'unione
coniugale con la moglie. A tale ultimo proposito giova osservare che dagli atti
non risulta, né lo sostiene il ricorrente stesso, che egli abbia compiuto alcun
tentativo per ripristinare il vincolo coniugale. L'insorgente pone infine in
rilievo il fatto che un suo allontanamento dalla Svizzera, ai cui costumi di
vita si è completamente integrato, sarebbe iniquo, in quanto comporterebbe
anche l'abbandono del proprio impiego. Neppure tale argomentazione può essergli
di soccorso. Egli ha infatti a suo tempo ottenuto il permesso di dimora al fine
di vivere con la moglie e non per altri motivi.
-
__________ non può neppure
invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle
circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita
privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale
separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di
dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo
straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di
risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente
vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145).
Orbene a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura
formale che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che
esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con la moglie. Va
inoltre rilevato che i coniugi __________ non hanno avuto figli.
-
Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12, 16 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza, __________ (11 dicembre 1962), cittadino
italiano, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre 1999
notificando la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
Tasse e spese in complessivi
Fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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