AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.245
Data decisione, Autorità:
22.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00245
Lugano
22 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 14 settembre 1999 di
rappr.
__________,
contro
la
risoluzione 1° settembre 1999 (n. 3584) del Consiglio di Stato, che ha
respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12
aprile 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio risp.
di rinnovo della dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 3 ottobre 1991
__________ (1955), cittadino italiano, si è sposato a Sorengo con __________
(1958) di nazionalità elvetica. A quel momento, la moglie del ricorrente era
già madre di __________ (7 settembre 1991), nato da una loro precedente
relazione. Per vivere insieme alla consorte, l'interessato ha ottenuto un
permesso di dimora, regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata per il
2 ottobre 1998.
b) Durante il suo soggiorno in Svizzera l'insorgente,
confrontatosi spesso con problemi dovuti all'alcool tanto da dover prendere
contatto con il Servizio ticinese contro l'alcoolismo (STCA) a partire dal
1996, ha dovuto ricorrere alle indennità di disoccupazione e all'assistenza
sociale. Dal 17 gennaio 1992 al 28 febbraio 1994, egli ha lavorato come
bracciante agricolo per rimanere in seguito senza attività. A partire dal 1°
maggio 1995 vive separato di fatto dalla moglie. Il 15 aprile 1997 il comune di
__________ ha comunicato all'Ufficio regionale degli stranieri di __________
che il figlio del ricorrente, collocato presso un asilo nido dopo la nascita,
stava per essere adottato dalla famiglia presso cui era stato successivamente
affidato.
B. Con decisione 12 maggio
1997, l'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni -
fondandosi sugli art. 4, 7, 10, 16 LDDS; 8 e 11 ODDS - ha rifiutato di
rilasciare a __________ un permesso di domicilio a causa dell'ingente debito contratto
con lo Stato (oltre fr. 32'000.–). L'autorità gli ha tuttavia rinnovato il
permesso di dimora.
C. a) Il 27 febbraio 1998, il
dipartimento ha respinto la domanda presentata il 10 dicembre 1997 da
__________ volta nuovamente al rilascio di un permesso di domicilio. L'autorità
si è ancora fondata sul fatto che egli era parzialmente a carico dello Stato
per oltre fr. 63'000.– e non lavorava. La decisione è stata resa in
applicazione degli art. 4, 7, 10, 16 LDDS; 8 e 11 ODDS. Contro la predetta decisione,
l'interessato è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo di annullarla e
che gli venisse rilasciato il domicilio.
b) Il 1° aprile 1998, il ricorrente è stato formalmente
inserito in un programma di lavoro della durata di un anno presso il comune di
__________ con un salario di fr. 2'600.– versato dall'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento e non soggetto a rimborso. Nel settembre 1998,
pendente il ricorso davanti al Consiglio di Stato, il ricorrente ha nuovamente
chiesto di essere posto al beneficio di un permesso di domicilio. Il 31
dicembre 1998 la sua pratica assistenziale è stata sospesa.
c) Con risoluzione 25 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha confermato
la decisione dipartimentale del 27 febbraio 1998 in virtù dell'art. 10 cpv. 1
lett. d LDDS. L'Esecutivo cantonale ha nel contempo invitato l'autorità di
prime cure a valutare se vi fossero gli estremi per addirittura non prorogare
il permesso di dimora del ricorrente.
D. a) Il 12 aprile 1999,
riferendosi alle motivazioni della predetta risoluzione governativa, la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda presentata nel
settembre 1998 da __________ volta al rilascio di un permesso di domicilio, non
rinnovandogli nel contempo l'autorizzazione di dimora. L'autorità si è fondata
nuovamente sul fatto che l'interessato era in modo continuo e rilevante a
carico dello Stato. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7,
10, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
b) Il 23 aprile 1999 __________ ha impugnato la decisione dipartimentale
davanti al Consiglio di Stato. Il 31 maggio seguente il comune di __________ ha
sollecitato il rinnovo del permesso di dimora annuale dell'interessato al fine
di permettergli di inserirsi in un progetto lavorativo stabile. Il 29 luglio 1999
l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha informato il Governo che
il debito del ricorrente nei confronti dello Stato era lievitato a fr.
98'582.75 senza aver mai registrato rimborsi. Il 4 agosto 1999 il comune ha
informato l'autorità ricorsuale che il ricorrente sarebbe stato in grado a quel
momento di beneficiare delle indennità di disoccupazione e di uscire così
dall'assistenza.
E. Con giudizio 1° settembre
1999 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessato.
L'Esecutivo cantonale ha in primo luogo ritenuto che non sussistesse più un
legame tra la moglie svizzera e lo straniero a decorrere dal maggio 1995 e ha
considerato manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio al fine di
ottenere il rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno. Il Governo ha in seguito
ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme agli art. 9 e 10 cpv. 1
lett. d LDDS per il forte carico assistenziale accumulato da __________ (fr.
98'582.75). Inoltre sino a quel momento egli non aveva mai rimborsato il debito
contratto con lo Stato, tanto che la sua pratica assistenziale, sospesa a fine
dicembre 1998, era stata riattivata nel maggio 1999. Ha pure accertato che il
trasferimento e il reinserimento in Italia dell'interessato era proponibile e
ragionevolmente esigibile.
F. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso
di domicilio subordinatamente il rinnovo della dimora. Ritiene il provvedimento
impugnato sproporzionato e chiede di essere sentito oralmente. Contesta di aver
commesso un abuso di diritto nel richiamarsi al matrimonio, in quanto si incontrerebbe
ancora con la moglie presso Casa __________ a __________ per rendere visita al
figlio ora adottato dalla famiglia affidataria. Giustifica le proprie difficoltà
di inserimento professionale con l'assenza di una formazione, i problemi di
alcolismo e la recessione economica. Indica che avrebbe potuto chiedere
l'invalidità, ma che il STCA ha preferito recuperarlo al fine di reinserirlo
nel mondo del lavoro. Adduce che con il permesso sollecitato potrà frequentare
un programma occupazionale e rimborsare mensilmente fr. 300.–. Sostiene di non
avere parenti in Italia.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art.
10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in
merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di
un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con
rinvii).
1.3. Ci si può invero chiedere se il ricorrente possa
prevalersi della Dichiarazione conchiusa il 5 maggio 1934 concernente
l'applicazione del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la
Svizzera e l'Italia (RS 0.142.114.541.3), nonché dell'Accordo relativo
all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (art.
11; RS 0.142.114.548), dal momento che egli ha ottenuto il diritto di risiedere
nel nostro Paese unicamente per vivere insieme alla moglie e non per motivi di
lavoro. La questione può tuttavia rimanere indecisa dal momento che, come si
vedrà in seguito, l'insorgente può prevalersi dell'art. 7 LDDS.
1.4. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una
dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di
domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante
unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF
119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessato risulta sempre
coniugato con la cittadina svizzera __________ con la quale si è sposato il 3 ottobre
1991. Dato che il suo soggiorno in Svizzera appare inoltre regolare ed ininterrotto
da almeno cinque anni, lo straniero ha dunque, in principio, oltre al rinnovo
del permesso di dimora, il diritto al rilascio di un permesso di domicilio.
Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti
al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve
concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa essergli
rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il ricorrente per contro non può richiamarsi all'art. 8
CEDU nell'ambito delle relazioni (visite) che intratterrebbe con il figlio. E'
infatti incontestato che __________ è stato adottato da una famiglia ticinese
presso la quale era già in affidamento (ricorso ad 2). Non si può pertanto
ritenere che l'insorgente intrattenga con il figlio un legame stretto, intatto
e effettivamente vissuto, che è protetto dalla norma invocata (cfr. DTF 115 Ib
99 consid. e).
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (artt. 10 LALPS e 46
cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art.
43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il ricorrente chiede di
potersi esprimere davanti al Tribunale. La domanda non può essere accolta.
L'insorgente non può prevalersi infatti di alcuna normativa che contempli un
diritto ad un'audizione orale. Neppure il diritto di essere sentito dedotto dall'art.
4 Cost. garantisce nella procedura amministrativa, di principio, la facoltà di
esprimersi oralmente (DTF 122 II 464, consid. 4c). Del resto la sua audizione
non è necessaria, dal momento che con il gravame in rassegna egli ha ben espresso
i motivi per cui ha impugnato il provvedimento adottato dall'autorità nei suoi
confronti.
-
3.1. Come già indicato in
precedenza, l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero
di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora; dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, al domicilio.
Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo
degli stranieri. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di
diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli
interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi
dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di
fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso
di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine
di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà
del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di
richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale,
segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per
ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
3.2. In concreto, a partire dalle nozze, i coniugi __________
hanno vissuto insieme al massimo soltanto durante tre anni e mezzo. E' incontestato
infatti che essi vivono separati di fatto almeno dal maggio 1995 e non hanno
mai più ripreso la vita in comune. L'insorgente non invoca nemmeno di aver
dovuto ricorrere a misure protettrici dell'unione coniugale. Ciononostante egli
ha chiesto all'autorità il rinnovo del permesso di dimora e successivamente,
dopo il raggiungimento dei cinque anni di soggiorno in Svizzera a partire dalle
nozze, il rilascio del domicilio. Stante tutto quanto precede, risulta pertanto
in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il matrimonio al fine
di poter continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. Il ricorso va
pertanto respinto già per questo motivo.
-
La LDDS dispone che il
permesso di dimora è di durata limitata (art. 5 cpv. 1 prima frase). Esso perde
ogni validità alla sua scadenza quando non sia stato prorogato (art. 9 cpv. 1 lett
a), oppure in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d). Per
l'adempimento di quest'ultima premessa, non è necessario che tali provvedimenti
siano effettivamente pronunciati. E' sufficiente infatti che vengano
soddisfatte le condizioni indispensabili alla loro emanazione, fissate agli art.
10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (cfr. DTF 105 Ib 236 per analogia con il permesso di
domicilio). Conformemente a tali norme, l'espulsione o il rimpatrio può essere
pronunciato quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in
modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (art. 10 cpv. 1
lett. d LDDS). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una
simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze
essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre
tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico
dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio
che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).
Sono inoltre da evitare dei rigori inutili. In questi casi lo straniero può eventualmente
essere anche solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS). Per
rimpatrio s'intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale
del paese ospitante a quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di
principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona
interessata e che venga conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi
interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid.
2b). In assenza di una simile intesa, la misura di rimpatrio è paragonabile ad
una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne
per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera.
-
Nell'evenienza concreta
l'autorità di prime cure non ha rilasciato il permesso di domicilio al
ricorrente e non gli ha rinnovato la dimora, perché erano adempiuti i requisiti
dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS senza tuttavia pronunciarne l'espulsione o il
rimpatrio. Occorre accertare pertanto se i motivi alla base del provvedimento
impugnato siano fondati, ossia se l'insorgente sia caduto in modo continuo e
rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Ora, dagli atti risulta che il
ricorrente ha ottenuto sussidi assistenziali almeno a partire dal maggio 1994
fino al 31 dicembre 1998 per un totale di fr. 98'582.75 (al 28 luglio 1999)
senza aver mai effettuato rimborsi (v. scritti 18 febbraio 1998 e 29 luglio
1999 dell'ufficio assistenziale rispettivamente alla Sezione degli stranieri e
al Servizio ricorsi del Consiglio di Stato). __________ è dunque caduto a
carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante. Inoltre, contrariamente
a quanto sostiene il ricorrente nel proprio gravame, un sensibile miglioramento
della situazione non appare realmente pronosticabile. Del resto egli non spende
nemmeno una parola sul fatto di aver riattivato la propria pratica assistenziale
a partire dal maggio 1999 (v. risoluzione governativa ad 19). Inoltre non è con
un ipotetico rimborso mensile di fr. 300.– che egli potrà estinguere entro
breve tempo il suo debito nei confronti dello Stato. Inoltre l'ipotesi di
lavoro quale operaio esterno presso l'UTC di __________ ora ventilata dal
municipio, sarebbe svolta soltanto a tempo parziale e limitata fino al 31
dicembre 1999 (doc. 7). In questo senso risultano chiaramente dati gli estremi
per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
-
Il provvedimento deve
rispettare il principio di proporzionalità. Occorre pertanto tenere conto della
durata del soggiorno in Svizzera del ricorrente, del pregiudizio che egli e la
sua famiglia subirebbero in caso di espulsione, nonché della gravità della
colpa dell'interessato. Orbene, __________ soggiorna in Svizzera da circa 7
anni quale dimorante. Egli li ha trascorsi in buona parte rimanendo inattivo.
Ha lavorato come bracciante agricolo dal 17 dicembre 1991 al 28 febbraio 1994.
In seguito egli è rimasto disoccupato fino al 30 marzo 1998, quando è stato inserito
in un programma occupazionale presso il comune di __________ fino al 31 marzo
-
Dopodiché è tornato nuovamente ad essere inattivo. Egli ha dato dunque
prova di grande instabilità sul piano professionale, sebbene i suoi problemi
legati all'alcool non gli avessero impedito di frequentare il programma di
inserimento presso il suo comune di residenza. Non ha dunque minimamente saputo
comprovare di avere fatto tutto il possibile per migliorare la sua situazione
economica. Inoltre gli argomenti addotti relativi al suo presunto diritto
all'invalidità cadono nel vuoto, dal momento che una decisione in merito non è
mai stata emanata (v. doc. 4). A tutto ciò si deve aggiungere che egli vive
separato dalla moglie e che il loro figlio è stato adottato dalla famiglia affidataria
(ricorso ad 2). Dagli atti non emerge che egli abbia parenti in questo Paese
con cui ha allacciato dei legami particolarmente stretti sul piano personale,
mentre è certa la presenza di un fratello nel Veneto presso il quale trascorre
le vacanze (rapporto informativo di polizia degli stranieri del 3 dicembre
1998). Egli può pertanto stabilirsi nel proprio Paese d'origine, dove ha del
resto sempre vissuto prima di entrare in Svizzera (v. curriculum vitae 10
ottobre 1991). Stante quanto precede, l'autorità inferiore ha adottato una
decisione che rispetta il principio della proporzionalità. Essa si è infatti
limitata a non rinnovare il permesso di dimora al ricorrente a causa del debito
assistenziale nei confronti dello Stato senza tuttavia pronunciarne
l'espulsione o il rimpatrio. Come ha argomentato il Consiglio di Stato, la
misura adottata non gli impedisce di rientrare in Svizzera nell'ambito delle
normative per i turisti, permettendogli in tal modo di mantenere le eventuali
relazioni con __________ ora dato in adozione ad una famiglia ticinese.
-
La decisione impugnata è
dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della
proporzionalità. Le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso le disposizioni
legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio
abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia
degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura
adottata. La decisione appare pertanto corretta.
-
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si può quindi prescindere
dall’applicazione di una tassa di giudizio, che tenga conto della situazione
finanziaria dell'insorgente.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 5, 9, 10, 11, 16 LDDS; 8, 10, 11, 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza, __________ (27.4.1955), cittadino italiano, è
tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 novembre 1999
notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli
stranieri.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 300.– sono a carico dell'insorgente.
-
Contro la presente
decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a
Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster