AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.244
Data decisione, Autorità:
05.06.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00244
Lugano
5 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 15 settembre 1999 di
__________,
patr.
dall'avv. __________,
contro
la
risoluzione 25 agosto 1999 (n. 3346) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 28 ottobre 1998
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
in materia di rilascio di un permesso di dimora ai figli __________ e
____________________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (1973), cittadina
brasiliana, è entrata in Svizzera il 24 dicembre 1996 come turista. Il 12 marzo
1997, si è sposata a __________ con il cittadino svizzero __________ (1945),
conosciuto in Brasile nel 1991. A seguito del matrimonio, essa ha ottenuto un
permesso di dimora, regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata all'11
marzo 2000. La ricorrente è madre di __________ (14 maggio 1988) e di
__________ (23 giugno 1990), nati da precedenti relazioni con il cittadino brasiliano
__________, e di __________ (22 marzo 1993), nata dall'unione con __________
quando quest'ultimo lavorava in Brasile. I coniugi, unitamente alla figlia
__________ vivono a __________. Il 18 giugno 1998, i figli di primo letto hanno
raggiunto la madre e la sorellastra in Svizzera. Dal 1° agosto 1998 la famiglia
__________ è completamente a carico dell'assistenza pubblica.
B. Con decisione 28 ottobre
1998, l'allora Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione) del
Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta ad
ottenere un permesso di dimora per i figli di primo letto __________
__________. L'autorità si è fondata sul fatto che la famiglia non disponeva di
sufficienti mezzi finanziari per il loro mantenimento ed era a carico dell'assistenza
sociale per oltre fr. 60'000.–. Ha rimproverato inoltre la madre per non aver
mai indicato in precedenza di avere figli residenti all'estero e per non averne
chiesto tempestivamente il ricongiungimento. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 4, 9, 10, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS; 38 e 39 OLS.
C. Adìto da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso il 25 agosto 1999. Il Governo ha
considerato in primo luogo che il gravame era privo di esito favorevole già per
il fatto che i figli della ricorrente, al fine di ricongiungersi con quest'ultima,
non avevano inoltrato una domanda d'entrata in Svizzera tramite la rappresentanza
diplomatica elvetica del loro luogo di residenza. L'Esecutivo cantonale ha
ritenuto in seguito che il ricorso fosse comunque da respingere nel merito a
seguito della durata pluriennale della separazione volontaria tra madre e
prole, nonché della mancanza di interessi famigliari preponderanti tali da
modificare le relazioni esistenti. Inoltre non risultava che le autorità
avessero ostacolato le relazioni intrattenute fino a quel momento. Ha quindi
considerato la decisione impugnata conforme all'art. 8 CEDU. Il Consiglio di
Stato ha pure dato rilevanza al fatto che la famiglia __________ era a carico
dell'assistenza pubblica per oltre fr. 80'000.– e che la venuta in Svizzera dei
figli di primo letto della ricorrente non poteva che peggiorare la situazione finanziaria
della famiglia.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che ai figli __________
e __________ venga rilasciato un permesso per soggiornare in Svizzera. Adduce
che non era al corrente che i figli necessitavano di un visto d'entrata per
poter in seguito richiedere un permesso di dimora: non si può dunque affermare
che essa avesse posto l'autorità competente dinnanzi al fatto compiuto. Sostiene
in seguito che la separazione dai figli, verificatasi per motivi indipendenti
dalla sua volontà, sarebbe stata di breve durata e che il legame con loro
sarebbe intatto ed effettivamente vissuto. Afferma che in Brasile le condizioni
di vita dei suoi figli sarebbero sensibilmente peggiorate. Secondo la
ricorrente, il fatto di non aver informato l'autorità dell'esistenza dei figli
di primo letto non dimostra che le loro relazioni non siano intense. Adduce di
impegnarsi attualmente con il marito al fine di poter mantenere i figli senza
l'ausilio dell'Ente assistenziale. Chiede di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario,
in seguito. Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della propria decisione.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile che regoli in
modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini brasiliani, dal quale
potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso per ricongiungimento
famigliare.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età
inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di
domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. In
concreto, è incontestato che tali condizioni non sono soddisfatte. La
ricorrente non è infatti al beneficio di un permesso di domicilio e non risulta
che l'Ufficio federale degli stranieri abbia già fissato la data a partire
dalla quale potrà esserle accordato siffatto permesso. Ne consegue che
__________ non ha alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera dai figli
__________ e __________ in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.
1.5. La ricorrente, a prima vista, può invece richiamarsi
all'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre - in particolare
- che il membro della famiglia con il quale lo straniero che domanda un
permesso di dimora afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed
effettivamente vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera. In altre
parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso di
domicilio oppure possieda la cittadinanza elvetica (DTF 118 Ib 157, consid. c).
Lo straniero titolare di un permesso di dimora non può prevalersi dell'art. 8
CEDU. Una deroga è consentita quando, in determinate circostanze, lo straniero
titolare di un permesso di dimora abbia il diritto di risiedere nel nostro
Paese, ossia abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF
111 Ib 163 consid. 1a), ciò che è il caso della ricorrente. Difatti, __________
è sposata con un cittadino svizzero. Conformemente all'art. 7 cpv. 1 LDDS, essa
ha il diritto certo alla proroga del permesso di dimora e quindi di soggiornare
in Svizzera. Nell'ambito dell'art. 8 CEDU, se il legame di parentela è intatto
ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un
permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto
è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale
federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5
consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso,
nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Ciò
vale pure quando il ricorso è presentato da un membro della famiglia, in specie
la madre, avente diritto di risiedere in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).
La ricorrente sostiene esplicitamente di avere mantenuto con i figli un legame
vivo e intenso per essere stata presso di loro in __________ e per aver versato
loro del denaro per il loro mantenimento, senza tuttavia produrre alcun documento
per rendere verosimile tali argomenti. Per la soluzione della vertenza non è ad
ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del
legame famigliare che lega la ricorrente ai figli. In effetti, per la ragioni
che seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse
ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. I gravami, tempestivi (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e
presentati da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
possono essere evasi sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 8 CEDU
ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, del
suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza
della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale
ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in
una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà
altrui (n. 2).
2.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione
famigliare tra genitori e figli minorenni. Non assicura tuttavia alla persona
residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo
famigliare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere
separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera (DTF 122 II 392
consid. 4b con rinvii; 119 Ib 81 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Per
giurisprudenza, il genitore che, per propria libera scelta, ha deciso di
partire per l'estero non può quindi, di regola, dedurre dall'art. 8 CEDU alcun
diritto a fare entrare in Svizzera la propria prole, se ha con quest'ultima delle
relazioni meno strette rispetto a quelle intrattenute dall'altro genitore e se
non sussistono ostacoli al mantenimento dei rapporti esistenti. Pertanto, il
ricongiungimento di un figlio con il genitore che vive nel nostro Paese
presuppone, da un lato, che sia con quest'ultimo che egli intrattiene le
relazioni famigliari più intense, dall'altro, che sia accertata la necessità
della sua venuta in Svizzera. A tale proposito va detto che, per valutare
questi aspetti, non si deve tenere conto soltanto della situazione passata, ma
anche di eventuali cambiamenti intervenuti e delle prospettive future. In ogni
caso non può essere ritenuto come unicamente determinante il fatto che il
figlio abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti,
altrimenti il ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai possibile.
E' necessario per contro accertare presso quale dei genitori il figlio abbia
vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel
frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova
situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal diritto
civile. Restano tuttavia riservati i casi in cui le nuove relazioni famigliari
sono chiaramente definite - come ad esempio in presenza del decesso del genitore
titolare della custodia sui figli o di un cambiamento sostanziale dei bisogni
di mantenimento - e quelli in cui l'intensità della relazione si è trasferita
da un genitore all'altro. Riassumendo, l'autorizzazione di soggiorno alla prole
di un genitore residente in Svizzera va rifiutata se la separazione della
famiglia è il risultato della libera volontà di quest'ultimo, se non sussistono
interessi famigliari preponderanti tali da modificare i rapporti esistenti o
non è stato accertato che un simile cambiamento sia imperativo, e, da ultimo,
se non vi sono da parte delle autorità ostacoli al mantenimento delle relazioni
intrattenute sino a quel momento (DTF 122 II 385 consid. 4b, 119 Ib 81 consid.
4b). I principi testé esposti valgono per analogia anche nei casi in cui uno
dei genitori vive in Svizzera e il figlio è restato al paese d'origine in cura
ad una terza persona o presso un famigliare che non sia né il padre né la madre.
2.3. Nel caso concreto, il 24 dicembre 1996 la ricorrente si
è separata volontariamente dai figli lasciandoli in Brasile. Va osservato al
proposito che essa non sostiene di essere stata costretta ad allontanarsi dagli
stessi. Il 12 marzo 1997 si è sposata con __________, con cui viveva già in
Brasile (v. ricorso al Consiglio di Stato), ed ha ottenuto un permesso di
dimora annuale per vivere insieme a quest'ultimo in Svizzera unitamente alla
loro figlia __________. A partire da quel momento, essa aveva dunque la
possibilità di chiedere il ricongiungimento con __________ e __________, i
quali avevano a quel momento 10 rispettivamente 8 anni. Tuttavia, è solo circa
un anno e mezzo dopo, il 12 agosto 1998, che la ricorrente ha postulato un
permesso di dimora per i figli di primo letto. Va osservato di transenna che
l'insorgente non indica nemmeno presso chi gli interessati vivevano e chi li
accudiva durante la sua assenza dal Brasile. Certo, la loro separazione non è
stata particolarmente lunga, ma se il legame tra di loro fosse davvero intenso
e prioritario su qualsiasi altra relazione, la madre avrebbe dovuto tentare di
ottenere in precedenza il ricongiungimento, dal momento che essi avevano un'età
in cui necessitavano maggiormente della sua presenza. La ricorrente sostiene
invero che il ritardo del ricongiungimento era dovuto al fatto che il padre
naturale dei suoi figli di primo letto era irreperibile da parecchi anni e che
senza il consenso di quest'ultimo non era possibile ottenere il loro espatrio
se non tramite autorizzazione da parte del giudice brasiliano competente,
autorizzazione infine rilasciatale soltanto nel 1998 (v. ricorso al Consiglio
di Stato). Sennonché, tali argomenti non sono corredati da alcun supporto
probatorio e rimangono pertanto del puro parlato. Va del resto notato che l'autorizzazione
del giudice brasiliano era comunque limitata nel tempo (durata massima di 180
giorni: v. requerimento de autorizaçao de viagem para o exterior e expediçao
de passaporte) e che la madre non ha dimostrato in altro modo di aver intrapreso
tutti gli sforzi possibili per concretizzare il ricongiungimento. Non porta a diversa
conclusione il fatto di aver - a suo dire - versato del denaro per il loro
mantenimento (v. dichiarazione 12 agosto 1998 dei coniugi __________) e di aver
soggiornato pure in Brasile dal 22 febbraio 1998 al 18 giugno 1998 per
rientrare in seguito in Svizzera unitamente a __________ e __________. Va
infatti rilevato che è comunque del tutto naturale che madre e figli mantengano
dei rapporti durante gli anni di separazione e non basta, da solo, a far
apparire questa relazione famigliare prevalente su quelle esistenti nel proprio
Paese d'origine, segnatamente con chi si occupava della cura e dell'educazione
degli stessi. Inoltre non si può certo sostenere che la madre abbia dimostrato
di essersi assunta la responsabilità dell'educazione dei figli a distanza.
Dalle tavole processuali non risulta nemmeno che rispetto al passato l'attuale
situazione famigliare di __________ e __________ abbia subìto delle modifiche
tali da impedir loro di continuare a vivere al proprio paese d'origine e
costringerli a stabilirsi in Svizzera dalla madre e dalla sorellastra, unico
legame che hanno nel nostro paese. Essa si limita infatti a sostenere che le
condizioni di vita in Brasile dei suoi figli di primo letto sarebbero
sensibilmente peggiorate, ammettendo in tal modo che il vero motivo per cui
essa chiede il permesso di soggiorno in loro favore è di natura economica.
Benché la procedura amministrativa sia retta dalla massima inquisitoria (art.
18 cpv. 1 PAmm), secondo la quale spetta di principio all'autorità accertare
d'ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa, va comunque
ricordato che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel
suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima
è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo
informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue
allegazioni (STF inedita 23 febbraio 1996 in re Carrupt-Pontes consid. 4a).
Collaborazione che, in concreto, è mancata da parte dell'insorgente, la quale,
malgrado le varie argomentazioni sollevate nel gravame e sia ora assistita da
un legale, non ha saputo comunque dimostrare l'esistenza di interessi
preponderanti che impongano una modifica delle relazioni famigliari esistenti,
potendo i figli continuare a vivere presso chi se ne occupava in Brasile. Paese
dove hanno frequentato la scuola dell'obbligo, trascorso la loro infanzia e in
cui si trovano da sempre i loro principali legami sociali, culturali ed
affettivi. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae
indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri
praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa
soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che, come è già stato
spiegato dianzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta
in Svizzera della prole non poggi in misura preponderante sull'intenzione di
riunire la famiglia ma risponda semplicemente al soddisfacimento di obiettivi
di natura squisitamente economica, come migliori condizioni di vita, d'insegnamento
o un futuro professionale più favorevole. Visto quanto precede, ritenuto pure
che la ricorrente non adduce nemmeno di aver incontrato ostacoli di rilievo
recandosi in Brasile per render visita ai figli, si deve concludere che le
autorità inferiori, rifiutando di rilasciare un permesso di dimora a __________
e __________, non hanno violato l'art. 8 CEDU. A maggior ragione, dal momento
che la famiglia __________ è già attualmente a carico dell'assistenza pubblica
ed ha accumulando in poco tempo un debito complessivo di 80'887.– (v. scritto
25 giugno 1999 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio
dei ricorsi del Consiglio di Stato) e non vi sono elementi concreti atti a
ritenere che da quando i due figli sono entrati in Svizzera la loro precaria
situazione economica possa sensibilmente migliorare: vi è semmai solo da temere
il contrario (cfr. doc. 3). Ai fini del giudizio non appare pertanto necessario
valutare la portata dell'omissione da parte della ricorrente di indicare
l'esistenza dei figli di primo letto nel proprio curriculum vitae del 20
marzo 1997. Omissioni cui le autorità inferiori avevano conferito una rilevanza.
-
Sulla scorta di quanto
esposto può restare infine indecisa la questione relativa all'iter procedurale
seguito dalla ricorrente per farsi raggiungere dai figli, in quanto la risoluzione
del Consiglio di Stato dev'essere comunque confermata.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.
L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm).
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si può quindi
prescindere dall’applicazione di una tassa di giudizio, che tenga conto della
situazione finanziaria dell'insorgente.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 3, 4 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a
LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ (14 maggio 1988) e __________ (23
giugno 1990), cittadini brasiliani, sono tenuti a lasciare il territorio
cantonale entro il 15.07.2000 notificando la partenza al competente ufficio
regionale degli stranieri.
-
L'istanza di ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
-
La tassa di giustizia e le
spese, per complessivi fr. 400.–, sono poste a carico della ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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