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Numero d'incarto:
52.1999.21
Data decisione, Autorità:
31.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00021
Lugano
31 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 18 gennaio 1999 di
patrocinato
da: studio legale __________
contro
la
decisione 22 dicembre 1998, n. 6029, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 novembre 1998
della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, con la quale le è stata
revocata la licenza di condurre per la durata di un mese;
vista la risposta 21 gennaio 1999 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 maggio 1998 la Polizia
cantonale del __________ ha rilevato con apparecchio radar che la vettura con
targhe VD __________ circolava in territorio di __________ ad una velocità di
114 km/h (108 km/h dedotto il margine di tolleranza), laddove sussiste un
limite massimo di 80 km/h. Stabilito che alla guida del veicolo, preso a nolo,
poteva esservi la locataria __________ domiciliata a __________, la Polizia urana
le ha recapitato il 15 maggio 1998 un'intimazione di contravvenzione.
La destinataria non ha fatto cenno di reazione. L'8 giugno
1998, la stessa Polizia ha quindi chiesto alla Polizia cantonale ticinese di
rintracciarla e di rilevare i suoi dati.
__________ ha allora dichiarato di avere preso a nolo il veicolo
VD __________ quale autovettura aziendale, che poteva essere utilizzata da
quattro persone.
A suo dire sulla base delle fotografie fornite dalla polizia
e dopo ricerche all'interno della ditta, non era possibile stabilire chi era al
volante al momento del rilevamento dell'infrazione. Ha però dichiarato di
volersi comunque assumere il pagamento della multa, quale persona responsabile
della presa a noleggio della vettura.
B. Il 27 luglio 1997 la Polizia
del __________ intimava ad __________ la risoluzione N. 10 98 2209 per
l'importo di fr. 450.--, compresi fr. 50.-- di tasse.
La stessa non è stata impugnata nel termine di 10 giorni.
C. A seguito dei fatti appena
descritti, con risoluzione 5 novembre 1998, la Sezione della circolazione ha
revocato ad __________ la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di
un mese. In precedenza, il 4 aprile 1997, __________ era già stata ammonita per
analoghi motivi.
D. Avverso la risoluzione di
revoca del 5 novembre 1998, __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato
chiedendone l'annullamento.
In quella sede ha contestato di avere circolato alla guida
della vettura VD __________ in territorio di __________ ad una velocità
rilevata di 108 km/h.
La stessa vettura, da lei presa a nolo per conto della ditta
__________, sarebbe utilizzata da tre altre persone.
L'identità del conducente autore dell'infrazione non sarebbe
stata stabilita con sufficiente certezza per mezzo dei rilevamenti di polizia
ed inoltre a distanza di parecchi mesi dai fatti non sarebbe possibile risalire
all'identificazione dell'autore.
Ha spiegato di avere pagato la multa soltanto perché il
contratto di noleggio dell'autovettura era stato fatto a suo nome, non già
perché riconosceva di essere l'autrice dell'infrazione.
E. Il Consiglio di Stato, con
risoluzione 22 dicembre 1998, ha respinto il ricorso, rilevando che gli
accertamenti penali, non contestati con tempestiva impugnativa da parte della
ricorrente, erano vincolanti per l'autorità amministrativa in ragione del principio
dell'unità e della sicurezza del diritto. Il superamento di velocità rilevato è
stato giudicato sufficiente, in presenza di precedenti, per infliggere una
revoca della licenza di condurre della durata di un mese.
F. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. Si avvale
sostanzialmente delle stesse argomentazioni sottoposte al vaglio dell'autorità
inferiore.
Rileva quindi che allorquando un'infrazione è stata
accertata, ma che il suo autore non è stato identificato personalmente, l'autorità
non può limitarsi a lasciare alla persona ritenuta tale l'onere di provare che
invece il veicolo era guidato da un terzo.
A suo dire il Consiglio di Stato ha operato un apprezzamento
dei fatti erroneo ed inesatto e non ha applicato correttamente il principio
dell'onere della prova, eccedendo ed abusando del proprio potere.
G. Il Consiglio di Stato
propone per contro di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
L'insorgente, nel caso di specie, detiene sicuramente la
legittimazione attiva ai sensi dell'art. 43 PAmm, essendo gravato nei suoi
legittimi interessi dalla decisione impugnata. Pertanto il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
- Prima di entrare nel merito
del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di
condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla
fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid.
3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di
procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve
potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena
e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale
Verwaltungsrechtspflege, pag. 371, A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien
des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in:
R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts
im Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul
gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello che
dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di
rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm
in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9. 1996 in re C;
21.10.1996 in re T.)
- 3.1. La ricorrente sostiene
di non aver commesso l'infrazione a seguito della quale le è stata inflitta la
revoca qui in discussione. A tal proposito evidenzia che non è stata
immediatamente identificata quale conducente responsabile del superamento di velocità
rilevato in territorio di __________ il 7 maggio 1998.
Allorquando l'autore di un'infrazione non può essere
identificato immediatamente, l'autorità è legittimata a ritenere, una volta risalita
al detentore, che questi sia stato anche il conducente.
Tuttavia, se tale deduzione viene contestata
dall'interessato, compete all'autorità prima di pronunciare un'eventuale misura
amministrativa di intervenire assumendo da lui ulteriori. Egli è allora tenuto
a fornirle nella misura più chiara possibile e a spiegare il ben fondato della
sua opposizione.
Se però la versione dei fatti da lui data appare d'acchito
destituita di ogni verosimiglianza, l'autorità deve apprezzare, sulla base
dell'insieme delle circostanze del caso, se si può nondimeno considerare come
sufficientemente provato che egli è l'autore dell'infrazione in questione (DTF
105 Ib pag. 117, JdT 1991, pag. 686)
3.2. Interpellata dalla polizia ticinese per incarico di
quella urana, __________ ha indicato che l'autovettura era utilizzata alternativamente
da quattro persone e che non era possibile risalire al suo conducente al
momento dell'infrazione. In ogni caso si è dichiarata disposta "als verantwortliche
Mieterin" ad assumersi il pagamento della multa.
Non ha però ritenuto di dovere interporre ricorso contro la
decisione di multa 20 luglio 1998 sollevando la medesima eccezione.
Il fatto di avere accettato la sanzione inflittale,
indipendentemente dai motivi che poi ha indicato, comporta per la ricorrente
un'ammissione di colpevolezza.
In effetti secondo costante giurisprudenza del Tribunale Federale,
ove l'imputato sappia o debba prevedere che nei suoi confronti avrà luogo una
procedura di revoca della licenza di condurre, egli è tenuto a far valere i
diritti garantiti alla difesa già nell'ambito del procedimento (sommario)
penale; in tali circostanze, le autorità preposte ad ordinare la revoca della
licenza di condurre non possono scostarsi, in principio, dall'accertamento dei
fatti contenuto nella decisione penale passata in giudicato. L'imputato non può
più allora pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori
accertamenti di fatto (DTF 121 II 217).
3.3. Abbondanzialmente va ancora rilevato, che non è
sufficiente che la ricorrente, per scagionarsi da ogni responsabilità, invochi
di non essere l'autrice dell'infrazione e si avvalga del diritto al rifiuto di
prestare testimonianza per quanto riguarda i suoi stretti parenti (JdT1991,
pag. 688). In tal senso l'obbligo di collaborare con l'autorità non è stato
soddisfatto.
3.4. In siffatte circostanze, la deduzione dell'autorità
amministrativa che l'ha ritenuta responsabile sulla base delle risultanze della
sede penale, rimaste incontestate, è esente da violazioni del diritto.
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).
La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33
cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento deve essere stabilita secondo le
circostanze e deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
- Nel caso concreto una
revoca della durata di un mese è perfettamente giustificata.
In effetti il superamento del limite di velocità di 28 km/h
comporta, secondo l'apprezzamento del Tribunale Federale, una messa in pericolo
astratta al accresciuta della sicurezza stradale che giustifica, in presenza di
precedenti, il provvedimento di revoca della licenza di condurre (DTF 108 Ib
65).
In siffatte circostanze la decisione impugnata non può che
essere confermata.
Tasse e spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 10 cpv. 2 LALCStr, 16 cpv. 2 LCStr, 17 cpv. 1 lett. a, 30 cpv. 2, 33
cpv. 2 OAC.
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico della ricorrente
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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